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ad 21.504 Iniziativa parlamentare Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 12 ottobre 2023 Parere del Consiglio federale del 29 novembre 2023

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 12 ottobre 20231 concernente l'iniziativa parlamentare 21.504 «Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 5 novembre 2021 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha presentato l'iniziativa 21.504 «Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio». Con una modifica della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) s'intende migliorare la situazione delle vittime della violenza nel matrimonio nell'ambito della legislazione sugli stranieri.

Il 5 novembre 2021 la CIP-N ha deciso con 21 voti contro 2 e 2 astensioni di accogliere l'iniziativa parlamentare e di elaborare un progetto di legge. Il 14 gennaio 2021 la Commissione omologa del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha aderito a questa decisione con 8 voti contro 3 e 2 astensioni.

Nella seduta del 28 aprile 2022 la CIP-N ha concretizzato e integrato alcuni elementi dell'iniziativa adeguando determinate formulazioni.

Il 17 novembre 2022 la CIP-N ha approvato il progetto preliminare con 18 voti contro 6 e 1 astensione. Secondo i contrari al progetto la prevista estensione dei diritti di soggiorno presenta un potenziale di abuso e il progetto di legge non assicura l'oggettivazione della violenza domestica.

La procedura di consultazione è durata dal 24 novembre 2022 al 15 marzo 2023. Ne è emerso che i Cantoni, i partiti, le associazioni e conferenze nazionali nonché le altre cerchie interessate approvano a grande maggioranza le modifiche di legge proposte.

Il 17 agosto 2023 la CIP-N ha preso atto dei risultati della consultazione e ha dato seguito al progetto con 16 voti contro 5. Nella deliberazione sugli articoli sono state apportate alcune modifiche al progetto di legge.

Il progetto di legge della CIP-N prevede di modificare l'articolo 50 LStrI estendendo la disicplina attuale dei casi di rigore. La nuova disposizione prevede che il diritto alla proroga del permesso di dimora venga esteso, oltre che ai familiari stranieri di cittadini svizzeri e ai titolari di un permesso di domicilio (permesso C), anche ai titolari di un permesso di dimora (permesso B) e di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) nonché agli stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) qualora le autorità competenti abbiano stabilito che essi sono stati vittime di violenza domestica (cpv. 1 P-LStrI). Sostituendo il termine di «violenza nel
matrimonio» con quello di «violenza domestica» (cpv. 2 lett. a P-LStrI) si intende precisare che le nuove disposizioni si applicano, oltre che ai coniugi, anche ai loro figli, alle persone che hanno contratto un'unione domestica registrata e ai concubini (cpv. 4 P-LStrI).

Il capoverso 2 elenca peraltro alcuni elementi che lasciano supporre l'esistenza di violenza domestica e che le autorità devono d'ora in poi considerare. Tra questi figurano per esempio il riconoscimento della persona quale vittima ai sensi della legge federale

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del 23 marzo 20073 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), la conferma, da parte di un servizio specializzato contro la violenza domestica, della necessità di consulenza, assistenza o protezione, oppure che un tale servizio presenti dei rapporti o fornisca le relative informazioni.

Secondo il nuovo capoverso 2bis, al momento di decidere in merito alla proroga del permesso si procede all'esame delle competenze linguistiche (art. 58a cpv. 1 lett. c LStrI), della partecipazione alla vita economica o dell'acquisizione di una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) sull'arco di un periodo di tre anni e in caso di necessità si adottano misure di promozione adeguate, ma in questo ambito un eventuale non adempimento dei criteri d'integrazione menzionati non influisce in alcun modo sulla proroga del permesso. Se necessario si procede a promuovere l'integrazione e si possono concludere accordi d'integrazione.

Nella seduta del 12 ottobre 2023 la CIP-N ha adottato il progetto di atto normativo e il rapporto4, presentandoli al Consiglio nazionale. La CIP-N ha inoltre deciso di pubblicare il rapporto sui risultati della consultazione. In base all'articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento, il progetto e il rapporto sono stati trasmessi per parere al Consiglio federale.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale sostiene fondamentalmente la richiesta dell'iniziativa parlamentare e del progetto di legge della CIP-N. Qualora le Camere federali accolgano il progetto di legge, il Consiglio federale valuterà se sia possibile abrogare la riserva della Svizzera all'articolo 59 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)6. Secondo tale disposizione, tutte le vittime di violenza domestica possono ottenere, su richiesta, un titolo autonomo di soggiorno indipendentemente dal loro statuto secondo la legislazione sugli stranieri.

Secondo l'articolo 50 capoverso 2bis P-LStrI, si procede comunque all'esame dei criteri di integrazione sull'arco di tre anni conformemente all'articolo 58a capoverso 1 lettere c e d LStrI, ma l'esito di tale esame non influisce sulla proroga del permesso.

Se necessario si promuove l'integrazione. L'obbligo di tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione (competenze linguistiche, partecipazione alla vita economica e acquisizione di una formazione) o li adempiono solo con grandi difficoltà è già sancito dall'articolo 58a capoverso 2 LStrI. Questa disposizione viene precisata nell'articolo 77f dell'ordinanza del 24 ottobre 20077 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA). Si tratta di una disposizione derogatoria generalmente nota e applicata dalle autorità cantonali di migrazione.

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RS 312.5 FF 2023 2418 RS 171.10 RS 0.311.35 RS 142.201

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Siccome grazie a questa base legale esiste già una norma derogatoria paragonabile, l'articolo 50 capoverso 2bis P-LStrI può essere stralciato. Ciò consente peraltro di evitare conflitti d'interpretazione tra la disposizione proposta e il diritto vigente. In questo modo è inoltre garantito che possano essere realizzate le misure d'integrazione necessarie e ragionevolmente esigibili e che la persona sia tenuta a parteciparvi.

Qualora si rinunci a questo capoverso, il Consiglio federale è disposto a integrare l'elenco incompleto dell'articolo 77f OASA, in modo che anche le conseguenze negative della violenza domestica o del matrimonio forzato debbano essere debitamente considerate nell'ambito della valutazione dei criteri d'integrazione secondo l'articolo 58a capoverso 1 lettere c e d LStrI.

Anche una minoranza della CIP-N (Steinemann, Bircher, Bläsi, Fischer Benjamin, Glarner, Marchesi, Rutz Gregor) chiede lo stralcio del capoverso 2bis, argomentando che le misure d'integrazione devono valere per tutti allo stesso modo.

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Proposte del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di dare seguito al progetto della CIP-N e di accoglierlo con la modifica seguente: Art. 50 cpv. 2bis Abrogato Il Consiglio federale respinge le altre proposte di minoranza.

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