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Decreto del Consiglio federale concernente la richiesta del Cantone dei Grigioni di ottenere un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico negli anni 2024­2026 del 22 novembre 2023

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; esaminata la richiesta del Cantone dei Grigioni, decreta:

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1.

Al Cantone dei Grigioni è accordata l'autorizzazione di principio a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari federali che si svolgeranno tra il 3 marzo 2024 e l'8 marzo 2026 compresi, nel rispetto delle condizioni secondo il numero 2 e degli oneri secondo il numero 3.

2.

Alla sperimentazione del voto elettronico si applicano le condizioni specifiche per Cantone riportate nell'allegato.

3.

Le sperimentazioni del voto elettronico sottostanno inoltre agli oneri seguenti: a. nel quadro della dematerializzazione parziale del voto elettronico, il Cantone dei Grigioni assicura che gli aventi diritto di voto ricevano il materiale necessario per votare validamente, in particolare i testi in votazione e le spiegazioni; b. l'urna elettronica è chiusa alle ore 12.00 del sabato precedente la domenica della votazione; c. la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata già il sabato precedente la domenica della votazione; d. il Cantone dei Grigioni adotta le misure necessarie affinché i risultati non siano divulgati prima delle ore 12.00 della domenica della votazione.

4.

La Cancelleria federale è autorizzata ad ammettere al voto elettronico gli aventi diritto di voto conformemente al campo di applicazione territoriale e alle categorie di elettori previsti dal presente decreto (n. 2 e allegato), sempre che non siano superati i limiti di cui all'articolo 27f capoverso 1 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici (ODP).

RS 161.1 RS 161.11

2023-3423

FF 2023 2687

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5.

La Cancelleria federale informa il Governo del Cantone dei Grigioni in merito al decreto del Consiglio federale.

22 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato

Condizioni specifiche per Cantone

(secondo l'art. 27f cpv. 3 ODP nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto né degli aventi diritto di voto con disabilità) Cantone

Grigioni

3

3/4

Sistema della Posta Svizzera

30 %

Concerne le votazioni in materia

Campo d'applicazione territoriale ed elettorato ammesso alle sperimentazioni (art. 27d lett. c ODP)3

L'autorizzazione di principio concerne le votazioni popolari federali seguenti:

comunale

Percentuale massima dell'elettorato cantonale ammessa

cantonale

Sistema di voto elettronico impiegato

federale

Condizioni

Tutto il territorio (Svizzeri all'estero aventi diritto di voto e aventi diritto di voto residenti in Svizzera, previa notifica)

3 marzo 2024 9 giugno 2024 22 settembre 2024 24 novembre 2024 9 febbraio 2025 18 maggio 2025 28 settembre 2025 30 novembre 2025 8 marzo 2026

I Cantoni comunicano alla Cancelleria federale, per ogni votazione popolare federale, il numero di Svizzeri all'estero e di aventi diritto di voto residenti in Svizzera che intendono coinvolgere nella sperimentazione del voto elettronico. La Cancelleria federale concede il nulla osta soltanto se tale numero non supera i limiti stabiliti dall'art. 27f cpv. 1 ODP, pari al 30 % dell'elettorato cantonale e al 10 % dell'elettorato svizzero.

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