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Termine di referendum: 18 gennaio 2024

Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) (Adeguamento delle disposizioni sulla donazione di sangue) Modifica del 29 settembre 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 19 agosto 20221; visto il parere del Consiglio federale del 16 dicembre 20222, decreta: I La legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici è modificata come segue: Inserire dopo il titolo del capitolo 2 sezione 6 Art. 33a

Gratuità della donazione di sangue

È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o vantaggi di altro tipo per la donazione di sangue umano.

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Non è considerato profitto finanziario o vantaggio di altro tipo: a.

il risarcimento della perdita di guadagno del donatore e delle spese direttamente occasionate al donatore;

b.

il risarcimento dei danni subiti dal donatore a causa della donazione di sangue;

c.

un gesto simbolico di riconoscenza a posteriori.

FF 2022 2348 FF 2022 3169 RS 812.21

2023-2770

FF 2023 2290

Legge sugli agenti terapeutici (Adeguamento delle disposizioni sulla donazione di sangue)

FF 2023 2290

Art. 35 cpv. 1bis Il sangue e i suoi derivati labili importati per trasfusioni devono soddisfare i requisiti di gratuità della donazione di cui all'articolo 33a.

1bis

Art. 36 cpv. 2bis I criteri di esclusione non possono discriminare nessuno. Qualora facciano riferimento a un comportamento a rischio del candidato donatore, si basano sul comportamento individuale e devono essere scientificamente motivati.

2bis

Art. 41, rubrica Altre prescrizioni in materia di sicurezza Art. 86 cpv. 1 lett. c È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

c.

utilizza il sangue e i suoi derivati violando le disposizioni concernenti la gratuità della donazione di sangue, l'idoneità del donatore, l'esame obbligatorio, l'obbligo di designazione e di conservazione o gli obblighi di diligenza sanciti nell'articolo 37 od omettendo di prendere le necessarie misure di protezione e di sicurezza;

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 29 settembre 2023

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 10 ottobre 2023 Termine di referendum: 18 gennaio 2024

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