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Legge federale sul commercio di strumenti di tortura

Disegno

(Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 settembre 20232, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina i seguenti aspetti legati alle merci che possono essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti: 1

a.

l'importazione, il transito e l'esportazione;

b.

la mediazione;

c.

la pubblicità.

Essa disciplina inoltre la fornitura e la pubblicità di assistenza tecnica connessa a dette merci.

2

Art. 2

Campo d'applicazione

Il Consiglio federale stabilisce quali merci sottostanno alla presente legge; si attiene agli allegati II­IV del regolamento (UE) 2019/1253.

1

La presente legge si applica al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali svizzeri e alle enclave doganali svizzere.

2

1 2 3

RS 101 FF 2023 2408 Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, GU L30 del 31.1.2019, pag. 1.

2023-2856

FF 2023 2409

Legge sugli strumenti di tortura

FF 2023 2409

Essa si applica soltanto in quanto non sia applicabile la legge federale del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.

3

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge s'intende per: a.

strumenti primari di tortura: merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

b.

strumenti secondari di tortura: merci praticamente utilizzabili anche per altri scopi oltre alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

c.

mediazione: la creazione delle condizioni necessarie alla conclusione di contratti concernenti la fabbricazione, l'offerta, l'acquisto o il trasferimento di merci, la cessione di beni immateriali o la concessione di diritti a beni nonché la conclusione di siffatti contratti, qualora le prestazioni siano fornite da terzi;

d.

assistenza tecnica: la fornitura di ausilio tecnico connesso a sviluppo, fabbricazione, prova, assemblaggio, manutenzione o riparazione di merci nonché la fornitura di altri servizi tecnici, segnatamente sotto forma di istruzione, consulenza, formazione e trasmissione di conoscenze operative o competenze, per quanto le informazioni fornite non siano di dominio pubblico.

Sezione 2: Divieti e obblighi di autorizzazione Art. 4

Strumenti primari di tortura

È vietato importare, far transitare, esportare o pubblicizzare strumenti primari di tortura nonché fornire o pubblicizzare assistenza tecnica connessa a tali merci.

1

L'autorità competente può autorizzare l'importazione, il transito o l'esportazione di strumenti primari di tortura se le merci sono destinate esclusivamente a un museo pubblico.

2

Art. 5

Strumenti secondari di tortura

Il transito di strumenti secondari di tortura è vietato se vi sono fondati motivi per presumere che le merci siano destinate ad essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

1

L'esportazione di strumenti secondari di tortura, la mediazione e la fornitura di assistenza tecnica connesse a tali merci sono soggette ad autorizzazione.

2

4

RS 514.51

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Legge sugli strumenti di tortura

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Non sono soggette ad autorizzazione l'esportazione di strumenti secondari di tortura, la mediazione e la fornitura di assistenza tecnica connesse a tali merci se queste vengono reimportate in Svizzera dopo essere state utilizzate agli scopi seguenti: 3

a.

impiego transfrontaliero di forze di polizia;

b.

impiego di personale militare o civile nel quadro di una misura per il mantenimento della pace o di una misura per il superamento di una crisi all'estero.

Art. 6

Medicamenti

Il transito di medicamenti che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte è vietato se vi sono fondati motivi per presumere che siano destinati a questo scopo.

1

L'esportazione di medicamenti che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte, la mediazione e la fornitura di assistenza tecnica connesse a tali medicamenti sono soggette ad autorizzazione.

2

Sezione 3: Rifiuto e revoca di autorizzazioni Art. 7

Rifiuto di autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono rifiutate se vi sono fondati motivi per presumere che le merci siano destinate a essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

1

2

Le autorizzazioni di esportazione vengono inoltre rifiutate se: a.

vi sono fondati motivi per presumere che le merci non rimangano presso il destinatario finale dichiarato;

b.

non si dispone del consenso dello Stato originario alla riesportazione, se quest'ultimo lo richiede;

c.

lo Stato destinatario vieta l'importazione; oppure

d.

sono state emanate misure coercitive secondo la legge del 22 marzo 20025 sugli embarghi che sono in contrasto con il rilascio di un'autorizzazione.

Art. 8

Revoca di autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono revocate se le condizioni per l'autorizzazione non sono più soddisfatte.

1

2

5

Possono essere revocate se gli oneri ad esse connessi non vengono adempiuti.

RS 946.231

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Sezione 4: Disposizioni penali Art. 9

Infrazioni

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chi intenzionalmente: 1

2

3

a.

viola un divieto di cui agli articoli 4 capoverso 1, 5 capoverso 1 o 6 capoverso 1;

b.

esercita, senza disporre della necessaria autorizzazione, un'attività soggetta ad autorizzazione secondo l'articolo 5 capoverso 2 o l'articolo 6 capoverso 2;

c.

fornisce o fa fornire merci di cui agli articoli 4­6 oppure fornisce o fa fornire servizi di mediazione ad esse connessi a una persona o in un luogo differente dal destinatario finale o dalla destinazione menzionata nell'autorizzazione; oppure

d.

fa pervenire merci di cui agli articoli 4­6 a una persona pur sapendo o dovendo presumere che questa le trasferirà direttamente o indirettamente a un destinatario finale a cui è vietato fornirle.

È punito con una pena pecuniaria chi intenzionalmente: a.

fornisce in modo inesatto indicazioni essenziali per l'autorizzazione;

b.

non adempie a un onere connesso all'autorizzazione; oppure

c.

non dichiara o dichiara in modo inesatto l'importazione, l'esportazione o il transito di merci di cui agli articoli 4­6.

Se l'infrazione è dovuta a negligenza la pena è una multa.

Art. 10

Infrazioni commesse nella gestione degli affari

Alle infrazioni alla presente legge commesse nella gestione degli affari si applica l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo.

Art. 11

Giurisdizione

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla presente legge sottostanno alla giurisdizione federale.

6

RS 313.0

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Sezione 5: Collaborazione tra autorità Art. 12

Coordinamento

Se una fattispecie sottostà al campo di applicazione della presente legge e a quello della legge del 20 giugno 19977 sulle armi, della legge federale del 27 settembre 20138 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero o della legge del 13 dicembre 19969 sul controllo dei beni a duplice impiego, le autorità interessate determinano l'autorità incaricata del coordinamento delle procedure.

Art. 13

Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

Le autorità federali e cantonali competenti si comunicano dati e ne comunicano alle rispettive autorità di vigilanza nella misura in cui ciò sia necessario all'esecuzione della presente legge.

Art. 14

Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere

L'autorità preposta all'autorizzazione può collaborare con le autorità competenti di altri Stati e coordinare le inchieste nella misura in cui: 1

a.

ciò sia necessario all'esecuzione della presente legge o di disposizioni estere corrispondenti; e

b.

le autorità estere siano tenute all'obbligo del segreto e, nel loro ambito, garantiscano la protezione contro lo spionaggio economico.

L'autorità preposta all'autorizzazione può chiedere alle autorità estere la fornitura dei dati necessari; a tale scopo può comunicare loro dati concernenti: 2

a.

la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, l'impiego previsto nonché il destinatario finale delle merci;

b.

le persone che partecipano alla fabbricazione delle merci, alla loro fornitura o alla mediazione ad esse connessa;

c.

le modalità finanziarie dell'operazione.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 15 1

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Designa le autorità preposte all'autorizzazione e al controllo, definisce la procedura di autorizzazione e disciplina l'esecuzione alla frontiera.

2

7 8 9

RS 514.54 RS 935.41 RS 946.202

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Art. 16

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Rendiconto

Il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sull'applicazione della presente legge nei suoi rapporti sulla politica economica esterna.

Art. 17

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 18

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (art. 17)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 13 dicembre 199610 sul materiale bellico Art. 41

Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

Le autorità federali e cantonali competenti si comunicano dati e ne comunicano alle rispettive autorità di vigilanza nella misura in cui ciò sia necessario all'esecuzione della presente legge.

1

Le autorità penali trasmettono d'ufficio all'autorità preposta all'autorizzazione le decisioni che hanno emanato in applicazione della presente legge, della legge del 20 giugno 199711 sulle armi, della legge federale del 27 settembre 201312 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero, della legge federale del 25 marzo 197713 sugli esplosivi, della legge federale del 25 giugno 198214 sulle misure economiche esterne, della legge del 13 dicembre 199615 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del ...16 sugli strumenti di tortura.

2

2. Legge del 15 dicembre 200017 sugli agenti terapeutici Art. 21 cpv. 1 lett. c nonché 1bis Abrogati

10 11 12 13 14 15 16 17

RS 514.51 RS 514.54 RS 935.41 RS 941.41 RS 946.201 RS 946.202 RS ...

RS 812.21

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3. Legge federale del 27 settembre 201318 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero Art. 16 cpv. 1 Se una fattispecie sottostà al campo di applicazione della presente legge e a quello della legge federale del 13 dicembre 199619 sul materiale bellico, della legge del 13 dicembre 199620 sul controllo dei beni a duplice impiego, della legge del 22 marzo 200221 sugli embarghi o della legge del ...22 sugli strumenti di tortura, le autorità interessate determinano l'autorità incaricata del coordinamento delle procedure.

1

Art. 28 cpv. 3 Le autorità penali trasmettono d'ufficio all'autorità competente le decisioni che hanno emanato in applicazione della presente legge, della legge federale del 13 dicembre 199623 sul materiale bellico, della legge del 20 giugno 199724 sulle armi, della legge federale del 25 marzo 197725 sugli esplosivi, della legge federale del 25 giugno 198226 sulle misure economiche esterne, della legge del 13 dicembre 199627 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del ...28 sugli strumenti di tortura.

3

4. Legge federale del 25 giugno 198229 sulle misure economiche esterne Art. 10 cpv. 4 lett. d I rapporti sulla politica economica esterna sono corredati dei rendiconti annuali fondati su: 4

d.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

l'articolo 16 della legge del ...30 sugli strumenti di tortura.

RS 935.41 RS 514.51 RS 946.202 RS 946.231 RS ...

RS 514.51 RS 514.54 RS 941.41 RS 946.201 RS 946.202 RS ...

RS 946.201 RS ...

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5. Legge del 13 dicembre 199631 sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 2 cpv. 3 La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 199632 sul materiale bellico, la legge federale del 21 marzo 200333 sull'energia nucleare o la legge del ...34 sugli strumenti di tortura.

3

Art. 3 lett. e Nella presente legge valgono le seguenti definizioni: e.

Concerne soltanto il testo francese

Art. 14 cpv. 1 lett. e 1

Chiunque, intenzionalmente: e.

Concerne soltanto il testo francese

Art. 19

Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

Le autorità federali e cantonali competenti si comunicano dati e ne comunicano alle rispettive autorità di vigilanza nella misura in cui ciò sia necessario all'esecuzione della presente legge.

1

Le autorità penali trasmettono d'ufficio all'autorità preposta all'autorizzazione le decisioni che hanno emanato in applicazione della presente legge, della legge federale del 13 dicembre 199635 sul materiale bellico, della legge del 20 giugno 199736 sulle armi, della legge federale del 21 marzo 200337 sull'energia nucleare, della legge federale del 27 settembre 201338 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero, della legge federale del 25 marzo 197739 sugli esplosivi, della legge federale del 25 giugno 198240 sulle misure economiche esterne e della legge del ...41 sugli strumenti di tortura.

2

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

RS 946.202 RS 514.51 RS 732.1 RS ...

RS 514.51 RS 514.54 RS 732.1 RS 935.41 RS 941.41 RS 946.201 RS ...

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