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Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

Disegno

(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) (Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20231, decreta: I La legge del 25 giugno 19822 sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue: Art. 11a cpv. 2 Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l'importo annuo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

2

Art. 16 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. i Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che: 2

i.

procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative secondo l'articolo 24; con il consenso della commissione tripartita, il servizio cantonale può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.

Art. 18c cpv. 2 2

1 2

Concerne soltanto il testo tedesco

FF 2023 2862 RS 837.0

2023-3482

FF 2023 2863

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione)

FF 2023 2863

Art. 22 cpv. 1 L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato.

L'assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20063 sugli assegni familiari convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se: 1

a.

gli assegni familiari non sono versati all'assicurato durante la disoccupazione; e

b.

per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa.

Art. 27 cpv. 5 Le persone che, secondo l'articolo 14 capoverso 2, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente a causa della soppressione di una rendita d'invalidità ai sensi della legge federale del 19 giugno 19594 sull'assicurazione per l'invalidità hanno diritto a 180 indennità giornaliere al massimo.

5

Art. 60 cpv. 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di pratica commerciale e pratiche di formazione.

1

Art. 64a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b Programmi di occupazione temporanea, periodi di pratica professionale e semestri di motivazione Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di: 1

b.

periodi di pratica professionale in imprese o nell'amministrazione pubblica; il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l'articolo 18 capoverso 2 partecipino a periodi di pratica professionale;

Art. 66 cpv. 2bis e 3 Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione per una durata di 12 mesi al massimo.

2bis

3

Concerne soltanto il testo francese

3 4

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RS 836.2 RS 831.20

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione)

FF 2023 2863

Art. 79 cpv. 3, primo periodo Le operazioni di pagamento delle casse di disoccupazione private devono svolgersi attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a tale scopo. ...

3

Art. 83 cpv. 1 lett. i 1

L'ufficio di compensazione: i.

pubblica ogni anno gli indicatori di prestazione delle casse;

Art. 85 cpv. 1 lett. g 1

I servizi cantonali: g.

sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell'articolo 30 capoversi 2 e 4;

Art. 85b cpv. 4 4

Concerne soltanto il testo francese

Art. 92 cpv. 6, quarto periodo ... I costi computabili sono rimborsati in base a un sistema bonus-malus conformemente alle prestazioni fornite. ...

6

Art. 95 cpv. 3 3

La cassa sottopone le domande di condono, per decisione, al servizio cantonale.

Art. 96c cpv. 1­1ter Gli organi di esecuzione di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a e c hanno accesso ai sistemi d'informazione previsti all'articolo 83 capoverso 1bis nella misura in cui ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti legali secondo gli articoli 81 e 85.

1

1bis

e 1ter Abrogati

Art. 97a cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), nonché lett. cbis e f n. 6 e 8 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA5: 1

cbis alle autorità fiscali cantonali, se il diritto cantonale prevede che l'attestato concernente le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione sia trasmesso loro direttamente; 5

RS 830.1

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Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione)

f.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 6. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile svizzero (CC)6, 8. all'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 e 290 CC, qualora ne necessiti per riscuotere contributi di mantenimento non pagati o garantire il versamento di contributi di mantenimento futuri.

Art. 113 cpv. 2 lett. d e g 2I

Cantoni: d.

istituiscono commissioni tripartite secondo l'articolo 85d;

g.

Abrogata

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6

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RS 210

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione)

FF 2023 2863

Allegato (cifra II)

Modifica di un altro atto normativo La legge del 6 ottobre 19897 sul collocamento è modificata come segue: Art. 28 cpv. 3 e 4 Essi possono provvedere all'occupazione temporanea di disoccupati mediante provvedimenti di occupazione secondo l'articolo 64a della legge del 25 giugno 19828 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

3

Gli uffici del lavoro proseguono adeguatamente i loro sforzi per collocare il disoccupato, anche se egli segue un corso o lavora temporaneamente nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 59­71d LADI.

4

Art. 33a cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b Dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati alle condizioni seguenti: 2

b.

per i dati concernenti i provvedimenti decisi o previsti nell'ambito dell'esecuzione della presente legge e della LADI9: se si ripercuotono direttamente sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 34a cpv. 8 8

I dati possono essere comunicati per via elettronica.

Art. 35 cpv. 1, frase introduttiva, 3, 3ter lett. d e f nonché 3quater L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 LADI10) gestisce sistemi d'informazione che servono: 1

Gli organi di esecuzione di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a e c LADI hanno accesso ai sistemi d'informazione previsti all'articolo 83 capoverso 1bis LADI nella misura in cui ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti legali secondo gli articoli 81 e 85 LADI.

3

Le seguenti persone e i seguenti uffici hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento: 3ter

d.

7 8 9 10

Abrogata

RS 823.11 RS 837.0 RS 837.0 RS 837.0

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Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione)

f.

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gli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per caricare gli attestati di partecipazione degli assicurati (art. 59b e 59cbis cpv. 3 LADI).

I seguenti uffici e organi hanno accesso al sistema d'informazione del servizio pubblico di collocamento e possono trattare dati: 3quater

a.

gli organi dell'assicurazione per l'invalidità, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all'articolo 35a;

b.

gli organi dell'assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all'articolo 35a;

c.

le autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 200511 sugli stranieri e la loro integrazione.

Art. 35a cpv. 1, frase introduttiva Ai fini della collaborazione interistituzionale prevista nell'articolo 85f LADI12, gli uffici di orientamento professionale, i servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni, gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, dell'assicurazione invalidità, dell'assicurazione contro le malattie e della legislazione sull'asilo, le autorità cantonali incaricate della formazione professionale, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, nonché altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare i dati utili del sistema d'informazione se: 1

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RS 142.20 RS 837.0