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Decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) del 1° giugno 2023
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 capoversi 3 e 4 della legge del 19 dicembre 20082 sul trasporto di merci; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20223, decreta:
Art. 1 Per il promovimento del traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) negli anni 20242028 e per la partecipazione della Confederazione ai costi di liquidazione della strada viaggiante nell'anno successivo alla cessazione del suo esercizio è approvato un limite di spesa di 106 milioni di franchi per gli anni 20242029.
Art. 2 Il limite di spesa si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 2021 (101,5 punti; dic. 2020 = 100 punti) e sul seguente rincaro ipotizzato:
1 2 3
a.
2022: +2,5 per cento;
b.
2023: +1,4 per cento;
c.
2024: +0,8 per cento;
d.
2025 e 2026: +0,9 per cento;
e.
20272029: +1,0 per cento.
RS 101 RS 740.1 FF 2022 2456
2023-1778
FF 2023 2700
Limite di spesa per il promovimento del traffico combinato accompagnato (strada viaggiante). DF
FF 2023 2700
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 8 marzo 2023
Consiglio degli Stati, 1° giugno 2023
Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol
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