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Decreto federale che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Berna, Appenzello Interno, Grigioni, Argovia, Ticino, Vaud e Neuchâtel del 20 settembre 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 giugno 20232, decreta:

Art. 1 La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del 27 febbraio 20053 del Cantone di Zurigo (art. 106a), accettata nella votazione popolare del 25 settembre 2022.

Art. 2 La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del 6 giugno 19934 del Cantone di Berna (art. 63 cpv. 2 e 3), accettata nella votazione popolare del 15 maggio 2022.

Art. 3 La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione del 24 novembre 18725 del Cantone di Appenzello Interno (art. 15 cpv. 1, art. 22 cpv. 2 e art. 4 delle disposizioni transitorie), accettate dalla Landsgemeinde del 24 aprile 2022.

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RS 101 FF 2023 1495 RS 131.211 RS 131.212 RS 131.224.2

2023-2889

FF 2023 2331

Garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Berna, Appenzello Interno, Grigioni, Argovia, Ticino, Vaud e Neuchâtel. DF

FF 2023 2331

Art. 4 La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione del 18 maggio 2003 / 14 settembre 20036 del Cantone dei Grigioni (art. 14 cpv. 3, titoli che precedono l'art. 21, art. 21 cpv. 1, 1bis, 2 e 3, 22 cpv. 1, 3 e 4, 23, capoverso unico, 31 cpv.

2 n. 5, 33 cpv. 1, 36 n. 3, 50 cpv. 2, titolo che precede l'art. 51, art. 51 cpv. 1­4, 51a cpv. 1, 1bis, 2 e 3, 52 cpv. 1-3, 54 n. 1, 2, segno d'interpunzione, 4 e 5, e 55 cpv. 1 e 2, frase introduttiva) accettate nella votazione popolare del 27 novembre 2022.

Art. 5 La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del 25 giugno 19807 del Cantone di Argovia (§ 69, titolo e cpv. 6), accettata nella votazione popolare del 15 maggio 2022.

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La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del 25 giugno 1980 del Cantone di Argovia (§ 76, titolo e cpv. 3), accettata nella votazione popolare del 25 settembre 2022.

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Art. 6 La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione del 14 dicembre 19978 della Repubblica e Cantone Ticino (art. 13a, 36 cpv. 1 lett. b, d, e ed f, 75 cpv. 1 lett. a e b e 76 cpv. 1 lett. c), accettate nella votazione popolare del 30 ottobre 2022.

Art. 7 La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione del 14 aprile 20039 del Cantone di Vaud (art. 90 cpv. 1, 106 cpv. 1 lett. e ed f, 107 cpv. 1, titolo che precede l'art. 125a, art. 125a, titoli che precedono l'art. 126, art. 126 cpv. 1 e 2, 127, 128, capoverso unico, 129a, 131 cpv. 1, 2 e 5, 132 cpv. 2, 135, titolo che precede l'art. 136a, art. 136a, 136b, 136c, titolo che precede l'art. 136d, art. 136d, 179a), accettate nella votazione popolare del 25 settembre 2022.

Art. 8 La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del 24 settembre 200010 della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (art. 6a), accettata nella votazione popolare del 15 maggio 2022.

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RS 131.226 RS 131.227 RS 131.229 RS 131.231 RS 131.233

Garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Berna, Appenzello Interno, Grigioni, Argovia, Ticino, Vaud e Neuchâtel. DF

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Art. 9 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 12 settembre 2023

Consiglio nazionale, 20 settembre 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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