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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio Svizzera del 28 novembre 2023

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo involucro edilizio Svizzera del 23 giugno 2023 viene conferita l'obbligatorietà generale.

Art. 2 L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Basilea Città, Basilea Campagna, Ginevra, Vaud e Vallese.

1

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i datori di lavoro (aziende e rami di azienda) attivi nel ramo dell'involucro edilizio. Sono considerati aziende e rami di azienda dell'involucro edilizio quelli che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani, impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimenti di facciate e che inseriscono freni al vapore, isolamenti termici e strati di barriera all'aria, effettuano lavori di copertura, impermeabilizzazione e rivestimento con diversi materiali, posano strati di protezione e strati praticabili e si occupano del montaggio sull'involucro edilizio di elementi per l'uso dell'energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza installazioni 220 V).

2

Non rientrano nel ramo dell'involucro edilizio il montaggio di finestre e porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, i sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.

1

RS 221.215.311

2023-3594

FF 2023 2763

Ordinanza

FF 2023 2763

3 Le

disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici occupati in aziende o rami di azienda di cui al capoverso 2.

Ne sono esclusi: a)

l'amministratore dell'azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva;

b)

i maestri con diploma federale;

c)

i manager costruzione dell'involucro edilizio o i capi muratori con attestato federale professionale;

d)

gli impiegati di commercio

e)

il personale con funzioni principalmente di pianificazione e amministrazione.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza3 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione.

Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

4

Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi alle spese di applicazione e di formazione e perfezionamento (art. 17 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi, la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I decreti dell'11 giugno 2020, del 10 gennaio 2022 e del 23 gennaio 20234 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio Svizzera sono abrogati.

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RS 823.20 ODist, RS 823.201 FF 2020 4863; 2022 145; 2023 233

FF 2023 2763

Art. 5 Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2024 ed è valido sino al 31 dicembre 2027.

28 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Ordinanza

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FF 2023 2763