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Traduzione

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro Concluso il 20 ottobre 2022 Approvato dall'Assemblea federale il ...

Ratificato con strumenti scambiati il ...

Entrato in vigore il ...

La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, memori degli stretti rapporti di buon vicinato esistenti fra i due Stati; considerato il Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 19231 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale) e il recepimento in base a tale atto di alcune disposizioni della legge federale del 29 settembre 20172 sui giochi in denaro da parte del Liechtenstein; desiderosi di collaborare per garantire la protezione dal gioco eccessivo e obbligare a tal fine gli organizzatori di giochi in denaro a comunicarsi, riconoscere e applicare le esclusioni dal gioco pronunciate dagli organizzatori dell'altro Paese; considerate le analoghe normative legali dei due Stati nel settore dei giochi in denaro, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Oggetto

Il presente Accordo disciplina:

1 2

a)

lo scambio di dati sui giocatori esclusi dal gioco tra organizzatori di giochi in denaro della Svizzera e del Liechtenstein; e

b)

l'obbligo di riconoscimento e applicazione reciproci delle esclusioni dal gioco pronunciate nell'altro Stato.

RS 0.631.112.514 RS 935.51

2023-3074

FF 2023 2578

Scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro. Acc. con il Liechtenstein

Art. 2

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Scopo

Il presente Accordo si prefigge di rafforzare la protezione dei giocatori dal gioco eccessivo.

Art. 3

Campo d'applicazione

Il presente Accordo si applica agli organizzatori di giochi in denaro che adottano esclusioni dal gioco secondo il diritto loro applicabile.

Art. 4

Esclusione dal gioco e scambio di dati

Gli organizzatori di giochi in denaro che constatano un motivo di esclusione secondo il diritto loro applicabile adottano o revocano l'esclusione e sono responsabili per lo scambio di dati secondo il presente Accordo.

Art. 5

Attuazione dello scambio di dati

Gli organizzatori di giochi in denaro si comunicano senza indugio e reciprocamente i dati delle persone escluse necessari al riconoscimento e all'applicazione dell'esclusione dal gioco.

1

2

Scambiano a tal fine i seguenti dati sulle persone escluse: a)

nome e cognome;

b)

data di nascita;

c)

cittadinanza;

d)

data di adozione dell'esclusione.

Non appena viene revocata un'esclusione dal gioco, i dati della persona interessata devono immediatamente cessare di essere accessibili agli organizzatori di giochi in denaro dell'altro Paese.

3

Art. 6

Registro

Gli organizzatori di giochi in denaro possono tenere un registro comune ai fini dello scambio di dati secondo il presente Accordo.

Art. 7

Riconoscimento e applicazione delle esclusioni dal gioco

Le esclusioni dal gioco adottate in uno Stato contraente sono riconosciute e applicate dagli organizzatori di giochi in denaro dell'altro Stato contraente.

Art. 8

Obbligo d'informazione degli organizzatori di giochi in denaro

Gli organizzatori di giochi in denaro che adottano l'esclusione informano per scritto la persona interessata del fatto che l'esclusione vale anche nell'altro Paese.

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Art. 9

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Diritti dei giocatori

I giocatori esclusi possono in particolare, secondo il diritto applicabile all'organizzatore di giochi in denaro che ha pronunciato l'esclusione: a)

contestare la loro iscrizione nel registro delle persone escluse dal gioco;

b)

chiedere la revoca dell'esclusione.

Art. 10

Protezione dei dati

Gli organizzatori di giochi in denaro osservano le disposizioni sulla protezione dei dati loro applicabili.

Art. 11

Conseguenze in caso di violazione

La violazione degli obblighi stabiliti dal presente Accordo è sanzionata secondo il diritto applicabile all'organizzatore inadempiente.

Art. 12

Disposizione transitoria

Gli organizzatori di giochi in denaro informano i giocatori da loro esclusi dal gioco prima dell'entrata in vigore del presente Accordo sull'estensione dell'esclusione dal gioco, a condizione che l'onere che ne risulta sia ammissibile.

Art. 13 1

Durata di validità e denuncia dell'Accordo

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.

Ogni Stato contraente può denunciare il presente Accordo in ogni momento mediante notificazione all'altro Stato contraente.

2

3

L'Accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo tale notificazione.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo il giorno in cui gli Stati contraenti si sono reciprocamente notificati che le condizioni interne sono adempiute. È determinante la data dell'ultima notificazione.

Fatto a Berna, il 20 ottobre 2022, in due originali in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Principato del Liechtenstein:

Karin Keller-Sutter

Sabine Monauni

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