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Decreto federale Disegno che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Nidvaldo e Basilea Cittā del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 novembre 20232, decreta:

Art. 1 La garanzia federale č accordata alle modifiche della Costituzione del Cantone di Berna del 6 giugno 19933 (titolo, art. 68 cpv. 1 lett. b e c1, 1a, 2 e 4, 76 lett. e, 77 cpv. 1 lett. e ed f, 78 cpv. 1 e 2, 83a, titolo prima dell'art. 97, 97 cpv. 1, 1a e 3, 97a, 98 cpv. 1 e 2, 99 cpv. 1 lett. a-d, 1a e 2 e 100a) accettate nella votazione popolare del 12 marzo 2023.

Art. 2 La garanzia federale č accordata alla modifica della Costituzione del Cantone di Nidvaldo del 10 ottobre 19654 (art. 21a), accettata nella votazione popolare del 12 marzo 2023.

Art. 3 La garanzia federale č accordata alla modifica della Costituzione del Cantone di Basilea Cittā del 23 marzo 20055 (§§ 15 cpv. 2, secondo periodo e 16a) accettata nella votazione popolare del 27 novembre 2022.

Art. 4 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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RS 101 FF 2023 2671 RS 131.212 RS 131.216.2 RS 131.222.1

2023-3266

FF 2023 2672

Garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Nidvaldo e Basilea Cittā. DF

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