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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Proroga del 28 novembre 2023 Il Consiglio federale svizzero, decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2009, del 20 aprile 2015, del 10 aprile 2017, del 25 maggio 2018, 2 aprile 2020, del 19 novembre 2020, del 4 novembre 2021 e del 9 maggio 20221 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2024 e ha effetto sino al 31 dicembre 2025.

28 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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FF 2003 4473; 2006 6205; 2009 4475; 2015 2835; 2017 2909; 2018 2849; 2020 2555, 7959; 2021 2694; 2022 1170

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FF 2023 2765

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