FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Designazione di norme tecniche per gli impianti di radiocomunicazione conformemente all'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT) 1. Situazione iniziale 1.1.
In virtù dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è autorizzato a designare le norme tecniche idonee a concretizzare i requisiti essenziali per gli impianti di radiocomunicazione. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.
1.2.
Le norme tecniche armonizzate designate dalla Commissione europea nell'ambito della concretizzazione della direttiva 2014/53/UE2 sono elencate nella sua decisione di esecuzione (UE) 2022/21913. La Commissione ha aggiornato questa comunicazione con la decisione di esecuzione (UE) 2023/23924,
2. Designazione 2.1.
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D'intesa con la SECO, l'UFCOM designa: a. le norme tecniche elencate nelle pubblicazioni dell'UE di cui al punto 1.2; b. le seguenti norme tecniche, elaborate dallo stesso Ufficio:
RS 784.10 Direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, p. 62.
GU L 289 del 10.11.2022, p. 7.
Decisione d'esecuzione (UE) 2023/2392 del 22 marzo 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di ricerca dei travolti in valanga, stazioni e sistemi satellitari di terra, stazioni di terra per satellite mobile a terra, stazioni di terra per satellite mobile marittimo, apparecchiature di reti cellulari IMT, sistemi radio fissi, trasmettitori per la televisione digitale terrestre, sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili, apparecchiature radio multi Gbit/s, ricevitori di radiodiffusione sonora, driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica, radar primari di sorveglianza e apparecchiature radio TETRA, GU L 2023/2392 del 4.10.2023.
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Limite di validità del documento sostituito
NT-3002 V1.3.0 Norma tecnica relativa a ripetitori PMR destinati ad essere esercitati nei tunnel, nelle gallerie coperte, nelle case e nei garage sotterranei
v1.2.0 12.06.2017
art. 7 cpv. 2
NT-3003 V1.1.0 Norma tecnica relativa a ripetitori DAB band III a bassa potenza destinati ad essere esercitati nelle case
v1.0.0 12.06.2017
art. 7 cpv. 2
NT-3004 V1.1 Norma tecnica relativa ai radar destinati al monitoraggio dei movimenti di terreno e di detriti, al rilevamento di valanghe e ad applicazioni di sicurezza analoghe, come pure al rilevamento radar degli uccelli migratori
v1.0 12.06.2017
art. 7 cpv. 2
2.2.
Requisito essenziale OIT
La designazione di norme tecniche non ne contempla le prefazioni e gli allegati nazionali o elementi affini.
3. Sostituzione della designazione precedente La presente designazione sostituisce la designazione del 29 novembre 20225.
4. Consultazione e ottenimento Le norme designate possono essere consultate od ottenute come segue: a.
consultazione gratuita od ottenimento a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, Casella postale, 8404 Winterthur, www.snv.ch;
b.
ottenimento a pagamento presso l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berna, www.asut.ch.
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5. Conformità dei requisiti essenziali Dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/2191, della decisione di esecuzione (UE) 2023/2392 come pure dalla seguente tavola di concordanza si evince a quali requisiti essenziali dell'OIT è idonea una norma tecnica: Requisito essenziale OIT
Requisito essenziale direttiva 2014/53/UE
art. 7 cpv. 1 lett. b art. 7 cpv. 2 art. 7 cpv. 3 lett. a art. 7 cpv. 3 lett. b art. 7 cpv. 3 lett. c art. 7 cpv. 3 lett. d art. 7 cpv. 3 lett. e art. 7 cpv. 3 lett. f art. 7 cpv. 3 lett. g art. 7 cpv. 3 lett. h art. 7 cpv. 3 lett. i
art. 3.1.b art. 3.2 art. 3.3.a art. 3.3.b art. 3.3.c art. 3.3.d art. 3.3.e art. 3.3.f art. 3.3.g art. 3.3.h art. 3.3.i
7 novembre 2023
Ufficio federale delle comunicazioni: Bernard Maissen
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