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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per premi più bassi Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)» del 29 settembre 2023
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per premi più bassi Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)», depositata il 10 marzo 20202; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 20213, decreta:
Art. 1 L'iniziativa popolare del 10 marzo 2020 «Per premi più bassi Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 117 cpv. 3 e 44 La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, gli assicuratori-malattie e i fornitori di prestazioni, disciplina l'assunzione dei costi da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in modo che, mediante incentivi efficaci, i costi evolvano conformemente all'economia nazionale e ai salari medi. A tal fine introduce un freno ai costi.
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La legge disciplina i particolari.
RS 101 FF 2020 4282 FF 2021 2819 La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e, se necessario, la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.
2023-2775
FF 2023 2286
Iniziativa popolare «Per premi più bassi Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)». DF
FF 2023 2286
Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 3 e 4 (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni) Se due anni dopo l'accettazione dell'articolo 117 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni l'aumento dei costi medi per assicurato e per anno nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è superiore di oltre un quinto all'evoluzione dei salari nominali ed entro tale data gli assicuratori-malattie e i fornitori di prestazioni (partner tariffali) non hanno definito misure vincolanti per contenere l'aumento dei costi, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, prende provvedimenti per ridurre i costi, con effetto a partire dall'anno successivo.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
Consiglio nazionale, 29 settembre 2023
Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023
Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol
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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.