FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine di referendum: 15 febbraio 2024

Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) Modifica del 29 settembre 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 20181, decreta: I La legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 75, 104a e 108 della Costituzione federale3, Art. 1 cpv. 2 lett. bter e bquater 2

1 2 3

Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a: bter.

stabilizzare il numero degli edifici nei comprensori non edificabili;

bquater.

stabilizzare l'impermeabilizzazione del suolo nelle zone agricole di cui all'articolo 16 sfruttate tutto l'anno, salvo se l'impermeabilizzazione è finalizzata a scopi agricoli o all'esercizio di attività turistiche;

FF 2018 6267 RS 700 RS 101

2023-2771

FF 2023 2488

Legge sulla pianificazione del territorio

FF 2023 2488

Art. 3 cpv. 5 Le utilizzazioni del sottosuolo, in particolare delle acque sotterranee, delle materie prime, dell'energia e degli spazi utilizzabili per l'edificazione, devono essere coordinate tempestivamente sia fra loro sia con le utilizzazioni in superficie e con gli interessi contrapposti.

5

Art. 5 cpv. 1, secondo periodo e 1bis 1

... Le condizioni minime sono disciplinate nei capoversi 1bis­1sexies.

I vantaggi che derivano dall'assegnazione durevole del terreno a una zona edificabile sono compensati con un'aliquota del 20 per cento almeno. La compensazione diventa esigibile se il fondo è edificato o alienato.

1bis

Inserire prima del Titolo secondo Art. 5a

Contributo per i costi di demolizione

In caso di demolizione di edifici e impianti situati fuori delle zone edificabili, i proprietari ricevono un contributo pari all'importo dei costi di demolizione dedotte le eventuali spese per lo smaltimento di rifiuti speciali o per il risanamento di siti contaminati, salvo se i costi di demolizione devono essere presi a carico in virtù di un'altra base legale. Nel caso in cui si demoliscano edifici o impianti non destinati all'utilizzazione agricola o turistica, il contributo per i costi di demolizione è accordato unicamente se gli edifici o impianti non sono sostituiti da nuovi.

1

I Cantoni finanziano il contributo per i costi di demolizione innanzitutto con il prodotto della tassa secondo l'articolo 5 capoverso 1 e, successivamente, con i mezzi finanziari generali.

2

La Confederazione può accordare contributi ai Cantoni per le spese da questi sostenute. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Al riguardo tiene conto delle differenze tra i Cantoni, in particolare del gettito dell'imposta sul valore aggiunto.

3

Art. 6 cpv. 3 lett. d ed e e 4 3

Nei fondamenti i Cantoni descrivono anche lo stato e lo sviluppo avvenuto: d.

del numero di edifici fuori delle zone edificabili;

e.

dell'impermeabilizzazione del suolo nelle zone agricole di cui all'articolo 16 sfruttate tutto l'anno, salvo se l'impermeabilizzazione è finalizzata a scopi agricoli o all'esercizio di attività turistiche.

Essi tengono conto in particolare delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione, dei piani direttori dei Cantoni vicini, degli inventari federali come pure dei programmi di sviluppo e piani regionali in funzione della loro obbligatorietà.

4

2 / 10

Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8c

FF 2023 2488

Contenuto del piano direttore in relazione alle zone di cui all'articolo 18bis

Nel piano direttore i Cantoni possono designare determinati comprensori nei quali, sulla base di una strategia territoriale globale, fuori delle zone edificabili possono essere previste zone secondo l'articolo 18bis nelle quali sono ammesse utilizzazioni soggette a compensazione, purché: 1

a.

la delimitazione di tali zone comporti un miglioramento della situazione generale del comprensorio interessato alla luce degli scopi e dei principi della pianificazione del territorio; e

b.

siano conferiti mandati per la pianificazione delle utilizzazioni che prevedano le misure di compensazione e di miglioramento necessarie.

Nel rispetto dei principi di cui al capoverso 1, i Cantoni possono stabilire nel proprio piano direttore determinati comprensori nei quali è ammesso destinare a scopo abitativo edifici agricoli non più utilizzati.

2

3

Il piano direttore indica almeno: a.

quale miglioramento della situazione generale e quali obiettivi sovraordinati sono perseguiti con la delimitazione di tali zone, nonché i relativi motivi;

b.

come attuare concretamente la strategia globale nel piano di utilizzazione del comprensorio interessato.

Art. 8d

Contenuto del piano direttore in relazione all'obiettivo di stabilizzazione nel comprensorio non edificabile

Nel piano direttore i Cantoni definiscono una strategia globale per il raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere bter e bquater e conferiscono i mandati corrispondenti, in particolare per l'assegnazione e il finanziamento dei contributi per i costi di demolizione secondo l'articolo 5a capoverso 1. Determinante a tal fine è il confronto con la situazione il 29 settembre 2023.

1

Per determinare in che misura l'obiettivo di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera bter è raggiunto, non si considerano gli edifici protetti e gli edifici che dopo il 29 settembre 2023 sono stati assegnati a una zona edificabile. Per determinare in che misura l'obiettivo di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera bquater è raggiunto, non si considera l'impermeabilizzazione del suolo dovuta a impianti energetici o a infrastrutture cantonali o nazionali per i trasporti.

2

Il raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere bter e bquater è verificato periodicamente e, se del caso, i contenuti del piano direttore secondo il capoverso 1 sono adeguati.

3

Se dalla verifica risulta che gli obiettivi di stabilizzazione non sono raggiunti, il Consiglio federale ordina l'applicazione dell'articolo 38b per analogia.

4

3 / 10

Legge sulla pianificazione del territorio

FF 2023 2488

Art. 15 cpv. 4bis Nel caso di azzonamenti o di cambiamenti di destinazione della zona, i Cantoni possono designare nelle zone edificabili comprensori nei quali in materia di odori continuano ad applicarsi le disposizioni previste per l'utilizzazione iniziale, così da poter preservare e rinnovare le aziende agricole e artigianali esistenti, ma anche modificarle per accrescere il benessere degli animali.

4bis

Art. 16 cpv. 4 e 5 Nelle zone agricole l'agricoltura e i suoi bisogni hanno la priorità rispetto alle utilizzazioni non agricole.

4

Il Consiglio federale stabilisce in quali casi fuori delle zone edificabili è ammesso in ambito agricolo derogare alle disposizioni in materia di immissioni foniche e di odori della legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell'ambiente per assicurare la priorità dell'agricoltura.

5

Art. 16a cpv. 1bis e 2, secondo e terzo periodo Edifici e impianti necessari alla produzione e al trasporto di energia generata dalla biomassa, o necessari per impianti di compostaggio loro connessi, sono ammessi in un'azienda agricola in quanto conformi alla zona e non sottostanno all'obbligo di pianificare se: 1bis

a.

la biomassa trattata è in stretto rapporto con l'agricoltura o la silvicoltura praticata dall'azienda medesima o da aziende circostanti;

b.

la quantità di substrato utilizzata non eccede le 45 000 t all'anno; e

c.

tali edifici e impianti sono usati soltanto per lo scopo autorizzato.

... Nell'ambito della tenuta di animali, le dimensioni entro le quali un ampliamento interno può essere autorizzato sono determinate in base al contributo di copertura o al potenziale di sostanza secca. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

2

Art. 18 cpv. 1, 1bis e 2 Il diritto cantonale distingue diversi tipi di zone edificabili e può prevedere altre zone d'utilizzazione fuori delle zone edificabili.

1

In queste altre zone d'utilizzazione fuori delle zone edificabili possono essere ammessi edifici o impianti per utilizzazioni a ubicazione vincolata, nonché edifici o impianti che hanno un legame funzionale con l'utilizzazione principale. L'autorizzazione decade per tutti gli edifici e impianti al venir meno dell'utilizzazione principale.

1bis

Il diritto cantonale può contenere prescrizioni su comprensori non attribuiti o il cui azzonamento è differito.

2

4

RS 814.01

4 / 10

Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 18bis

FF 2023 2488

Zone non edificabili con utilizzazioni soggette a compensazione

Se in virtù dell'articolo 8c sono delimitate zone non edificabili per utilizzazioni a ubicazione non vincolata, occorre creare le premesse affinché dette utilizzazioni: 1

a.

siano associate alle necessarie misure di compensazione e di miglioramento; e

b.

producano nel complesso un miglioramento della situazione generale della struttura insediativa, del paesaggio, della cultura della costruzione, delle superfici coltive e della biodiversità.

Non sono necessarie misure di compensazione o di miglioramento se, fuori di tali zone, un'autorizzazione potrebbe essere rilasciata in virtù del diritto vigente.

2

In piccoli insediamenti nelle zone di cui al presente articolo le autorizzazioni di modifica o di estensione dell'utilizzazione sono accordate senza che siano necessarie misure di compensazione e di miglioramento.

3

Nell'ambito della procedura d'autorizzazione occorre verificare e assicurare che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

4

Art. 18a, rubrica e cpv. 2 lett. a Impianti solari e risanamenti energetici 2

Il diritto cantonale può: a.

designare determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari e risanamenti energetici possono essere esentati dall'autorizzazione;

Titolo prima dell'art. 21

Sezione 2: Effetti generali Titolo prima dell'art. 24

Sezione 2a: Autorizzazioni eccezionali fuori delle zone edificabili Art. 24, rubrica e cpv. 2 Edifici e impianti a ubicazione vincolata Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale.

2

Art. 24bis

Raggruppamento di impianti infrastrutturali e impianti di telefonia mobile

Nella misura del possibile, gli impianti infrastrutturali vanno raggruppati. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali, fatto salvo l'articolo 24 capoverso 1 lettera b, impianti di telefonia mobile realizzati su impianti infrastrutturali nuovi o esistenti sono considerati a ubicazione vincolata.

1

5 / 10

Legge sulla pianificazione del territorio

FF 2023 2488

Gli impianti per la telefonia mobile possono essere autorizzati fuori della zona edificabile sempreché da una ponderazione globale degli interessi risulti che le condizioni sono nettamente migliori rispetto a quelle nella zona edificabile.

2

Le modifiche, il rinnovo e l'ampliamento degli impianti di telefonia mobile esistenti fuori della zona edificabile sono considerati a ubicazione vincolata.

3

Art. 24ter

Edifici e impianti per reti termiche

Se necessario, le reti termiche che contribuiscono alla riduzione del consumo di energie non rinnovabili possono essere autorizzate fuori delle zone edificabili. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 24c, rubrica Edifici e impianti eretti secondo il diritto anteriore Art. 24cbis

Edifici in comprensori con insediamenti sparsi

In comprensori con abitati tradizionalmente sparsi, designati nel piano direttore cantonale e nei quali l'insediamento duraturo dev'essere rafforzato in vista dello sviluppo auspicato del territorio, i Cantoni possono autorizzare: 1

2

a.

la modifica per scopi abitativi extra-agricoli dell'utilizzazione di edifici esistenti che comprendono abitazioni, se dopo la modifica gli edifici sono abitati tutto l'anno;

b.

la modifica dell'utilizzazione di edifici o complessi di edifici esistenti che comprendono abitazioni per scopi del piccolo commercio locale; sono esercizi del piccolo commercio locale in particolare caseifici, aziende di lavorazione del legno, officine meccaniche, officine da fabbro ferraio, negozi di commercio al dettaglio, locande; la parte riservata all'esercizio del commercio non deve occupare di norma più della metà dell'edificio o del complesso di edifici esistenti.

Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: a.

l'edificio non è più necessario per l'utilizzazione anteriore conforme alla destinazione della zona o a ubicazione vincolata oppure si assicura che tale utilizzazione è mantenuta;

b.

la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;

c.

l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;

d.

è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura in relazione all'utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario;

e.

la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata; e

f.

non vi si oppongono interessi preponderanti.

6 / 10

Legge sulla pianificazione del territorio

FF 2023 2488

Per gli edifici che il 1° gennaio 1980 erano abitati tutto l'anno e che in virtù dell'articolo 24c sono protetti nella propria situazione di fatto può essere autorizzato un accesso, nei comprensori con insediamenti sparsi secondo il capoverso 1, a condizione che siano abitati tutto l'anno. I provvedimenti edili per realizzare l'accesso devono limitarsi al minimo indispensabile e non condurre all'impermeabilizzazione del suolo.

Per ragioni di sicurezza, in caso di forte declività può essere autorizzato un rivestimento che impermeabilizza tutto o parte del terreno.

3

Art. 24d cpv. 3 lett. b 3

Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: b.

le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;

Art. 24e cpv. 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Definisce segnatamente il rapporto tra le possibilità di modifica secondo il presente articolo e quelle secondo l'articolo 24c.

Può prevedere che la tenuta di animali a scopo di hobby non sia considerata un ampliamento dell'utilizzazione a scopo abitativo e che piccoli edifici annessi distrutti per cause di forza maggiore possano essere ricostruiti.

6

Titolo prima dell'art. 24f

Sezione 2b: Informazione Art. 24f I Cantoni riferiscono periodicamente alla Confederazione in merito alla concessione e al finanziamento dei contributi per i costi di demolizione secondo l'articolo 5a capoversi 1 e 2.

1

Il Consiglio federale riferisce periodicamente al Parlamento in merito al raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere bter e bquater e fornisce nel contempo una valutazione dell'impatto delle disposizioni determinanti.

2

3

Nel proprio rapporto il Consiglio federale avanza proposte di miglioramento.

Art. 25 cpv. 3-5 L'autorità cantonale competente assicura che le utilizzazioni non autorizzate siano accertate in tempo utile e immediatamente vietate e interrotte; il ripristino dello stato legale è ordinato e attuato senza indugio.

3

Soltanto l'autorità cantonale competente può decidere validamente e a titolo eccezionale il non ripristino dello stato legale.

4

7 / 10

Legge sulla pianificazione del territorio

FF 2023 2488

La pretesa al ripristino dello stato legale si prescrive in 30 anni. Il termine è osservato se il primo intervento dell'autorità competente è anteriore allo scadere di detto termine. La pretesa è imprescrittibile se sono minacciati beni di polizia, in particolare l'ordine, la quiete, la sicurezza o la salute pubblici.

5

Art. 27a

Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori delle zone edificabili

Il diritto cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli articoli 16a capoverso 2, 24b, 24c, 24d e 24e.

Art. 34 cpv. 2 lett. c I Cantoni e i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti: 2

c.

le autorizzazioni ai sensi degli articoli 24­24e e 37a.

Art. 37a cpv. 2 Stabilisce a quali condizioni le strutture ricettive e della ristorazione erette fuori delle zone edificabili in conformità al diritto anteriore possono inoltre essere demolite e ricostruite e in che misura sono ammessi ampliamenti aziendali. Stabilisce inoltre a quali condizioni la demolizione di edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali siti all'interno dello stesso comparto territoriale ma in un altro luogo legittima ampliamenti supplementari dell'azienda.

2

Art. 38 Abrogato Art. 38b

Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2023

I Cantoni adattano i propri piani direttori ai requisiti di cui all'articolo 8d entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023.

1

Le modifiche ai piani direttori secondo gli articoli 8c e 18bis sono autorizzate a condizione che previamente o contemporaneamente sia possibile modificare tali piani secondo l'articolo 8d.

2

Scaduto il termine di cui al capoverso 1, ogni nuovo edificio fuori della zona edificabile del Cantone è soggetto a compensazione fino all'approvazione del piano direttore cantonale.

3

Edifici già autorizzati possono essere costruiti senza compensazione entro un termine improrogabile di tre anni dalla scadenza di cui al capoverso 1.

4

8 / 10

Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 38c

FF 2023 2488

Prima elaborazione dei fondamenti del piano direttore riguardanti gli obiettivi di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere bter e bquater

In occasione della prima presentazione dei dati riguardanti il numero degli edifici fuori delle zone edificabili e l'impermeabilizzazione del suolo non finalizzata a scopi agricoli nelle zone agricole di cui all'articolo 16 sfruttate tutto l'anno, le indicazioni che servono da fondamento ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 lettere d ed e e riguardanti lo sviluppo avvenuto possono non essere dettagliate.

II Coordinamento con la legge federale del 29 settembre 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio (LPT) (cifra I; qui di seguito: «18.077») o la modifica della LPT contestuale alla legge federale del 29 settembre 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (cifra III; qui di seguito: «21.047»), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, le disposizioni qui appresso della LPT hanno il seguente tenore: Art. 24bis Art. 24bis secondo 18.077 Art. 24ter Art. 24bis secondo 21.0476 Art. 24quater Art. 24ter secondo 21.0477 Art. 24quinquies Art. 24ter secondo 18.077

5 6 7

RS 700 FF 2023 2301 cifra III FF 2023 2301 cifra III

9 / 10

Legge sulla pianificazione del territorio

FF 2023 2488

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)», depositata l'8 settembre 20208 sarà stata ritirata9 o respinta in votazione popolare.

2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 29 settembre 2023

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 7 novembre 2023 Termine di referendum: 15 febbraio 2024

8 9

FF 2020 7408 FF 2023 2489

10 / 10