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ad 16.442 Iniziativa parlamentare I dipendenti delle start up con partecipazioni nell'azienda vanno esentati dalla rilevazione dell'orario di lavoro Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 29 agosto 2023 Parere del Consiglio federale del 1° novembre 2023

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 29 agosto 20231 concernente l'iniziativa parlamentare 16.442 I dipendenti delle start up con partecipazioni nell'azienda vanno esentati dalla rilevazione dell'orario di lavoro.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 9 giugno 2016 il consigliere nazionale Marcel Dobler ha depositato l'iniziativa parlamentare 16.442 I dipendenti delle start up con partecipazioni nell'azienda vanno esentati dalla rilevazione dell'orario di lavoro, con la quale chiede che la legge del 13 marzo 19642 sul lavoro (LL) sia modificata in modo che gli impiegati delle start up che beneficiano di modelli di partecipazione (Employee Stock Option Plans) possano concordare un orario di lavoro basato sulla fiducia, ossia non debbano registrare il proprio orario di lavoro. Il 20 febbraio 2017 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha dato seguito all'iniziativa. Il 23 gennaio 2018 la sua omologa del Consiglio degli Stati ha invece proposto all'unanimità di non darvi seguito. Il 7 maggio 2019, su proposta della sua Commissione, il Consiglio nazionale ha tuttavia accolto l'iniziativa parlamentare e il 21 agosto 2020 la CET-S ha infine accettato di darvi anch'essa seguito.

Il 5 maggio 2022 la CET-N ha approvato un testo su cui potesse basarsi il progetto attuativo dell'iniziativa parlamentare. Nella riunione del 24 ottobre 2022 ha discusso il progetto preliminare preparato sulla base di questo testo e lo ha sottoposto a una procedura di consultazione svoltasi dal 17 novembre 2022 al 3 marzo 2023. Il 26 giugno 2023 la Commissione ha preso atto del rapporto sui risultati della procedura. Considerati i vari pareri controversi pervenuti, ha incaricato l'Amministrazione federale di elaborare delle proposte volte a precisare il testo di legge. Tuttavia, il 29 agosto 2023 la Commissione ha deciso di mantenere inalterata la versione originale, approvando quindi il testo inviato in consultazione3 e raccomandando alla propria Camera di adottarlo4. Con lettera dell'8 settembre 2023, il Consiglio federale è stato invitato a esprimere il proprio parere.

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Parere del Consiglio federale

2.1

Informazioni generali

L'iniziativa parlamentare in questione risale al 2016 ed è strettamente correlata alle iniziative 16.423 Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti, tolta dal ruolo il 18 settembre 2019 dal Consiglio degli Stati, e 16.414 Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi, tolta dal ruolo il 7 giugno 2023. Durante i vari dibattiti nelle Commissioni è tuttavia emerso che il problema non risiedeva tanto nella registrazione dell'orario di lavoro, quanto piuttosto nelle disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo previste dalla legge sul lavoro (LL); tali disposizioni erano infatti considerate incompatibili con la situazione in cui versavano determinate aziende. In 2 3 4

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seguito, insieme alle parti sociali competenti, sono state elaborate disposizioni speciali per determinate attività svolte dalle aziende attive nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed è stato messo a punto un modello di orario di lavoro annualizzato per le aziende fornitrici di servizi nei settori della revisione contabile, dell'amministrazione fiduciaria e della consulenza fiscale. Il 1° luglio 2023 il Consiglio federale ha posto in vigore sia le disposizioni che il modello (art. 32b e 34a dell'ordinanza 2 del 10 maggio 20005 concernente la legge sul lavoro), ragione per cui l'iniziativa parlamentare 16.414 è stata tolta dal ruolo.

2.2

Trattamento speciale per le start up

Il Parlamento ritiene che anche le start up debbano poter beneficiare di disposizioni speciali riguardo alla durata del lavoro e del riposo in quanto creano posti di lavoro e, grazie alle loro idee innovative, offrono un valido contributo allo sviluppo della Svizzera. A suo parere, la legge sul lavoro non tiene tuttavia conto delle esigenze particolari e della realtà di queste aziende, che funzionano in modo diverso dalle imprese già affermate e nelle quali spesso gli orari non sono regolamentati. Chi vi lavora, infatti, deve impegnarsi a fondo, soprattutto nella fase iniziale, per riuscire a farsi strada nel mercato. La Commissione vorrebbe quindi che i dipendenti di queste aziende fossero esclusi dal campo d'applicazione della LL così da tenere conto delle loro esigenze specifiche.

Per il termine «start up» non esiste una definizione giuridica. La Commissione parte dall'assunto che, ogni anno, siano costituite circa 10 000 start up. Secondo gli ultimi dati dell'Ufficio federale di statistica (UST) relativi alla statistica demografica delle imprese (UDEMO)6, nel 2022 in Svizzera sono state fondate 40 188 nuove aziende.

L'82 per cento di esse, tuttavia, ha un solo dipendente che, nell'ottica della LL, corrisponde presumibilmente a un dirigente, già oggi escluso dal campo d'applicazione della LL ai sensi dell'articolo 3 lettera d in combinato disposto con l'articolo 9 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 20007 concernente la legge sul lavoro. Esercita un ufficio direttivo elevato chiunque «sulla base della sua posizione nell'azienda e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio potere decisionale in affari importanti o può influenzare sensibilmente decisioni di grande rilevanza e quindi esercitare un'influenza durevole sulla struttura, l'andamento degli affari e lo sviluppo di un'azienda o di una parte di essa». Sempre in base alla suddetta statistica, nel primo anno di attività, soltanto 736 imprese (1,8 %) conterebbero cinque o più dipendenti.

Secondo quanto chiesto dall'iniziativa parlamentare in oggetto, dovrebbero beneficiare di un trattamento speciale soltanto le aziende di nuova costituzione che prevedono piani di partecipazione azionaria dei dipendenti (Employee Stock Option Plan).

Tuttavia, non esistono dati ufficiali sulla percentuale di neoaziende che applicano questa
politica. Se si prendono in esame le categorie economiche più interessate, le aziende con più di un dipendente e la stima secondo cui circa un quinto di queste 5 6 7

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aziende prevede la partecipazione azionaria dei dipendenti, allo stato attuale la quota di start up potenzialmente interessate dalla modifica di legge sarebbe compresa tra l'1 e il 3 per cento (ossia tra le 400 e le 1200 aziende).

2.3

Parere sul progetto preliminare della Commissione

Per adempiere quanto chiesto dall'iniziativa parlamentare 16.442, la CET-N ha deciso di escludere per cinque anni dal campo d'applicazione della LL i lavoratori di aziende neocostituite aventi partecipazioni nell'azienda stessa (art. 3 lett. dbis), affinché durante tale periodo non siano loro applicabili le disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo. Secondo la proposta della maggioranza questi lavoratori sarebbero comunque assoggettati alle disposizioni concernenti la protezione della salute (art. 3a lett. d).

Concretamente, il progetto preliminare stabilisce che la legge non si applica «ai lavoratori di aziende costituite da meno di cinque anni che partecipano ai risultati dell'azienda in quanto titolari di quote della stessa».

Dalla procedura di consultazione emerge che il progetto è controverso8. Oltre alle critiche mosse dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, i Cantoni si sono detti particolarmente preoccupati per il rischio di abusi dovuto all'impiego di una terminologia poco chiara e hanno chiesto delle precisazioni in merito alla cerchia di aziende interessate e al tipo di partecipazioni concesse ai lavoratori che comporterebbero l'esclusione di questi ultimi dal campo d'applicazione della legge. Inoltre, due associazioni di categoria (Società Svizzera degli impresari-costruttori e GastroSuisse) propongono che la deroga valga unicamente per i lavoratori che non sottostanno a un contratto collettivo di lavoro.

Ciononostante, la Commissione ha deciso di non modificare il progetto preliminare.

In seguito a questa decisione sono state presentate varie proposte di minoranza.

La modifica legislativa che propone la Commissione è imprecisa. In caso di revisione della legge sul lavoro, la cui esecuzione è di competenza cantonale, occorre dare sempre la giusta importanza all'attuabilità delle norme e ai timori espressi dai Cantoni.

Il progetto preliminare non si limita alle aziende neocostituite aventi un potenziale innovativo e operanti in determinati settori né spiega se la definizione di «start up con partecipazioni nell'azienda» comprenda soltanto le aziende che prevedono partecipazioni effettive dei dipendenti superiori a un certo valore.

Il timore ripetutamente espresso secondo cui la formulazione proposta dalla modifica legislativa nasconde il rischio di abusi non è stato preso in considerazione. Pertanto, il Consiglio federale ritiene che il progetto commissionale sia lacunoso e non sia in

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Cfr. Rapporto sui risultati della procedura di consultazione Iv. pa. Dobler 16.442 e pareri pervenuti: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse 2022 > Parl. > Procedura di consultazione 2022/74 > Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato, e nel commercio (Eccezione riguardante i lavoratori di aziende di nuova costituzione).

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grado di ottenere la maggioranza dei consensi, come dimostra anche la grande quantità di proposte di minoranza.

Vi è inoltre da chiedersi se la soluzione da adottare per un gruppo così ristretto di aziende e di collaboratori interessati dalla deroga (ovvero coloro che non sono già esclusi dal campo d'applicazione della LL) sia quella di una revisione legislativa. Secondo il Consiglio federale sarebbe opportuno esaminare la possibilità di varare anche per le start up, a livello di ordinanza, una deroga alle disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo, come è già stato fatto varie volte per altre tipologie di aziende in collaborazione con le parti sociali interessate. Se necessario, il Consiglio federale sarebbe disposto a sostenere tale proposta e a delegarne l'attuazione all'Amministrazione federale.

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Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di non entrare in materia sul progetto di legge.

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