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Designazione di norme tecniche per gli impianti di radiocomunicazione conformemente all'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT) 1. Situazione iniziale 1.1.

In virtù dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è autorizzato a designare le norme tecniche idonee a concretizzare i requisiti essenziali per gli impianti di radiocomunicazione. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.

1.2.

Le norme tecniche armonizzate designate dalla Commissione europea nell'ambito della concretizzazione della direttiva 2014/53/UE2 sono elencate nella sua decisione di esecuzione (UE) 2022/21913. La Commissione ha aggiornato questa comunicazione con la decisione di esecuzione (UE) 2023/23924,

2. Designazione 2.1.

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D'intesa con la SECO, l'UFCOM designa: a. le norme tecniche elencate nelle pubblicazioni dell'UE di cui al punto 1.2; b. le seguenti norme tecniche, elaborate dallo stesso Ufficio:

RS 784.10 Direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, p. 62.

GU L 289 del 10.11.2022, p. 7.

Decisione d'esecuzione (UE) 2023/2392 del 22 marzo 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di ricerca dei travolti in valanga, stazioni e sistemi satellitari di terra, stazioni di terra per satellite mobile a terra, stazioni di terra per satellite mobile marittimo, apparecchiature di reti cellulari IMT, sistemi radio fissi, trasmettitori per la televisione digitale terrestre, sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili, apparecchiature radio multi Gbit/s, ricevitori di radiodiffusione sonora, driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica, radar primari di sorveglianza e apparecchiature radio TETRA, GU L 2023/2392 del 4.10.2023.

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Limite di validità del documento sostituito

NT-3002 V1.3.0 Norma tecnica relativa a ripetitori PMR destinati ad essere esercitati nei tunnel, nelle gallerie coperte, nelle case e nei garage sotterranei

v1.2.0 12.06.2017

art. 7 cpv. 2

NT-3003 V1.1.0 Norma tecnica relativa a ripetitori DAB band III a bassa potenza destinati ad essere esercitati nelle case

v1.0.0 12.06.2017

art. 7 cpv. 2

NT-3004 V1.1 Norma tecnica relativa ai radar destinati al monitoraggio dei movimenti di terreno e di detriti, al rilevamento di valanghe e ad applicazioni di sicurezza analoghe, come pure al rilevamento radar degli uccelli migratori

v1.0 12.06.2017

art. 7 cpv. 2

2.2.

Requisito essenziale OIT

La designazione di norme tecniche non ne contempla le prefazioni e gli allegati nazionali o elementi affini.

3. Sostituzione della designazione precedente La presente designazione sostituisce la designazione del 29 novembre 20225.

4. Consultazione e ottenimento Le norme designate possono essere consultate od ottenute come segue: a.

consultazione gratuita od ottenimento a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, Casella postale, 8404 Winterthur, www.snv.ch;

b.

ottenimento a pagamento presso l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berna, www.asut.ch.

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5. Conformità dei requisiti essenziali Dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/2191, della decisione di esecuzione (UE) 2023/2392 come pure dalla seguente tavola di concordanza si evince a quali requisiti essenziali dell'OIT è idonea una norma tecnica: Requisito essenziale OIT

Requisito essenziale direttiva 2014/53/UE

art. 7 cpv. 1 lett. b art. 7 cpv. 2 art. 7 cpv. 3 lett. a art. 7 cpv. 3 lett. b art. 7 cpv. 3 lett. c art. 7 cpv. 3 lett. d art. 7 cpv. 3 lett. e art. 7 cpv. 3 lett. f art. 7 cpv. 3 lett. g art. 7 cpv. 3 lett. h art. 7 cpv. 3 lett. i

art. 3.1.b art. 3.2 art. 3.3.a art. 3.3.b art. 3.3.c art. 3.3.d art. 3.3.e art. 3.3.f art. 3.3.g art. 3.3.h art. 3.3.i

7 novembre 2023

Ufficio federale delle comunicazioni: Bernard Maissen

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