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Decreto federale che approva e attua un Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare le doppie imposizioni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 141a capoverso 2 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20232, decreta:

Art. 1 L'Accordo aggiuntivo del 27 giugno 20233 alla Convenzione del 9 settembre 19664 tra la Svizzera e la Francia, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (con Protocollo) (di seguito «Accordo aggiuntivo») è approvato.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La legge federale del 18 giugno 20215 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) è modificata come segue: Art. 35 cpv. 1 lett. e e 3 1

Il Consiglio federale disciplina: e.

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la ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni degli importi che, in virtù di una convenzione in ambito fiscale, sono ottenuti da un altro Stato contraente o devono essere versati a un altro Stato contraente.

RS 101 FF 2023 2744 FF 2023 2746 RS 0.672.934.91 RS 672.2

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Approvazione e attuazione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare le doppie imposizioni. DF

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Abrogato

Art. 3 La Confederazione partecipa alla compensazione finanziaria prevista dall'Accordo del 29 gennaio 19736 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla compensazione finanziaria relativa ai frontalieri che lavorano a Ginevra (di seguito «compensazione finanziaria ginevrina»).

1

La partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina corrisponde alla quota dell'imposta federale diretta alle entrate fiscali prelevate sugli stipendi degli abitanti dei Dipartimenti dell'Ain e dell'Alta Savoia che lavorano a Ginevra, ma non supera l'ammontare della nuova compensazione per il telelavoro dovuto dal Cantone di Ginevra e dai Comuni ginevrini. L'ammontare massimo della partecipazione federale è determinato come segue: 2

a.

per gli anni fiscali che iniziano l'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo7, conformemente al paragrafo 1 lettera c del Protocollo addizionale alla Convenzione relativo all'esercizio dell'attività dipendente in telelavoro introdotto dall'Accordo aggiuntivo;

b.

per gli anni fiscali compresi tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo, conformemente all'articolo 11 paragrafo 4 dell'Accordo aggiuntivo.

Con riserva dell'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo, la partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina è dovuta a partire dall'anno fiscale 2023. Essa è versata dalla Confederazione al Cantone di Ginevra al più tardi il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale la compensazione è dovuta.

3

Nonostante il secondo periodo del capoverso 3, la partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina per gli anni fiscali compresi tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo è dovuta al più tardi il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale l'Accordo aggiuntivo è entrato in vigore.

4

L'ammontare della partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina per un determinato anno fiscale è adeguato all'evoluzione delle entrate fiscali prelevate, per tale anno fiscale, sugli stipendi degli abitanti dei Dipartimenti dell'Ain e dell'Alta Savoia che lavorano a Ginevra.

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www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Diritto fiscale internazionale per Paese > Francia > IV. Accordi dei Cantoni > 1. Frontalieri > Accord entre le Conseil fédéra1 suisse et le Gouvernement de la République française sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève e silgeneve.ch/legis > Accords et Concordats > Traités internationaux et accords transfrontaliers > Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève FF 2023 ...

Approvazione e attuazione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare le doppie imposizioni. DF

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Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della LECF8 di cui all'articolo 2.

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