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Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 20242027 del 13 settembre 2023
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 7 della legge del 6 ottobre 20002 sulla promozione delle esportazioni; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 20233, decreta:
Art. 1 Per il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 20242027 è approvato un limite di spesa di 99,1 milioni di franchi.
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Nell'affidare mandati a terzi conformemente all'articolo 3 della legge federale sulla promozione delle esportazioni, l'ufficio federale competente considera anche le sfide particolari a cui sono confrontate, nel superare gli ostacoli tecnici al commercio, l'agricoltura e la filiera alimentare orientate all'esportazione.
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Art. 2 Il limite di spesa si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2022 (104,4 punti; dicembre 2020 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sui tassi di rincaro:
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a.
2024: +0,6 per cento;
b.
2025: +0,5 per cento;
c.
2026: +0,5 per cento;
d.
2027: +0,7 per cento.
RS 101 RS 946.14 FF 2023 554
2023-2884
FF 2023 2338
Finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 20242027. DF
FF 2023 2338
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 14 giugno 2023
Consiglio nazionale, 13 settembre 2023
La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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