FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 17 aprile 2025

Iniziativa popolare federale «Per una tutela efficace dei diritti costituzionali (Iniziativa per la sovranità)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una tutela efficace dei diritti costituzionali (Iniziativa per la sovranità)», presentata il 27 settembre 2023; dopo che il 26 settembre 2023 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una tutela efficace dei diritti costituzionali (Iniziativa per la sovranità)», presentata il 27 settembre 2023, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2023-2962

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Rimoldi Nicolas A., Postfach, 8604 Volketswil 2. Reimann Lukas, Ulrich-Rösch-Strasse 13, 9500 Wil 3. Cailler Michelle, Av. Maurice Troillet 63, 1950 Sion 4. Müller Barbara, Horbenstrasse 4, 8356 Ettenhausen 5. Schwyzer Jérôme, Niedermattweg 3, 5034 Suhr 6. Bühlmann Roland, Grossäckerstrasse 1, 5644 Auw 7. Quadri Lorenzo, Via San Gottardo 20A, 6900 Lugano 8. Trachsel David, Schürmatt 1, 4303 Kaiseraugst 9. Gafner Andreas, Egg 406, 3765 Oberwil 10. Glarner Andreas, Am Falter 5, 8966 Oberwil-Lieli 11. Burger Philippe, Mätteliweg 20, 7252 Klosters Dorf 12. Straumann Michael, Doldertal 16, 8032 Zürich 13. Burri Petra, Stockackerstrasse 17, 3128 Rümligen 14. Urs Hans, Neubrunn 1672, 8488 Turbenthal 15. Walti Daniel, Lescha Sura 10, 7423 Sarn 16. Gantner Alex, Staubergasse 9, 8124 Maur 17. Zollinger Markus, Sandstrasse 6, 8105 Watt 18. Grazioli Laura, Bützenenweg 16, 4450 Sissach 19. Gut Philipp, Föhrenweg 8, 5600 Lenzburg 20. Joss Karin, Rebweg 23, 8108 Dällikon 21. Addor Jean-Luc, Grand Roé 21, 1965 Savièse 22. Böni Franz, Tuffbachweg 4, 3706 Leissigen 23. Heggli David, Jägerstrasse 22, 8200 Schaffhausen 24. Eugster Marcel, Hüttenmattweg 92, 4655 Rohr (Stüsslingen) 25. Nemecek Josef, Sagi 8, 8833 Samstagern 26. Della Giacoma Mario, Allmendstrasse 229, 4058 Basel 27. Terekhov Arthur, Kirchweg 36, 8102 Oberengstringen

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per una tutela efficace dei diritti costituzionali (Iniziativa per la sovranità)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Bewegung MASS-VOLL!, casella postale, 8021 Zurigo e pubblicata nel Foglio federale del 17 ottobre 2023.

3 ottobre 2023

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Per una tutela efficace dei diritti costituzionali (Iniziativa per la sovranità)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 54a5

Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale

La Svizzera non assume obblighi di diritto internazionale che, in forza della loro applicabilità diretta o della necessaria trasposizione nel diritto interno, impongano alle autorità legislative, alle autorità incaricate dell'applicazione del diritto o alle autorità giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni di intervenire nella sfera di protezione dei diritti fondamentali o degli altri diritti costituzionali di persone fisiche o giuridiche, in particolare per mezzo di norme di carattere preventivo o repressivo riguardanti la sicurezza, l'economia, la sanità o l'ambiente.

1

La Svizzera non assume inoltre obblighi di diritto internazionale che impongano direttamente o indirettamente alle autorità amministrative o giudiziarie svizzere di attenersi all'applicazione del diritto o alla giurisprudenza di autorità o tribunali stranieri, internazionali o sopranazionali, eccezion fatta per la Corte internazionale di Giustizia e la Corte penale internazionale, o di assoggettarsi a un tribunale arbitrale.

2

Se un obbligo di diritto internazionale contraddice al capoverso 1 o 2 o tale contraddizione insorge successivamente, sono adottate tutte le contromisure necessarie, optando comunque per quelle meno incisive. Laddove possibile, la Svizzera formula riserve riguardo a singole disposizioni, così da escluderne o limitarne l'applicazione oppure modificarne il contenuto. Se nel caso concreto non sono ammesse siffatte riserve, la Svizzera denuncia senza indugio il trattato internazionale da cui deriva l'obbligo in questione o recede dall'organizzazione internazionale o dalla comunità sopranazionale interessata.

3

4

4 5

6

I capoversi 1­3 non sono applicabili a: a.

la Convenzione del 4 novembre 19506 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

b.

i trattati internazionali in materia di diritto internazionale privato, compreso il diritto processuale civile;

c.

i trattati internazionali di assistenza giudiziaria in materia civile e penale;

d.

i trattati internazionali riguardanti il traffico aereo, stradale, ferroviario o navale, il libero scambio, il diritto d'asilo, il diritto fiscale e il diritto doganale;

RS 101 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

RS 0.101

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e.

le sanzioni di carattere non militare delle Nazioni Unite; e

f.

le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Art. 190

Diritto determinante

1

In quanto il presente articolo non disponga altrimenti, le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d'approvazione è stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

2

Le disposizioni del diritto internazionale che sono ancora in vigore nonostante l'articolo 54a capoversi 1­3 in particolare poiché l'Assemblea federale o il Consiglio federale hanno omesso di adottare le contromisure previste dall'articolo 54a capoverso 3 o si astengono durevolmente dal farlo, non sono prese in considerazione in sede di applicazione del diritto.

3

Le autorità incaricate dell'applicazione del diritto esaminano liberamente la conformità dei trattati internazionali di cui all'articolo 54a capoverso 4 ai diritti fondamentali previsti dalla presente Costituzione.

Art. 197 n. 157 15. Disposizione transitoria degli art. 54a (Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale) e 190 (Diritto determinante) Con l'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 54a e 190 sono direttamente applicabili alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.