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ad 19.456 Iniziativa parlamentare Le prestazioni destinate alla prevenzione costituiscono attualmente un compito importante dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 31 agosto 2023 Parere del Consiglio federale del 1° novembre 2023

Onorevoli presidente e consiglieri, Conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 31 agosto 20231 concernente l'iniziativa parlamentare 19.456 «Le prestazioni destinate alla prevenzione costituiscono attualmente un compito importante dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Parere 1

Situazione iniziale

L'iniziativa parlamentare 19.456 «Le prestazioni destinate alla prevenzione costituiscono attualmente un compito importante dei fondi [padronali] di previdenza con prestazioni discrezionali», depositata il 26 giugno 2019 dalla consigliera nazionale Daniela Schneeberger, è tesa a completare in più punti l'articolo 89a capoverso 8 del Codice civile (CC)2, prestando particolare attenzione allo scopo e al ruolo dei fondi padronali di previdenza nella società e nella previdenza professionale. Si tratta di far sì che tali fondi, «nel quadro dei loro obiettivi, [...] possano versare anche prestazioni per la prevenzione di malattie, infortuni e disoccupazione (e non soltanto in caso di necessità di singoli destinatari), nonché di vecchiaia, decesso e invalidità».

Per «prestazioni preventive» l'autrice dell'iniziativa parlamentare intende misure sociali nel quadro delle finalità concrete del fondo padronale di previdenza (vecchiaia, decesso, invalidità, malattia, infortunio, disoccupazione)3. Sottolinea che per i consigli di fondazione dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali è indispensabile poter assolvere i loro compiti sociopolitici nel contesto sociale odierno anche a titolo preventivo e senza impedimenti burocratici per il loro organico, i loro beneficiari di rendite e i superstiti.

Il ruolo sociale dei fondi padronali di previdenza è incontestato. Tuttavia, secondo quanto indicato nell'iniziativa parlamentare, le prestazioni versate da questi fondi per prevenire casi di necessità o di rigore o per evitare situazioni di disoccupazione sono talvolta oggetto di discussione con le autorità di vigilanza. L'iniziativa parlamentare chiede dunque che il legislatore intervenga affinché nel CC vengano sancite in modo esplicito, oltre alle prestazioni di previdenza in caso di vecchiaia, decesso e invalidità, anche altre prestazioni dei fondi padronali di previdenza.

Il 14 gennaio 2021 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha esaminato l'iniziativa e ha deciso, con 15 voti contro 4 e 4 astensioni, di darvi seguito. Nella sua seduta del 10 novembre 2021, l'omologa commissione del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha approvato questa decisione senza opposizioni.

Il 19 maggio 2022 la CSSS-N ha discusso sul seguito della procedura. Dopo aver sentito
PatronFonds, l'associazione mantello dei fondi padronali di previdenza, e la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, la Commissione ha definito le linee direttive del progetto con cui si intende attuare l'iniziativa parlamentare. Fondandosi sull'articolo 112 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento (LParl), la Commissione ha deciso di avvalersi della collaborazione di esperti dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Ha dunque incaricato l'Amministra2 3 4

RS 210 Per gli esempi (precisazione della definizione di scopo), cfr. punti 1­4 dell'Iv. Pa. e cap. 3 della proposta di attuazione.

RS 171.10

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zione di elaborare un complemento all'articolo 89a capoverso 8 CC. Nel corso della discussione, la Commissione ha inoltre incaricato l'Amministrazione di presentarle un rapporto sulle ripercussioni finanziarie, e quindi fiscali, del progetto.

L'11 novembre 2022 la Commissione ha esaminato il progetto preliminare elaborato dall'Amministrazione e vi ha apportato qualche modifica, in particolare inserendo nel testo di legge le nozioni di «disoccupazione» e di «formazione e perfezionamento».

Nella sua seduta del 3 febbraio 2023, la Commissione ha approvato il progetto preliminare e lo ha posto in consultazione.

Il 31 agosto 2023 la Commissione ha preso atto dei risultati della consultazione. Su questa base, ha deciso di integrare il suo progetto con una disposizione transitoria che specifica che l'autorità di vigilanza potrà, su richiesta dell'organo supremo, modificare lo scopo di un fondo padronale di previdenza esistente. Ha inoltre precisato, nel commento alla disposizione, che tali fondi potranno utilizzare il patrimonio accumulato prima dell'entrata in vigore della modifica in oggetto per pagare le nuove prestazioni. La Commissione ha accolto all'unanimità il progetto e ha deciso di sottoporlo al Consiglio federale invitandolo a formulare un parere in merito.

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Parere del Consiglio federale

2.1

Valutazione generale

Il Consiglio federale riconosce l'importante ruolo sociale svolto dai fondi padronali di previdenza, i quali fanno parte del sistema dei tre pilastri sancito dalla Costituzione federale (Cost.)5. Quest'ultima limita gli obiettivi della previdenza professionale ai rischi di vecchiaia, morte e invalidità (art. 111 cpv. 1 Cost., art. 1 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPP]). Insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale (art. 113 cpv. 2 lett. a Cost.).

Conformemente alla loro vocazione di istituzioni della previdenza professionale e al loro scopo principale, i fondi padronali di previdenza forniscono prestazioni atte a coprire i rischi di vecchiaia, morte e invalidità. Oltre alle prestazioni strettamente legate alla previdenza professionale, che contribuiscono ad attenuare le conseguenze economiche legate alla vecchiaia, a un decesso o all'invalidità, i fondi padronali di previdenza possono, di fatto, fornire già oggi un sostegno finanziario in situazioni di malattia, infortunio o disoccupazione. Queste prestazioni sono tuttavia autorizzate unicamente se hanno lo scopo di fornire sostegno in una situazione di bisogno dei destinatari. Va inoltre rilevato che le prestazioni versate dai fondi padronali di previdenza non sono prestazioni regolamentari, ma esclusivamente prestazioni discrezionali, che vengono da essi concesse caso per caso sulla base di una decisione del loro consiglio di fondazione. Le prestazioni devono dunque essere accordate liberamente dalla direzione del fondo in determinate situazioni di necessità, tenendo conto dei 5 6

RS 101 RS 831.40

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principi della parità di trattamento tra i potenziali beneficiari, del divieto dell'arbitrio, del rispetto della proporzionalità, dell'adeguatezza e della buona fede.

Il Consiglio federale non respinge nel suo insieme il progetto della CSSS-N teso a completare l'articolo 89a capoverso 8 CC con un nuovo numero 4 e a precisare quali prestazioni possono versare i fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali.

L'Esecutivo è però critico rispetto alla modifica legislativa proposta, come la maggioranza dei Cantoni, secondo i quali tale modifica comporterebbe una ridefinizione sostanziale degli scopi dei fondi padronali di previdenza, che andrebbe ben oltre la nozione tradizionale di previdenza.

Le prestazioni destinate alla prevenzione non possono e non devono costituire l'unico scopo di questi fondi, il cui scopo principale deve rimanere quello di coprire i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità. Le prestazioni dei fondi padronali di previdenza devono essere, in ogni caso, prestazioni discrezionali.

Il Consiglio federale constata dunque che il progetto amplia e ridefinisce in misura sostanziale gli scopi ammissibili dei fondi padronali di previdenza. Per i motivi illustrati più dettagliatamente al capitolo 2.2, ritiene problematico tale ampliamento. Gli scopi ammissibili secondo il progetto si scostano dalla nozione di previdenza in senso stretto e dal sostegno fornito ad assicurati in situazione di bisogno, sostegno che è già accettato nella prassi odierna. Inoltre, la loro formulazione è molto vaga e il Consiglio federale teme che l'importante margine di apprezzamento così attribuito ai fondi padronali di previdenza vada a scapito della sicurezza giuridica.

Un'ulteriore difficoltà potrebbe derivare dal fatto che l'ampliamento proposto autorizzerebbe il versamento di prestazioni che potrebbero rientrare nel campo d'applicazione del diritto del lavoro. Se è vero che gli obblighi del datore di lavoro derivanti dal diritto del lavoro resterebbero immutati, il Consiglio federale ritiene però inammissibile che un fondo padronale di previdenza finanzi prestazioni che il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire, poiché questo significherebbe restituirgli indirettamente risorse finanziarie. In questo caso, nella prassi si porrebbero questioni di delimitazione che, secondo l'Esecutivo, comporterebbero una maggiore incertezza giuridica.

2.2

Valutazione del progetto della Commissione

Art. 89a cpv. 8 n. 4 primo trattino P-CC Il progetto prevede che i fondi padronali di previdenza potranno contribuire al finanziamento di altre istituzioni di previdenza a favore del personale. Attualmente sia le autorità di vigilanza che le autorità fiscali autorizzano i fondi padronali di previdenza a versare, per esempio nell'ambito di misure di risanamento, prestazioni volte a compensare una riduzione dell'aliquota di conversione all'istituto di previdenza. Si tratta di prestazioni legate ai rischi di vecchiaia, decesso e invalidità e dunque in linea con lo scopo di previdenza. Dal rapporto sui risultati della procedura di consultazione è emerso che una maggioranza dei partecipanti appoggia questa modifica, dato che essa codificherebbe la prassi attuale.

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Di conseguenza, il Consiglio federale può sostenere questo aspetto del progetto di modifica del CC.

Art. 89a cpv. 8 n. 4 secondo trattino P-CC Il progetto della Commissione prevede anche che i fondi padronali di previdenza possano fornire prestazioni in situazioni di bisogno, malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione, per misure di formazione e perfezionamento, di conciliabilità tra la vita familiare e la vita professionale, nonché di promozione della salute e di prevenzione; in questi casi, si applicheranno anche gli articoli 80, 81 capoverso 1 e 83 LPP.

Prestazioni in situazioni di bisogno In base alla prassi attuale, le prestazioni dei fondi padronali di previdenza devono essenzialmente limitarsi alla previdenza professionale in senso stretto (vecchiaia, decesso e invalidità) e le prestazioni in caso di infortunio, malattia e disoccupazione sono ammesse soltanto a fronte di una situazione di bisogno già realizzatasi o imminente. Questo fatto è stato fonte di dibattiti nella prassi e ha causato incertezze giuridiche, in particolare per quanto concerne la valutazione del criterio del bisogno. Il rapporto del 31 agosto 2023 sui risultati della procedura di consultazione mostra che la maggioranza dei partecipanti sostiene questo aspetto del progetto. Considerati tutti questi elementi, il Consiglio federale ritiene giustificata l'aggiunta di questo elemento, in quanto permetterebbe di chiarire sul piano legale una prassi già in uso.

Prestazioni in caso di malattia, infortunio e invalidità Il progetto prevede la possibilità di versare prestazioni in caso di malattia, infortunio e invalidità. In questo modo, dovrebbe essere possibile versare prestazioni non coperte da altre assicurazioni sociali e non legate a una situazione di necessità economica. In proposito il Consiglio federale constata che, per quanto concerne i casi di malattia e infortunio, questa possibilità esula dalla previdenza professionale in senso stretto. Tuttavia, ritiene che, per consentire ai fondi padronali di previdenza di svolgere il loro ruolo sociale, questa proposta possa comunque essere sostenuta. A suo avviso, questa disposizione potrebbe per esempio riguardare i costi di un case management. L'Esecutivo sottolinea tuttavia che per un fondo padronale di previdenza potrebbe risultare difficile fornire tali prestazioni
a titolo puramente discrezionale, rispettando al contempo il principio della parità di trattamento.

Prestazioni in caso di disoccupazione Il progetto prevede la possibilità di versare prestazioni in caso di disoccupazione non legate a una situazione di necessità economica. Questa possibilità esula dalla previdenza professionale in senso stretto. Tuttavia, alcuni fondi padronali di previdenza prevedono prestazioni in caso di disoccupazione nei propri atti di fondazione. Il Consiglio federale ritiene dunque che questo aspetto del progetto possa essere sostenuto.

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Prestazioni per misure di formazione e perfezionamento Dall'articolo 327a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni7 deriva l'obbligo per il datore di lavoro di rimborsare al lavoratore tutte le spese relative a misure di formazione e perfezionamento impostegli nel quadro dell'impiego. Questo obbligo è uno degli aspetti del dovere di assistenza del datore di lavoro. L'obbligo del datore di lavoro di assumere tali spese dipende dal tipo di formazione. Se questa ha un nesso con lo svolgimento del lavoro ed è imposta dal datore di lavoro, quest'ultimo deve assumerne le spese che ne derivano. Le spese di una formazione senza alcun nesso diretto con lo svolgimento del lavoro, ma che procura al lavoratore un vantaggio durevole sul mercato del lavoro, sono invece a carico del lavoratore stesso. Infine, il datore di lavoro può assumere parzialmente o integralmente le spese di formazioni senza alcun nesso diretto con il lavoro e destinate a migliorare la capacità professionale del lavoratore.

Di conseguenza, il Consiglio federale ritiene che l'aggiunta di questo elemento nella base legale ampli in modo considerevole il catalogo delle prestazioni. A suo avviso, le spese derivanti da misure di formazione e perfezionamento devono continuare a essere assunte dal datore di lavoro e non dai fondi padronali di previdenza, dato che il finanziamento di tali misure da parte dei fondi padronali di previdenza rappresenterebbe un rimborso inammissibile di risorse finanziarie ai datori di lavoro. Dato che le misure di formazione e perfezionamento non hanno alcun nesso con la previdenza professionale, il Consiglio federale ritiene che l'aggiunta di questo elemento nella base legale ampli in modo consistente e inopportuno il catalogo delle prestazioni.

Prestazioni per misure nei casi di conciliabilità tra la vita familiare e la vita professionale Il Consiglio federale esprime riserve su queste misure. Si chiede infatti quali siano i generi di prestazioni tese a migliorare la conciliabilità tra la vita familiare e la vita professionale al di fuori di situazioni di bisogno effettive o imminenti. Le misure in questione sono difficili da delimitare e vanno ben oltre il quadro della previdenza professionale.

Il Consiglio federale ritiene dunque inammissibile che un fondo padronale di previdenza gestisca un asilo nido o versi
contributi per la custodia di bambini da parte di terzi in assenza di una situazione di bisogno effettiva o imminente. Nel rapporto esplicativo si citano a titolo di esempio le prestazioni versate a un genitore per la custodia di bambini complementare alla famiglia in caso di difficoltà finanziarie. Una prestazione di questo genere potrebbe effettivamente entrare in linea di conto se i genitori si trovassero in una situazione di reale bisogno economico.

Per contro, le prestazioni per le spese di cura di un figlio o per le sue spese scolastiche e le prestazioni in caso di congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio sono più simili agli assegni familiari, già in parte presi a carico in virtù della legge del 24 marzo 20068 sugli assegni familiari. Anche in questo caso si tratta di un «espediente» volto a conferire ai fondi padronali di previdenza una funzione di «assicurazione sociale suppletiva» finanziata privatamente dalle imprese. Di conseguenza, il 7 8

RS 220 RS 836.2

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Consiglio federale ritiene che l'aggiunta di questo elemento nella base legale ampli in modo inopportuno il catalogo delle prestazioni.

Prestazioni nell'ambito di misure di promozione della salute e di prevenzione Secondo l'autrice dell'iniziativa parlamentare, per i consigli di fondazione dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali è indispensabile poter assolvere i loro compiti sociopolitici nel contesto sociale odierno anche a titolo preventivo e senza impedimenti burocratici per il loro organico, i loro beneficiari di rendite e i superstiti.

Il progetto della Commissione menziona a titolo di esempio in particolare la possibilità di organizzare campagne vaccinali, la partecipazione ai costi di un case management, il finanziamento di misure che incentivano i collaboratori a svolgere regolare attività fisica e l'assunzione dei costi per l'adozione di misure intese a migliorare la salute alimentare dei collaboratori. Dato il rischio che il finanziamento da parte dei fondi padronali di previdenza rappresenti un rimborso inammissibile di risorse finanziarie ai datori di lavoro, il Consiglio federale si chiede che tipo di spese sanitarie potrebbero assumere i fondi padronali di previdenza senza che queste derivino direttamente da un obbligo legale del datore di lavoro in virtù del diritto del lavoro. I fondi padronali di previdenza non devono concedere prestazioni di carattere professionale né supplire agli obblighi del datore di lavoro. Considerando che gli esempi di prestazioni forniti nel progetto della Commissione non sono esaustivi, è innegabile che è difficile definire queste prestazioni, il che potrebbe dunque creare incertezza giuridica, dato che queste dipendono dall'apprezzamento delle autorità di vigilanza e delle autorità fiscali. Di conseguenza, il Consiglio federale ritiene che l'aggiunta di questo elemento nella base legale ampli in modo inopportuno il catalogo delle prestazioni.

Titolo finale, art. 6cbis P-CC 3. Fondazioni di previdenza a favore del personale Il Consiglio federale ritiene che l'aggiunta di questo elemento sia necessaria per permettere ai fondi padronali di previdenza esistenti di inserire le nuove prestazioni nei loro atti di fondazione e di utilizzare il patrimonio già accumulato per versare le prestazioni di cui all'articolo 89a capoverso 8 numero 4 P-CC.

2.3

Conseguenze fiscali

Le precisazioni che l'iniziativa parlamentare intende apportare alla base legale sono tese in particolare a evitare che un fondo padronale di previdenza il quale persegue uno degli scopi non direttamente legati alla previdenza professionale ai sensi dell'articolo 89a capoverso 8 numero 4 P-CC perda il diritto all'esenzione fiscale in quanto non opera più esclusivamente nel settore della previdenza professionale in senso stretto.

Il Consiglio federale può comprendere l'interesse dei fondi padronali di previdenza di mantenere il regime fiscale attuale, in particolare l'esenzione fiscale riconosciuta loro, pur perseguendo nuovi scopi. È tuttavia critico rispetto a questo progetto.

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Secondo l'articolo 80 capoverso 2 LPP, così come le disposizioni materialmente identiche dell'articolo 56 lettera e della legge federale del 14 dicembre 19909 sull'imposta federale diretta e dell'articolo 23 capoverso 1 lettera d della legge federale del 14 dicembre 199010 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, i fondi padronali di previdenza possono beneficiare dell'esenzione fiscale prevista soltanto se le loro entrate e i loro valori patrimoniali sono destinati esclusivamente alla previdenza professionale.

Il Consiglio federale ritiene che il progetto di modifica del CC equivarrebbe di fatto ad ampliare i motivi di esenzione fiscale, dato che i fondi padronali di previdenza non sarebbero più tenuti a operare esclusivamente nell'ambito della previdenza professionale. Un tale ampliamento sarebbe discutibile dal punto di vista della sistematica fiscale. L'Esecutivo constata che, in occasione della procedura di consultazione, diversi Cantoni hanno contestato la compatibilità dell'esenzione fiscale con i nuovi scopi proposti.

Come indicato al capitolo 2.1, ritiene inoltre che questa modifica rischi di accrescere l'incertezza giuridica in vari modi. Tale incertezza giuridica riguarda in particolare la prassi fiscale e la questione dell'esenzione fiscale dei fondi padronali di previdenza, dato che questa è giustificata soltanto se e fintantoché i medesimi operano esclusivamente per perseguire gli obiettivi legali. Considerate le incertezze giuridiche menzionate, non sarebbe sempre facile determinare se questa condizione sia effettivamente ancora adempiuta. Secondo il Consiglio federale, non si può escludere un aumento delle controversie concernenti l'esenzione fiscale dei fondi padronali di previdenza, il che non permetterebbe di raggiungere appieno la certezza giuridica auspicata dall'iniziativa parlamentare.

Vanno inoltre previsti problemi di delimitazione per quanto concerne l'imposizione delle prestazioni versate dai fondi padronali di previdenza. Poiché questi ultimi operano nell'ambito della previdenza professionale, le loro prestazioni sono trattate come quelle della previdenza professionale. Se i loro scopi dovessero essere ampliati, tuttavia, in futuro i fondi padronali di previdenza potrebbero versare prestazioni che esulano dalla previdenza professionale. A
livello fiscale, in particolare le prestazioni analoghe a quelle previste dal diritto del lavoro potrebbero, in determinate circostanze, essere equiparate a salari. Il Consiglio federale ritiene dunque che il progetto possa generare nuove incertezze giuridiche anche in materia d'imposizione fiscale.

Il Consiglio federale prende inoltre atto del fatto che le ripercussioni finanziarie del progetto dipenderanno soprattutto dall'entità dei cambiamenti nell'attività dei fondi padronali di previdenza. Se la modifica prevista avesse quale unica conseguenza un aumento delle prestazioni versate dai fondi padronali di previdenza, finanziate con il patrimonio disponibile e già esonerato dalle imposte (o con i redditi derivanti da questo patrimonio), ne risulterebbe un lieve aumento delle entrate fiscali di Confederazione, Cantoni e Comuni derivanti dalle imposte sul reddito, dato che queste prestazioni sono imponibili. Se, invece, le modifiche al CC dovessero indurre i datori di lavoro ad aumentare in misura significativa il patrimonio dei fondi padronali di previdenza o a creare nuovi fondi, ne risulterebbe una diminuzione delle entrate fiscali di 9 10

RS 642.11 RS 642.14

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Confederazione, Cantoni e Comuni per le imposte sul reddito. Non potendo prevedere la natura di questi cambiamenti, il Consiglio federale prende atto anche del fatto che non è possibile quantificare le conseguenze fiscali della modifica proposta.

3

Conclusione

Il Consiglio federale riconosce l'importante ruolo sociale dei fondi padronali di previdenza. Il progetto della CSSS-N amplia il margine di apprezzamento e il potere discrezionale del consiglio di fondazione e risponde a un bisogno di questi fondi, permettendo loro di svolgere in modo più agevole il loro ruolo sociale. Nell'ambito della procedura di consultazione, questo aspetto è stato peraltro accolto favorevolmente dalla maggioranza dei partecipanti. Inoltre, esso codifica determinate prassi attuali e opera alcuni chiarimenti giuridici necessari, in particolare riguardo al finanziamento delle istituzioni di previdenza e al versamento di prestazioni in situazioni di bisogno, come pure in caso di malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione. Il Consiglio federale constata tuttavia che il progetto della Commissione amplia e ridefinisce in misura sostanziale gli scopi ammissibili dei fondi padronali di previdenza, estendendoli oltre la nozione di previdenza. Un tale ampliamento potrebbe peraltro accrescere l'incertezza giuridica, in particolare per quanto concerne il genere di misure tese a migliorare la conciliabilità tra la vita familiare e la vita professionale. In proposito, il Consiglio federale ritiene inammissibile che un fondo padronale di previdenza gestisca un asilo nido o versi contributi per la custodia di bambini da parte di terzi in assenza di una situazione di bisogno effettiva o imminente. Per quanto riguarda le misure di promozione della salute e di prevenzione, l'Esecutivo ritiene che queste spese sanitarie sarebbero difficilmente delimitabili e che, se esse incombono al datore di lavoro, sia esclusivamente quest'ultimo a doverle finanziare.

Infine, per quanto concerne le misure di formazione e perfezionamento, ritiene inammissibile che i fondi padronali di previdenza suppliscano agli obblighi del datore di lavoro, perché questo equivarrebbe a un rimborso indiretto di spese di sua competenza.

Inoltre, dal punto di vista fiscale, il Consiglio federale constata che il progetto della CSSS-N potrebbe accrescere l'incertezza giuridica, in particolare per quanto riguarda l'esenzione fiscale dei fondi padronali di previdenza.

Considerato quanto precede, il Consiglio federale si esprime soltanto in parte a favore del progetto della CSSS-N. A suo avviso, possono essere sostenuti
gli elementi seguenti: il finanziamento delle istituzioni di previdenza e il versamento di prestazioni in situazioni di bisogno, come pure in caso di malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione, nonché l'integrazione proposta all'articolo 89a capoverso 8 numero 4 P-CC con la disposizione transitoria (titolo finale, art. 6cbis n. 3 P-CC).

Per contro, ritiene che le misure di formazione e perfezionamento, le misure nei casi di conciliabilità tra la vita familiare e la vita professionale nonché le misure di promozione della salute e di prevenzione, nella forma prevista nel progetto della CSSS-N, porrebbero numerosi problemi di fondo e creerebbero incertezza giuridica nella prassi, ragion per cui raccomanda di rinunciarvi.

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Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di entrare in materia sul progetto.

Sottopone inoltre la seguente proposta relativa alla modifica dell'articolo 89a capoverso 8 numero 4 P-CC: Art. 89a cpv. 8 n. 4 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti: 8

4.

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esse possono: ­ contribuire al finanziamento di altre istituzioni di previdenza a favore del personale, ­ fornire prestazioni in situazioni di bisogno, malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione; in questi casi si applicano anche gli articoli 80, 81 capoverso 1 e 83 LPP.