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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Progetto

(Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza domestica) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 12 ottobre 20231; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue: Art. 50

cpv. 1, periodo introduttivo, 2, 2bis e 4

Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, i coniugi e i figli hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 42, 43 o 44, del permesso di soggiorno di breve durata conformemente all'articolo 45 in combinato disposto con l'articolo 32 capoverso 3, oppure alla concessione dell'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 85 capoverso 7 se: 1

Possono segnatamente essere dati gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b quando: 2

a.

un coniuge o un figlio è stato vittima di violenza domestica; nella valutazione le autorità competenti considerano segnatamente:

Minoranza I (Steinemann, Bircher, Bläsi, Fischer Benjamin, Glarner, Marchesi, Rutz Gregor) a.

1 2 3

un coniuge è stato vittima (...) segnatamente:

FF 2023 2418 FF 2023 ...

RS 142.20

2023-2961

FF 2023 2419

Stranieri e loro integrazione. LF (Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza domestica)

1.

2.

FF 2023 2419

il riconoscimento delle autorità competenti quale vittima ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 20074 concernente l'aiuto alle vittime di reati, la conferma della necessità di consulenza, assistenza o protezione da parte di un servizio specializzato contro la violenza domestica di norma finanziato da fondi pubblici nonché le informazioni e i rapporti di tali servizi,

Minoranza II (Cottier, Bourgeois, Bircher, Bläsi, Fischer Benjamin, Fluri, Glarner, Marchesi, Ruch, Rutz Gregor) 2. la conferma della necessità di assistenza o protezione da parte di un servizio specializzato contro la violenza domestica finanziato da fondi pubblici, 3.

4.

5.

6.

le misure di polizia o giudiziarie adottate a protezione della vittima, i rapporti medici o altre perizie, i rapporti di polizia e le denunce penali, oppure le condanne penali;

b.

il matrimonio non è espressione della libera volontà di uno degli sposi; oppure

c.

la reintegrazione sociale nel Paese d'origine appare fortemente compromessa.

Se un permesso di dimora è rilasciato in applicazione del capoverso 1 per gravi motivi personali di cui al capoverso 2 lettera a o b, al momento della proroga si procede comunque all'esame dei criteri di integrazione sull'arco di tre anni conformemente all'articolo 58a capoverso 1 lettere c e d, ma l'esito di tale esame non influisce sulla proroga del permesso. Se necessario si promuove l'integrazione.

2bis

Minoranza (Steinemann, Bircher, Bläsi, Fischer Benjamin, Glarner, Marchesi, Rutz Gregor) 2bis

Stralciare

I capoversi 1­3 si applicano per analogia alle coppie di concubini, qualora a uno di essi sia stato rilasciato un permesso di dimora per gravi motivi personali di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettera b affinché possa restare presso il partner convivente.

4

Minoranza (Steinemann, Bircher, Bläsi, Fischer Benjamin, Glarner, Marchesi, Rutz Gregor) 4

Stralciare

Art. 126g

Disposizione transitoria della modifica del ...

Alle domande fondate sull'articolo 50 presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il nuovo diritto.

4

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RS 312.5

Stranieri e loro integrazione. LF (Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza domestica)

FF 2023 2419

II Coordinamento con la modifica del 17 dicembre 2021 della legge sugli stranieri e la loro integrazione All'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 20215 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, l'articolo 50 capoverso 1 periodo introduttivo della presente revisione ha il tenore seguente: Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, i coniugi e i figli hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 42, 43 o 44, del permesso di soggiorno di breve durata conformemente all'articolo 45, oppure alla concessione dell'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 85c capoverso 1 se: 1

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Steinemann, Bircher, Bläsi, Fischer Benjamin, Glarner) Non entrare in materia

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FF 2021 2999

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