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Legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici

Disegno

(Legge sull'Id-e, LIdE) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 38 capoverso 1, 81 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20232, decreta:

Sezione 1: Oggetto e scopo Art. 1 1

2

La presente legge disciplina: a.

l'infrastruttura messa a disposizione dalla Confederazione per l'emissione, la revoca, la verifica, la conservazione e la presentazione di mezzi di autenticazione elettronici (infrastruttura di fiducia);

b.

i ruoli e le responsabilità relativi alla messa a disposizione e all'utilizzo di questa infrastruttura;

c.

il mezzo d'identificazione elettronico emesso dalla Confederazione per persone fisiche (Id-e) e altri mezzi di autenticazione elettronici.

Ha lo scopo di garantire che: a.

1 2

i provvedimenti tecnici e organizzativi connessi all'emissione e all'utilizzo dei mezzi di autenticazione elettronici siano adeguati al tipo e all'entità del trattamento dei dati, nonché atti a limitare i rischi che tale trattamento implica per la personalità e i diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare applicando i principi: 1. della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, 2. della sicurezza dei dati,

RS 101 FF 2023 2842

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Legge sull'Id-e

3.

4.

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della minimizzazione dei dati, del salvataggio decentralizzato dei dati;

b.

i mezzi di autenticazione elettronici possano essere emessi e utilizzati in tutta sicurezza da privati e autorità;

c.

l'Id-e e l'infrastruttura di fiducia corrispondano allo stato attuale della tecnica e alle esigenze dell'accessibilità per i disabili;

d.

l'evoluzione tecnica connessa ai mezzi di autenticazione elettronici non sia limitata inutilmente.

Sezione 2: Infrastruttura di fiducia Art. 2

Registro di base

L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) mette a disposizione un registro di base accessibile al pubblico e contenente i dati necessari per: 1

a.

verificare se i mezzi di autenticazione elettronici, come le chiavi crittografiche e gli identificativi, sono stati modificati successivamente;

b.

verificare se i mezzi di autenticazione elettronici e il corrispondente identificativo provengono dall'emittente iscritto nel registro di base;

c.

iscrivere nel registro di fiducia una persona che emette mezzi di autenticazione elettronici (emittente) o che li verifica (verificatore);

d.

verificare se un mezzo di autenticazione elettronico è stato revocato.

Gli emittenti e i verificatori possono iscrivere nel registro di base i dati che li concernono.

2

Il registro di base non contiene dati relativi ai singoli mezzi di autenticazione elettronici ad eccezione di quelli concernenti la loro revoca.

3

I dati relativi alla revoca di un mezzo di autenticazione elettronico non devono consentire di risalire all'identità del titolare o al contenuto del mezzo di autenticazione.

4

I dati personali generati in occasione della consultazione del registro di base possono essere: 5

3

a.

registrati per le finalità di cui all'articolo 57l lettera b numeri 1­3 della legge del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); il Consiglio federale disciplina i termini di conservazione;

b.

analizzati senza riferimento a persone per le finalità di cui all'articolo 57l lettera b numeri 1­3 LOGA;

c.

analizzati in riferimento a persone ma in modo non nominale per la finalità di cui all'articolo 57n lettera a LOGA; e

RS 172.010

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Legge sull'Id-e

d.

Art. 3

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analizzati in riferimento a persone in modo nominale per le finalità di cui all'articolo 57o capoverso 1 lettere a e b LOGA.

Registro di fiducia

L'UFIT mette a disposizione un registro di fiducia accessibile al pubblico e contenente i dati utili per: 1

2

a.

la verifica dell'identità indicata da un emittente o un verificatore;

b.

l'utilizzo sicuro dei mezzi di autenticazione elettronici.

È responsabile della correttezza delle informazioni contenute nel registro di fiducia.

Su richiesta di un'autorità federale, cantonale o comunale, conferma, con l'ausilio del registro di fiducia, che un identificativo iscritto nel registro di base appartiene a detta autorità.

3

Il Consiglio federale può anche prevedere che, su richiesta di un emittente o di un verificatore privato, l'UFIT confermi che un identificativo gli appartiene.

4

5

L'UFIT iscrive le conferme degli identificativi nel registro di fiducia.

I dati personali generati in occasione della consultazione del registro di fiducia possono essere registrati e analizzati per le finalità di cui all'articolo 2 capoverso 5.

6

Il Consiglio federale disciplina la messa a disposizione di altre informazioni che permettono di garantire l'utilizzo sicuro dei mezzi di autenticazione elettronici, quali i dati relativi alla maniera in cui i mezzi di autenticazione elettronici sono utilizzati e i dati che consentono di stabilire chi è autorizzato a emettere e a verificare un determinato tipo di mezzo di autenticazione elettronico.

7

Art. 4

Emissione

Chi desidera emettere un mezzo di autenticazione elettronico può farlo mediante l'infrastruttura di fiducia.

1

Oltre ai dati stabiliti dall'emittente, il mezzo di autenticazione elettronico deve contenere i dati richiesti per la verifica dell'autenticità e dell'integrità, come una firma elettronica.

2

Art. 5

Revoca

Gli emittenti possono revocare i mezzi di autenticazione elettronici da loro emessi.

Art. 6

Forma e conservazione dei mezzi di autenticazione elettronici

Il titolare riceve il mezzo di autenticazione elettronico sotto forma di un pacchetto di dati.

1

2

Può conservarlo mediante i mezzi tecnici di sua scelta.

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Legge sull'Id-e

Art. 7

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Applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici

L'UFIT mette a disposizione un'applicazione che consente al titolare di ricevere, conservare e presentare mezzi di autenticazione elettronici nonché di crearne copie di sicurezza.

1

Il Consiglio federale può prevedere che l'UFIT metta a disposizione un sistema in cui il titolare può depositare le copie di sicurezza dei suoi mezzi di autenticazione elettronici conservati nell'applicazione di cui al capoverso 1. L'UFIT si assicura che le copie siano protette dall'accesso da parte di terzi.

2

Il Consiglio federale stabilisce le misure da adottare in caso di inattività prolungata nel sistema, in particolare se le copie di sicurezza non sono aggiornate o utilizzate dai titolari.

3

Art. 8

Applicazione per la verifica dei mezzi di autenticazione elettronici

L'UFIT mette a disposizione un'applicazione che consente di verificare la validità dell'Id-e.

1

Il Consiglio federale può prevedere che questa applicazione consenta anche di verificare la validità di altri mezzi di autenticazione elettronici.

2

Art. 9

Presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici

Quando presenta un mezzo di autenticazione elettronico, il titolare deve poter determinare quali elementi dello stesso e quali informazioni da esso deducibili sono trasmessi al verificatore.

1

L'emittente di un mezzo di autenticazione elettronico non viene a conoscenza della presentazione o della verifica del mezzo di autenticazione.

2

Nel quadro della gestione del registro di base e del registro di fiducia, l'UFIT non viene a conoscenza del contenuto dei mezzi di autenticazione elettronici presentati e, salvo in base ai dati generati in occasione della consultazione dei suddetti registri, non può risalire all'utilizzo dei mezzi di autenticazione o alle autorità e ai privati coinvolti.

3

Art. 10

Segnalazione di ciberattacchi agli emittenti e ai verificatori

Gli emittenti e i verificatori segnalano al Centro nazionale per la cibersicurezza qualsiasi ciberattacco ai loro sistemi.

Art. 11

Codice sorgente dell'infrastruttura di fiducia

L'UFIT pubblica il codice sorgente dei seguenti elementi dell'infrastruttura di fiducia: 1

a.

il registro di base;

b.

il registro di fiducia;

c.

l'applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici e il corrispondente sistema per le copie di sicurezza;

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Legge sull'Id-e

d.

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l'applicazione per la verifica dei mezzi di autenticazione elettronici.

Se la sicurezza informatica lo esige, l'UFIT non pubblica il codice sorgente o una sua parte.

2

Sezione 3: Id-e Art. 12

Forma

L'Id-e è emesso come mezzo di autenticazione elettronico dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) mediante l'infrastruttura di fiducia.

Art. 13

Requisiti personali

Soddisfa i requisiti personali per ottenere un Id-e chi al momento dell'emissione: a.

è titolare di uno dei documenti seguenti: 1. un documento d'identità valido conformemente alla legge del 22 giugno 20014 sui documenti d'identità (LDI), 2. una carta di soggiorno per stranieri valida conformemente alla legislazione federale sugli stranieri, l'integrazione e l'asilo, o 3. una carta di legittimazione valida conformemente alla legislazione sullo Stato ospite;

b.

ha richiesto un documento di cui alla lettera a e soddisfa i requisiti applicabili all'emissione dello stesso.

Art. 14 1

4

Contenuto

L'Id-e contiene i seguenti dati personali: a.

cognome ufficiale;

b.

nomi;

c.

data di nascita;

d.

sesso;

e.

luogo d'origine;

f.

luogo di nascita;

g.

cittadinanza;

h.

immagine del viso;

i.

numero AVS.

RS 143.1

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Legge sull'Id-e

2

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Contiene i seguenti dati aggiuntivi: a.

numero;

b.

data di emissione;

c.

data di scadenza;

d.

indicazioni sul documento utilizzato durante la procedura di emissione dell'Id-e, in particolare il tipo e la data di scadenza;

e.

indicazioni sulla procedura di emissione.

Può contenere ulteriori indicazioni, in particolare il nome del rappresentante legale, il cognome d'affinità, il nome ricevuto in un ordine religioso, il nome d'arte o il nome dell'unione domestica registrata nonché la menzione di segni particolari, se queste indicazioni figurano sul documento d'identità utilizzato nella procedura di emissione dell'Id-e.

3

Art. 15

Richiesta

1

Chi desidera ottenere un Id-e deve richiederlo a fedpol.

2

È possibile richiedere l'emissione simultanea di più Id-e.

I minorenni e le persone sotto curatela generale devono presentare la dichiarazione di consenso del loro rappresentante legale.

3

Art. 16 1

Verifica dell'identità

La persona per la quale è richiesto l'Id-e fa verificare la sua identità: a.

in linea da fedpol; oppure

b.

di persona presso uno dei servizi o delle autorità competenti designati in Svizzera dai Cantoni o all'estero dal Consiglio federale.

Al fine di verificare l'identità della persona, il suo viso è messo a confronto con l'immagine del viso registrata nel: 2

a.

sistema d'informazione relativo ai documenti d'identità (ISA) di cui all'articolo 11 LDI5;

b.

sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 20036 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo;

c.

sistema d'informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri di cui all'articolo 1 della legge federale del 18 dicembre 20207 sul trattamento dei dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri.

Fedpol può rilevare dati biometrici per effettuare il confronto previsto al capoverso 2.

3

5 6 7

RS 143.1 RS 142.51 RS 235.2

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Legge sull'Id-e

Art. 17

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Emissione

Fedpol emette l'Id-e se: a.

i requisiti di cui all'articolo 13 sono soddisfatti; e

b.

l'identità della persona per la quale l'Id-e è richiesto ha potuto essere verificata.

Art. 18

Revoca

Fedpol revoca senza indugio l'Id-e: a.

se lo chiede il titolare;

b.

nel caso in cui il titolare sia un minorenne o una persona sotto curatela generale, se lo chiede il suo rappresentante legale;

c.

se vi è il fondato sospetto di un utilizzo abusivo o di un conseguimento fraudolento dell'Id-e;

d.

se apprende: 1. che il documento utilizzato per la procedura di emissione dell'Id-e è stato ritirato, o che 2. il titolare è deceduto;

e.

se è emesso un nuovo Id-e per la stessa persona.

Art 19

Procedure

Il Consiglio federale disciplina le seguenti procedure connesse all'Id-e: a.

la presentazione della richiesta di emissione;

b.

la verifica dell'identità;

c.

l'emissione;

d.

la revoca.

Art. 20

Durata di validità

La durata di validità dell'Id-e è limitata. Essa è fissata dal Consiglio federale.

Art. 21

Obblighi di diligenza del titolare

Il titolare di un Id-e adotta le misure necessarie e ragionevolmente esigibili per evitare qualsiasi utilizzo abusivo del proprio Id-e.

1

2

Segnala senza indugio a fedpol ogni sospetto di utilizzo abusivo del proprio Id-e.

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Legge sull'Id-e

Art. 22 1

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Obbligo di diligenza del verificatore

Il verificatore può chiedere la trasmissione dei dati personali contenuti nell'Id-e se: a.

la legislazione prevede la verifica dell'identità o di un aspetto dell'identità del titolare; o se

b.

ne dipende l'affidabilità della transazione, in particolare per prevenire frodi o un'usurpazione d'identità.

L'UFIT iscrive le violazioni delle condizioni di cui al capoverso 1 nel registro di fiducia e può escludere il verificatore dallo stesso.

2

Art. 23

Obbligo di accettare l'Id-e

Ogni autorità od organo che adempie compiti pubblici deve accettare l'Id-e se ricorre all'identificazione elettronica in esecuzione del diritto federale.

Art. 24

Alternativa alla presentazione di un Id-e

Chi accetta l'Id-e o parti di esso come mezzo di autenticazione deve anche accettare uno dei documenti di cui all'articolo 13 se il titolare si presenta di persona.

Art. 25

Sistema d'informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e

1

Fedpol gestisce un sistema d'informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e.

2

Il sistema d'informazione contiene: a.

i dati di cui all'articolo 14 capoverso 2 concernenti gli Id-e richiesti ed emessi;

b.

i dati relativi alla procedura di emissione necessari per fornire assistenza tecnica, allestire statistiche o condurre indagini in merito al conseguimento fraudolento o all'utilizzo abusivo di un Id-e;

c.

le indicazioni relative alla revoca di un Id-e.

Accede ai dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 tramite un'interfaccia con i seguenti sistemi d'informazione: 3

8 9

a.

ISA;

b.

SIMIC;

c.

registro elettronico dello stato civile di cui all'articolo 39 del Codice civile8;

d.

registro centrale degli assicurati di cui all'articolo 71 capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 19469 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

e.

Ordipro.

RS 210 RS 831.10

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Legge sull'Id-e

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I dati ottenuti tramite queste interfacce possono essere trattati esclusivamente allo scopo di emettere e di revocare gli Id-e. Essi non sono conservati nel sistema d'informazione.

4

Art. 26

Conservazione e distruzione dei dati

I seguenti dati contenuti nel sistema d'informazione sono distrutti allo scadere dei termini indicati di seguito: 1

a.

i dati concernenti gli Id-e richiesti ed emessi nonché le indicazioni relative alla revoca degli Id-e: 20 anni a partire dalla data della richiesta o dell'emissione dell'Id-e;

b.

i dati relativi alla procedura di emissione, compresi i dati biometrici di cui all'articolo 16 capoverso 3, necessari per condurre un'indagine in merito a un conseguimento fraudolento di un Id-e: cinque anni dopo la scadenza dell'Id-e.

2

Tutti gli altri dati sono distrutti 90 giorni dopo la loro registrazione nel sistema.

3

Sono fatte salve le disposizioni federali in materia di archiviazione.

Sezione 4: Accessibilità per disabili Art. 27 1

Fedpol si assicura che la procedura di ottenimento dell'Id-e sia accessibile ai disabili.

L'UFIT si assicura che le applicazioni di cui agli articoli 7 e 8 siano accessibili ai disabili.

2

Le autorità che utilizzano l'infrastruttura di fiducia per emettere e verificare mezzi di autenticazione elettronici si assicurano che le loro procedure di ottenimento e l'utilizzo di tali mezzi siano accessibili ai disabili.

3

Il Consiglio federale stabilisce le misure da adottare per garantire l'accessibilità ai disabili.

4

Sezione 5: Assistenza tecnica Art. 28 Fedpol e l'UFIT offrono agli utenti un servizio di assistenza tecnica nel quadro dell'emissione dell'Id-e e dell'utilizzo dell'infrastruttura di fiducia.

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Legge sull'Id-e

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Sezione 6: Evoluzione tecnica Art. 29 Se l'evoluzione tecnica lo esige per raggiungere gli scopi della presente legge, il Consiglio federale può ampliare con elementi supplementari l'infrastruttura di fiducia e il sistema d'informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e.

1

Nella misura in cui le nuove disposizioni di cui al capoverso 1 prevedono il trattamento di dati personali degni di particolare protezione o necessitano di una base legale formale per altri motivi, l'ordinanza del Consiglio federale decade: 2

a.

se, entro un termine di due anni dopo la sua entrata in vigore, il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale un pertinente disegno di base legale;

b.

se l'Assemblea federale respinge il disegno del Consiglio federale; o

c.

quando entra in vigore la base legale prevista.

Sezione 7: Emolumenti Art. 30 L'UFIT riscuote un emolumento dagli emittenti e dai verificatori per i dati che iscrivono nel registro di base e per i dati di cui chiedono l'iscrizione nel registro di fiducia.

1

2

Le autorità comunali e cantonali non pagano alcun emolumento.

Le persone per le quali è richiesto un Id-e non pagano alcun emolumento per l'emissione e la revoca dell'Id-e.

3

I Cantoni possono prevedere che il competente servizio riscuota un emolumento per le prestazioni fornite sul posto.

4

Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti conformemente all'articolo 46a LOGA10.

5

Sezione 8: Trattati internazionali Art. 31 Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali per agevolare l'utilizzo e il riconoscimento legale dell'Id-e svizzero all'estero nonché il riconoscimento di Id-e stranieri in Svizzera.

1

Emana le disposizioni necessarie per l'attuazione dei trattati internazionali che riguardano gli oggetti di cui al capoverso 1.

2

10

RS 172.010

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Legge sull'Id-e

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Sezione 9: Disposizioni finali Art. 32

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione, concernenti in particolare: a.

il formato dei mezzi di autenticazione elettronici;

b.

gli standard e i protocolli per le procedure di comunicazione dei dati, in particolare nel quadro dell'emissione e della presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici;

c.

le componenti e le modalità di funzionamento del registro di base, del registro di fiducia, dell'applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici e dell'applicazione per la verifica dei mezzi di autenticazione elettronici;

d.

i giustificativi da presentare per l'iscrizione nel registro di fiducia;

e.

i provvedimenti tecnici e organizzativi da adottare per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nel quadro della messa a disposizione, della gestione e dell'utilizzo dell'infrastruttura di fiducia;

f.

le componenti, le interfacce e le modalità di funzionamento del sistema di informazione per l'emissione e la revoca degli Id-e.

Art. 33

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 34

Disposizione transitoria

L'obbligo di accettare l'Id-e (art. 23) deve essere rispettato al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore di detta disposizione.

1

Il Consiglio federale può prevedere che l'infrastruttura di fiducia e l'Id-e siano messi a disposizione in modo scaglionato su due anni al massimo dall'entrata in vigore della presente legge; il provvedimento può interessare in particolare: 2

a.

le funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 7;

b.

il numero di Id-e emessi in linea;

c.

la verifica dell'identità di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera b.

Art. 35

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (art. 33)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 200311 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 9 cpv. 1 lett. c n. 7bis e 2 lett. c n. 3 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 1

c.

autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di: 7bis. adempimento dei loro compiti in virtù della legge del ...12 sull'Id-e,

La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 2

c.

autorità federali competenti in materia di sicurezza interna: 3. per l'adempimento dei loro compiti in virtù della legge sull'Id-e;

2. Legge del 22 giugno 200113 sui documenti d'identità Art. 1 cpv. 3, secondo periodo 3

... Queste persone possono essere straniere.

Art. 11 cpv. 2, secondo periodo ... Serve anche per adempiere questi compiti nel quadro della legge del ...14 sull'Id-e.

2

11 12 13 14

RS 142.51 RS ...

RS 143.1 RS ...

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Legge sull'Id-e

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3. Codice civile15 Art. 43a cpv. 4 n. 9 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona: 4

9.

il servizio federale incaricato dell'emissione dell'Id-e per l'adempimento dei suoi compiti in virtù della legge del...16 sull'Id-e.

4. Legge federale dell'11 aprile 188917 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 33a cpv. 2bis Se l'atto è trasmesso per via elettronica tramite una piattaforma della Confederazione, è sufficiente presentare un Id-e ai sensi della legge del ...18 sull'Id-e anziché una firma elettronica qualificata. Il Consiglio federale designa le piattaforme che possono essere utilizzate a tale scopo.

2bis

5. Legge federale del 19 giugno 201519 sulla cartella informatizzata del paziente Art. 7

Strumento d'identificazione elettronico

Per accedere alla cartella informatizzata del paziente, devono disporre di uno strumento d'identificazione elettronico sicuro: 1

a.

i pazienti;

b.

i professionisti della salute.

Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi agli strumenti d'identificazione e la procedura per la loro emissione.

2

Art. 11 lett. c Devono essere certificati da un organismo riconosciuto: c.

15 16 17 18 19

gli emittenti privati di strumenti d'identificazione.

RS 210 RS ...

RS 281.1 RS ...

RS 816.1

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6. Legge del 18 marzo 201620 sulla firma elettronica Art. 9 cpv. 4 primo periodo e 4bis Il Consiglio federale designa i documenti per mezzo dei quali chi chiede un certificato può provare la propria identità ed eventualmente le proprie qualità specifiche. ...

4

Se prova la sua identità mediante un Id-e ai sensi della legge del ...21 sull'Id-e, il richiedente non è tenuto a presentarsi personalmente. Il Consiglio federale può prevedere che il richiedente che prova, con la necessaria affidabilità, la propria identità in altro modo sia parimenti esonerato dal presentarsi personalmente.

4bis

7. Legge federale del 17 marzo 202322 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità Art. 11 cpv. 3bis Come mezzo TIC ai sensi dei capoversi 1­3, la Cancelleria federale gestisce un sistema che, sulla base dell'Id-e secondo la legge del ...23 sull'Id-e, permette di identificare le persone fisiche.

3bis

20 21 22 23

RS 943.03 RS ...

RS 172.019 RS ...

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