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Domanda di autorizzazione per un'emissione sperimentale di linee dell'orzo geneticamente modificate Richiedente:

Agroscope

Oggetto:

B23002 ­ emissione sperimentale di linee dell'orzo geneticamente modificate Modifiche genetiche: Mutazione dei geni HvCKX2.1 e HvCKX2.2 dell'orzo, che codificano enzimi che degradano la citochinina nella spiga, utilizzando CRISPR/Cas9.

Scopo e finalità dell'esperimento: ­ Analisi del rendimento nelle linee geneticamente modificate disseminate nel terreno; ­ Analisi sui possibili effetti delle mutazioni sulle piante; ­ chiarimento di aspetti legati alla biosicurezza nella disseminazione dell'orzo geneticamente modificato.

Luogo dell'emissione: Sito protetto di Agroscope a Zurigo, Reckenholz, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich Durata della sperimentazione: da primavera 2024 ad autunno 2026

Procedura di approvazione:

La procedura è disciplinata dall'articolo 11 della legge sull'ingegneria genetica del 21 marzo 2003 (LIG, RS 814.91) e dagli articoli 17 segg. e 36 segg. dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA, RS 814.911).

Autorità competente: Ufficio federale dell'ambiente UFAM, 3003 Bern Esposizione pubblica: Gli atti non riservati possono essere consultati da chiunque durante il normale orario d'ufficio dal 18 ottobre 2023 al 16 novembre 2023 compreso, presso le seguenti sedi: ­ UFAM, Divisione Suolo e biotecnologia, Monbijoustrasse 40, 3011 Bern (si prega di registrarsi in anticipo per telefono: 058 462 93 49); ­ Grün Stadt Zürich, Beatenplatz 2, 8001 Zürich.

2023-2938

FF 2023 2374

FF 2023 2374

Opposizione:

Chiunque può presentare per iscritto la propria presa di posizione sulla domanda entro il suddetto termine di presentazione (16 novembre 2023).

Chiunque intenda esercitare i diritti di parte ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) nella procedura di approvazione deve notificare per iscritto all'UFAM, entro il termine sopra indicato (16 novembre 2023), la propria opposizione, indicando la propria qualità di parte e motivandola.

Chi non lo farà sarà escluso dalla procedura successiva.

Nota: Le opposizioni collettive e le opposizioni individuali duplicate devono designare una persona che possa rappresentare il gruppo in modo giuridicamente vincolante. In caso contrario, sarà l'UFAM a designare tale rappresentante (art. 11a PA).

17 ottobre 2023

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Bundesamt für Umwelt