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Traduzione

Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Svizzera e la Francia, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (con Protocollo) Concluso il 27 giugno 2023 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese, animati dal desiderio di modificare la Convenzione del 9 settembre 19662 tra la Svizzera e la Francia, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (con Protocollo) (di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Il preambolo della Convenzione è sostituito dal preambolo seguente: «Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Presidente della Repubblica Francese, desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale;

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RS 0.672.934.91

2023-3451

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Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché prevenzione della frode e dell'evasione fiscale.

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nell'intento di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali [«treaty-shopping»] finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizioni terze), hanno convenuto quanto segue:»

Art. 2 Il numero ii) della lettera i) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è modificato come segue: «ii) per quanto riguarda la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.» Art. 3 L'articolo 9 della Convenzione è modificato come segue: a)

I quattro paragrafi costituiscono il paragrafo 1;

b)

È creato un paragrafo 2 del tenore seguente:

«2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare la rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.» Art. 4 Il seguente paragrafo 5 è aggiunto all'articolo 17 della Convenzione: «5. Le disposizioni del Protocollo addizionale alla presente Convenzione relativo all'esercizio dell'attività dipendente in telelavoro si applicano nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, ma con riserva del paragrafo 4.» Art. 5 L'articolo 27 della Convenzione è modificato come segue: a)

Nel paragrafo 1, il primo periodo è sostituito dal periodo seguente: «Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuri-

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dici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti.» b)

Nel paragrafo 3, il primo periodo è sostituito dal periodo seguente: «Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.»

Art. 6 Il seguente articolo 28ter è aggiunto alla Convenzione: «Art. 28ter 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, lo Stato contraente in cui è situato il datore di lavoro fornisce ogni anno allo Stato di residenza del lavoratore, in formato elettronico e al più tardi entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono state versate le rimunerazioni, i dati personali e le informazioni nominative seguenti: a)

il/i cognome/i e il/i nome/i della persona, la data di nascita, il numero di avviamento postale del suo luogo di residenza e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione della persona (indirizzo, luogo di nascita, stato civile, numero di identificazione fiscale);

b)

l'anno civile nel corso del quale è stato realizzato il reddito;

c)

il numero di giorni o la percentuale di telelavoro;

d)

il totale delle rimunerazioni lorde versate.

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati contraenti sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni automatico.

2. Le condizioni previste dal paragrafo 2 dell'articolo 28 della Convenzione si applicano alle informazioni scambiate secondo il paragrafo 1 del presente articolo.

3. L'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera invia le informazioni di cui al paragrafo 1 relative ai lavoratori residenti di Francia direttamente all'amministrazione fiscale francese. L'amministrazione fiscale francese invia le informazioni di cui al paragrafo 1 relative ai lavoratori residenti di Svizzera direttamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questo articolo.» Art. 7 Il seguente articolo 29bis è aggiunto alla Convenzione:

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«Art. 29bis Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o sostanza se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che sia stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.» Art. 8 Il seguente paragrafo XII è aggiunto al Protocollo addizionale alla Convenzione: «XII. Resta inteso che l'articolo 28ter della Convenzione si applica anche ai redditi contemplati dall'Accordo dell'11 aprile 1983 relativo all'imposizione delle remunerazioni dei lavoratori frontalieri.» Art. 9 Il seguente paragrafo XIII è aggiunto al Protocollo addizionale alla Convenzione: «XIII. Resta inteso che le disposizioni della Convenzione non impediscono allo Stato contraente di attuare le disposizioni della legislazione interna relative all'imposizione minima dei gruppi di imprese, emanate sulla base delle norme antierosione della base imponibile a livello mondiale (secondo pilastro) elaborate dall'Inclusive Framework dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.» Art. 10 Il seguente Protocollo addizionale relativo all'esercizio dell'attività dipendente in telelavoro è aggiunto alla Convenzione: «Protocollo addizionale alla convenzione relativo all'esercizio dell'attività dipendente in telelavoro 1.

a)

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 17, le attività esercitate in telelavoro dallo Stato di residenza del lavoratore per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente sono considerate come svolte presso tale datore di lavoro in detto altro Stato se tali attività non superano il 40 per cento del tempo di lavoro per anno civile.

b)

Lo Stato contraente che ha il diritto di tassare i redditi conformemente alla lettera a) versa allo Stato di residenza del lavoratore una compensazione pari al 40 per cento delle imposte dovute sulle rimunerazioni versate per le attività esercitate in telelavoro dallo Stato di residenza.

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c)

Nonostante le disposizioni della lettera b), se un residente di Francia esercita le sue attività in telelavoro per conto di un datore di lavoro situato nel Cantone di Ginevra, per la quota di telelavoro compresa tra il 15 e il 40 per cento del tempo di lavoro per anno civile la compensazione è pari al 40 per cento delle imposte dovute sulle rimunerazioni versate per le attività esercitate in telelavoro dallo Stato di residenza.

d)

Al di sopra del limite previsto dalla lettera a), le disposizioni dei paragrafi 1­ 3 dell'articolo 17 della Convenzione si applicano dal primo giorno di telelavoro. In questi casi, la compensazione prevista in applicazione delle lettere b) e c) non è dovuta.

2. Nella determinazione della compensazione secondo le lettere b) e c) del paragrafo 1, le ulteriori modifiche dell'ammontare delle imposte dovute sulle rimunerazioni versate per le attività esercitate in telelavoro dallo Stato di residenza sono prese in considerazione nell'anno in cui è avvenuta la correzione.

3. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, l'espressione «attività esercitate in telelavoro dallo Stato di residenza» designa qualsiasi forma di organizzazione del lavoro in cui un lavoro che avrebbe potuto essere svolto anche nei locali del datore di lavoro è svolto da un lavoratore nel proprio Stato di residenza, a distanza e al di fuori dei locali del datore di lavoro, per conto di quest'ultimo, conformemente agli accordi contrattuali tra il lavoratore e il datore di lavoro, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Questa espressione include anche gli impieghi temporanei svolti dal lavoratore per conto di tale datore di lavoro nello Stato di residenza o in uno Stato terzo, purché la loro durata cumulata non ecceda i 10 giorni all'anno.

4. L'espressione «imposte dovute sulle rimunerazioni versate per le attività esercitate in telelavoro dallo Stato di residenza» ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente Protocollo designa le imposte sul reddito di cui all'articolo 2 della Convenzione afferenti alle rimunerazioni provenienti dalle attività esercitate in telelavoro dal lavoratore dallo Stato di residenza per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente.

5. L'ammontare della compensazione previsto dal paragrafo 1 deve essere trasferito dall'autorità competente di ciascuno Stato a quella dell'altro Stato al più tardi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale le rimunerazioni sono state versate. Ciascuno Stato contraente paga la compensazione nella propria unità monetaria al più tardi entro tale data.

6. Il presente Protocollo si applica con riserva dell'imposizione effettiva dei redditi interessati nello Stato che dispone del diritto di tassarli conformemente all'articolo 17 della Convenzione e al presente Protocollo.

7. Le autorità competenti stabiliscono di comune accordo, nel quadro di una procedura amichevole, le misure amministrative necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.»

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Art. 11 1. Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro Stato, per via diplomatica, l'adempimento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo. L'Accordo entra in vigore il giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche.

2. Le disposizioni del presente Accordo aggiuntivo si applicheranno nei due Stati: a)

per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, agli ammontari imponibili dopo l'anno civile nel corso del quale il presente Accordo aggiuntivo è entrato in vigore;

b)

per quanto concerne le imposte sui redditi che non sono riscosse mediante ritenuta alla fonte, ai redditi afferenti, secondo i casi, ad ogni anno civile o a ogni esercizio che inizia dopo l'anno civile nel corso del quale il presente Accordo aggiuntivo è entrato in vigore;

c)

per quanto concerne le altre imposte, alle imposizioni il cui fatto generatore interverrà dopo l'anno civile nel corso del quale il presente Accordo aggiuntivo è entrato in vigore.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni degli articoli 4 e 10 del presente Accordo aggiuntivo si applicano alle rimunerazioni versate a partire dal 1° gennaio 2023.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo, la Svizzera versa alla Francia, al più tardi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale il presente Accordo aggiuntivo è entrato in vigore, un ammontare in franchi svizzeri corrispondente al 2,3 per cento dell'imposta dovuta sulle rimunerazioni versate per un'attività dipendente ai residenti di Francia, per ogni anno civile compreso nel suddetto periodo e in luogo della compensazione prevista dalle lettere b) e c) del paragrafo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione relativo all'esercizio dell'attività dipendente in telelavoro. Questo ammontare è calcolato proporzionalmente alla durata di applicazione dell'Accordo amichevole del 22 dicembre 2022 concluso tra le autorità competenti della Svizzera e della Francia concernente le disposizioni applicabili ai redditi secondo il paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione. Resta inteso che questo ammontare è calcolato al netto e tiene conto della compensazione dovuta dalla Francia alla Svizzera per tale periodo conformemente alla lettera b) del paragrafo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione relativo all'esercizio dell'attività dipendente in telelavoro.

5. Il presente Accordo aggiuntivo resta in vigore fintantoché la Convenzione è applicabile.

6. In caso di denuncia della Convenzione, resta inteso che ciascuno Stato contraente verserà all'altro Stato, al più tardi entro il 30 giugno dell'anno successivo, le compensazioni previste dal paragrafo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione relativo all'esercizio dell'attività dipendente in telelavoro afferenti all'anno per la fine del quale la denuncia è stata notificata.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo.

Fatto a Parigi, il 27 giugno 2023, in due esemplari in lingua francese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Francese:

Daniela Stoffel Delprete Segretaria di Stato

Christophe Pourreau Direttore della legislazione fiscale

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