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Termine di referendum: 18 gennaio 2024
Legge federale sul divieto di dissimulare il viso (LDDV) del 29 settembre 2023
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 ottobre 20222, decreta:
Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione
La presente legge disciplina l'attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.).
1
2
La legge non si applica: a.
a bordo di aeromobili civili in Svizzera e all'estero;
b.
nei locali che servono alle relazioni diplomatiche e consolari o che sono utilizzati per scopi ufficiali da beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite.
Art. 2
Divieto di dissimulare il viso
Nei luoghi pubblici o privati aperti alla collettività gratuitamente o a pagamento è vietato dissimulare il viso in modo da renderne irriconoscibili i tratti.
1
2
1 2 3
Il divieto non si applica a chi dissimula il viso: a.
nei luoghi di culto;
b.
per proteggere o ripristinare la salute propria o di terzi;
c.
per garantire la sicurezza personale;
RS 101 FF 2022 2668 RS 192.12
2023-2779
FF 2023 2295
Divieto di dissimulare il viso. LF
FF 2023 2295
d.
per proteggersi dalle condizioni climatiche;
e.
per seguire le usanze locali;
f.
a scopi artistici o di intrattenimento;
g.
a scopi pubblicitari.
Nella misura in cui la sicurezza e l'ordine pubblici non sono pregiudicati, l'autorità competente può inoltre autorizzare la dissimulazione del viso in luoghi pubblici se: 3
a.
è necessaria alla protezione della persona che esercita il diritto fondamentale alla libertà di opinione e di riunione; o
b.
rappresenta una forma di espressione figurativa dell'opinione.
Art. 3
Disposizione penale
1
Chi viola il divieto di cui all'articolo 2 è punito con la multa sino a 1000 franchi.
2
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Art. 4
Modifica di un altro atto normativo
La legge del 18 marzo 20164 sulle multe disciplinari è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 18 È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista: 1
a.
in una delle seguenti leggi: 18. legge federale del 29 settembre 20235 sul divieto di dissimulare il viso; o
Art. 5
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023
Consiglio nazionale, 29 settembre 2023
La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 10 ottobre 2023 Termine di referendum: 18 gennaio 2024 4 5
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RS 314.1 RS ...