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Traduzione

Protocollo che modifica la Convenzione del 12 giugno 1996 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nella versione conforme al Protocollo firmato a Lubiana il 7 settembre 2012 Concluso il 30 marzo 2023 Approvato dall'Assemblea federale il ... 1 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 12 giugno 19962 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione»), nella versione conforme al Protocollo firmato a Lubiana il 7 settembre 2012, hanno convenuto quanto segue:

Art. I Il titolo e il preambolo della Convenzione sono sostituiti dal titolo e dal preambolo seguenti:

«Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali

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FF 2024 ...

RS 0.672.969.11

2023-3456

FF 2023 2714

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Prot. con la Slovenia

FF 2023 2714

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia, desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale; nell'intento di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali [«treaty-shopping»] finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Giurisdizioni terze), hanno convenuto quanto segue:»

Art. II Al paragrafo 2 dell'articolo 23 (Eliminazione delle doppie imposizioni) della Convenzione è aggiunta la seguente lettera d: «d) Le disposizioni della lettera a del paragrafo 2 non si applicano ai redditi o al patrimonio di un residente di Svizzera se la Slovenia applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi o questo patrimonio dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, al paragrafo 2 dell'articolo 11 o al paragrafo 2 dell'articolo 12.» Art. III 1. Alla Convenzione è aggiunto il seguente articolo 27A (Diritto ai benefici): «Art. 27A

Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.» 2. Il paragrafo 4 del Protocollo addizionale alla Convenzione è abrogato.

3. Gli attuali paragrafi 5, 6 e 7 del Protocollo addizionale alla Convenzione diventano i paragrafi 4, 5 e 6.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Prot. con la Slovenia

FF 2023 2714

Art. IV 1. I due Stati contraenti si notificheranno per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche. Le sue disposizioni si applicano: a)

con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

3. Il presente Protocollo rimane in vigore fintantoché rimane applicabile la Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Lubiana, il 30 maggio 2023, in due esemplari in lingua tedesca, slovena e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione farà stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Slovenia:

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Prot. con la Slovenia

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