FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

23.083 Messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso del 29 novembre 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2023-3476

FF 2023 2864

FF 2023 2864

Compendio Alla luce della tensione constatata attualmente sui mercati europei dell'energia, il Consiglio federale reputa urgente un rafforzamento della trasparenza e della vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso (elettricità e gas) in cui vengono negoziati prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. In tal modo viene consolidata la fiducia nell'integrità di tali mercati. Inoltre viene garantito che i prezzi fissati riflettano un'interazione tra domanda e offerta non alterata e basata su una concorrenza aperta e leale per poter osservare e sorvegliare l'evoluzione di questi mercati in vista di un approvvigionamento sicuro ed economicamente sostenibile in Svizzera. Scopo del presente disegno di legge è pertanto quello di aumentare la trasparenza e affidare i relativi compiti di vigilanza alla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom). Gli operatori del mercato saranno assoggettati a una serie di obblighi: registrazione presso l'autorità di vigilanza, comunicazione delle informazioni necessarie per la vigilanza sul mercato, come pure pubblicazione delle informazioni privilegiate. La legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso (LVTE) mira altresì a contrastare e prevenire comportamenti illeciti sul mercato, quali lo sfruttamento e la divulgazione di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, al fine di scoraggiarli e, all'occorrenza, sanzionarli.

Le norme proposte si ispirano fortemente a quelle dell'Unione europea (UE).

Situazione iniziale Dalla fine del 2021, e in particolare dallo scoppio della guerra in Ucraina, i mercati dell'energia all'ingrosso dell'UE hanno registrato forti fluttuazioni dei prezzi. Gli sviluppi interessano anche la Svizzera, strettamente interconnessa con il sistema energetico europeo.

Le attività delle imprese nell'area dell'UE sono soggette, in particolare in virtù del regolamento UE concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (Regolamento REMIT), alla vigilanza dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri dell'UE.

Contenuto del progetto Il disegno di legge disciplina gli obblighi degli operatori del mercato svizzero, degli operatori del mercato europeo (finora soggetti
agli articoli 26abis­26c dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico [OAEl]) come pure degli intermediari del mercato svizzero. In questo contesto, il disegno di legge prevede altresì una procedura di abilitazione per le piattaforme per le informazioni privilegiate e i meccanismi di segnalazione.

Gli operatori del mercato svizzero sono i principali soggetti interessati dalla legge, in quanto intrattengono un rapporto diretto con i prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. Tale condizione li assoggetta a una serie di obblighi: devono farsi registrare presso l'autorità di vigilanza (ElCom) prima di concludere qualsiasi transazione o di conferire qualsiasi ordine di negoziazione su un mercato dell'energia all'ingrosso, comunicare alla ElCom le informazioni necessarie alla vigilanza sul mercato (ossia 2 / 74

FF 2023 2864

quelle concernenti le loro transazioni e ai loro ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso e i dati fondamentali dei loro impianti) e pubblicare le loro informazioni privilegiate per garantire l'efficacia della vigilanza. Gli operatori del mercato europeo godono invece di uno statuto particolare, dato che hanno domicilio o sede in Svizzera ma per le loro attività riguardanti prodotti energetici all'ingrosso rientrano nel campo di applicazione del Regolamento europeo REMIT. Inoltre tali operatori erano finora soggetti a vari obblighi derivanti dagli articoli 26abis­26c OAEl. Tali obblighi sono ripresi nel presente disegno di legge, motivo per cui gli operatori del mercato europeo anche in futuro saranno assoggettati pressoché agli stessi obblighi. Essi saranno tenuti a farsi registrare presso la ElCom e a comunicarle contemporaneamente e nella stessa forma le informazioni che devono rilasciare alle autorità dell'UE o di uno Stato membro dell'UE in virtù del Regolamento REMIT. Infine, per la loro conoscenza approfondita del mercato in cui operano e dei loro clienti, anche gli intermediari del mercato svizzero saranno assoggettati a obblighi volti principalmente a prevenire i comportamenti illeciti sul mercato.

I comportamenti che creano distorsioni sul mercato sono sempre indesiderati, a prescindere che inducano un aumento o una diminuzione dei prezzi. Il disegno di legge vieta quindi anche lo sfruttamento e la divulgazione di informazioni privilegiate e la manipolazione dei mercati dell'energia all'ingrosso.

Per individuare e sanzionare comportamenti illeciti sul mercato e gravi violazioni degli obblighi derivanti dalla legge sono previsti strumenti di vigilanza, sanzioni amministrative e penali.

Grazie a questo disegno di legge la ElCom ottiene in particolare informazioni sulle attività di negoziazione degli operatori sui mercati dell'energia all'ingrosso e quindi anche sul modo in cui le grandi imprese elettriche del gas interagiscono tra loro. In tal modo è possibile individuare per tempo comportamenti illeciti e osservare lo sviluppo dei mercati dell'energia all'ingrosso, a garanzia di un approvvigionamento energetico sicuro ed economicamente sostenibile in Svizzera.

Con questo disegno di legge si istituisce in Svizzera
un sistema a grandi linee analogo a quello europeo che, in caso di accordo con l'UE, sarebbe una condizione irrinunciabile. Le disposizioni sono armonizzate con le corrispondenti norme dell'UE ma non comportano un'integrazione nel sistema REMIT.

3 / 74

FF 2023 2864

Indice Compendio

2

1

Punti essenziali del progetto 1.1 Necessità di agire e obiettivi 1.2 Soluzione scelta 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale 1.3.1 Rapporto con il programma di legislatura 1.3.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

5 5 6

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

8

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

4

Punti essenziali del progetto 4.1 La normativa proposta 4.2 Coordinamento di compiti e questioni di delimitazione 4.3 Questioni di attuazione

11 11 12 13

5

Commento ai singoli articoli

14

6

Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per la Confederazione 6.2 Ripercussioni per l'economia 6.3 Ripercussioni per i diversi attori

68 68 69 69

7

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 7.3 Forma dell'atto 7.4 Delega di competenze legislative 7.5 Protezione dei dati

70 70 72 72 72 73

Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso (LVTE) (Disegno)

4 / 74

7 7 8 8

FF 2023 2865

FF 2023 2864

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Tradizionalmente la Svizzera è un nodo importante del trasporto e del commercio di energia elettrica in Europa. Inoltre, il gasdotto di transito che attraversa il territorio svizzero rappresenta un'efficiente arteria per il trasporto del gas naturale dalla Germania e dalla Francia all'Italia, e viceversa. La buona integrazione con le reti europee e il mercato interno dell'energia elettrica rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera e porrebbe ottime basi per la partecipazione al mercato interno dell'UE. I prodotti energetici svizzeri all'ingrosso e quindi anche i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas naturale si orientano ai prezzi dei Paesi limitrofi.

Dal 2021 i mercati dell'energia all'ingrosso si trovano in una situazione di forte tensione, un contesto ulteriormente aggravato dallo scoppio della guerra in Ucraina. Gli sviluppi più recenti interessano anche la Svizzera, strettamente integrata nella rete europea.

Nella sua seduta del 18 maggio 2022, il Consiglio federale ha deciso di adottare un progetto di piano di salvataggio nell'ambito del messaggio concernente una legge federale relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica1. La legge urgente è stata discussa nella sessione autunnale del 2022 ed è entrata in vigore il 1° ottobre dello stesso anno2. Il piano di salvataggio ha lo scopo di impedire, in tempi di forti rialzi dei prezzi sul mercato europeo dell'energia elettrica, che le imprese elettriche di rilevanza sistemica incontrino problemi di liquidità in Svizzera, con la possibilità che si verifichi una reazione a catena che potrebbe sfociare, nel peggiore dei casi, in un collasso del sistema. Questa legge, tuttavia, si applica solo fino alla fine del 2026 per poi essere sostituita da altre normative tra cui il presente disegno di legge, che contribuisce soprattutto alla trasparenza delle transazioni relative ai prodotti energetici all'ingrosso.

La Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) potrà così monitorare e valutare l'interconnessione delle imprese energetiche svizzere tra loro e con il settore energetico europeo. Ulteriori misure in programma per sostituire il piano di salvataggio, che saranno oggetto di una consultazione successiva e di un
messaggio separato, riguardano l'emanazione di prescrizioni che garantiscano il mantenimento di funzioni chiave come la produzione ininterrotta di energia elettrica («Business Continuity Management»), compiti organizzativi in tema di gestione dei rischi nonché norme sulla liquidità e sulla dotazione di capitale delle imprese. Il 12 dicembre 2022 il Consiglio degli Stati ha inoltre adottato la mozione Herzog 22.4132 Limitare i rischi economici collegati alle imprese di rilevanza sistemica del settore elettrico; il 6 giugno 2023, con 1

2

Messaggio del 18 maggio 2022 sulla legge federale relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica e sul decreto federale che stanzia un credito d'impegno relativo ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica, FF 2022 1183.

RU 2022 544

5 / 74

FF 2023 2864

una modifica del testo, la mozione è poi stata adottata dal Consiglio nazionale. Questa incarica il Consiglio federale di limitare con misure legali i rischi economici derivanti dalle imprese di rilevanza sistemica del settore energetico. Il Consiglio federale, favorevole alla mozione, ha proposto di accoglierla.

1.2

Soluzione scelta

Considerate le attuali turbolenze sui mercati dell'energia sono stati avviati i lavori per un disegno di legge svizzero, fortemente ispirato alle norme in vigore nell'UE, avente lo scopo di rafforzare la fiducia nei mercati dell'energia all'ingrosso in cui sono negoziati prodotti energetici svizzeri all'ingrosso e di conseguire un avvicinamento alle norme vigenti nell'UE. Tuttavia, le nuove regole non comportano né l'integrazione nel mercato interno dell'UE né una collaborazione in materia di vigilanza del mercato (sistema REMIT3).

Tenendo conto della tensione constatata attualmente sui mercati europei dell'energia, il Consiglio federale reputa che il rafforzamento della trasparenza e della vigilanza sul commercio dell'energia all'ingrosso rappresenti un requisito indispensabile per la stabilità dei mercati dell'energia all'ingrosso in cui vengono negoziati prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. Mercati liquidi, trasparenti e affidabili contribuiscono all'affermazione di nuovi operatori, incoraggiano i consumatori a informarsi sulla congiuntura del mercato e, a partire da una certa entità, a rifornirsi sui mercati all'ingrosso, e permettono alle imprese energetiche di vendere a prezzi di mercato le quantità che non sono riuscite a vendere direttamente. Produttori, negoziatori e consumatori finali devono poter contare sul buon funzionamento dei mercati. La fiducia nella trasparenza e nell'integrità dei prezzi sui mercati è un requisito chiave per l'efficacia e l'accettazione di un sistema concorrenziale. La proposta di legge definisce un quadro che consente alla ElCom di vigilare sui mercati dell'energia all'ingrosso al fine di evitare comportamenti illeciti sul mercato illeciti sul mercato. Potendo contare sulla ElCom quale autorità di vigilanza, gli operatori del mercato avranno un referente svizzero per le questioni relative al commercio di energia elettrica e di gas all'ingrosso.

Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del 25 ottobre 20114 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (Regolamento REMIT) è entrato in vigore a dicembre 2011 e ha introdotto disposizioni volte a garantire una concorrenza aperta e leale sui mercati dell'energia all'ingrosso. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 del 17 dicembre 20145 stabilisce i dettagli dei dati da segnalare in relazione ai prodotti energetici all'ingrosso e dei dati fondamentali. Il Regolamento 3 4

5

L'abbreviazione «REMIT» è derivata dal titolo inglese del Regolamento (UE) N. 1227/211: Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency.

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121.

6 / 74

FF 2023 2864

REMIT vieta lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, impone obblighi di registrazione e di pubblicazione delle informazioni privilegiate e introduce il monitoraggio delle transazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso. La raccolta dei dati per il monitoraggio tramite sistemi informatici è centralizzata presso l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) dell'UE. Le disposizioni del Regolamento REMIT, i compiti e le competenze assegnati all'ACER e alle autorità nazionali di regolazione, nonché gli obblighi di trasparenza e di segnalazione imposti agli operatori del mercato nel quadro del monitoraggio centralizzato svolto dall'ACER costituiscono il cuore del sistema REMIT.

L'ordinanza del 14 marzo 20086 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) è stata modificata il 30 gennaio 2013 tenendo conto del Regolamento REMIT (art. 26abis­ 26c). Attualmente, le imprese o le persone aventi sede o domicilio in Svizzera che in virtù del Regolamento REMIT sono tenute a rilasciare dati alle autorità dell'UE o dei suoi Stati membri (operatori del mercato europeo) devono fornire contemporaneamente le medesime informazioni anche alla ElCom. Tali norme sono ora integrate nel presente disegno di legge e si rivolgono specificamente agli operatori del mercato europeo. Alla fine del 2022 erano state registrate presso la ElCom 162 imprese svizzere del settore energetico, le quali per quell'anno avevano riferito 43,5 milioni di transazioni, incluse le transazioni e gli ordini di negoziazione dell'anno 20217. Infine, la LVTE sostituisce anche le decisioni della ElCom del 22 luglio 2022, con le quali si disciplina la trasmissione alla ElCom di dati relativi alle operazioni di negoziazione di energia elettrica8.

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

1.3.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il disegno di legge non è stato annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20209 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202010 sul programma di legislatura 2019­2023. La necessità di agire sul piano legislativo nel settore della trasparenza sui mercati dell'energia all'ingrosso, e la relativa vigilanza, si sono infatti profilate soltanto nell'inverno 2021/22.

6 7

8 9 10

RS 734.71 Cfr. rapporto «Trasparenza del mercato elettrico 2021 ­ Rapporto della ElCom» (maggio 2022), consultabile all'indirizzo: www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/ documentazione/rapporti-e-studi.

Consultabile all'indirizzo: www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/ decisioni/verfuegungen-2022.

FF 2020 1565 FF 2020 7365

7 / 74

FF 2023 2864

1.3.2

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

La LVTE contribuisce a garantire la stabilità del sistema nei settori del gas e dell'energia elettrica e rafforza l'integrità e la trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso in cui vengono negoziati prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. Allo stesso tempo, rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Svizzera. Il disegno di legge costituisce quindi un elemento di attuazione della Strategia energetica 2050 del Consiglio federale11, con cui punta a preservare l'elevata sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Svizzera.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Tra il 16 dicembre 2022 e il 31 marzo 2023 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha svolto una consultazione sull'avamprogetto; durante la procedura sono state inoltrate 79 pareri.

Gran parte dei partecipanti si è dichiarata favorevole all'avamprogetto. È stato in particolare sottolineato che la nuova legge deve allinearsi al Regolamento REMIT. Soltanto i rappresentanti del settore del gas hanno espresso riserve quanto all'applicazione della LVTE prima dell'entrata in vigore di una legge sull'approvvigionamento di gas.

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Il Regolamento REMIT mira a creare un quadro armonizzato per assicurare la trasparenza e l'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso. I consumatori e gli operatori del mercato devono poter nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, e i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso devono riflettere un'interazione tra domanda e offerta basata su una concorrenza leale. Inoltre, non dev'essere possibile trarre profitto dagli abusi di mercato. Per il Regolamento REMIT, un attento monitoraggio del mercato transfrontaliero è essenziale ai fini del completamento di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante, interconnesso, integrato e retto da regole omogenee.

Oltre a ciò, il Regolamento REMIT stabilisce regole per vietare prassi abusive capaci di influenzare i mercati dell'energia all'ingrosso. Tali regole sono coerenti con quelle applicabili nei mercati finanziari e con il corretto funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso. Il regolamento rinvia alla direttiva 2003/6/CE, nel frattempo sosti-

11

Documenti consultabili all'indirizzo: www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/energia/strategiaenergetica-2050.html.

8 / 74

FF 2023 2864

tuita dal regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato12, che si prefigge di preservare l'integrità dei mercati finanziari.

Il Regolamento REMIT vieta infine lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione dei mercati dell'energia all'ingrosso. Per porre rimedio a tali comportamenti illeciti sul mercato, il regolamento prevede che gli operatori del mercato pubblichino tutte le informazioni privilegiate e forniscano all'ACER un registro delle operazioni effettuate su tali mercati. È competenza degli Stati membri comminare sanzioni. Al riguardo l'articolo 18 del Regolamento REMIT prevede soltanto che le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti.

Valutazione del progetto rispetto al diritto europeo Il disegno di legge definisce i comportamenti illeciti sul mercato. Esso prevede inoltre una serie di obblighi applicabili agli operatori del mercato: in primo luogo, farsi registrare presso l'autorità di vigilanza, trasmettere le informazioni necessarie per la vigilanza sul mercato (ossia quelle riguardanti le loro transazioni e ai loro ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso e i dati fondamentali dei loro impianti) come pure pubblicare le informazioni privilegiate per garantire una trasparenza sufficiente. In caso di comportamenti illeciti sul mercato o di inosservanza di tali obblighi, la ElCom può adottare misure di vigilanza efficaci e proporzionate il cui principale scopo è ripristinare la situazione conforme e prevenire ulteriori infrazioni. Essa ha inoltre il potere di irrogare sanzioni amministrative. In caso di inosservanza delle decisioni della ElCom può essere inflitta anche una sanzione di diritto penale amministrativo. Infine, i comportamenti illeciti sul mercato sono sanzionati penalmente dalle autorità federali di perseguimento penale.

Nei vari Stati membri dell'UE si osservano regole diverse in tema di attuazione delle sanzioni previste dal Regolamento REMIT. Ad esempio, alcuni Stati prevedono solo sanzioni fondate sul diritto in materia di vigilanza, altri sia sotto il profilo della vigilanza che sotto quello penale. La soluzione scelta per la Svizzera è quindi paragonabile a quella
adottata da alcuni Stati membri dell'UE.

Il disegno di legge è in gran parte in linea con il Regolamento REMIT e dunque compatibile con la legislazione attuale dell'UE per quanto riguarda le possibili sanzioni.

L'obbligo di comunicazione previsto dal presente disegno di legge, tuttavia, differisce leggermente dalla procedura REMIT: i dati non vanno forniti direttamente all'ACER, bensì alla ElCom, non potendo una legge svizzera disciplinare diritti e doveri di un'autorità dell'UE. Qualora si giungesse a un accordo sull'energia elettrica, in virtù del Regolamento REMIT gli operatori del mercato sarebbero probabilmente obbligati a rilasciare informazioni direttamente all'ACER. Inoltre, tale accordo disciplinerebbe 12

Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, GU L 96 del 12.4.2003, abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione), GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2115, GU L 320 del 11.12.2019, pag. 1.

9 / 74

FF 2023 2864

indubbiamente la collaborazione tra l'ACER e la ElCom. In base all'articolo 10 del Regolamento REMIT, è probabile che allora la ElCom potrebbe avere accesso ai dati che le pertengono. L'obbligo di trasmissione alla ElCom non è affatto in contraddizione con il Regolamento REMIT, ma piuttosto una conseguenza dell'attuale non integrazione nel sistema REMIT.

Gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo già registrati presso un'autorità estera di vigilanza sul mercato dell'energia restano soggetti all'obbligo di farsi registrare presso la ElCom in Svizzera. L'articolo 9 paragrafo 1 secondo comma del Regolamento REMIT stabilisce che un operatore del mercato si registri presso una sola autorità nazionale di regolazione. Non essendo la Svizzera uno Stato membro dell'UE, non è possibile evitare una doppia registrazione. Se tra la Svizzera e l'UE dovesse essere concluso un accordo che dichiarasse applicabile alla Svizzera il Regolamento REMIT, sarebbe opportuno garantire il riconoscimento della registrazione e il diritto di accedere reciprocamente agli elenchi degli operatori del mercato. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi in capo agli operatori del mercato già registrati presso un'autorità nazionale di regolazione di uno Stato membro dell'UE, questi saranno autorizzati a rilasciare alla ElCom le medesime informazioni che forniscono ai sensi delle norme dell'UE. Anche in questo caso, quindi, il presente disegno non è affatto in contrasto con il sistema REMIT.

Il 14 marzo 202313 la Commissione europea ha presentato, nell'ambito di un pacchetto legislativo più ampio, una revisione del Regolamento REMIT che prevede alcune novità: ­

norme più rigide in materia di obblighi di segnalazione in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;

­

designazione di una rappresentanza nell'UE per gli operatori del mercato residenti o stabiliti in un Paese terzo;

­

adeguamento della definizione di prodotti energetici all'ingrosso (con conseguente ampliamento del campo di applicazione del sistema REMIT);

­

deleghe obbligatorie a terzi (piattaforme per le informazioni privilegiate e meccanismi di segnalazione);

­

esigenza della creazione di sistemi e controlli del rischio per la negoziazione algoritmica;

­

definizione di sanzioni minime e massime comminabili in caso di inosservanza del Regolamento REMIT, con l'obiettivo di armonizzare le sanzioni negli Stati membri e garantire un'applicazione uniforme del sistema REMIT (p. es. sanzioni amministrative).

Il 19 giugno 2023 il Consiglio dell'UE ha preso posizione in merito alla revisione proposta. L'orientamento generale fungerà da mandato negoziale con il Parlamento europeo in vista dell'elaborazione del testo definitivo dell'atto legislativo. Se desidera garantire la compatibilità del presente disegno di legge con la revisione in corso della 13

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) N. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso, COM/2023/147 final.

10 / 74

FF 2023 2864

legislazione europea, l'Assemblea federale potrà decidere di procedere ai necessari adeguamenti. Se del caso, le divergenze potrebbero anche essere appianate contestualmente alla ratifica di un eventuale accordo con l'UE che comprenda detta revisione.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

Il disegno di legge mira a rafforzare la vigilanza e la trasparenza del commercio di energia all'ingrosso, disciplinando principalmente i punti seguenti: ­

il trattamento dei comportamenti illeciti sul mercato;

­

l'obbligo per gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo di farsi preventivamente registrare presso la ElCom;

­

l'obbligo per gli operatori del mercato svizzero di pubblicare le informazioni privilegiate tramite una piattaforma per le informazioni privilegiate registrata presso la ElCom e da essa abilitata (in particolare i dati fondamentali dei loro impianti riguardo alla produzione e al trasporto di energia quali la capacità, le disponibilità e indisponibilità pianificate o l'utilizzo di tali impianti);

­

l'obbligo per gli operatori del mercato svizzero di trasmettere alla ElCom, mediante un meccanismo di segnalazione registrato presso la ElCom e da essa abilitato, informazioni sulle loro transazioni e i loro ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso come pure i dati fondamentali dei loro impianti;

­

l'obbligo per gli operatori del mercato europeo di trasmettere alla ElCom le informazioni che devono rilasciare alle autorità europee in conformità alle norme dell'UE (trasferimento nella legge dell'art. 26abis OAEl);

­

un processo di registrazione e abilitazione per le piattaforme per le informazioni privilegiate e i meccanismi di segnalazione;

­

i compiti della ElCom e i mezzi a sua disposizione per raccogliere e analizzare i dati corrispondenti, la regolamentazione della collaborazione con altre autorità nazionali ed estere competenti e in particolare dello scambio di informazioni e dati con dette autorità;

­

la possibilità per la ElCom di sanzionare gli operatori del mercato e gli intermediari del mercato svizzero mediante strumenti di vigilanza o sanzioni amministrative;

­

il perseguimento penale di comportamenti illeciti sul mercato da parte delle autorità federali competenti.

11 / 74

FF 2023 2864

4.2

Coordinamento di compiti e questioni di delimitazione

Dell'esecuzione della LVTE è incaricata la ElCom, per quanto non diversamente indicato. Questa commissione è stata scelta come autorità di vigilanza perché, in quanto autorità nazionale di regolazione, è già incaricata di vigilare sui mercati dell'energia elettrica in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro ed economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese (cfr. art. 22 cpv. 3 della legge del 23 marzo 200714 sull'approvvigionamento elettrico [LAEl]). La LVTE contiene inoltre diversi richiami espliciti alle disposizioni della LAEl applicabili per analogia anche per l'esecuzione della LVTE. Considerando che per il settore del gas non esiste (ancora) un'autorità corrispondente e che sarebbe sproporzionato istituire un'autorità esclusivamente per la vigilanza sul mercato del gas all'ingrosso, vista l'affinità dei due ambiti la ElCom eserciterà la vigilanza su tutti i mercati dell'energia all'ingrosso.

In questo modo si potranno sfruttare e applicare a entrambi i settori le sinergie e il know-how acquisito. A ciò si aggiunge il fatto che la ElCom ha già ampliato le proprie risorse per dare esecuzione ai compiti previsti dall'OAEl (art. 26abis­26c). Va inoltre ricordato che anche a livello europeo (ACER) e nei Paesi confinanti (p. es. ARERA, BNetzA, CRE, E-Control), le autorità di regolazione in materia energetica sono responsabili dell'applicazione del Regolamento REMIT.

Le disposizioni riguardanti i comportamenti illeciti sul mercato (v. art. 16 e 17) sono state formulate in analogia con le norme dell'UE. L'unica differenza consiste nel fatto che le manipolazioni del mercato sono punibili solo quando esiste almeno l'intenzionalità (le persone sanno o sono tenute a sapere). In questo punto, la LVTE si ispira fortemente alle normative vigenti nel diritto dei mercati finanziari (art. 143 della legge del 19 giugno 201515 sull'infrastruttura finanziaria [LInFi]). Pertanto, contrariamente alle norme dell'UE, in Svizzera i semplici errori di negoziazione non costituiscono comportamenti illeciti sul mercato. Ciò non toglie che un errore di negoziazione compiuto con un intento di manipolazione rimane punibile, a prescindere che vi sia un'influenza effettiva o soltanto possibile sui prezzi dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. La demarcazione tra manipolazione e tentativo di
manipolazione del mercato, come si ritrova nelle norme dell'UE, è stata pertanto esclusa dalla LVTE.

Le disposizioni penali concernenti i comportamenti illeciti sul mercato sono state formulate per analogia con le corrispondenti disposizioni della LInFi (art. 154 e 155).

Queste ultime, tuttavia, si applicano solo ai valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione da tecnologia di registro distribuito con sede in Svizzera. Per contro, le disposizioni della LVTE si applicano a tutti i prodotti energetici all'ingrosso, indipendentemente dal luogo in cui sono negoziati. Questa sovrapposizione tra diritto dei mercati finanziari e diritto dei mercati dell'energia all'ingrosso è voluta, poiché alcuni comportamenti possono influenzare sia gli uni che gli altri.

Per disciplinare questi eventuali punti di sovrapposizione, la LVTE prevede l'applicazione esclusiva della LInFi (art. 2 cpv. 2). Infatti, come avviene con le norme euro14 15

RS 734.7 RS 958.1

12 / 74

FF 2023 2864

pee, in caso di sovrapposizione con il diritto dei mercati dell'energia all'ingrosso prevale quello dei mercati finanziari. Questa eccezione vale per le infrazioni sia amministrative (l'applicazione degli art. 142 o 143 LInFi esclude l'applicazione concomitante degli art. 16 o 17 LVTE) sia penali (l'applicazione degli art. 154 o 155 LInFi esclude l'applicazione concomitante degli art. 39 o 40 LVTE).

Un ulteriore punto di sovrapposizione si potrebbe rilevare nell'obbligo di trasmissione riguardo ai derivati, previsto dalla LInFi. Per risolvere questo problema, il disegno di legge prevede che le informazioni relative alle transazioni o agli ordini di negoziazione che sono già state comunicate ai sensi della LInFi non debbano essere trasmesse anche alla ElCom (art. 11 cpv. 2). La ElCom potrà ottenere tali dati direttamente dai repertori di dati sulle negoziazioni sulla base dell'articolo 77 capoverso 1 lettera d LInFi. Se necessario, la ElCom può richiedere tali informazioni anche all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro dell'assistenza amministrativa (v. art. 32 cpv. 1).

Non è disciplinato in modo specifico il rapporto con la sfera di competenza della Commissione della concorrenza (COMCO). È quindi possibile che in una medesima circostanza si attivi in parallelo la vigilanza sia della ElCom che della COMCO, ognuna nel proprio ambito e con i propri strumenti. È fatto salvo il ricorso all'assistenza amministrativa (art. 32 cpv. 2).

4.3

Questioni di attuazione

L'obbligo di registrazione si applica a tutti gli operatori del mercato svizzero e a tutti gli operatori del mercato europeo, anche prima che concludano qualsiasi transazione o conferiscano qualsiasi ordine di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso.

La ElCom istituisce un registro pubblico di tutti gli operatori del mercato svizzero e degli operatori del mercato europeo registrati presso di essa. Tale registro è pubblico e contiene una serie di informazioni, tra cui il nome e l'indirizzo dell'operatore del mercato e il nome della piattaforma per le informazioni privilegiate utilizzata (v.

art. 5).

L'obbligo di pubblicare le informazioni privilegiate incombe unicamente agli operatori del mercato svizzero. Infatti, poiché gli operatori del mercato europeo pubblicano già le loro informazioni privilegiate a norma del diritto europeo, un duplice obbligo di pubblicazione non sarebbe giustificato, posto che le piattaforme su cui tali informazioni sono pubblicate in maniera efficace sono pienamente accessibili al pubblico (e quindi alla ElCom). Per ottenere una diffusione ritenuta «efficace», le informazioni devono essere divulgate tramite una piattaforma per le informazioni privilegiate registrata presso la ElCom e da essa abilitata (v. art. 8). A questo proposito, il disegno di legge prevede il riconoscimento unilaterale delle piattaforme per le informazioni privilegiate già registrate presso l'ACER e da questa abilitate ai sensi delle norme dell'UE. Al fine di fornire una visione complessiva delle piattaforme per le informazioni privilegiate che sono registrate e abilitate in Svizzera, la ElCom tiene e aggiorna regolarmente un registro accessibile al pubblico. Il registro deve consentire agli operatori del mercato svizzero di accedere rapidamente alle varie piattaforme sulle quali una pubblicazione sarà ritenuta efficace ai sensi della LVTE.

13 / 74

FF 2023 2864

L'obbligo di trasmissione è differente per gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo. Per quanto riguarda i primi, essi comunicano alla ElCom, da un lato, le informazioni concernenti le loro transazioni e i loro ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso e, dall'altro, i dati fondamentali dei loro impianti, ossia le informazioni concernenti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti (v. art. 3 cpv. 1 lett. d). Quanto agli operatori del mercato europeo, il disegno di legge trasferisce le disposizioni dell'articolo 26abis capoverso 1 e 2 lettera a OAEl negli articoli 4 e 11 capoverso 3 LVTE, e le estende al settore del gas.

Come finora, gli operatori del mercato europeo devono trasmettere alla ElCom, contemporaneamente e nella stessa forma, le informazioni che sono tenuti a rilasciare alle autorità dell'UE o di un suo Stato membro in virtù delle disposizioni dell'UE.

Per accrescere la funzionalità e l'efficacia della comunicazione dei dati alla ElCom, le informazioni vanno trasmesse obbligatoriamente attraverso meccanismi di segnalazione registrati presso la ElCom e da essa abilitati (v. art. 12). A questo proposito, il disegno di legge prevede il riconoscimento unilaterale dei meccanismi già registrati presso l'ACER e da essa abilitati ai sensi delle norme dell'UE. Al fine di offrire una visione complessiva dei meccanismi di segnalazione che sono registrati e abilitati in Svizzera, la ElCom tiene e aggiorna regolarmente un registro accessibile al pubblico.

La ElCom può sanzionare gravi violazioni degli obblighi previsti dalla LVTE nonché gravi comportamenti illeciti sul mercato applicando misure di vigilanza o sanzioni amministrative. Il perseguimento penale dello sfruttamento di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato spetta alle autorità di perseguimento penale della Confederazione (parallelismo con il diritto dei mercati finanziari).

5

Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo e oggetto

Cpv. 1 Il disegno di legge D-LVTE disciplina principalmente i mercati dell'energia all'ingrosso in cui vengono negoziati prodotti energetici svizzeri all'ingrosso e prodotti energetici all'ingrosso ai sensi delle norme dell'UE.

È importante assicurare che i consumatori e gli operatori del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati su tali mercati riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato. I mercati dell'energia all'ingrosso sono sempre più interconnessi, quindi un'attività di mercato in uno Stato membro dell'UE si ripercuote non solo sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas oltre i confini nazionali di tale Stato, ma anche sui prezzi al dettaglio sostenuti da consumatori e microimprese. Un attento monitoraggio del mercato transfrontaliero è essenziale ai fini del completamento di un mercato interno dell'energia pienamente funzio14 / 74

FF 2023 2864

nante, interconnesso e integrato. Una maggiore trasparenza sui mercati dell'energia all'ingrosso consente inoltre di individuare precocemente i comportamenti illeciti e di rafforzare tanto la stabilità del sistema quanto la sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera. Infatti, le informazioni ottenute dalla ElCom attraverso la LVTE le consentiranno di osservare e sorvegliare l'evoluzione dei mercati dell'energia all'ingrosso in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro ed economicamente sostenibile in Svizzera.

Cpv. 2 Gli operatori del mercato svizzero (v. art. 2 cpv. 1 lett. a), gli operatori del mercato europeo (v. art. 2 cpv. 1 lett. b) e gli intermediari del mercato svizzero (v. art. 2 cpv. 1 lett. c) sono assoggettati dalla legge a una serie di obblighi.

Lett. a: gli operatori del mercato svizzero devono farsi registrare presso la ElCom prima di concludere qualsiasi transazione o di emettere qualsiasi ordine di negoziazione su un mercato dell'energia all'ingrosso, comunicare alla ElCom le informazioni necessarie alla vigilanza sul mercato (ossia quelle concernenti le loro transazioni e ai loro ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso e i dati fondamentali dei loro impianti) e pubblicare le loro informazioni privilegiate per garantire una trasparenza sufficiente. Parallelamente agli obblighi derivanti dalle norme dell'UE, gli operatori del mercato europeo sono assoggettati pressoché agli stessi obblighi che erano loro imposti dall'OAEl. Essi sono tenuti a farsi registrare presso la ElCom e a comunicarle contemporaneamente e nella stessa forma le informazioni che sono tenuti a rilasciare alle autorità dell'UE o di uno Stato membro dell'UE in virtù del Regolamento REMIT. Infine, vista la conoscenza esclusiva del mercato in cui operano e dei loro clienti, gli intermediari del mercato svizzero sono assoggettati a obblighi volti principalmente a prevenire comportamenti illeciti sul mercato.

Lett. b: i comportamenti che creano distorsioni sul mercato sono sempre indesiderati, a prescindere che inducano un aumento o una diminuzione dei prezzi. Il disegno di legge mira a contrastare tali comportamenti e a prevenirli, allo scopo di evitare ripercussioni negative per i mercati dell'energia all'ingrosso.

Lett. c: a tal
fine è assolutamente imprescindibile stilare un quadro per la vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso, per individuare i comportamenti illeciti sul mercato e prevenirli (lett. c).

Art. 2

Campo d'applicazione personale e materiale

Cpv. 1 Dato che viene stabilito come prima cosa il campo d'applicazione geografico, è imperativo che il mercato dell'energia all'ingrosso in questione si trovi in Svizzera o nell'UE. Pertanto, la Svizzera riprende le norme dell'UE («qualsiasi mercato all'interno dell'Unione») evitando di includere, ad esempio, i mercati dell'energia all'ingrosso asiatici o di oltreoceano.

Lett. a: la legge si applica in primo luogo a tutte le persone fisiche o giuridiche aventi sede o domicilio in Svizzera o all'estero che concludono transazioni o conferiscono 15 / 74

FF 2023 2864

ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (denominate «operatori del mercato svizzero»).

Il criterio decisivo per stabilire se una persona fisica o giuridica vada classificata come operatore del mercato svizzero è la conclusione di transazioni e il conferimento di ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso (ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a) riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b). I termini «transazione» e «ordine di negoziazione» si rifanno al significato loro attribuito nel diritto dei mercati finanziari. Essere qualificati come operatori del mercato svizzero è di fondamentale importanza in quanto comporta per queste persone l'applicazione di una serie di obblighi specifici, ossia obbligo di registrazione (v.

art. 4), di pubblicazione (v. art. 6 e 7) e di trasmissione (v. art. 11).

In alcune situazioni, tuttavia, non è escluso che un singolo prodotto energetico svizzero all'ingrosso sia soggetto anche alle norme dell'UE. Si pensi in particolare ai contratti relativi al trasporto di energia elettrica o gas dall'UE alla Svizzera o viceversa, come pure ai derivati relativi all'energia elettrica o al gas prodotti in Svizzera e aventi un punto di consegna nell'UE. La conseguenza di questa situazione insolita può essere che un operatore del mercato avente domicilio o sede in Svizzera sia inquadrato contemporaneamente come operatore del mercato svizzero e come operatore del mercato europeo (operatore del mercato svizzero-europeo).

Nonostante questo duplice stato, l'operatore del mercato svizzero-europeo dovrà garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti dalla legge, e quindi: ­

farsi registrare presso la ElCom segnalando, se del caso, che è già registrato presso l'ACER (v. art. 4 cpv. 2 lett. d). Trattandosi di un operatore del mercato soggetto al Regolamento REMIT e quindi già registrato presso un'autorità nazionale di regolazione di uno Stato membro dell'UE, quest'ultimo sarà autorizzato, al pari degli operatori del mercato europeo, a fornire alla ElCom le stesse informazioni che fornisce in virtù delle norme dell'UE (v. art. 4 cpv. 3);

­

per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione, le piattaforme per le informazioni privilegiate già registrate presso l'ACER e da questa abilitate ai sensi delle norme dell'UE sono riconosciute in Svizzera, cosicché una pubblicazione su una di queste piattaforme, effettuata per effetto del Regolamento REMIT, equivale a una pubblicazione efficace ai sensi della LVTE (art. 6 cpv. 1 e art. 3). Pertanto, un'unica pubblicazione su una di queste piattaforme sarà sufficiente per adempiere sia l'obbligo derivante dal Regolamento REMIT sia quello previsto dalla LVTE legge;

­

infine, quanto all'obbligo di comunicazione, una singola transazione potrebbe comportare un obbligo duplice (dal punto di vista dell'art. 11 cpv. 1 e 3). In questo caso è sufficiente un'unica comunicazione alla ElCom, in virtù dell'esonero sancito nell'articolo 11 capoverso 5 lettera c.

Una situazione simile può verificarsi anche quando un operatore del mercato conclude diverse transazioni o conferisce diversi ordini di negoziazione, ognuno dei quali riguardante prodotti energetici svizzeri all'ingrosso o prodotti energetici all'ingrosso ai sensi delle norme dell'UE. A differenza degli operatori del mercato svizzero-europeo, non si tratta di una sola transazione o di un solo ordine di negoziazione riguardante 16 / 74

FF 2023 2864

un prodotto energetico svizzero all'ingrosso che è assoggettato anche alle norme dell'UE, ma piuttosto di diverse transazioni o diversi ordini, ognuno di essi riguardante un ben definito prodotto energetico all'ingrosso. In tale situazione, l'operatore del mercato sarà quindi tenuto a rispettare gli obblighi specifici applicabili al tipo di prodotto energetico all'ingrosso oggetto della transazione o dell'ordine di negoziazione (p. es. art. 11 cpv. 1 e 3).

Tra gli operatori del mercato svizzero si possono citare, in particolare, la società nazionale di rete di cui all'articolo 18 LAEl, i gestori di reti di trasporto, distribuzione o stoccaggio di gas o di elettricità, le imprese attive nel commercio di energia, i produttori di gas o elettricità, i fornitori, i responsabili dei gruppi di bilancio così come i consumatori finali quando potrebbero avere un'influenza significativa sui prezzi dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

Lett. b: la legge si applica anche alle persone fisiche o giuridiche aventi sede o domicilio in Svizzera che concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione su un mercato dell'energia all'ingrosso riguardanti prodotti energetici all'ingrosso ai sensi delle norme dell'UE (denominate «operatori del mercato europeo»). Si ricorda che nel settore elettrico il diritto vigente assoggetta tali operatori all'articolo 26abis­ 26c OAEl.

A differenza degli operatori del mercato svizzero, per l'applicazione della LVTE è imprescindibile che la persona fisica o giuridica abbia il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera. La semplice presenza di una succursale in Svizzera non è sufficiente.

Per il resto, la conclusione di transazioni e il conferimento di ordini sui mercati dell'energia all'ingrosso (ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a) riguardanti prodotti energetici soggetti alle norme dell'UE sono gli altri criteri decisivi per stabilire se una persona fisica o giuridica sia un operatore del mercato europeo. In altre parole, si tratta delle persone assoggettate al Regolamento REMIT.

Come nel caso di cui all'articolo 26abis­26c. OAEl, tali persone sono assoggettate a diversi obblighi specifici, ossia obbligo di registrazione (v. art. 4) e di comunicazione (v. art. 11). Tuttavia, gli operatori del mercato europeo non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione
(v. art. 6 e 7). Infatti, poiché le informazioni privilegiate in loro possesso sono già pubblicate a norma del diritto europeo, un duplice obbligo di pubblicazione non sarebbe giustificato, sempre che le piattaforme su cui tali informazioni sono pubblicate siano accessibili al pubblico (e quindi alla ElCom).

Lett. c: la legge si applica anche alle persone fisiche o giuridiche che mediano a titolo professionale transazioni con prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (denominate «intermediari del mercato svizzero»).

Per qualificarsi come tali, queste persone fisiche o giuridiche devono soddisfare entrambi questi criteri: ­

innanzitutto, l'attività va svolta a titolo professionale, ossia come attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole;

17 / 74

FF 2023 2864

­

in secondo luogo, la fattispecie deve riguardare una mediazione di transazioni con prodotti energetici svizzeri all'ingrosso, ossia un'attività avente lo scopo di: ­ offrire a terzi (acquirenti o venditori) la possibilità di effettuare una transazione con prodotti energetici svizzeri all'ingrosso o di assisterli in tale compito (in altri termini, la transazione viene conclusa), oppure ­ mettere a disposizione uno strumento che faciliti la conclusione di transazioni con prodotti energetici svizzeri all'ingrosso da parte di terzi (acquirenti o venditori). Non è sufficiente la semplice messa a disposizione di mezzi con cui le parti di una (concreta o eventuale) transazione possano comunicare tra loro.

La caratteristica principale di queste persone è il loro ruolo di intermediari (a prescindere che operino come committenti o come agenti). A differenza del concetto di operatore del mercato, quindi, non è determinante la conclusione quanto l'organizzazione della transazione. Tuttavia, non si può escludere che in riferimento a un'unica transazione la stessa persona sia tanto intermediario quanto operatore del mercato.

In particolare si considerano intermediari del mercato svizzero le borse dell'elettricità e del gas, i broker e altre persone che organizzano transazioni a titolo professionale, come pure le sedi di negoziazione multilaterali. Le borse elettriche più importanti per la Svizzera si trovano in Francia (EPEX Spot) e Germania (EEX) e sono quindi soggette agli obblighi di cui alle norme dell'UE. EPEX Spot gestisce il mercato svizzero delle attività «day-ahead» sin dalla sua fondazione nel 2009, e a giugno 2013 ha lanciato il mercato «intraday» svizzero.

Cpv. 2 Anche se non è specificato, la legge si applica integralmente alle fattispecie che costituiscono comportamenti illeciti sui mercati dell'energia all'ingrosso (v. art. 16 e 17 o 39 e 40). Di conseguenza, queste regolamentazioni specifiche potrebbero riguardare persone diverse da quelle menzionate al capoverso 1. Ciò non toglie che tali persone abbiano un rapporto diretto con i prodotti energetici svizzeri all'ingrosso perché sfruttano informazioni privilegiate o manipolano il mercato.

La LVTE non è invece applicabile quando tali comportamenti illeciti sul mercato violano anche e contemporaneamente la LInFi. Infatti, come avviene con le norme europee, in caso di sovrapposizione con il diritto dei mercati dell'energia all'ingrosso prevale quello dei mercati finanziari. Questa eccezione vale per le infrazioni sia amministrative (l'applicazione degli art. 142 o 143 LInFi esclude l'applicazione concomitante degli art. 16 o 17 LVTE) sia penali (l'applicazione degli art. 154 o 155 LInFi esclude l'applicazione concomitante degli art. 39 o 40 LVTE).

Art. 3

Definizioni

Cpv. 1 Lett. a: ai sensi della LVTE si intende per «mercato dell'energia all'ingrosso» ogni mercato in Svizzera o nell'UE in cui sono negoziati prodotti energetici all'ingrosso, direttamente o tramite un intermediario.

18 / 74

FF 2023 2864

Come precisa l'articolo 2 capoverso 1, è imperativo che il mercato dell'energia all'ingrosso in questione si trovi in Svizzera o nell'UE. I mercati dell'energia all'ingrosso comprendono sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati, che sono di fondamentale importanza per i mercati dell'energia e finanziari. Essi comprendono tra l'altro i mercati regolamentati, come le borse dell'energia elettrica e del gas, le piattaforme multilaterali di negoziazione e le transazioni fuori borsa (OTC) e i contratti bilaterali, diretti o con mediazione.

Lett. b: i numeri 1­4 elencano i contratti e i derivati che rientrano nella definizione di «prodotto energetico svizzero all'ingrosso».

Si considera «prodotto energetico svizzero all'ingrosso» ogni contratto per la fornitura (vendita e rivendita) di energia elettrica o gas con consegna in Svizzera (n. 1).

Si considera gas anche il gas naturale liquefatto («Liquified Natural Gas», GNL). È irrilevante se il trasporto del gas avvenga in condotte o in altro modo, ad esempio su gomma o rotaia. Sono considerati gas anche il biogas e il gas da biomassa, come pure altre tipologie di gas, a condizione che l'immissione nella rete e il trasporto attraverso la stessa siano tecnicamente possibili e sicuri.

Per quanto riguarda il contratto di fornitura, per stabilire il campo d'applicazione geografico è determinante che la consegna di elettricità o gas avvenga in Svizzera.

Pertanto, i contratti per la fornitura di energia elettrica o gas prodotti o generati in Svizzera ma consegnati al di fuori dei confini nazionali non rientrano nella definizione di prodotto energetico svizzero all'ingrosso. E contrario, i contratti di bilanciamento, «intraday», «within-day», «day-ahead», «two-day-ahead», «week-end», «week», mensili, trimestrali, annuali e a lungo termine o per qualsiasi altro periodo sono generalmente considerati sul mercato come contratti per la fornitura di energia elettrica o gas.

I contratti per la fornitura di energia elettrica o gas ai consumatori finali in Svizzera, tuttavia, si inquadrano come prodotti energetici svizzeri all'ingrosso solo se tali consumatori potrebbero influenzare in modo significativo i prezzi dei prodotti in questione. Sussiste però il requisito che l'energia elettrica o il gas siano consumati in Svizzera. Si tratta, nella fattispecie,
di una restrizione per i contratti di fornitura destinati ai consumatori finali.

I contratti per la distribuzione di energia elettrica o gas ai consumatori finali in Svizzera (n. 2) si inquadrano come prodotti energetici svizzeri all'ingrosso unicamente se tali consumatori potrebbero influenzare in modo significativo i prezzi dei prodotti in questione. Il campo d'applicazione geografico di questo tipo di contratti deriva direttamente dal numero 1, che estende ai contratti di distribuzione il requisito della consegna in Svizzera.

Per quanto riguarda il contratto relativo al trasporto di energia elettrica o gas (n. 3), l'elemento chiave del campo d'applicazione geografico è che almeno una zona di presentazione delle offerte («bidding zone») o un punto di consegna («delivery point») si trovi in Svizzera. Rientrano pertanto nella definizione di prodotto energetico svizzero all'ingrosso: ­

ogni contratto relativo al trasporto di energia elettrica o gas (compreso il GNL) tra zone di presentazione delle offerte o specifici punti di consegna ubicati (totalmente o parzialmente) sul territorio svizzero; 19 / 74

FF 2023 2864

­

ogni contratto relativo al trasporto di energia elettrica o gas (compreso il GNL) attraverso la Svizzera;

­

ogni contratto relativo al trasporto di energia elettrica o gas (compreso il GNL) da una zona di presentazione delle offerte o da un punto di consegna ubicato al di fuori della Svizzera verso una zona di presentazione delle offerte o un punto di consegna ubicato (totalmente o parzialmente) all'interno della Svizzera; e

­

ogni contratto relativo al trasporto di energia elettrica o gas (compreso il GNL) da una zona di presentazione delle offerte o da un punto di consegna ubicato (totalmente o parzialmente) all'interno della Svizzera verso una zona di presentazione delle offerte o un punto di consegna ubicato al di fuori della Svizzera.

Ad esempio, si può pensare in particolare ai contratti per l'assegnazione di capacità di trasmissione e di trasporto di energia elettrica o di gas, compresi i contratti per l'assegnazione di capacità alla frontiera svizzera, indipendentemente dalla fascia oraria di negoziazione («forward», «day-ahead», «intraday») e dal mercato di stipulazione (primario o secondario).

Per i contratti relativi al trasporto di energia elettrica o gas, è possibile un'intersezione con le norme dell'UE. Infatti, questo tipo di contratto si può inquadrare sia come prodotto energetico svizzero all'ingrosso che come prodotto energetico all'ingrosso ai sensi delle norme dell'UE (v. commenti all'art. 2 cpv. 1 lett. a).

Si considera altresì «prodotto energetico svizzero all'ingrosso» ogni derivato relativo all'energia elettrica o al gas prodotti, negoziati o consegnati in Svizzera o al trasporto di energia elettrica o gas attraverso la Svizzera, verso la Svizzera o dalla Svizzera verso l'estero (n. 4).

Per quanto riguarda i derivati relativi all'energia elettrica o al gas prodotti, negoziati o consegnati in Svizzera, il campo d'applicazione geografico si estende oltre quello previsto al numero 1 (ossia soltanto consegnato in Svizzera). Comprende infatti anche i contratti derivati relativi all'energia elettrica o al gas che vengono prodotti o negoziati in Svizzera. Di conseguenza, questi contratti rappresentano prodotti energetici svizzeri all'ingrosso, a prescindere che l'elettricità o il gas in questione siano o meno consegnati in Svizzera. Ciò nonostante, è chiaro che se l'energia elettrica o il gas sottostante non sono prodotti, negoziati o consegnati in Svizzera, tale contratto derivato non si qualificherà mai come prodotto energetico svizzero all'ingrosso.

Anche per questo tipo di prodotti è ipotizzabile un'intersezione con le norme dell'UE.

Si pensi in particolare ai prodotti derivati relativi all'energia elettrica o al gas prodotti in Svizzera e consegnati nell'UE (v. commenti all'art. 2 cpv. 1 lett. a).

La definizione di «prodotti energetici svizzeri all'ingrosso» è un elemento centrale della LVTE in quanto corrisponde al punto di contatto tra le persone che concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso e gli operatori del mercato svizzero. Infatti, solo se
tali prodotti sono negoziati sui mercati dell'energia all'ingrosso le persone interessate saranno considerate operatori del mercato svizzero. Tale classificazione comporta l'assoggettamento diretto alla presente legge (v. art. 2 lett. a) e a diversi obblighi specifici (v. art. 4, 6 e 11). Impone 20 / 74

FF 2023 2864

altresì una certa cautela nell'adozione di determinati comportamenti di mercato che si potrebbero ritenere illeciti (v. art. 16 e 17 o 39 e 40).

Lett. c: si definisce «informazione privilegiata» un'informazione riservata e precisa che concerne direttamente o indirettamente uno o più prodotti energetici svizzeri all'ingrosso e la cui divulgazione probabilmente influenzerebbe in modo sensibile i prezzi di tali prodotti.

Il criterio più importante in proposito è che l'informazione sia riservata. Finché non è di pubblico dominio, infatti, un'informazione può generare asimmetrie informative tra i vari operatori del mercato. Il criterio per accertare il passaggio delle informazioni da «non pubbliche» a «pubbliche» è la loro effettiva divulgazione agli operatori del mercato. Una volta resa pubblica, un'informazione rafforza l'integrità e la trasparenza del mercato. In generale, un'informazione si ritiene pubblica se è resa disponibile pubblicamente a tutte le parti possibili e immaginabili, ossia a un numero imprecisato di operatori del mercato. Un punto di riferimento centralizzato, quale una piattaforma per le informazioni privilegiate o per la trasparenza, permette alle persone interessate di disporre di una panoramica semplice e immediata delle informazioni pubblicate. Il fatto che l'informazione sia stata resa pubblica dall'operatore del mercato stesso o da altri è irrilevante.

La natura precisa dell'informazione deve essere valutata caso per caso da chi la detiene, e dipende dalla natura dell'informazione e dal contesto. Nella sua valutazione, chi detiene l'informazione deve, tra l'altro, tenere conto di quanto segue: ­

un'informazione si considera precisa quando esiste una prospettiva realistica che le circostanze o gli eventi a cui si riferisce si realizzino o si verifichino, tenendo conto di tutti i fattori esistenti al momento della valutazione;

­

il calcolo del potenziale impatto dell'informazione sui prezzi dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso non è un elemento da far rientrare nella valutazione della natura precisa dell'informazione. Tuttavia, per determinare se l'informazione è di natura privilegiata deve essere valutata la probabilità di un impatto significativo sui prezzi. Perché un'informazione sia ritenuta precisa non è tuttavia necessario che, con buona probabilità, si possa desumere che, una volta resa pubblica, tale informazione potrebbe influenzare i prezzi in un certo modo;

­

le fasi intermedie relative al verificarsi di circostanze o eventi futuri sono sufficientemente precise da permettere di trarre conclusioni in merito al probabile impatto di tale insieme di circostanze o eventi sui prezzi dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. Si può citare come esempio il lungo e complesso iter seguito per le centrali che vengono messe o rimesse in esercizio, una procedura suddivisa in tappe intermedie.

Oltre a questo, l'informazione deve concernere direttamente o indirettamente uno o più prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. Tutte le informazioni che potrebbero influenzare la domanda, l'offerta e/o il prezzo di un prodotto energetico svizzero all'ingrosso o le aspettative riguardo alla domanda, l'offerta e/o la quotazione di uno di tali prodotti si ritengono correlate, in modo diretto o indiretto, allo stesso. In questo contesto, se è verosimile che l'informazione possa avere un impatto sensibile sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, essa è necessariamente attinente a tali prodotti. È 21 / 74

FF 2023 2864

perciò sufficiente valutare la probabilità di un'influenza significativa sui prezzi per determinare se l'informazione è associata a tali prodotti.

Infine, la divulgazione dell'informazione deve poter influenzare in modo sensibile i prezzi dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. La valutazione della probabilità di un impatto sulle quotazioni va effettuata caso per caso dall'operatore del mercato, tenendo conto della natura dell'informazione, delle specificità del mercato e della congiuntura al momento della valutazione. Il criterio risulta adempiuto già con la semplice «probabilità» che vi sarà un impatto sensibile sui prezzi. Non è richiesto un grado di probabilità preponderante, né un impatto reale sui prezzi.

Lett. d: si considera «dato fondamentale di un impianto» ogni informazione relativa alla capacità e all'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti.

I dati sugli impianti sono di importanza cruciale nella trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso perché forniscono informazioni essenziali agli operatori del mercato e alla ElCom quale autorità di vigilanza; è perciò imperativo che essi li ricevano, che ciò avvenga attraverso la pubblicazione (v. art. 6 o 7) se si tratta di informazioni privilegiate o attraverso la comunicazione (v. art. 11) se non lo sono.

Lett. e: una «piattaforma per le informazioni privilegiate» è definita come qualsiasi sistema elettronico di diffusione di informazioni privilegiate che consente agli operatori del mercato di condividere tali informazioni con il pubblico.

Le piattaforme per le informazioni privilegiate svolgono un ruolo chiave per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 6. Infatti, gli operatori del mercato svizzero sono tenuti a pubblicare le loro informazioni privilegiate tramite una di queste piattaforme, altrimenti la pubblicazione non si potrà considerare efficace. Queste informazioni sono essenziali per la vigilanza e l'analisi del funzionamento del mercato, il riconoscimento degli abusi di mercato e la promozione di una maggiore trasparenza.

Al fine di garantire la fiducia in queste piattaforme è però necessario che esse ottengano l'abilitazione della ElCom per operare in Svizzera
(v. art. 8).

Lett. f: si considera «gestore di una rete di trasporto del gas» ogni gestore di condotte del gas che servano all'interconnessione della Svizzera con le reti del gas estere o al transito e al trasporto del gas su lunghe distanze in Svizzera. In particolare, la fattispecie comprende gli impianti di rete operanti a livelli di pressione superiori (sopra i 5 bar), segnatamente il gasdotto di transito. Attualmente la rete di trasporto del gas comprende gli impianti di Transitgas SA, Swissgas SA, Gaznat SA, Gasverbund Mittelland (GVM) AG, Erdgas Ostschweiz (EGO) AG, Erdgas Zentralschweiz (EGZ) AG, Unigaz SA e Aziende industriali di Lugano (AIL) SA.

Cpv. 2 Tenendo conto delle norme dell'UE, il Consiglio federale stabilirà i criteri per valutare l'influenza dei consumatori finali sui prezzi dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso conformemente al capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2. All'interno dell'UE, il criterio utilizzato è quello della capacità di consumo annuale (soglia di 600 GWh 22 / 74

FF 2023 2864

all'anno). Questa capacità di consumo è data dal consumo di elettricità o di gas di un consumatore finale che utilizza appieno la sua capacità di produzione. Essa comprende tutti i consumi effettuati da detto consumatore finale in quanto entità economica unica se il consumo si realizza in mercati con prezzi all'ingrosso fra loro interconnessi. Tuttavia, nell'UE questo criterio sta generando una quantità crescente di problemi di applicazione, dato che molto spesso i consumatori non ne sono a conoscenza.

Sezione 2: Obblighi degli operatori del mercato e degli intermediari e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione Art. 4

Registrazione degli operatori del mercato

Cpv. 1 L'obbligo di registrazione si applica a tutti gli operatori del mercato svizzero e a tutti gli operatori del mercato europeo, anche prima che concludano qualsiasi transazione o conferiscano qualsiasi ordine di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso.

Gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo che fossero già registrati presso un'autorità estera di vigilanza sul mercato dell'energia restano comunque soggetti all'obbligo di farsi registrare presso la ElCom in Svizzera. L'articolo 9 paragrafo 1 secondo comma del Regolamento REMIT stabilisce che un operatore del mercato si registri presso una sola autorità nazionale di regolazione. Tuttavia, non essendo la Svizzera uno Stato membro dell'UE, non è possibile evitare una doppia registrazione. Se tra la Svizzera e l'UE dovesse essere concluso un accordo che dichiarasse applicabile alla Svizzera il Regolamento REMIT, sarebbe garantita reciprocità nel riconoscimento della registrazione e nel diritto di accedere agli elenchi degli operatori del mercato.

Nel caso dell'operatore del mercato svizzero-europeo, è necessaria una sola registrazione presso la ElCom. Tali operatori dovranno tuttavia comunicare alla ElCom, indicando il loro codice identificativo (cpv. 2 lett. d), che sono già registrati presso l'ACER (a questo proposito v. commenti all'art. 2 cpv. 1 lett. a).

L'obbligo di registrazione sussiste anche se una società madre, una filiale o un'altra società collegata all'operatore del mercato è già registrata o si trova in fase di registrazione. Laddove non si tratti di persone giuridiche distinte, le succursali di un operatore del mercato non devono farsi registrare come operatori del mercato distinti.

Cpv. 2 e 3 Al momento della registrazione, gli operatori devono comunicare alla ElCom una serie di informazioni di cui essa ha bisogno per adempiere i suoi compiti di vigilanza.

Fatto salvo l'articolo 5, tali informazioni saranno contenute nel sistema informativo della ElCom e non saranno accessibili al pubblico (v. art. 21 cpv. 3).

Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi in capo agli operatori del mercato già registrati presso un'autorità nazionale di regolazione di uno Stato membro dell'UE,

23 / 74

FF 2023 2864

questi forniscono alla ElCom esattamente le stesse informazioni che hanno già fornito ai sensi delle norme dell'UE.

Cpv. 4 Gli operatori del mercato sono altresì tenuti a informare la ElCom di eventuali variazioni di tali informazioni. L'obbligo di registrazione non rappresenta quindi un evento una tantum, ma piuttosto un requisito permanente. Se le modifiche sopravvenute non vengono comunicate tempestivamente alla ElCom, la registrazione è da ritenersi incompleta e gli operatori del mercato che non aggiornano il proprio modulo di registrazione violano il pertinente obbligo. Per quanto la responsabilità ricada sugli operatori del mercato, la prassi attualmente seguita nell'UE prevede che le autorità nazionali di regolazione degli Stati membri diramino periodicamente dei promemoria (p. es. una volta all'anno).

Cpv. 5 Al termine della registrazione la ElCom assegna a ciascun operatore del mercato un codice identificativo unico. Tuttavia, per evitare possibili ambiguità con l'UE, la ElCom utilizza i codici identificativi già attribuiti dall'ACER in conformità con le norme dell'UE. Poiché gli operatori del mercato devono segnalare alla ElCom, al momento della registrazione, se sono già in possesso di tale codice identificativo (cpv. 2 lett. d), la ElCom non avrà difficoltà a identificarli.

Cpv. 6 Tenuto conto delle norme dell'UE, il Consiglio federale stabilisce il processo di registrazione degli operatori del mercato e specifica le informazioni relative alla registrazione che dovranno comunicare ai fini della vigilanza di cui al capoverso 2. In particolare, può prevedere che la ElCom predisponga un modulo online che consenta agli operatori del mercato di fornirle le informazioni necessarie per la registrazione.

Cpv. 7 Inoltre, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di registrazione in particolare per gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo che concludono solo transazioni o conferiscono solo ordini di negoziazione relativi a contratti di cui all'articolo 11 capoverso 9 lettere b e c. Si tratta dei contratti per la fornitura fisica di energia elettrica prodotta da una o più unità di produzione con capacità limitata e di quelli per la fornitura fisica di gas prodotto da un solo impianto di produzione con capacità limitata.

Art. 5

Registro degli operatori del mercato

Cpv. 1 La ElCom istituisce un registro pubblico di tutti gli operatori del mercato svizzero e degli operatori del mercato europeo che si sono fatti registrare presso di essa e ne assicura il continuo aggiornamento. Questo registro è la controparte svizzera del registro centralizzato europeo degli operatori del mercato (CEREMP).

24 / 74

FF 2023 2864

Cpv. 2 Il registro contiene soltanto i dati necessari per la trasparenza sui mercati dell'energia all'ingrosso di cui al capoverso 2 (le altre informazioni sono contenute nel sistema informativo della ElCom e non sono accessibili al pubblico). Esso permette ai vari operatori del mercato di trovare informazioni generali sui diversi operatori del mercato attivi nei mercati dell'energia all'ingrosso.

Cpv. 3 Gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo che non sono più attivi sui mercati dell'energia all'ingrosso hanno la possibilità di chiedere la cancellazione dal registro. Le informazioni rimangono comunque visibili per cinque anni dopo la cancellazione.

Art. 6

Pubblicazione di informazioni privilegiate

Cpv. 1 L'obbligo di pubblicare le informazioni privilegiate incombe unicamente agli operatori del mercato svizzero. Infatti, poiché gli operatori del mercato europeo pubblicano già le loro informazioni privilegiate a norma del diritto europeo, un duplice obbligo di pubblicazione non sarebbe giustificato, sempre che le piattaforme su cui tali informazioni sono pubblicate siano pienamente accessibili al pubblico (e quindi alla ElCom). Per gli operatori del mercato svizzero-europeo è sufficiente una sola pubblicazione (a questo proposito v. commenti all'art. 2 cpv. 1 lett. a).

Le informazioni privilegiate sono definite nell'articolo 3 capoverso 1 lettera c (v. relativi commenti).

Per quanto riguarda la pubblicazione in quanto tale, questa dovrebbe essere il più concisa e specifica possibile, come pure sufficientemente precisa e completa da consentire una corretta comprensione dell'evento o degli eventi sottostanti che potrebbero potenzialmente influire sui prezzi dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. Se la pubblicazione non può prescindere da una previsione, ad esempio in merito alla durata di un'interruzione, gli operatori del mercato svizzero adempiono i loro obblighi di pubblicazione fondando la loro previsione su tutti i dati disponibili e preparandola con un livello di impegno ragionevole. Se una previsione subisce variazioni nel tempo, la pubblicazione va aggiornata non appena sono disponibili nuove informazioni.

Qualsiasi pubblicazione di informazioni privilegiate effettuata in modo incompleto o inesatto è da ritenersi inefficace e costituisce una violazione dell'articolo 6.

L'enumerazione che si trova alle lettere a e b assicura inoltre che vengano pubblicate anche le informazioni privilegiate relative a imprese o impianti di proprietà o sotto il controllo dell'impresa madre o di un'altra impresa collegata all'operatore del mercato svizzero, qualora esse stesse non si configurino come operatori del mercato ai sensi della legge. L'obbligo riguarda anche le informazioni privilegiate relative alle imprese e agli impianti per i cui aspetti operativi l'operatore del mercato svizzero, la sua impresa madre o un'altra impresa ad esso collegata è responsabile in tutto o in parte.

25 / 74

FF 2023 2864

La pubblicazione deve avvenire non appena l'operatore del mercato viene a conoscenza dell'informazione privilegiata. Tale formulazione è conforme all'articolo 53 capoverso 2 del regolamento di quotazione della SIX del 23 agosto 202316, cosicché non vi è contraddizione con le direttive in materia di pubblicità ad hoc nel settore delle società quotate in borsa. Secondo la prassi dell'UE, le informazioni privilegiate devono essere pubblicate al più tardi entro un'ora.

Cpv. 2 La trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso richiede la pubblicazione di informazioni privilegiate in un modo che consenta la diffusione dell'informazione a un pubblico che sia il più ampio possibile, garantendo facilità e parità di acceso a tutti gli utenti di tale informazione. Per ottenere una diffusione definita «efficace», le informazioni devono essere divulgate tramite una piattaforma per le informazioni privilegiate (v. art. 3 cpv. 1 lett. e) registrata presso la ElCom e da essa abilitata (v. art. 8).

La contemporanea pubblicazione sul sito Internet dell'operatore del mercato svizzero o sui canali dei media sociali può valere come fonte aggiuntiva di pubblicazione, pur non potendosi sostituire alla pubblicazione sulle piattaforme per le informazioni privilegiate.

Benché gli operatori del mercato svizzero siano in linea di principio responsabili della pubblicazione di informazioni privilegiate, essi non hanno alcuna influenza sul funzionamento delle relative piattaforme, cosicché non possono essere chiamati a rispondere di eventuali problemi tecnici temporanei delle stesse. Se l'informazione è stata trasmessa alla piattaforma in tempo e sono sorte delle avarie temporanee, non si dovrebbe perciò ritenere che l'operatore del mercato svizzero abbia violato l'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate. Ciò nondimeno, se i problemi tecnici si protraggono nel tempo gli operatori del mercato devono valutare l'utilizzo di piattaforme abilitate differenti per adempiere il proprio obbligo di pubblicazione. Inoltre, se in simili circostanze la pubblicazione risulta ritardata, l'operatore del mercato dovrà prestare particolare attenzione al divieto di sfruttamento e divulgazione di informazioni privilegiate prescritto dall'articolo 16.

Cpv. 3 Al fine di contenere l'onere amministrativo degli operatori del
mercato svizzero ed evitare di moltiplicare le pubblicazioni dello stesso genere, l'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo si considera adempiuto in due situazioni distinte.

Anzitutto, nel caso di informazioni privilegiate di cui al capoverso 1 che sono già state pubblicate su una piattaforma per le informazioni privilegiate da un altro operatore del mercato (lett. a). È il caso, in particolare, delle pubblicazioni effettuate da impianti o imprese cosiddette partner. In questo caso, l'operatore del mercato svizzero ha comunque il dovere di assicurarsi che la sua informazione privilegiata sia effettivamente stata pubblicata conformemente al capoverso 1, altrimenti potrebbe essere ritenuto inadempiente.

Secondariamente, è il caso di determinate informazioni privilegiate di cui al capoverso 1 che sono già state pubblicate sulle piattaforme per la trasparenza dell'UE 16

Consultabile all'indirizzo: www.ser-ag.com > Gesetze, Reglemente, Bestimmungen.

26 / 74

FF 2023 2864

(ENTSO-E, ENTSOG ecc.) ai sensi delle norme dell'UE17 (lett. b). Infatti, può accadere che alcuni dati fondamentali che devono essere pubblicati dagli operatori del mercato svizzero su dette piattaforme per la trasparenza si sovrappongano con le informazioni privilegiate di cui al capoverso 1. In questo caso, per evitare inutili duplicazioni è giustificato ritenere che una pubblicazione sulla piattaforma per la trasparenza dell'UE sia considerata una pubblicazione ai sensi della LVTE. Affinché la pubblicazione sia considerata efficace, è tuttavia necessario che tali piattaforme rispettino i requisiti di pubblicazione di informazioni privilegiate imposti alle piattaforme per le informazioni privilegiate e che siano registrate presso l'ACER e da essa abilitate. L'elenco delle piattaforme per la trasparenza abilitate viene aggiornato regolarmente dall'ACER. In particolare, sono interessati da questo tipo di pubblicazione la società nazionale di rete di cui all'articolo 18 LAEl e i gestori di reti svizzere di trasporto del gas.

Cpv. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del processo di pubblicazione e specifica le informazioni privilegiate da pubblicare. Secondo il diritto dell'UE, le informazioni privilegiate rese pubbliche devono contenere in particolare questi elementi: codice identificativo del messaggio e stato dell'evento, data di pubblicazione, orario nonché inizio e fine dell'evento, nome dell'operatore del mercato e sua identificazione, zona di presentazione delle offerte o zona di bilanciamento interessata come pure, se del caso, tipo di indisponibilità e di evento, unità di misura, capacità indisponibili, disponibili, installate o tecniche, motivo dell'indisponibilità, tipo di combustibile, risorsa o unità interessate e relativo codice identificativo.

Cpv. 5 Tenuto conto delle norme dell'UE, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di pubblicazione per quanto riguarda le informazioni privilegiate concernenti gli impianti di importanza minore o le infrastrutture critiche. Per gli impianti di importanza minore, un obbligo di pubblicazione potrebbe comportare costi sproporzionati. Per quanto riguarda le infrastrutture critiche essenziali per il mantenimento delle funzioni sociali vitali, della sanità, della sicurezza e del benessere economico o sociale delle persone,
e la cui cessazione o distruzione avrebbe un impatto significativo sulla Svizzera, la divulgazione di determinate informazioni sensibili potrebbe essere sfruttata per provocare l'interruzione o la distruzione di dette infrastrutture.

Art. 7

Pubblicazione differita di informazioni privilegiate

Cpv. 1 La decisione di ritardare la pubblicazione di un'informazione privilegiata spetta agli operatori del mercato svizzero. Non compete infatti alla ElCom approvare preliminarmente tale differimento (la ElCom esamina tuttavia se sia giustificato differire tale 17

Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione del 14 giugno 2013 sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1.

27 / 74

FF 2023 2864

pubblicazione e, se del caso, ordina di procedere immediatamente [v. cpv. 3]). Tuttavia, il differimento deve avere carattere eccezionale ed essere conforme alle condizioni specificate nel capoverso 1.

Innanzitutto, il differimento non deve rischiare di fuorviare il pubblico (lett. a). Inoltre, l'operatore del mercato svizzero deve poter assicurare la riservatezza dell'informazione privilegiata per l'intera durata del differimento (lett. b). Se viene a mancare la garanzia della riservatezza, l'informazione deve essere pubblicata immediatamente.

Infine, l'operatore del mercato non deve assumere decisioni concernenti la negoziazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso sulla base di detta informazione (lett. c). Si comprendono in tal caso sia le decisioni di acquisto o vendita di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso sia quelle di non procedere a tali operazioni. La disciplina copre perciò anche le decisioni di «non agire» prese sulla scorta di un'informazione privilegiata. I presupposti per il differimento della pubblicazione di informazioni privilegiate sono compatibili con quelli per il differimento della comunicazione di fatti rilevanti per le quotazioni secondo l'articolo 54 del regolamento di quotazione della SIX.

L'operatore del mercato svizzero deve tuttavia, in ogni caso, pubblicare l'informazione privilegiata non appena vengono meno interessi legittimi.

Cpv. 2 Il requisito di cui al capoverso 1 lettera c non è compatibile con le attività della società nazionale di rete di cui all'articolo 18 LAEl e dei gestori di reti di trasporto svizzere del gas effettuate al solo scopo di coprire perdite fisiche immediate derivanti da indisponibilità impreviste. Infatti, in tali circostanze, i gestori di reti di trasporto dovrebbero essere autorizzati a prendere decisioni sulla negoziazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso, nonostante il differimento della pubblicazione di un'informazione privilegiata. Si pensi in particolare alle misure di ridispacciamento o al richiamo di energia di regolazione o bilanciamento.

Cpv. 3 In caso di differimento della pubblicazione di un'informazione privilegiata da parte di un operatore del mercato svizzero, è imperativo che quest'ultimo fornisca immediatamente tale informazione alla ElCom, unitamente a una motivazione. Secondo la prassi dell'UE,
la comunicazione deve avvenire entro circa un'ora. Tale comunicazione consente alla ElCom di verificare se sia giustificato differire tale pubblicazione ed eventualmente di disporre la pubblicazione immediata se ritiene inadempiute le condizioni per il differimento.

Cpv. 4 Tenendo conto delle norme dell'UE, il Consiglio federale preciserà le informazioni da comunicare alla ElCom nonché i dettagli. Secondo la prassi europea, gli operatori del mercato che desiderano differire la pubblicazione di un'informazione privilegiata utilizzano un modulo online predisposto dall'ACER. Il modulo in questione contiene il nome dell'operatore del mercato, il suo codice identificativo univoco, informazioni sulla persona di contatto, dettagli sull'informazione privilegiata in questione, una giu-

28 / 74

FF 2023 2864

stificazione del differimento, la durata del differimento e il luogo in cui l'informazione privilegiata sarà pubblicata.

Analogamente alla prassi dell'UE, il Consiglio federale stabilirà che la ElCom predisponga un modulo online che consenta agli operatori del mercato di notificarle qualsiasi differimento nelle pubblicazioni.

Art. 8

Registrazione e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate

Cpv. 1 Le piattaforme per le informazioni privilegiate svolgono un ruolo chiave per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 6. Infatti, gli operatori del mercato sono tenuti a pubblicare le loro informazioni privilegiate tramite una di queste piattaforme, altrimenti la pubblicazione non si potrà considerare efficace. Qualsiasi persona fisica o giuridica che desideri gestire una piattaforma per le informazioni privilegiate deve quindi prima far registrare tale piattaforma presso la ElCom e ottenere l'abilitazione da quest'ultima, al fine di garantire la fiducia in tali piattaforme e nel loro funzionamento.

Le piattaforme di questo tipo sono per lo più già attive nell'UE in virtù della normativa REMIT. Tuttavia, non si può escludere la nascita di piattaforme di portata esclusivamente svizzera, benché il loro numero dovrebbe essere alquanto limitato, dato che si tratterebbe soltanto di piattaforme che desiderano occuparsi della pubblicazione e della comunicazione di dati riguardanti esclusivamente prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. Infatti, non appena la piattaforma procede alla pubblicazione di un'informazione privilegiata concernente un prodotto energetico all'ingrosso soggetto alle norme dell'UE, dovrà ottenere l'abilitazione dell'ACER e sarà pertanto riconosciuta unilateralmente in Svizzera per effetto della sua registrazione (v. cpv. 2).

Cpv. 2 Poiché l'ampia maggioranza delle piattaforme per le informazioni privilegiate è attiva nell'UE, la legge prevede una procedura di riconoscimento unilaterale per questo tipo di piattaforme, quando siano già registrate presso l'ACER e da essa abilitate. Qualsiasi pubblicazione effettuata dagli operatori del mercato svizzero su questo tipo di piattaforme sarà pertanto considerata efficace ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1. Tuttavia, se a queste piattaforme venisse revocata la registrazione da parte dell'ACER, non sarebbero più riconosciute in Svizzera. L'ACER tiene e aggiorna un registro di queste piattaforme.

Per essere riconosciute dall'ACER, queste piattaforme devono disporre tra l'altro di: ­

strategie e meccanismi adeguati per rendere pubbliche le informazioni privilegiate quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, a condizioni commerciali ragionevoli. Tali piattaforme garantiscono inoltre una diffusione efficiente e coerente di tali informazioni, in modo da assicurare un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il consolidamento delle informazioni privilegiate con dati simili provenienti da altre fonti; 29 / 74

FF 2023 2864

­

efficaci meccanismi finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni privilegiate, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e l'accesso non autorizzato nonché a prevenire la fuga di informazioni privilegiate prima della pubblicazione. Tali piattaforme mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento;

­

sistemi in grado di verificare rapidamente ed efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle informazioni privilegiate, identificare omissioni ed errori palesi e chiedere la ritrasmissione di eventuali segnalazioni errate.

Di fatto, tutti gli operatori del mercato svizzero che sono assoggettati anche al Regolamento REMIT utilizzano già questo genere di piattaforme per le loro pubblicazioni.

Il riconoscimento di queste piattaforme porterà quindi a una riduzione del carico di lavoro degli operatori.

Ciò non toglie che il riconoscimento unilaterale di queste piattaforme in Svizzera non esonera chi le gestisce dal farsi registrare presso la ElCom. È infatti previsto che il gestore che richiede la registrazione debba segnalare alla ElCom il nome della sua piattaforma. Per la registrazione la ElCom potrà peraltro riscuotere un emolumento iniziale (art. 20 cpv. 1).

Cpv. 3 Al momento della registrazione, i gestori delle piattaforme di portata esclusivamente svizzera (dato che le altre piattaforme sono riconosciute unilateralmente) devono trasmettere alla ElCom una serie di informazioni che le permettano di accertare se risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'abilitazione di cui al capoverso 4. Nel periodo di tempo che intercorre fra la trasmissione delle informazioni da parte del gestore e l'abilitazione, queste piattaforme saranno pubblicate nel registro pubblico (v. art. 9 cpv. 2 lett. c) come «piattaforme registrate».

Cpv. 4 Dopo che la piattaforma di portata esclusivamente svizzera è stata registrata, la ElCom può avviare la procedura di abilitazione, con la quale verifica se è garantita la comunicazione sicura, rapida ed efficace delle informazioni privilegiate (lett. a) nonché la completezza e correttezza delle informazioni pubblicate (lett. b). Se la ElCom reputa soddisfatte le condizioni richieste per il rilascio dell'abilitazione, procede a modificare lo stato delle piattaforme in questione in «piattaforme abilitate». Questo cambiamento di stato viene pubblicato dalla ElCom nel registro pubblico (v. art. 9 cpv. 2 lett. c).

Finché non hanno ottenuto l'abilitazione, le piattaforme non sono autorizzate a pubblicare informazioni privilegiate ai sensi della LVTE. Ciò significa che l'operatore del mercato che desidera procedere a una pubblicazione dovrà assicurarsi di utilizzare una piattaforma abilitata secondo la LVTE. In caso contrario, la sua pubblicazione non sarà ritenuta efficace conformemente all'articolo 6. Spetta quindi all'operatore del mercato consultare il registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate di cui all'articolo 9 per controllare lo stato esatto della piattaforma che desidera impiegare.

30 / 74

FF 2023 2864

Per il processo di registrazione e abilitazione la ElCom potrà riscuotere un emolumento iniziale (art. 20 cpv. 1).

Cpv. 5 Al fine di garantire in modo continuativo la fiducia nelle piattaforme per le informazioni privilegiate e di garantirne il corretto funzionamento, i gestori comunicano alla ElCom ogni variazione delle circostanze su cui si fonda l'abilitazione, compresa l'eventuale revoca della stessa presso l'ACER.

Cpv. 6 Ispirandosi alle norme dell'UE, il Consiglio federale disciplinerà i dettagli del processo di registrazione e abilitazione. Prevederà in particolare una procedura di abilitazione specifica per le piattaforme di portata esclusivamente svizzera.

Preciserà inoltre la natura e la portata delle informazioni necessarie per l'abilitazione nonché le condizioni da adempiere. Secondo la prassi europea, i gestori che desiderano far registrare e abilitare la propria piattaforma utilizzano un modulo online predisposto dall'ACER. Il modulo in questione contiene i dettagli che permettono di identificare il gestore della piattaforma, le informazioni tecniche e organizzative della piattaforma, come la lingua e il formato della pubblicazione, il periodo di conservazione dell'informazione sulla piattaforma, la documentazione specifica relativa alla sicurezza e alla pubblicazione delle informazioni privilegiate e il settore di attività.

Art. 9

Registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate

Cpv. 1 La ElCom istituisce un registro pubblico di tutte le piattaforme per le informazioni privilegiate che si sono fatte registrare presso di essa e ne assicura il continuo aggiornamento. Questo registro è la controparte svizzera del registro europeo delle piattaforme per le informazioni privilegiate («Register of Inside Information and Transparency Platforms» [IIP])18.

Cpv. 2 e 3 Il registro contiene soltanto le informazioni di cui al capoverso 2, ossia il nome, il settore di attività e lo stato della procedura di abilitazione presso la ElCom o l'ACER (le altre informazioni sono contenute nel sistema informativo della ElCom e non sono accessibili al pubblico). Il registro deve quindi indicare le piattaforme che sono registrate presso la ElCom o l'ACER, quelle che sono abilitate dall'una o dall'altra e quelle per cui l'abilitazione è stata revocata. La menzione nel registro deve consentire agli operatori del mercato di conoscere le diverse piattaforme abilitate dalla ElCom, sulle quali una pubblicazione sarà considerata effettiva ai sensi dell'articolo 6.

Come per le norme dell'UE, la piattaforma per le informazioni privilegiate viene cancellata dal registro non prima di cinque anni dalla data della decisione di revoca dell'abilitazione (v. art. 10).

18

www.acer-remit.eu/portal > REMIT Lists > List of Inside Information Platforms.

31 / 74

FF 2023 2864

Art. 10

Revoca dell'abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate

Cpv. 1 In alcune situazioni è necessario che per preservare l'integrità e la sicurezza delle informazioni privilegiate la ElCom possa ordinare la revoca dell'abilitazione di determinate piattaforme. Tuttavia, può farlo solo per motivi importanti.

Le piattaforme per le informazioni privilegiate riconosciute unilateralmente secondo l'articolo 8 capoverso 2 la cui abilitazione è stata revocata dall'ACER in ottemperanza alle norme dell'UE non sono più riconosciute dalla Svizzera.

Cpv. 2 Se il gestore della piattaforma è in grado di ripristinare il rispetto delle condizioni per l'abilitazione, la ElCom gli intima di provvedere all'adempimento entro un certo termine. Tale possibilità va però prevista solo per i casi di cui al capoverso 1 lettere a e c. Infatti, una violazione ripetuta o grave della legge non giustificherà mai una semplice ingiunzione. In caso di informazioni false secondo il capoverso 1 lettera b, la ElCom deve stabilire se sono state fornite intenzionalmente o meno. Se si è trattato solo di un errore, la ElCom dovrebbe poter prendere in considerazione una semplice ingiunzione.

Cpv. 3 La revoca dell'abilitazione viene pubblicata nel registro di cui all'articolo 9. La pubblicazione della revoca consente innanzitutto agli operatori del mercato di venire a conoscenza del cambiamento di stato della piattaforma per le informazioni privilegiate e, se necessario, di procedere essi stessi a cambiare piattaforma.

Cpv. 4 Tenuto conto delle norme dell'UE, il Consiglio federale preciserà la procedura di sostituzione di una piattaforma per le informazioni privilegiate che è stata oggetto di revoca dell'abilitazione. Ciò includerà in particolare il trasferimento su una nuova piattaforma delle informazioni privilegiate già pubblicate.

Art. 11

Trasmissione di informazioni alla ElCom

Cpv. 1 Il primo obbligo di trasmissione ai sensi del capoverso 1 riguarda soltanto gli operatori del mercato svizzero (e gli operatori del mercato svizzero-europeo). Essi devono trasmettere alla ElCom, da un lato, le indicazioni concernenti le loro transazioni e i loro ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (lett. a) e, dall'altro, i dati fondamentali, ossia le informazioni concernenti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti (lett. b).

32 / 74

FF 2023 2864

Come avviene nell'UE, tuttavia, la maggior parte delle comunicazioni non dovrebbe provenire direttamente dagli operatori del mercato ma da terzi regolarmente incaricati.

Infatti, quando l'operatore del mercato conclude transazioni su mercati organizzati, sarà più spesso il mercato in questione ad agire per conto dell'operatore. Questa possibilità di conferire specifico mandato a terzi non è esplicitata nella legge, ma sussiste comunque in virtù di principi generali. Ne consegue tuttavia anche che gli operatori del mercato non possono esimersi dall'obbligo giuridico di fornire i dati affidando un mandato a terzi.

Per gli operatori del mercato svizzero-europeo, una singola transazione ai sensi dell'articolo 11 capoversi 1 e 3 può comportare un obbligo duplice. In questo scenario, tuttavia, l'esonero sancito nell'articolo 11 capoverso 5 lettera c stabilisce che è sufficiente un'unica trasmissione (a questo proposito v. commenti all'art. 2 cpv. 1 lett. a).

Cpv. 2 Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera a che sono già state segnalate conformemente a un obbligo previsto dalla LInFi non devono essere trasmesse alla ElCom. In questo caso, la ElCom può ottenere tali indicazioni dai repertori di dati sulle negoziazioni sulla base dell'articolo 77 LInFi. Peraltro, l'articolo 32 capoverso 1 D-LVTE garantisce alla ElCom l'accesso alle informazioni e ai dati della FINMA di cui ha bisogno per l'adempimento dei suoi compiti di vigilanza.

Cpv. 3 Con il capoverso 3 vengono trasferite nella LVTE ed estese al settore del gas le prescrizioni di cui all'articolo 26abis capoverso 1 e 2 lettera a OAEl. Gli articoli 26abis­ 26c OAEl vengono di conseguenza abrogati nelle disposizioni d'esecuzione.

Gli operatori del mercato europeo devono comunicare alla ElCom, contemporaneamente e nella stessa forma, le informazioni che sono tenuti a rilasciare alle autorità dell'UE o di uno Stato membro dell'UE in virtù delle norme dell'UE, in particolare per quanto riguarda le loro transazioni o i loro ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso ai sensi delle norme dell'UE (lett. a) e i loro dati fondamentali, ossia la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas, inclusa l'indisponibilità pianificata
o non pianificata di tali impianti (lett. b).

Nella pratica, è irrilevante se gli operatori del mercato europeo forniscono effettivamente queste informazioni alle autorità dell'UE, a uno dei suoi Stati membri o se semplicemente omettono di farlo non adempiendo i loro obblighi: determinante è infatti l'obbligo di comunicazione in capo a tali persone ai sensi delle norme dell'UE.

Inoltre, le informazioni che devono essere trasmesse alla ElCom sono identiche a quelle destinate alle autorità dell'UE. Il riconoscimento unilaterale di informazioni identiche è voluto, in quanto evita di aumentare inutilmente l'onere amministrativo degli operatori del mercato europeo.

Infine, è indispensabile che le informazioni siano trasmesse alla ElCom contemporaneamente e nella stessa forma della comunicazione effettiva o presunta alle autorità dell'UE o a uno dei suoi Stati membri.

33 / 74

FF 2023 2864

Cpv. 4 Per accrescere la funzionalità e l'efficacia della trasmissione dei dati alla ElCom, le informazioni vanno trasmesse obbligatoriamente attraverso meccanismi di segnalazione che sono registrati presso la ElCom e da essa abilitati (v. art. 12). Infatti, l'uso di meccanismi di segnalazione è garanzia di uniformità nelle comunicazioni nonché di sicurezza, riservatezza e completezza delle informazioni, semplifica l'identificazione e la correzione degli errori nelle comunicazioni come pure l'autenticazione della fonte delle singole informazioni e, infine, assicura la continuità operativa («business continuity»).

Pertanto, a condizione che si tratti di un meccanismo di segnalazione registrato e abilitato, non è rilevante se le informazioni vengono comunicate alla ElCom da un operatore del mercato svizzero, da un operatore del mercato europeo o da un soggetto terzo. Fra i terzi si ricordano in particolare le borse dell'energia elettrica e del gas, i broker e altre persone che mediano transazioni a titolo professionale nonché le piattaforme di negoziazione.

Cpv. 5 L'esonero dall'obbligo di trasmissione previsto dal capoverso 5 rende possibile una riduzione dell'onere amministrativo degli operatori del mercato, evitando loro di dover trasmettere alla ElCom un'informazione di cui è già in possesso.

Il primo caso dell'elenco si riferisce alle informazioni che sono sia informazioni privilegiate con obbligo di pubblicazione, sia informazioni con obbligo di trasmissione ai sensi del capoverso 1 o 3. Qualora tali informazioni siano già state pubblicate dagli operatori del mercato svizzero in virtù dell'articolo 6 o dagli operatori del mercato europeo in virtù delle norme dell'UE, la ElCom vi ha pieno accesso attraverso le piattaforme per le informazioni privilegiate (lett. a).

Il secondo caso considerato riguarda le informazioni che sono sia informazioni con obbligo di pubblicazione su una piattaforma per la trasparenza ai sensi delle norme dell'UE, sia informazioni con obbligo di trasmissione ai sensi del capoverso 1 o 3.

Qualora tali informazioni siano già state pubblicate su una piattaforma per la trasparenza registrata presso l'ACER e da essa abilitata, anche la ElCom vi ha pieno accesso attraverso tali piattaforme. L'elenco delle piattaforme per la trasparenza abilitate dall'ACER è pubblico
(v. commenti all'art. 9 cpv. 1) (lett. b).

Il terzo caso è quello delle informazioni che sono già state trasmesse alla ElCom, per esempio informazioni privilegiate la cui pubblicazione è stata differita ma di cui la ElCom ha ricevuto comunicazione ai sensi dell'articolo 7 (lett. c).

L'operatore del mercato svizzero e l'operatore del mercato europeo sono comunque tenuti ad assicurarsi della sussistenza di uno dei tre scenari di esonero dall'obbligo di trasmissione, altrimenti potranno essere ritenuti inadempienti.

Cpv. 6 e 7 Questa centralizzazione della trasmissione presso la società nazionale di rete e i gestori di reti di trasporto del gas della comunicazione relativa all'energia necessaria per preservare la stabilità del sistema o compensare gli scarti sulle reti elettriche svizzere,

34 / 74

FF 2023 2864

in particolare l'energia di regolazione, è giustificata, dal momento che permette di evitare una granularità eccessiva dei dati.

Cpv. 8 Tenendo conto delle norme dell'UE, il Consiglio federale disciplinerà i dettagli del processo di trasmissione e preciserà le informazioni da comunicare, fissando inoltre i termini di trasmissione. A tal fine si baserà in particolare sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 e su eventuali norme successive.

Per quanto riguarda la natura delle informazioni, l'articolo 5 e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 disciplinano le informazioni da segnalare relativamente ai contratti, compresi gli ordini di negoziazione. È il caso, ad esempio, dell'identificazione esatta dei prodotti energetici all'ingrosso acquistati e venduti, di prezzo e quantità convenuti, date e tempi di esecuzione, parti in causa, beneficiari della transazione, informazioni sulle transazioni, sugli ordini di negoziazione e sul mercato all'ingrosso utilizzato, come pure ogni altra informazione pertinente.

Per quanto riguarda la portata delle informazioni, l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 elenca i contratti da segnalare, menzionando ad esempio i contratti infragiornalieri («Intraday o Within-day») per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'UE, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua, come pure i contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'UE tra due o più località o zone di offerta stipulati tra operatori del mercato su mercati secondari, precisando diritti o obblighi di capacità fisica o finanziaria, compresa la rivendita e il trasferimento di tali contratti.

Per quanto concerne il processo di comunicazione, l'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 disciplina la questione dei canali di trasmissione differenziando a seconda che i contratti relativi a prodotti energetici all'ingrosso siano stati conclusi su mercati organizzati (p. es. borse dell'energia elettrica e del gas, broker e altre persone che mediano transazioni a titolo professionale, e sedi di negoziazione) o al di fuori di tali mercati (p. es. contratti
bilaterali).

Infine, il termine per la comunicazione è previsto dall'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, che sancisce segnatamente che le informazioni dettagliate relative ai contratti standard e agli ordini di negoziazione, inclusi quelli relativi alle aste, sono segnalate il più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla stipula del contratto o al conferimento dell'ordine di negoziazione. I contratti non standard devono essere segnalati entro un mese dalla stipula, modifica o cessazione del contratto.

Cpv. 9 Il Consiglio federale fisserà inoltre delle deroghe all'obbligo di trasmissione per gli operatori del mercato svizzero. Tranne quella rivolta ai consumatori finali, tutte le deroghe derivano direttamente dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione n. 1348/2014.

35 / 74

FF 2023 2864

Per i consumatori finali che concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione relativi ai contratti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2, l'esperienza all'interno dell'UE ha dimostrato che non esiste un rapporto costi-benefici soddisfacente per prevedere un assoggettamento a un obbligo di trasmissione per tali informazioni. Infatti, all'onere amministrativo aggiuntivo per i grandi consumatori finali o i fornitori interessati si contrappone solo un lieve aumento della trasparenza o del valore aggiunto per l'integrità del mercato. Inoltre, i contratti di questo tipo rappresentano solo una parte trascurabile delle attività di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

Per quanto riguarda le eccezioni applicate a determinati ordini di negoziazione e transazioni, in relazione alla capacità limitata dei contratti di cui alle lettere b e c, il diritto dell'UE prevede un valore rispettivamente di 10 e 20 MW per i contratti relativi alla fornitura fisica di energia elettrica e di gas. Si tratta di valori che si possono ritenere indicativi per la determinazione di un valore soglia adeguato per le transazioni e gli ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

Art. 12

Registrazione e abilitazione dei meccanismi di segnalazione

Cpv. 1 I meccanismi di segnalazione svolgono un ruolo chiave per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 11. Infatti, al fine di accrescere la funzionalità e l'efficacia della comunicazione dei dati alla ElCom, gli operatori del mercato sono tenuti a trasmetterle le loro informazioni attraverso uno di questi meccanismi (v.

art. 11 cpv. 4). Pertanto, ogni persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera o nell'UE che desidera comunicare informazioni alla ElCom, a nome proprio o per conto di un operatore del mercato svizzero o di un operatore del mercato europeo, deve preliminarmente far registrare il proprio meccanismo di segnalazione presso quest'ultima e farlo abilitare da essa.

I meccanismi di questo tipo sono per lo più già attivi nell'UE in virtù della normativa REMIT. Tuttavia, non si può escludere la nascita di meccanismi applicati esclusivamente in Svizzera, anche se il loro numero dovrebbe essere alquanto limitato, dato che si tratterebbe soltanto di meccanismi che intendono occuparsi della comunicazione di informazioni e dati riguardanti esclusivamente prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. Infatti, non appena il meccanismo procede alla trasmissione di un'informazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso soggetto alle norme dell'UE, dovrà ottenere l'abilitazione dell'ACER e sarà pertanto riconosciuto unilateralmente in Svizzera per effetto della sua registrazione (v. cpv. 2).

Cpv. 2 Poiché l'ampia maggioranza dei meccanismi di segnalazione è attiva nell'UE, la legge prevede una procedura di riconoscimento automatico per questo tipo di meccanismi, quando siano già registrati presso l'ACER e da essa abilitati. Tuttavia, se a questi meccanismi venisse revocata la registrazione da parte dell'ACER, non sarebbero più riconosciuti in Svizzera. L'ACER tiene e aggiorna un registro di queste piattaforme.

36 / 74

FF 2023 2864

Per essere riconosciuti dall'ACER, questi meccanismi devono disporre tra l'altro di: ­

efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l'autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni tutelandone in ogni momento la riservatezza;

­

sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle transazioni, identificare omissioni ed errori palesi causati dall'operatore del mercato e, qualora si verifichino tali errori o omissioni, informarne dettagliatamente l'operatore del mercato e chiedere la ritrasmissione delle segnalazioni errate;

­

sistemi che permettano di individuare errori o omissioni causati dai meccanismi di segnalazione stessi e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere all'ACER segnalazioni delle operazioni corrette e complete.

Di fatto, gli operatori del mercato svizzero soggetti alle norme dell'UE e gli operatori del mercato europeo utilizzano già questo tipo di meccanismi per le loro comunicazioni. Il riconoscimento di questi meccanismi porterà quindi a una riduzione del carico di lavoro per questi operatori.

Ciò non toglie che il riconoscimento unilaterale in Svizzera non esonera i titolari dell'abilitazione dall'obbligo di registrare il proprio meccanismo di segnalazione presso la ElCom. Il titolare dell'abilitazione dovrà infatti richiedere la registrazione del proprio meccanismo di segnalazione presso la ElCom. Per la registrazione la ElCom potrà peraltro riscuotere un emolumento iniziale (art. 20 cpv. 1).

Cpv. 3 Al momento della registrazione, i gestori di meccanismi di segnalazione applicati esclusivamente in Svizzera (dato che gli altri meccanismi sono riconosciuti unilateralmente) devono trasmettere alla ElCom una serie di informazioni che le permettano di accertare se risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'abilitazione di cui al capoverso 4. Nel periodo di tempo intercorrente fra la trasmissione delle informazioni da parte del gestore e l'abilitazione, questi meccanismi saranno pubblicati nel registro pubblico (v. art. 13 cpv. 2 lett. e) come «meccanismi registrati».

Cpv. 4 Dopo che il gestore del meccanismo di segnalazione destinato esclusivamente alla Svizzera si è registrato, la ElCom può avviare la procedura di abilitazione, con la quale verifica le garanzie di trasmissione sicura, rapida ed efficace delle transazioni, degli ordini di negoziazione e dei dati fondamentali degli impianti (lett. a) nonché della completezza e correttezza delle informazioni trasmesse (lett. b). Se la ElCom reputa soddisfatte le condizioni richieste per il rilascio dell'abilitazione, procede a modificare lo stato dei meccanismi in questione in «meccanismi abilitati». Questo cambiamento di stato viene pubblicato dalla ElCom nel registro pubblico (v. art. 13 cpv. 2 lett. e).

Finché non hanno ottenuto l'abilitazione, i meccanismi di segnalazione non sono autorizzati a trasmettere informazioni o dati ai sensi della LVTE.

37 / 74

FF 2023 2864

Per il processo di registrazione e abilitazione la ElCom potrà riscuotere un emolumento iniziale (art. 20 cpv. 1).

Cpv. 5 Al fine di garantire in modo continuativo la fiducia nei meccanismi di segnalazione e di garantirne il corretto funzionamento, i titolari dell'abilitazione comunicano alla ElCom ogni variazione delle circostanze su cui si fonda l'abilitazione, compresa l'eventuale revoca della stessa presso l'ACER.

Cpv. 6 Ispirandosi alle norme dell'UE, il Consiglio federale preciserà i dettagli del processo di registrazione e abilitazione. Prevederà in particolare una procedura di abilitazione specifica per i meccanismi applicati esclusivamente in Svizzera.

Preciserà inoltre la natura e la portata delle informazioni necessarie per l'abilitazione nonché le condizioni da adempiere. Secondo la prassi europea, i gestori che desiderano far registrare e abilitare il proprio meccanismo utilizzano un modulo online predisposto dall'ACER. Il modulo in questione contiene i dettagli che consentono l'identificazione come pure le informazioni tecniche e organizzative del meccanismo a garanzia di una trasmissione sicura, rapida ed efficace dei dati relativi alle transazioni, agli ordini di negoziazione e dei dati fondamentali degli impianti.

Art. 13

Registro dei meccanismi di segnalazione

Cpv. 1 La ElCom istituisce un registro pubblico di tutti i meccanismi di segnalazione che si sono fatti registrare presso di essa e ne assicura il continuo aggiornamento. Questo registro è la controparte svizzera del registro europeo dei meccanismi di segnalazione registrati («Register of Registered Reporting Mechanisms» [RRM])19.

Cpv. 2 e 3 Il registro contiene soltanto le informazioni di cui al capoverso 2, ossia il nome del titolare dell'abilitazione, l'indirizzo, il sito Internet e il codice identificativo del titolare dell'abilitazione, il tipo di comunicazioni effettuate e lo stato della procedura di abilitazione presso la ElCom o l'ACER (le altre informazioni sono contenute nel sistema informativo della ElCom e non sono accessibili al pubblico). Il registro deve quindi indicare i meccanismi che sono registrati presso la ElCom o l'ACER, quelli che sono abilitati dall'una o dall'altra e quelli per cui l'abilitazione è stata revocata.

La menzione nel registro deve consentire agli operatori del mercato di conoscere i diversi meccanismi abilitati dalla ElCom, attraverso i quali è possibile effettuare una comunicazione ai sensi dell'articolo 11.

Come per le norme dell'UE, il meccanismo di segnalazione viene cancellato dal registro non prima di cinque anni dalla data della decisione di revoca dell'abilitazione (v. art. 14).

19

www.acer-remit.eu/portal > REMIT Lists > List of RRMs.

38 / 74

FF 2023 2864

Art. 14

Revoca dell'abilitazione dei meccanismi di segnalazione

Cpv. 1 In alcune situazioni, è necessario che la ElCom possa ordinare la revoca dell'abilitazione di alcuni meccanismi di segnalazione per preservare l'integrità e la sicurezza delle comunicazioni effettuate da essi. Tuttavia, può farlo solo per motivi giustificati.

I meccanismi di segnalazione riconosciuti unilateralmente secondo l'articolo 12 capoverso 2 la cui abilitazione è stata revocata dall'ACER in ottemperanza alle norme dell'UE non sono più riconosciuti dalla Svizzera.

Cpv. 2 Se il titolare dell'abilitazione è in grado di ripristinare il rispetto delle condizioni per l'abilitazione, la ElCom gli intima di provvedere all'adempimento entro un certo termine. Tale possibilità va però prevista solo per i casi di cui al capoverso 1 lettere a e c. Infatti, una violazione ripetuta o grave della legge non giustificherà mai una semplice ingiunzione. In caso di informazioni false secondo il capoverso 1 lettera b, la ElCom deve stabilire se sono state fornite intenzionalmente o meno. Se si è trattato solo di un errore, la ElCom dovrebbe poter prevedere in considerazione una semplice ingiunzione.

Cpv. 3 La revoca dell'abilitazione viene pubblicata nel registro di cui all'articolo 13. La pubblicazione della revoca consente innanzitutto agli operatori del mercato di venire a conoscenza del cambiamento di stato del meccanismo e, se necessario, di procedere essi stessi a cambiare meccanismo.

Art. 15

Obblighi degli intermediari

Gli obblighi imposti agli intermediari del mercato svizzero nascono dalla constatazione che un numero significativo di transazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso è mediato da tali persone. In quanto intermediari, essi possiedono una conoscenza esclusiva del mercato in cui operano e dei loro clienti: si trovano perciò in una posizione ideale per monitorare le attività di negoziazione e riconoscere i comportamenti illeciti sul mercato.

Secondo la lettera a, le persone interessate devono introdurre, nella loro «sfera di influenza», misure precauzionali e procedure atte a riconoscere ogni forma di comportamento di mercato illecito. In qualità di soggetti professionali attivi sui mercati dell'energia all'ingrosso, hanno il dovere di monitorare in modo proattivo i mercati in cui operano.

Secondo la lettera b, gli intermediari devono segnalare immediatamente alla ElCom ogni sospetto fondato che una transazione possa costituire un comportamento di mercato illecito. Con questa notifica devono indicare alla ElCom il tipo di comportamento illecito, l'identità del o degli operatori del mercato, quando si è verificato e il o i mercati interessati, nonché i dettagli delle transazioni o degli ordini di negoziazione interessati. Inoltre, la segnalazione deve avvenire quanto prima, ossia non appena sussiste un sospetto fondato. In effetti, la rapidità della segnalazione è di fondamentale impor39 / 74

FF 2023 2864

tanza quando si tratta di raccogliere prove. Prima la ElCom viene informata della potenziale violazione, prima può raccogliere prove evitando che siano distrutte o danneggiate. Conformemente alla prassi europea, la segnalazione deve in ogni caso avvenire entro quattro settimane dal manifestarsi del comportamento illecito.

Sezione 3: Comportamenti illeciti sul mercato Art. 16

Sfruttamento e divulgazione di informazioni privilegiate

Cpv. 1 La definizione del divieto di sfruttamento e divulgazione di informazioni privilegiate si basa sia sulle norme dell'UE sia sul diritto dei mercati finanziari (art. 142 cpv. 1 LInFi). Tuttavia, a differenza della LInFi, tale divieto non si limita ai valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione in Svizzera, ma riguarda tutti i prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (v. art. 3 cpv. 1 lett. b).

Lett. a: il primo aspetto del divieto riguarda lo sfruttamento di un'informazione privilegiata al fine di acquistare o alienare, o tentare di acquistare o alienare, prodotti energetici svizzeri all'ingrosso per conto proprio o per conto di terzi.

Per «acquisto e alienazione» (nelle norme dell'UE si impiega la terminologia «acquisizione e cessione») si intendono tutte le operazioni correlate a ordini di negoziazione e transazioni o facenti parte dei processi di conferimento di ordini di negoziazione o stipula di transazioni su uno o più mercati dell'energia all'ingrosso e che riguardano prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (ciò include p. es. il conferimento di nuovi ordini di negoziazione, la modifica di ordini esistenti, l'annullamento di ordini e la creazione di legami o dipendenze tra ordini).

Una differenza sostanziale rispetto al diritto dei mercati finanziari consiste nel fatto che, come fanno anche le norme dell'UE, la LVTE vieta anche il tentativo di sfruttare informazioni privilegiate. Pertanto, il divieto di avvalersi di tali conoscenze si applica a decorrere dal momento in cui la persona interessata ne entra in possesso e commette un'azione classificabile come acquisto o alienazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

Inoltre, il divieto prescinde da un'eventuale intenzionalità sotto il profilo soggettivo.

In altri termini, non importa se l'atto è doloso o negligente. Infatti, il divieto comprende sia le azioni puramente materiali che l'omissione di azioni che si sarebbero attese dall'impiego di un'informazione privilegiata. Inoltre, il divieto di acquisto o alienazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso non distingue gli atti commessi per conto proprio da quelli commessi per conto di terzi.

Analogamente al diritto dei mercati finanziari, è irrilevante il conseguimento di un vantaggio patrimoniale. In altri termini, la disposizione risulta
violata a prescindere che il vantaggio sleale derivante dall'asimmetria nella conoscenza di un'informazione si concretizzi o meno in un vantaggio finanziario.

Lett. b: il secondo aspetto del divieto riguarda la divulgazione di un'informazione privilegiata a terzi al di fuori dell'ambito dell'esercizio del lavoro, della professione o della funzione della persona in questione.

40 / 74

FF 2023 2864

Non è rilevante sapere se qualcuno abbia effettivamente ricevuto un'informazione privilegiata o l'abbia utilizzata a scopo di negoziazione, poiché è la divulgazione stessa ad essere vietata. Inoltre, il divieto sussiste a prescindere che la diffusione di un'informazione privilegiata raggiunga una o più persone.

In linea con l'articolo 128 dell'ordinanza del 25 novembre 201520 sull'infrastruttura finanziaria (OInFi), la lettera b è formulata in modo tale da rendere ammissibile la comunicazione di un'informazione privilegiata a terzi nell'esercizio della propria attività professionale.

Lett. c: il terzo aspetto del divieto concerne lo sfruttamento di un'informazione privilegiata allo scopo di raccomandare a un'altra persona l'acquisto o l'alienazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

A questo proposito, per «raccomandazione» si intende qualsiasi azione di una persona in possesso di un'informazione privilegiata volta a trasmettere a un'altra persona, in relazione a tale conoscenza, uno o più segnali diretti o indiretti utili alla negoziazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso su uno o più mercati dell'energia all'ingrosso. Non è vietata solo la trasmissione di informazioni privilegiate a un'altra persona, ma anche l'invio di un segnale riguardante la negoziazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. È irrilevante altresì se la persona che ha ricevuto la raccomandazione si sia effettivamente avvalsa di tale conoscenza per compiere una negoziazione.

Cpv. 2 L'elenco di cui al capoverso 2 si basa sulle norme dell'UE.

Il divieto non si limita allo sfruttamento o alla divulgazione di informazioni privilegiate da parte delle persone esplicitamente menzionate. Esso riguarda tutte le persone fisiche o giuridiche che sanno o devono sapere che si tratta di un'informazione privilegiata e si applica quindi anche alle persone che possono essere indirettamente legate ai processi che generano o gestiscono l'informazione privilegiata o che sono in contatto, per motivi personali o professionali, con persone che trattano e quindi possono essere esposte a tale informazione (p. es. personale amministrativo che è a conoscenza dei periodi di inattività di un'impresa d'approvvigionamento elettrico). La questione determinante è se la persona interessata, alla luce della sua esperienza
professionale e della transazione conclusa, sappia o debba sapere che si tratta di un'informazione privilegiata.

Cpv. 3 Conformemente alle norme dell'UE, lo sfruttamento di informazioni privilegiate ai sensi del capoverso 1 lettera a e c non è vietato quando la società nazionale di rete di cui all'articolo 18 LAEl o i gestori di reti di trasporto svizzere del gas acquistano energia elettrica o gas al fine di garantire un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete. Tuttavia, essi non possono comunicare informazioni privilegiate a terzi, a meno che la comunicazione non avvenga nel normale esercizio della professione o nell'adempimento dei propri compiti.

20

RS 958.11

41 / 74

FF 2023 2864

È infatti essenziale che la società nazionale di rete e i gestori di reti di trasporto del gas garantiscano uno sviluppo adeguato, un esercizio sicuro e una manutenzione costante della rete. A tal fine, devono essere autorizzati a effettuare acquisti nell'ambito della fornitura di prestazioni di rete, ad esempio per l'energia e la potenza di regolazione e bilanciamento o per spostamenti di produzione e di carico (ridispacciamento).

Cpv. 4 Non sussiste comportamento illecito se le informazioni utilizzate dagli operatori del mercato svizzero sono utilizzate nell'ambito di provvedimenti d'emergenza disposti dal Consiglio federale per prevenire minacce all'approvvigionamento di energia elettrica conformemente all'articolo 9 LAEl o all'approvvigionamento di gas (lett. a).

I provvedimenti d'emergenza vanno intesi quali misure estreme che il Consiglio federale può disporre esclusivamente al fine di assicurare un approvvigionamento nazionale di energia elettrica sicuro e a prezzi accessibili e solo se gli operatori del mercato svizzero (p. es. le imprese del settore) non possono più provvedervi con risorse proprie.

Lo stesso vale quando gli operatori del mercato svizzero sfruttano le informazioni nell'ambito di misure volte a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in situazioni di grave penuria in virtù della legge federale del 17 giugno 201621 sull'approvvigionamento del Paese (LAP) (lett. b), con particolare riferimento alle misure preparatorie e d'intervento economico di cui agli articoli 5 e seguenti nonché 31 e seguenti LAP.

Cpv. 5 Il capoverso 5 stabilisce che il Consiglio federale può, tenendo conto delle norme dell'UE, prevedere altri casi in cui l'impiego di informazioni privilegiate è eccezionalmente ammesso.

Lett. a: la prima eccezione riguarda le operazioni effettuate per adempiere un obbligo che l'operatore del mercato ha assunto prima di ottenere l'informazione privilegiata.

Secondo la prassi dell'UE, l'ACER ritiene che gli obblighi contrattuali debbano sussistere prima che l'operatore del mercato venga a conoscenza dell'informazione privilegiata e che tali obblighi debbano riferirsi effettivamente a tale informazione.

L'ACER ritiene inoltre che affinché un operatore del mercato sia considerato non in grado di adempiere i propri obblighi contrattuali,
deve trovarsi in una situazione che comporterebbe una violazione effettiva del contratto e non disporre di altre risorse proprie per adempiere l'obbligo. Infine, poiché l'esenzione si applica anche agli ordini di negoziazione impartiti prima che la persona interessata sia in possesso di un'informazione privilegiata, l'ACER ritiene che per rispettare il divieto l'operatore del mercato sia tenuto ad astenersi da qualsiasi modifica o ritiro selettivo dell'ordine impartito in relazione a tale informazione privilegiata («hands-off approach»).

L'applicazione di questa deroga non può coincidere con l'applicazione dell'articolo 7 capoverso 1 lettera c. Infatti, in alcune circostanze, i gestori di reti di trasporto devono essere autorizzati a prendere decisioni sulla negoziazione di prodotti energetici sviz21

RS 531

42 / 74

FF 2023 2864

zeri all'ingrosso, nonostante il differimento della pubblicazione di un'informazione privilegiata (v. commenti all'art. 7 cpv. 2).

Lett. b: la seconda deroga riguarda le operazioni che permettono di coprire perdite fisiche dirette conseguenti a indisponibilità impreviste.

Secondo le norme dell'UE, questa deroga riguarda solo i produttori di energia elettrica e gas naturale, gli operatori di impianti di stoccaggio del gas naturale o gli operatori di impianti di importazione di GNL. L'ACER ritiene che, essendo la deroga limitata a tali operatori del mercato, qualsiasi indisponibilità non pianificata possa riguardare solo gli impianti di produzione, stoccaggio o importazione di GNL.

È altresì dell'avviso che tale esenzione possa essere applicata solo per avarie impreviste, vale a dire guasti che il proprietario primario delle informazioni non può conoscere ex ante, e che ogni eventuale perdita fisica debba essere provocata immediatamente e unicamente da tale avaria imprevista. Pertanto, i suddetti operatori del mercato devono potersi avvalere dell'esenzione in esame solo per concludere transazioni volte a coprire la perdita fisica immediata. Qualsiasi altra transazione che trascenda dalla copertura della perdita fisica immediata (p. es. «within the day») non rientra nel contesto di questa esenzione.

Inoltre, secondo le norme dell'UE l'esenzione si può applicare solo nella misura in cui se non si fosse agito in tal modo l'operatore del mercato non sarebbe stato in grado di far fronte ai suoi obblighi contrattuali o qualora la transazione sia stata intrapresa d'intesa con il gestore di reti di trasporto interessato per garantire l'esercizio sicuro e affidabile della rete.

Infine, le norme dell'UE prevedono specificamente che l'operatore del mercato che si avvale di tale esenzione debba notificare immediatamente le informazioni pertinenti all'ACER.

Art. 17

Divieto di manipolazione del mercato

Cpv. 1 La definizione del divieto di manipolazione del mercato si basa sia sulle norme dell'UE sia sul diritto dei mercati finanziari (art. 143 cpv. 1 LInFi). L'unica differenza significativa con il diritto dell'UE consiste nel fatto che le manipolazioni del mercato sono punibili solo quando esiste almeno l'intenzionalità («sa o è tenuta a sapere»).

Pertanto, contrariamente alle norme dell'UE, in Svizzera i semplici errori di negoziazione non costituiscono comportamenti illeciti sul mercato. Ciò non toglie che un errore di negoziazione compiuto con un intento di manipolazione rimane punibile, a prescindere che vi sia un'influenza effettiva o soltanto possibile sui prezzi dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. Nel D-LVTE non vi è perciò il bisogno di delimitare chiaramente la fattispecie di manipolazione del mercato (come si ritrova nelle norme dell'UE) dal tentativo in tal senso.

Come per il divieto di sfruttamento e di divulgazione di informazioni privilegiate, il divieto di manipolazione del mercato si applica a tutti i prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (v. art. 3 cpv. 1 lett. b) e non implica alcuna volontà di conseguire un indebito profitto.

43 / 74

FF 2023 2864

Il divieto di manipolazione del mercato comprende tre aspetti, vale a dire la diffusione di informazioni false o fuorvianti che possono o potrebbero fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (lett. a), la conclusione di transazioni o il conferimento di ordini di negoziazione che forniscono o potrebbero fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (lett. b n. 1), oppure che influenzano o potrebbero influenzare il prezzo di uno o più prodotti energetici svizzeri all'ingrosso ottenendo un livello di prezzo artificioso (lett. b n. 2).

Il primo tipo di comportamento, che consiste nel diffondere informazioni false o fuorvianti, può avvenire fuori mercato (diversamente dai comportamenti che riguardano ordini di negoziazione o transazioni), utilizzando qualsiasi canale di comunicazione o qualsiasi altro mezzo per diffondere voci o notizie false. Questo tipo di manipolazione si verifica anche in assenza di attività di negoziazione sul mercato. La manipolazione del mercato o un tentativo di manipolazione può quindi derivare da un insieme più ampio di circostanze e comportamenti rispetto a quelli strettamente correlati all'attività commerciale sui mercati dell'energia all'ingrosso.

La diffusione di informazioni, in qualsiasi forma, che forniscono o potrebbero fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso, rappresenta una violazione del divieto di manipolazione del mercato. Il termine «informazioni» va inteso come qualsiasi tipo di informazione, comprese voci, notizie e indicazioni false, fuorvianti o prive di fondamento.

La diffusione è considerata illecita se chi la effettua sa o deve sapere che l'informazione è falsa o fuorviante. L'intenzione o il dolo eventuale sono quindi requisiti minimi imprescindibili. Non è necessario dimostrare che la diffusione delle informazioni abbia effettivamente indotto in errore gli operatori del mercato: basta infatti la prova dell'esistenza di un nesso diretto tra le informazioni false o fuorvianti diffuse e le componenti della domanda, dell'offerta o del prezzo di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso, o anche
solo di un nesso indiretto, ossia quando è più probabile che improbabile che la diffusione delle informazioni in questione abbia potuto influire sulle componenti menzionate.

Non sono rilevanti il canale o i mezzi utilizzati per diffondere le informazioni (media, compreso Internet, o altri mezzi tra cui p. es. i media sociali, i forum di discussione ecc.), né il numero di destinatari delle informazioni.

Per il resto, alla diffusione non autorizzata di dati personali si applicano le disposizioni della legge federale del 25 settembre 202022 sulla protezione dei dati (LPD).

Sia per le manipolazioni del mercato che per i tentativi, i comportamenti di cui alla lettera b implicano il conferimento di un ordine di negoziazione o la conclusione di una transazione. In questo senso rappresentano comportamenti di mercato. La fattispecie include per esempio il conferimento di nuovi ordini di negoziazione, la modifica di ordini esistenti, l'annullamento di ordini e la creazione di legami o dipendenze tra ordini.

22

RS 235.1

44 / 74

FF 2023 2864

Un aspetto comune ai comportamenti secondo le lettere a e b riguarda il fatto di aver fornito o aver potuto fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso attraverso la diffusione di determinate informazioni o l'esecuzione di determinati ordini di negoziazione o transazioni.

La diffusione di determinati segnali o l'esecuzione di determinati ordini di negoziazione o transazioni possono indurre altri operatori del mercato a prendere decisioni di negoziazione sulla base di informazioni false o fuorvianti riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso, e quindi ad agire in modi che non avrebbero considerato in assenza di un comportamento manipolativo.

Tali ordini di negoziazione o transazioni, se percepiti o presunti da altri operatori del mercato, possono anche ingenerare diffidenza nei confronti dell'integrità del mercato e, ad esempio, influire negativamente sulla liquidità. In determinate circostanze, possono inviare segnali di prezzo alterati o fuorvianti anche ai consumatori o ai rivenditori di energia, laddove vi siano contratti al dettaglio indicizzati ai prezzi dell'energia all'ingrosso.

Ne sono esempi gli ordini di negoziazione o le transazioni che vengono conferiti o eseguiti a livelli di prezzo non redditizi per l'operatore del mercato, nonché gli ordini di negoziazione o le transazioni errati e quindi non indicativi di un interesse reale all'acquisto o alla vendita al prezzo considerato.

Al fine di determinare se il comportamento sospetto ha fornito indicazioni false o fuorvianti al mercato, è necessario esaminare la situazione del mercato prima e dopo il comportamento in questione, così da poter valutare se l'evoluzione del mercato possa essere attribuita proprio a tale comportamento o ad altre eventuali circostanze.

Anche se vi è l'impressione che le diffusioni di informazioni, le transazioni o gli ordini di negoziazione oggetto di sospetto non abbiano avuto alcuna ripercussione sull'andamento del mercato, e quindi anche se non si può presumere che tali comportamenti abbiano effettivamente fornito al mercato indicazioni false o fuorvianti, tali attività si possono comunque ritenere manipolative se avrebbero potuto fornire tali indicazioni.

Di fatto,
la presente disposizione vieta non solo qualsiasi diffusione di informazioni o attività commerciale che effettivamente invii indicazioni false o fuorvianti, ma anche quelle che potrebbero potenzialmente farlo. La probabilità che un determinato comportamento fornisca al mercato indicazioni false o fuorvianti deve essere valutata tenendo conto delle circostanze esistenti al momento del comportamento sospetto e delle caratteristiche della diffusione di informazioni, delle transazioni o degli ordini di negoziazione su cui si nutre un sospetto. Tra le caratteristiche che aumentano la probabilità che transazioni o ordini di negoziazione su cui si nutre un sospetto forniscano indicazioni false o fuorvianti vi sono l'entità, prezzi disallineati, il loro collocamento vicino ai confini di periodi di riferimento o la ricorrenza.

Infine, può esserci manipolazione del mercato anche quando si ottiene un livello di prezzo artificioso attraverso transazioni o ordini di negoziazione. Il verbo «ottenere» rimanda al fatto che il prezzo di un prodotto energetico svizzero all'ingrosso venga fissato o posizionato con successo a un determinato livello. L'implicazione è quindi che un prezzo sia almeno in parte riconducibile alle azioni compiute da un operatore del mercato (in questo caso, a ordini di negoziazione e/o transazioni).

45 / 74

FF 2023 2864

Il concetto di «livello di prezzo artificioso» sottintende che il prezzo di un prodotto energetico svizzero all'ingrosso non corrisponde al livello dei prezzi che sarebbe risultato sul mercato in un contesto di interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta e che sarebbe stato il riflesso di meccanismi di mercato di base. Tuttavia, è opportuno non confondere tra loro prezzi artificiosi e prezzi anormali: un prezzo di mercato può infatti essere estremamente alto o basso, ma comunque rimanere del tutto giustificabile nella congiuntura di riferimento (p. es. in un contesto di produzione elettrica scarsa).

Affinché il prezzo di un prodotto energetico svizzero all'ingrosso si possa considerare artificioso, non è necessario che esso rimanga a tale livello per un certo periodo di tempo, dato che si può classificare come manipolativo anche un movimento artificioso dei prezzi in un arco di tempo brevissimo.

La fissazione del prezzo a un livello artificioso rappresenta sempre una manipolazione del mercato, a meno che la persona non dimostri sia di aver agito per motivi giustificati sia di non aver violato le prassi di mercato ammesse sui mercati dell'energia all'ingrosso. L'onere probatorio incombe all'operatore del mercato sospettato. I motivi addotti per giustificare un ordine di negoziazione o una transazione e che dimostrano che il comportamento era conforme alle prassi di mercato ammesse devono essere esaminati caso per caso (lett. b n. 2).

Cpv. 2 Nelle disposizioni di esecuzione, il Consiglio federale preciserà le prassi di mercato ammesse sui mercati dell'energia all'ingrosso. Secondo le norme dell'UE, le prassi di mercato ammesse dalle autorità dei mercati finanziari si possono applicare ai mercati dell'energia all'ingrosso. Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato o di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) elenca inoltre alcuni criteri per valutare la conformità della prassi di mercato: ­

la prassi di mercato prevede un elevato grado di trasparenza nei confronti del mercato;

­

offre solide garanzie sul funzionamento delle forze di mercato e l'adeguatezza dell'interazione tra domanda e offerta;

­

ha un impatto positivo sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;

­

tiene conto dei meccanismi di negoziazione del mercato in questione e permette a chi vi partecipa di reagire in modo adeguato e tempestivo alla nuova situazione di mercato che è venuta a crearsi.

Il Consiglio federale potrà inoltre emanare disposizioni relative ai comportamenti ammessi in particolare nella diffusione di informazioni per finalità giornalistiche o di espressione artistica, vale a dire nell'esercizio della professione di giornalista o di artista. In tale contesto, il Consiglio federale terrà conto della libertà d'opinione e d'informazione, della libertà dei media nonché delle norme specifiche applicabili alla professione in questione, come pure della libertà di stampa. Quanto alle informazioni possedute e rese accessibili dalle autorità federali, il Consiglio federale terrà altresì

46 / 74

FF 2023 2864

conto dei principi e delle regole derivanti dalla legge federale del 17 dicembre 200423 sulla trasparenza (LTras).

Sezione 4: Autorità di vigilanza e trattamento dei dati Art. 18

Compiti della ElCom

Cpv. 1 La ElCom, istituita secondo l'articolo 21 LAEl, esercita la vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso conformemente alla LVTE (v. anche art. 21). I compiti di vigilanza includono segnatamente la vigilanza sul rispetto degli obblighi degli operatori del mercato svizzero, degli operatori del mercato europeo come pure degli intermediari del mercato svizzero, la procedura di abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione nonché la gestione dei comportamenti illeciti sul mercato.

Cpv. 2 In quanto autorità di vigilanza, la ElCom prende le decisioni necessarie per l'esecuzione della legge e delle disposizioni di esecuzione e le emana (cfr. art. 57a cpv. 2 della legge del 21 marzo 199724 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]).

Cpv. 3 Grazie alle informazioni che ottiene attraverso la LVTE (in particolare le informazioni privilegiate, quelle sulle transazioni e sugli ordini di negoziazione effettuati sui mercati dell'energia all'ingrosso come pure le informazioni derivanti da procedure in materia di comportamenti illeciti sul mercato), la ElCom è in grado di osservare e sorvegliare l'evoluzione dei mercati dell'energia all'ingrosso in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro ed economicamente sostenibile in Svizzera. Data la sempre crescente interconnessione dei mercati dell'energia all'ingrosso, le attività di mercato in uno Stato membro dell'UE si ripercuotono non solo sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas oltre i confini nazionali di tale Stato, ma anche sui prezzi al dettaglio sostenuti da consumatori e microimprese. Un attento lavoro di monitoraggio e osservazione del mercato transfrontaliero è essenziale ai fini del completamento di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante, interconnesso e integrato.

Con cadenza annuale, inoltre, la ElCom presenterà un rapporto al Consiglio federale per informarlo sull'evoluzione dei mercati dell'energia all'ingrosso (v. cpv. 4 e il rimando all'art. 22 cpv. 6 LAEl).

Cpv. 4 Il capoverso 4 rimanda agli articoli 21 capoversi 1, 2 e 4, 22 capoversi 5 e 6 e 23 LAEl, applicabili per analogia con la LVTE. Questi rimandi riguardano più precisamente l'organizzazione della ElCom, l'applicazione alla LVTE del regolamento in23 24

RS 152.3 RS 172.010

47 / 74

FF 2023 2864

terno del 12 settembre 200725 della Commissione dell'energia elettrica, alcuni compiti della ElCom e la tutela giurisdizionale.

Art. 19

Diritto di ricorso

L'articolo 19 stabilisce che la ElCom è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale. La precisazione è necessaria poiché la ElCom non figura nell'enumerazione di cui all'articolo 89 capoverso 2 lettera a della legge del 17 giugno 200526 sul Tribunale federale (LTF).

Art. 20

Finanziamento

In questo articolo si affronta il tema del finanziamento della ElCom, riprendendo in ampia misura quanto disposto rispetto alla FINMA (art. 15 della legge del 22 giugno 200727 sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA]).

Secondo tale disciplina i costi della vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso sono a carico prevalentemente degli operatori del mercato svizzero. Tali costi comprendono, oltre ai costi direttamente correlati all'esercizio della vigilanza, anche quelli indiretti, quali la preparazione e la partecipazione al processo legislativo, l'adempimento di compiti internazionali e l'osservazione del mercato.

La tassa di vigilanza copre i costi della ElCom che possono essere imputati agli operatori del mercato su base non individuale ma collettiva. Tale addebito è giustificato dal fatto che la cerchia degli assoggettati al pagamento della tassa coincide con quella dei suoi beneficiari (equivalenza di gruppo qualificata), ragion per cui la tassa forfettaria annuale atta a finanziare la vigilanza si può categorizzare come tributo causale fondato sull'equivalenza di gruppo: i costi della vigilanza causati da uno specifico gruppo di operatori del mercato sono coperti, secondo il principio di causalità, mediante somme prelevate da loro.

Cpv. 1 La ElCom riscuote emolumenti per finanziare le proprie prestazioni di servizi e per coprire i costi di ogni singola procedura di vigilanza. In questo modo si tiene conto anche di tutti i casi in cui le procedure non si traducono in una decisione formale o vengono interrotte. A differenza della tassa di vigilanza che può essere addebitata solo agli operatori del mercato svizzero, è prevista la possibilità di addebitare emolumenti in particolare a operatori del mercato, intermediari del mercato svizzero, gestori di piattaforme per le informazioni privilegiate come anche titolari di un'abilitazione per il proprio meccanismo di segnalazione.

Per il resto, il Consiglio federale disciplina la riscossione di emolumenti conformemente all'articolo 46a LOGA.

25 26 27

RS 734.74 RS 173.110 RS 956.1

48 / 74

FF 2023 2864

Cpv. 2 I costi non coperti da emolumenti devono essere suddivisi, per quanto possibile, per singoli ambiti di vigilanza, ossia essere finanziati dalla tassa di vigilanza in proporzione a quanto le singole categorie di operatori del mercato incidono sul costo generale della vigilanza. In questo modo si previene che gli operatori del mercato di un settore (p. es. il mercato dell'energia elettrica all'ingrosso) cofinanzino le spese generali di pertinenza di un altro settore (p. es. il mercato del gas naturale all'ingrosso).

Cpv. 3 Il criterio di calcolo della tassa di vigilanza per i vari settori è fissato in base al volume delle transazioni e degli ordini di negoziazione sui prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. Per «volume» si intende espressamente il numero di transazioni o di ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. Sono inoltre incluse tutte le modifiche, le estinzioni anticipate e le correzioni di una transazione o di un ordine di negoziazione. L'importo della tassa di vigilanza è legato al numero di transazioni per il principio di causalità. È infatti innegabile che l'annuncio di una singola transazione riguardante un grosso quantitativo di energia genera meno lavoro di un gran numero di annunci relativi a tanti quantitativi esigui.

Si crea in questo modo una correlazione tra l'onere generale della vigilanza non ascrivibile singolarmente agli operatori del mercato e la portata della loro attività commerciale. È logico basare la ripartizione individuale dei costi su questo volume, poiché si può presumere che il monitoraggio di un numero significativo di transazioni richieda più personale da parte dell'autorità di vigilanza.

Cpv. 4 e 5 Per il resto, il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare. Esso disciplina altresì i dettagli del finanziamento, segnatamente le basi di calcolo, gli ambiti di vigilanza e la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.

Art. 21

Trattamento dei dati

Cpv. 1 La presente disposizione riprende sostanzialmente la sistematica in vigore per il trattamento dei dati da parte della FINMA (art. 23 LFINMA).

La raccolta di informazioni approfondite sugli operatori del mercato è un requisito fondamentale per l'esercizio della vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso. La ElCom, in qualità di titolare del trattamento, tratterà una certa quantità di dati personali e dati concernenti persone giuridiche nell'ambito dei suoi compiti legali (v. cpv. 2).

Tali dati derivano in particolare dalle informazioni relative alla registrazione degli operatori del mercato (v. art. 4), delle piattaforme per le informazioni privilegiate (v.

art. 8) nonché dei meccanismi di segnalazione (v. art. 12), dalle informazioni relative ai diversi obblighi di pubblicazione (v. art. 6 e 7) e di comunicazione (v. art. 11) im49 / 74

FF 2023 2864

posti agli operatori del mercato svizzero e agli operatori del mercato europeo, dalla realizzazione di procedure disciplinate dalla LVTE, dalle decisioni, dai fascicoli di autorità penali e di altre autorità nonché dalle sentenze. Un elenco esaustivo dei dati trattati dalla ElCom è previsto nelle disposizioni di esecuzione (cpv. 4 lett. a).

Per l'adempimento dei suoi compiti legali (v. cpv. 2 e art. 18), la ElCom dovrà inoltre trattare dati personali degni di particolare protezione e dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche in relazione a procedimenti e sanzioni amministrativi o penali o a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione. Per quanto riguarda i dati degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi o penali, si tratta ad esempio di informazioni concernenti l'apertura, l'esecuzione e la chiusura di procedimenti, le condanne pronunciate da organi di giustizia penale, i procedimenti relativi alle misure di vigilanza, le sanzioni amministrative, i divieti di esercizio della professione o dell'attività, come pure le corrispondenti misure di esecuzione. Quanto ai dati degni di particolare protezione relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione, si tratta ad esempio di informazioni su determinate transazioni effettuate dalle imprese che devono essere comunicate alla ElCom (v. art. 11). Il capoverso 1 costituisce la base giuridica che autorizza la ElCom a trattare tali dati (v. art. 34 cpv. 2 LPD).

Cpv. 2 Il capoverso 2 contiene un elenco esaustivo delle situazioni in cui la ElCom può trattare dati ai sensi del capoverso 1. La ElCom deve essere in grado di trattare i dati quando esercita la vigilanza conformemente alla LVTE. I compiti di vigilanza includono segnatamente la vigilanza sul rispetto degli obblighi degli operatori del mercato svizzero, degli operatori del mercato europeo come pure degli intermediari del mercato svizzero, compresa la procedura di abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione nonché la gestione dei comportamenti illeciti sul mercato. Nell'ambito della gestione dei comportamenti illeciti sul mercato, la ElCom può essere tenuta a trattare dati che non si riferiscono direttamente agli operatori del mercato o agli intermediari. Si parla
quindi di un compito di vigilanza pertinente all'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso. Infine, tra i compiti della vigilanza rientrano l'osservazione e la sorveglianza dell'evoluzione dei mercati dell'energia all'ingrosso in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro ed economicamente sostenibile in Svizzera.

La ElCom deve altresì essere in grado di trattare i dati quando svolge procedimenti ai sensi della LVTE (procedimenti relativi agli strumenti di vigilanza e alle sanzioni amministrative) o ai fini dell'assistenza amministrativa e giudiziaria (v. sez. 8).

Cpv. 3 Se la ElCom deve trattare grandi quantità di dati, deve disporre di un sistema informativo che automatizzi le procedure ma comunque contenga soltanto i dati espressamente menzionati nel capoverso 1 e cui possa accedere solo la ElCom.

La presente disposizione traspone a livello di legge l'articolo 26c OAEl, il quale viene di conseguenza abrogato nelle disposizioni d'esecuzione.

50 / 74

FF 2023 2864

Cpv. 4 Il Consiglio federale stabilirà nelle disposizioni di esecuzione i dettagli del trattamento dei dati. In particolare dovrà definire le categorie di persone oggetto della raccolta di dati e, per ognuna di queste categorie, le categorie di dati personali che possono essere trattati. Saranno interessati principalmente i dati riguardanti gli operatori del mercato, gli intermediari del mercato svizzero, le piattaforme per le informazioni privilegiate, i meccanismi di segnalazione e le persone che manifestano un comportamento di mercato illecito ai sensi degli articoli 16 e 17.

Il Consiglio federale preciserà inoltre l'organizzazione e la gestione del sistema informativo, così come l'accesso allo stesso. Infatti, solo una piccola parte dei dati raccolti dalla ElCom sarà effettivamente resa pubblica sui vari registri pubblici previsti dalla legge. Per il resto, saranno conservati in un sistema di gestione non accessibile al pubblico.

Da tale disposizione non si può dedurre la possibilità di negare un accesso più ampio facendo appello alla LTras. Pertanto, l'accesso alle informazioni sancito dalla LTras non è toccato dalla presente disposizione.

Sezione 5: Strumenti di vigilanza Art. 22

Obbligo d'informazione

La definizione dell'obbligo d'informazione si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 29 cpv. 1 LFINMA).

Per poter svolgere i propri compiti di vigilanza, la ElCom deve avere la possibilità di eseguire determinati provvedimenti d'inchiesta. Può perciò chiedere agli operatori del mercato svizzero, agli operatori del mercato europeo, agli intermediari del mercato svizzero e, se del caso, ai gestori di piattaforme per le informazioni privilegiate e ai titolari di abilitazione per meccanismi di segnalazione di fornirle tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

Non è invece previsto un diritto di perquisizione, di citazione e di interrogatorio, in quanto per la procedura amministrativa attinente alla vigilanza si considera sufficiente l'obbligo di informazione. Se una fattispecie dovesse avere rilevanza (anche) penale, l'autorità di perseguimento penale ha la facoltà di effettuare perquisizioni domiciliari, nonché di convocare e interrogare testimoni o persone informate sui fatti. Tale differenziazione riguardo ai diritti d'inchiesta nasce dal fatto che l'illecito è più grave nelle fattispecie dai risvolti penali piuttosto che per i comportamenti illeciti sotto il profilo della vigilanza.

Art. 23

Ripristino della situazione conforme

La definizione del ripristino della situazione conforme si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 31 LFINMA).

La ElCom è tenuta a intervenire di propria iniziativa e a ripristinare la situazione conforme quando viene a conoscenza di violazioni della legge o di altre irregolarità. Può decidere come procedere secondo il suo apprezzamento, purché non vada oltre i compiti affidatile.

51 / 74

FF 2023 2864

Art. 24

Decisione di accertamento

La definizione della decisione di accertamento si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 32 LFINMA).

La decisione di accertamento costituisce la forma più lieve con cui un'autorità esprime la propria disapprovazione. Si tratta di uno strumento di vigilanza teso a svolgere un ruolo essenzialmente preventivo per garantire il rispetto delle disposizioni del diritto in materia di vigilanza ed evitare il ripetersi delle violazioni.

Se il destinatario di una decisione adotta autonomamente le misure correttive necessarie durante la procedura, non è necessario adottare ulteriori misure per ripristinare la situazione conforme. Tuttavia, a seconda della gravità delle infrazioni, è possibile che si debba ricorrere a misure aggiuntive, come la pubblicazione della decisione, un divieto di esercitare la professione o una confisca.

Art. 25

Confisca

Cpv. 1 La definizione della confisca si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 35 LFINMA).

La confisca è una sanzione di carattere amministrativo. Ha una funzione di compensazione e persegue lo scopo di dissuadere gli operatori del mercato, chi svolge funzioni dirigenziali o qualsiasi altra persona dal violare le disposizioni legali in materia di vigilanza. Solo la confisca permette di evitare che una violazione grave sia vantaggiosa. Infatti, la mancata confisca degli utili realizzati violando il diritto comporta distorsioni della concorrenza, in quanto gli operatori del mercato e chi rispetta la legge subiscono un pregiudizio mentre chi assume un comportamento illecito ne trae vantaggi. In altri termini, la confisca va vista come una semplice misura di ripristino della situazione conforme, che favorisce l'equità tra gli operatori del mercato.

Se un operatore del mercato realizza un utile o previene una perdita violando gravemente le disposizioni in materia di vigilanza, la ElCom può riscuotere l'utile o il controvalore della perdita evitata. Spetta alla ElCom valutare caso per caso l'esistenza di una violazione grave. In linea di massima, sussiste una grave violazione quando un operatore del mercato si rende colpevole di un grave comportamento illecito sul mercato. È altresì immaginabile che l'accumulo di diverse o ripetute infrazioni di lieve entità crei una situazione di violazione grave.

La ElCom provvede affinché la confisca non si traduca in un rigore eccessivo, ad esempio qualora tale provvedimento comporti il fallimento di una persona. Inoltre, diversamente da quanto sancito in materia dal Codice penale (CP)28, la ElCom può ordinare una confisca soltanto presso persone o operatori del mercato coinvolti in transazioni o ordini di negoziazione ai sensi della LVTE, non presso soggetti terzi.

L'atto di confisca acquisisce perciò carattere soprattutto compensativo, non sanzionatorio (DTF 126 IV 265).

28

RS 311.0

52 / 74

FF 2023 2864

Quando i destinatari della sanzione hanno domicilio o sede all'estero (p. es. un operatore del mercato svizzero), l'attuazione di tale sanzione pone la ElCom nella necessità di cooperare con autorità estere. L'assistenza amministrativa e giudiziaria sono quindi due elementi di importanza cruciale.

Cpv. 2 Il provvedimento non può restare vano perché non è possibile calcolare l'importo da confiscare. Pertanto la ElCom ha la facoltà di effettuare una stima dei valori patrimoniali da confiscare, se il calcolo si rivela impossibile o eccessivamente oneroso.

Cpv. 3 Il diritto di confisca si prescrive in sette anni a contare dalla violazione delle disposizioni in materia di vigilanza.

Cpv. 4 Il capoverso 5 precisa il rapporto con le corrispondenti disposizioni del CP, stabilendo che ha il primato la confisca ai sensi degli articoli 70­72 CP. Il rapporto tra la LVTE e il diritto dei mercati finanziari è disciplinato dall'articolo 2 capoverso 2: ha il primato la confisca secondo l'articolo 35 LFINMA.

Cpv. 5 Se, a seguito di una grave violazione delle disposizioni in materia di vigilanza, sussiste nei confronti di un operatore del mercato una pretesa di risarcimento non contestata (p. es. a seguito di conciliazione extragiudiziale) o accertata dal tribunale, la ElCom può, su richiesta delle persone lese, versare loro un indennizzo fino a concorrenza dell'importo dei valori patrimoniali confiscati.

Se non vi è alcuna parte lesa o se non vengono sollevate pretese di risarcimento, i valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione. Se l'entità delle pretese di risarcimento è inferiore ai valori patrimoniali confiscati, anche la rimanenza è devoluta alla Confederazione.

Art. 26

Divieto di esercizio della professione

Cpv. 1 La definizione del divieto di esercizio della professione si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 33 LFINMA).

Il divieto di esercizio della professione è una sanzione di carattere amministrativo. In caso di grave comportamento illecito sul mercato o di altre gravi violazioni degli obblighi previsti dalla LVTE, la ElCom può vietare alle persone responsabili l'esercizio di una funzione dirigenziale presso un operatore del mercato o un intermediario del mercato svizzero. Il divieto di esercizio della professione ha carattere preventivo. Lo scopo perseguito è sempre quello di prevenire che le persone interessate ripetano le stesse violazioni del diritto o violazioni simili.

Il divieto di esercizio della professione ai sensi della LVTE si distingue dal divieto di esercizio della professione di cui all'articolo 67 CP, che il tribunale può pronunciare 53 / 74

FF 2023 2864

solo se nell'ambito di un'attività professionale è stato commesso un crimine o un delitto punito con la detenzione per più di sei mesi e se sussiste altresì il rischio di ulteriori abusi. Con il divieto di esercizio della professione ai sensi della presente disposizione si punisce invece una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza e non la commissione di un qualsiasi reato nell'esercizio di una professione.

Questo trattamento più severo è giustificato dalla posizione di rilievo assunta, nella vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso, dai beni da salvaguardare, quali la funzionalità dei mercati e la protezione dei consumatori finali da prezzi abusivi. Per questo motivo l'autorità di vigilanza deve poter adottare misure preventive e repressive, come il divieto di esercizio della professione, nei confronti di persone che esercitano una funzione dirigenziale.

Quando i destinatari della sanzione hanno domicilio o sede all'estero (p. es. un operatore del mercato svizzero), l'attuazione di tale sanzione pone la ElCom nella necessità di cooperare con autorità estere. L'assistenza amministrativa e giudiziaria sono quindi due elementi di importanza cruciale.

Cpv. 2 Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni.

Art. 27

Divieto di esercizio dell'attività

La definizione del divieto di esercizio dell'attività si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 33a LFINMA).

Il divieto di esercizio dell'attività è una sanzione di carattere amministrativo. La ElCom può vietare a un collaboratore di un operatore del mercato svizzero o di un intermediario del mercato svizzero l'esercizio dell'attività di negoziazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso o di consulenza alla clientela se ha tenuto un grave comportamento illecito sul mercato o violato gravemente gli obblighi previsti dalla LVTE.

Quando i destinatari della sanzione hanno domicilio o sede all'estero (p. es. un operatore del mercato svizzero), l'attuazione di tale sanzione pone la ElCom nella necessità di cooperare con autorità estere. L'assistenza amministrativa e giudiziaria sono quindi due elementi di importanza cruciale.

Sezione 6: Sanzioni amministrative Le sanzioni amministrative completano l'elenco delle misure a disposizione della ElCom in quanto autorità di vigilanza. Le disposizioni della presente sezione si basano sul rapporto del Consiglio federale del 23 febbraio 202229 sulle sanzioni amministrative pecuniarie.

29

FF 2022 776

54 / 74

FF 2023 2864

Art. 28

Sanzioni in caso di gravi comportamenti illeciti sul mercato

Cpv. 1 La presente disposizione prevede che ogni operatore del mercato svizzero, operatore del mercato europeo o intermediario del mercato svizzero che tiene un grave comportamento illecito sul mercato ai sensi degli articoli 16 o 17 è tenuto al pagamento di un importo sino al 15 per cento della cifra d'affari totale realizzata in Svizzera nell'anno precedente.

Poiché le sanzioni pecuniarie sono uno strumento di vigilanza, si giustifica che siano infliggibili soltanto a quelle persone sulle quali la ElCom esercita una vigilanza effettiva e a lungo termine. I destinatari della sanzione sono quindi esclusivamente gli operatori del mercato svizzero, gli operatori del mercato europeo e gli intermediari del mercato svizzero.

La presenza di sanzioni pecuniarie nel diritto dei mercati dell'energia all'ingrosso costituisce una differenza significativa rispetto al diritto dei mercati finanziari, nel quale non figurano affatto. Tuttavia, ciò è perfettamente in linea con le norme dell'UE, che impongono agli Stati membri di adottare una decisione che impone sanzioni amministrative pecuniarie. L'importo del 15 per cento della cifra d'affari totale realizzata nell'anno precedente è peraltro stabilito in conformità con dette norme30.

La LVTE prevede pertanto, per le medesime circostanze, la coesistenza di disposizioni relative alle sanzioni amministrative (art. 28 e 29) e di disposizioni penali (art. 39 e 40). Tuttavia, questo parallelismo di disposizioni non è nuovo. Secondo la legge federale del 6 ottobre 199531 sui cartelli (LCart) è ad esempio possibile imporre parallelamente una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 50 LCart) e una multa di diritto penale (art. 54 LCart). Esempi simili si possono trovare nella legge federale del 29 settembre 201732 sui giochi in denaro (LGD), nella legge federale dell'8 ottobre 199933 sui lavoratori distaccati, nella legge federale del 16 giugno 201734 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali e nella legge federale del 16 dicembre 200535 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

Ciò nondimeno, questo parallelismo di disposizioni può avere come conseguenza l'apertura di procedimenti paralleli che devono essere esaminati nell'ottica della compatibilità con il divieto di un secondo giudizio
(ne bis in idem).

Per quanto riguarda i procedimenti di sanzione amministrativa pecuniaria considerati accuse penali secondo l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)36 è lecito supporre che, in linea di 30

31 32 33 34 35 36

Art. 18 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso, COM/2023/147 final.

RS 251 RS 935.51 RS 823.20 RS 654.1 RS 142.20 RS 0.101

55 / 74

FF 2023 2864

massima, si applichi il divieto convenzionale e costituzionale. Per quanto è dato sapere, le autorità giudiziarie non hanno ancora reso decisioni sulla compatibilità con il divieto di un secondo giudizio per quanto riguarda i procedimenti sanzionatori amministrativi e penali paralleli. Di norma, le disposizioni sulle sanzioni amministrative e le disposizioni penali sono rivolte a persone diverse e quindi il conflitto con il principio del ne bis in idem non si pone: le prime sono rivolte in particolare a persone giuridiche, mentre le disposizioni penali interessano, di norma, persone fisiche.

Se, per contro, il destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria è una persona fisica (p. es il proprietario di un'impresa individuale) e se il procedimento penale è altresì rivolto contro questa persona, si ha identità di persona. Nei casi in cui è l'impresa a essere punibile in forza dell'articolo 102 CP, può quindi esserci identità di persone (giuridiche). In questi casi occorre decidere se dare la priorità al procedimento di sanzione amministrativa o a quello penale. Le autorità penali e quelle preposte alle sanzioni amministrative dovranno decidere chi è competente caso per caso.

Cpv. 2 In ottemperanza ai principi di legalità, della parità di trattamento e di proporzionalità, l'autorità competente dispone di un margine di apprezzamento nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria amministrativa. Il principio di proporzionalità esige che nel singolo caso si tenga adeguatamente conto delle conseguenze della sanzione per la parte del procedimento, segnatamente per quanto riguarda la sua situazione finanziaria e sociale.

In caso di grave comportamento illecito sul mercato ai sensi degli articoli 16 e 17, la ElCom stabilirà l'importo della sanzione basandosi come prima cosa sulla durata e sulla gravità del comportamento assunto. Nella determinazione dell'importo si tiene adeguatamente conto anche del presunto guadagno.

Art. 29

Sanzioni in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dalla presente legge

Cpv. 1 e 2 La presente disposizione prevede anche un sistema di sanzioni amministrative in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dalla LVTE. I principali obblighi in questione sono l'obbligo di registrazione (v. art. 4), di pubblicazione (v. art. 6 e 7), di trasmissione (art. 11) e quelli applicabili agli intermediari (v. art. 15).

Poiché la violazione dell'obbligo di pubblicazione e la violazione degli obblighi degli intermediari potrebbero nuocere maggiormente all'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso, è giustificato prevedere una sanzione più severa per questo tipo di violazioni. Gli importi pari rispettivamente al 2 e all'1 per cento della cifra d'affari totale realizzata in Svizzera nell'anno precedente si basano sulle norme dell'UE37.

37

Art. 18 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso, COM/2023/147 final.

56 / 74

FF 2023 2864

Diversamente dall'articolo 28, questa disposizione conferisce intenzionalmente all'autorità di vigilanza un ampio margine di apprezzamento nella determinazione dell'importo della sanzione. È naturale che, nel fissare l'importo, la ElCom dovrà applicare il principio di proporzionalità. L'importo effettivo della sanzione sarà fissato in funzione della situazione specifica e le somme massime saranno raggiunte solo in casi particolarmente gravi.

Art. 30

Disposizioni comuni

Il sistema procedurale introdotto si ispira fortemente a quello previsto dalla LCart (art. 53), dalla LGD (art. 100 cpv. 2) e dalla LStrI (art. 122c).

Dell'istruzione si occupa la Segreteria tecnica della ElCom (cfr. art. 5 del regolamento interno della Commissione dell'energia elettrica) insieme al presidente o al vicepresidente. Al termine dell'istruzione, la ElCom decide (cpv. 1).

Per garantire la certezza del diritto, il procedimento deve essere avviato entro un determinato termine, pena la prescrizione. In considerazione della gravità delle pene comminate e delle difficoltà poste dagli elementi di estraneità, tale termine è fissato realisticamente a sette e cinque anni rispettivamente per le fattispecie di cui agli articoli 28 e 29 (cpv. 2).

Tenuto conto di questa estraneità, è inoltre imperativo che gli articoli 28 e 29 si possano applicare a prescindere che la violazione sia stata commessa in Svizzera o all'estero (cpv. 3).

Sezione 7: Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza Art. 31 Cpv. 1 e 2 La pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza è una sanzione di carattere amministrativo. Trattandosi di uno strumento di vigilanza, lo scopo principale di questa informazione resa agli operatori del mercato in merito alla sussistenza di un comportamento contrario alla legislazione che è stato o deve essere corretto non è tanto quello di sanzionare il trasgressore ma piuttosto il ripristino della situazione conforme, attraverso la presentazione del comportamento che deve o avrebbe dovuto essere adottato o evitato (DTF 147 I 57).

In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la ElCom può pubblicare la sua decisione finale in forma elettronica o cartacea una volta che è passata in giudicato, riportando l'identità del destinatario della decisione. L'identità del destinatario comprende, per le persone fisiche, il cognome e il nome, la data di nascita, il luogo di attinenza e quello di dimora e, per le persone giuridiche, la ditta, la sede e l'indirizzo.

La decisione finale disciplina un rapporto giuridico che conclude il corso delle istanze.

Può riguardare sia strumenti di vigilanza che sanzioni amministrative. La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa e quindi diventa impugnabile mediante ricorso.

57 / 74

FF 2023 2864

Cpv. 3 Nell'ambito di questa disposizione, la ElCom si assicura che le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale non siano pubblicate attivamente (cpv. 3). Tuttavia, non si può concludere che un accesso più ampio possa essere negato facendo appello alla LTras. Infatti, l'accesso alle informazioni deve essere valutato alla luce della LVTE e segnatamente dell'articolo 7 LTras, che elenca in modo esaustivo le eccezioni che consentono di proteggere le informazioni delle persone interessate sensibili sotto il profilo economico (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. g LTras [segreti di fabbricazione o d'affari] e art. 7 cpv. 2 LTras [protezione della sfera privata]).

Sezione 8: Assistenza amministrativa e giudiziaria Il concetto di «informazione» impiegato nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'assistenza amministrativa e giudiziaria (art. 32­38) comprende i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche. Quando si tratti di dati degni di particolare protezione, questi sono comunque menzionati esplicitamente.

Art. 32

Autorità federali svizzere di vigilanza

Cpv. 1 Vista la stretta collaborazione esistente tra la FINMA e la ElCom, è necessario che tali autorità coordinino le proprie attività di vigilanza, si informino reciprocamente non appena hanno notizia di eventi significativi e si garantiscano l'accesso alle informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti. Uno scambio regolare di informazioni tra queste due autorità di vigilanza è particolarmente importante per il buon funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso e dei mercati finanziari. Infatti, poiché la FINMA è competente a perseguire e giudicare comportamenti illeciti sul mercato che riguardano sia prodotti energetici svizzeri all'ingrosso sia strumenti finanziari, potrebbe aver bisogno di alcune informazioni in possesso della ElCom, compresi dati degni di particolare protezione. Da parte sua, anche la ElCom potrebbe aver bisogno di determinate informazioni in possesso della FINMA per adempiere i compiti di vigilanza assegnatile dalla presente legge (v. art. 11 cpv. 2). Gli scopi per i quali la ElCom e la FINMA hanno il diritto di elaborare le informazioni sono elencati nell'articolo 21 capoverso 2 D-LVTE e nell'articolo 23 capoverso 2 LFINMA.

Cpv. 2 La ElCom può trasmettere alla COMCO, all'Ufficio federale dell'energia (UFE) (p. es. nell'ambito dell'obbligo di trasporto di gas naturale secondo l'art. 13 della legge del 4 ottobre 196338 sugli impianti di trasporto in condotta) o all'Ufficio federale dell'approvvigionamento economico del Paese informazioni di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti legali, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 21 capoverso 1. Tuttavia, la ElCom può trasmettere soltanto le informazioni raccolte nell'ambito delle sue attività di vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso.

38

RS 746.1

58 / 74

FF 2023 2864

Art. 33

Autorità di perseguimento penale

Cpv. 1 Il capoverso 1 sancisce l'obbligo reciproco della ElCom e delle autorità di perseguimento penale (della Confederazione o dei Cantoni) di scambiarsi le informazioni di cui hanno bisogno ai fini del perseguimento delle infrazioni alla LVTE, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 21 capoverso 1. L'utilizzo di dette informazioni nei procedimenti penali è soggetto alle regole del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200739 (CPP).

Cpv. 2 La ElCom e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni sono chiamate a coordinare, per quanto necessario e possibile, i loro procedimenti.

Se il personale della ElCom è a conoscenza di crimini o delitti perseguiti d'ufficio, la Segreteria deve informare le competenti autorità di perseguimento penale conformemente all'articolo 22a della legge del 24 marzo 200040 sul personale federale.

Art. 34

Servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni

In linea con l'articolo 25 capoverso 2 LAEl è istituito l'obbligo per le altre autorità svizzere di partecipare alle inchieste della ElCom e di fornirle, su richiesta, le informazioni di cui essa ha bisogno per dare esecuzione alla LVTE, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 21 capoverso 1. Questo obbligo riguarda sia i servizi della Confederazione che quelli cantonali.

Art. 35

Motivi di rifiuto

La ElCom può negare la comunicazione di informazioni se queste servono unicamente alla formazione interna dell'opinione (lett. a) o se la loro comunicazione potrebbe pregiudicare un procedimento in corso o l'attività di vigilanza della ElCom (lett. b).

Un ulteriore motivo di rifiuto può essere l'incompatibilità della comunicazione con gli obiettivi della vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso (lett. c).

La disposizione in esame verte sulla comunicazione o sul rifiuto di comunicazione di dati nel quadro dell'assistenza amministrativa e giudiziaria; non sortisce perciò alcun effetto sull'applicazione della LTras.

Per effetto dell'attività di vigilanza, la ElCom viene a conoscenza di numerose informazioni riservate sugli operatori del mercato e altre persone fisiche o giuridiche. Da un lato queste informazioni devono essere protette per non pregiudicare l'attività di vigilanza della ElCom, dall'altro occorre salvaguardare i legittimi interessi di informazione delle autorità preposte al perseguimento penale e delle altre autorità svizzere.

Spetta quindi alla ElCom soppesare questi diversi interessi e tenerne conto in modo equilibrato.

39 40

RS 312.0 RS 172.220.1

59 / 74

FF 2023 2864

Art. 36

Controversie

Analogamente al caso delle divergenze che possono emergere nella collaborazione tra la FINMA da un canto e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere dall'altro (art. 41 LFINMA), la competenza della decisione definitiva è assegnata al Tribunale amministrativo federale anche nei casi analoghi concernenti la ElCom. Non si tratta degli accertamenti riguardanti questioni di competenza, per le quali si applicano i principi procedurali generali di cui agli articoli 8 e 9 della legge federale del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa (PA), bensì di valutare le divergenze d'opinione in materia di collaborazione tra le autorità coinvolte, segnatamente in materia di scambio di informazioni, dati personali o dati concernenti persone giuridiche. Poiché il Tribunale amministrativo federale si occupa di questioni concernenti il diritto in materia di vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso già in qualità di istanza ordinaria di ricorso, può valutare anche se prevalgano gli interessi della vigilanza su tali mercati.

Art. 37

Assistenza amministrativa tra la ElCom e le autorità estere

Cpv. 1 Secondo il capoverso 1, la ElCom può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso di trasmetterle le informazioni di cui ha bisogno per adempiere i suoi compiti per gli scopi di cui all'articolo 21 capoverso 2, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 21 capoverso 1. L'accoglimento di tale richiesta è retto tuttavia dal diritto determinante per le autorità estere.

Cpv. 2 La ElCom può, su richiesta, trasmettere alle autorità di vigilanza estere informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 21 capoverso 1, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: innanzitutto la legislazione dello Stato interessato o l'organismo internazionale devono garantire una protezione adeguata (lett. a, v. art. 16 cpv. 1 LPD). Secondariamente l'autorità estera può utilizzare tali informazioni solo per dare esecuzione alle disposizioni concernenti l'integrità e la trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso oppure trasmetterle a tale scopo ad altre autorità, tribunali o organi (lett. b n. 1); l'autorità estera è inoltre vincolata al segreto d'ufficio o al segreto professionale (lett. b n. 2), le informazioni possono essere trasmesse o pubblicate soltanto previo consenso dell'autorità svizzera (lett. b n. 3) e le autorità estere devono concedere la reciprocità (lett. b n. 4).

Cpv. 3 e 4 Il tenore e la portata dei capoversi 3 e 4 si ispirano ai capoversi 4 e 5 dell'articolo 42 LFINMA.

Cpv. 5 Norme specifiche concernenti lo scambio di dati relativi all'integrità e alla trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso possono essere previste nel quadro di accordi 41

RS 172.021

60 / 74

FF 2023 2864

internazionali. Tali accordi prevarranno pertanto su quanto previsto nella presente disposizione.

Art. 38

Procedura per l'assistenza amministrativa con le autorità estere

Cpv. 1 Questo capoverso si ispira all'articolo 55 capoverso 3 LPD. Se nell'ambito di una procedura di assistenza amministrativa la ElCom intende trasmettere a un'autorità estera informazioni, dati personali o dati concernenti persone giuridiche, deve informarne le persone interessate e invitarle a esprimere un parere. La ElCom è tuttavia esonerata da tale obbligo se ciò non è possibile o comporta un dispendio sproporzionato.

Cpv. 2 e 3 Il tenore e la portata dei capoversi 2 e 3 si ispirano ai capoversi 4 e 6 dell'articolo 42a LFINMA.

Sezione 9: Disposizioni penali Art. 39

Sfruttamento e divulgazione di informazioni privilegiate

La disposizione penale concernente lo sfruttamento e la divulgazione di informazioni privilegiate si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 154 LInFi), dato che la natura del reato e il relativo illecito sono paragonabili. Si tratta della controparte penale del divieto di cui all'articolo 16.

La struttura della norma rispecchia la cerchia degli autori del reato e la gravità della pena. Quale autore entra in considerazione qualsiasi persona fisica che disponga di informazioni privilegiate. La gravità della pena dipende dal motivo per cui una persona è a conoscenza di informazioni privilegiate. Agli insider primari, e cioè le persone che hanno accesso diretto a informazioni privilegiate, può essere inflitta una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 1) o, in casi qualificati, una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria (cpv. 2). Gli insider secondari, e cioè le persone che ricevono un'informazione privilegiata da un insider primario o commettendo un crimine o un delitto, sono puniti con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria (cpv. 3). Chi riceve un'informazione privilegiata solo per caso è punito con una multa (cpv. 4).

Cerchia degli autori del reato Le persone descritte al capoverso 1 sono considerate «insider primari». Si tratta di persone che hanno accesso direttamente a informazioni privilegiate in virtù della loro attività o partecipazione conformemente alle disposizioni vigenti. Vengono menzionate espressamente le persone che si presentano come organi o membri di un organo direttivo o di vigilanza di un operatore del mercato o di una società che lo controlla o ne è controllata. Sono tuttavia considerate insider primari anche le persone che vanno classificate come personale ausiliario o incaricati, come gli assistenti e i consulenti legali, nonché le persone subordinate al livello dirigenziale massimo che hanno accesso a informazioni sensibili o che addirittura le creano.

61 / 74

FF 2023 2864

Le informazioni privilegiate non devono necessariamente provenire dall'ambiente professionale immediato dell'autore. È altresì un insider primario la persona a conoscenza del fatto che la propria impresa concluderà con un'altra impresa un contratto non ancora reso pubblico che probabilmente influenzerà in misura sensibile il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. Sono compresi anche i casi in cui l'insider primario viene a conoscenza di un'informazione riservata riguardante circostanze esterne all'impresa ma capaci di influenzare il prezzo di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

Gli insider secondari ai sensi del capoverso 3 sono persone che hanno ricevuto un'informazione direttamente e attivamente da un insider primario, ad esempio i giornalisti che nel quadro di una conferenza stampa sono informati in precedenza di fatti confidenziali. È necessario che una persona riceva l'informazione allo scopo di utilizzarla a proprio vantaggio. Ad esempio, l'infrazione si concretizza se nel corso delle trattative concernenti l'acquisizione di un'impresa il potenziale acquirente è messo a conoscenza di informazioni privilegiate che riguardano detta impresa e le sfrutta per effettuare transazioni.

Sono considerate insider secondari anche le persone che hanno ottenuto un'informazione privilegiata commettendo un crimine o un delitto.

Il capoverso 4 inserisce nella cerchia di persone anche coloro che ottengono un'informazione privilegiata per caso, ad esempio il personale addetto alle pulizie, che può venirne a conoscenza nello svolgimento della propria attività (p. es. svuotando i cestini della carta).

Il reato di sfruttamento e divulgazione di informazioni privilegiate può anche dar luogo a una responsabilità sussidiaria in capo a una persona giuridica ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 CP, se viene commesso da un insider primario o secondario (un reato commesso da un insider terziario costituisce solo una contravvenzione).

Oggetto del reato Costituiscono oggetto del reato le informazioni riservate la cui divulgazione è tale da influenzare in modo sensibile il prezzo di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. Si tratta di «informazioni privilegiate» ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c.

Reato All'insider primario (cpv. 1 e 2) è vietato conseguire un vantaggio patrimoniale
per sé o per terzi sfruttando un'informazione privilegiata allo scopo di acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (lett. a), divulgare l'informazione privilegiata ad altri al di fuori dell'ambito del suo lavoro, della sua professione o della sua funzione (lett. b) o sfruttarla per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (lett. c). Queste disposizioni riguardano anche le transazioni con derivati, se si basano su prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (v.

art. 3 cpv. 1 lett. b).

A tutte le altre persone è vietato conseguire per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. I capoversi 3 e 4 riprendono pertanto unicamente la variante di

62 / 74

FF 2023 2864

reato del capoverso 1 lettera a. Ciò è giustificato dal momento che solo l'insider primario ha l'obbligo di mantenere segreta l'informazione in questione.

Evento del reato La fattispecie di sfruttamento o divulgazione di informazioni privilegiate si configura come reato di evento, dipendente dall'effettivo conseguimento di un vantaggio patrimoniale per sé o per altri. Se l'autore ha agito nell'intento di realizzare un vantaggio patrimoniale, ma non è riuscito a conseguirlo, entra in considerazione unicamente la punibilità del tentativo di reato (v. art. 22, 105 cpv. 2 e 333 cpv. 1 CP). Non è invece punibile la divulgazione di informazioni privilegiate senza almeno l'intenzione di ottenere un vantaggio patrimoniale per sé o per altri.

Il vantaggio patrimoniale può manifestarsi come aumento del patrimonio (segnatamente contabile) o come prevenzione di una perdita patrimoniale.

Se l'insider primario consegue un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi, sussiste una fattispecie qualificata (cpv. 2). Nel caso di importi inferiori, l'entità della pena sarebbe sproporzionata rispetto all'illecito.

Fattispecie soggettiva In chiave penale lo sfruttamento e la divulgazione di informazioni privilegiate costituiscono un reato doloso. La negligenza, quindi, non è punibile.

Concorso di reati Supponendo che uno stesso comportamento costituisca la fattispecie di cui all'articolo 39 LVTE e quella di cui all'articolo 154 LInFi, si applica la LInFi in quanto lex specialis (v. art. 2 cpv. 2).

Art. 40

Manipolazione del mercato

La disposizione penale concernente la manipolazione del mercato si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 155 LInFi), sia nel tenore che nella portata giuridica.

Nel caso specifico, il bene giuridico da proteggere non è tanto il patrimonio degli operatori del mercato, dei consumatori finali o di altre persone, quanto piuttosto la loro fiducia in un mercato dell'energia all'ingrosso più pulito, non alterato e che offra le stesse opportunità a tutti. Si tratta della controparte penale del divieto di cui all'articolo 17.

Cerchia di persone Si tratta di un reato comune, che può quindi essere commesso da qualsiasi persona fisica. In altre parole, non solo il personale delle sedi di negoziazione e degli istituti finanziari, ma anche altri operatori del mercato, giornalisti (finanziari), editori di newsletter di borsa o persone che lavorano per emittenti. Le possibilità di successo della manipolazione dipendono in gran parte dal posizionamento dell'autore e dai canali di diffusione o dai mezzi finanziari a sua disposizione.

63 / 74

FF 2023 2864

Configurandosi come reato, la manipolazione del mercato entra in considerazione come motivo di responsabilità sussidiaria di una persona giuridica ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 CP.

Oggetto del reato Sono oggetti del reato «i prezzi dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso».

Reato La manipolazione del mercato può avvenire in due modi: mediante la diffusione consapevole di informazioni false o fuorvianti (lett. a) o mediante determinati acquisti o alienazioni di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (lett. b), in entrambi i casi allo scopo di influenzare in modo sensibile il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

Lett. a: l'atto di diffusione di informazioni false o fuorvianti differisce leggermente dalla normazione della fattispecie amministrativa. In chiave penale, infatti, tale diffusione deve avvenire con il preciso scopo di influenzare in modo sensibile il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso; per il diritto amministrativo, invece, lo scopo deve essere quello di inviare indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. Un'ulteriore differenza consiste nel fatto che per il diritto amministrativo la manipolazione del mercato presuppone una diffusione pubblica, mentre per la fattispecie penale è sufficiente una diffusione in quanto tale.

Le informazioni sono considerate «fuorvianti» se potrebbero ingannare gli investitori, e possono essere vere come pure non vere. La valutazione deve basarsi sulle conoscenze di un operatore del mercato medio. Si escludono così le falsità facilmente riconoscibili che trarrebbero in inganno solo un destinatario estremamente ingenuo.

Inoltre, le informazioni sono considerate «false» se non corrispondono ai fatti o alle circostanze reali, come nel caso delle menzogne e anche delle menzogne grossolane.

Come per il reato amministrativo, riveste un ruolo secondario il canale di diffusione, essendo irrilevanti i mezzi o il canale di comunicazione utilizzati.

Lett. b: a differenza della fattispecie amministrativa, il presente articolo si applica solo alle transazioni fittizie, il che ne restringe nettamente il campo d'applicazione. Si parla di transazioni fittizie allorché acquirente e venditore sono la stessa unità economica («wash sales»)
o si sono accordati («matched orders» o «daisy chains») e laddove il concreto effetto economico delle transazioni è nullo, il loro unico scopo essendo quello di simulare un'attività di mercato. La manipolazione consiste infatti nel dare l'impressione di un'attività di mercato che in realtà non esiste. Nel caso delle «wash sales», l'avente diritto economico sui prodotti negoziati è un'unica persona, sebbene nella percezione pubblica ­ ma non nella realtà ­ vi sia stato un effettivo cambiamento dell'avente diritto economico. Nel caso di un «matched order», l'autore del reato emette un ordine di acquisto che, grazie a un accordo con un correo o un complice, viene compensato con un ordine di vendita simultaneo. Anche in questo caso l'attività negoziale è puramente fittizia. È vero che avviene un effettivo trasferimento di valori patrimoniali, ma l'operazione era stata preventivamente concordata. Quando l'interazione coinvolge più di due persone si parla di «daisy chains».

64 / 74

FF 2023 2864

Per semplificare, il reato penale vieta la diffusione di informazioni false o fuorvianti e la conclusione di operazioni fittizie con l'intento di produrre un'influenza sensibile sul prezzo dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

Evento del reato Le due fattispecie di cui al capoverso 1 sono reati di pericolo astratto, mentre il reato qualificato di cui al capoverso 2 è un reato di evento.

Se viene conseguito un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi, sussiste una fattispecie qualificata (cpv. 2). Nel caso di importi inferiori, l'entità della pena sarebbe sproporzionata rispetto all'illecito.

Fattispecie soggettiva In chiave penale la manipolazione del mercato è un reato doloso. La negligenza, quindi, non è punibile.

Seguendo i principi generali è quindi sufficiente il dolo eventuale per quanto riguarda il comportamento di cui al capoverso 1 lettera b. Quanto al comportamento di cui al capoverso 1 lettera a è invece necessario un dolo diretto, poiché la diffusione di informazioni false o fuorvianti deve avvenire con specifica consapevolezza («scientemente»); il dolo eventuale non è sufficiente. L'autore del reato deve perciò sapere che l'informazione è falsa o fuorviante e volere che la diffusione avvenga.

Concorso di reati Supponendo che uno stesso comportamento costituisca la fattispecie di cui all'articolo 40 LVTE e quella di cui all'articolo 155 LInFi, si applica la LInFi in quanto lex specialis (v. art. 2 cpv. 2).

Art. 41

Comunicazione di informazioni false

La disposizione penale concernente la comunicazione di informazioni false si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 45 LFINMA). Tuttavia, a differenza della LFINMA, la LVTE prevede solo la comminatoria di una pena, sotto forma di multa.

Art. 42

Perseguimento penale

Cpv. 1 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 39­41 competono alla giurisdizione federale. L'autorità di perseguimento è il Ministero pubblico della Confederazione, il procedimento è retto dal CPP.

Diversamente da quanto previsto dalla LFINMA, il perseguimento penale delle comunicazioni di informazioni false compete alla giurisdizione federale. Da un lato, i tribunali sono meglio in grado di valutare se sussistono i presupposti per una pena detentiva o una misura privativa della libertà. Dall'altro, si evita il laborioso processo di trasmissione delle pratiche tra le autorità amministrative e il Ministero pubblico della Confederazione.

65 / 74

FF 2023 2864

Cpv. 2 Per il perseguimento delle fattispecie di cui agli articoli 39 e 40 la possibilità che il Ministero pubblico della Confederazione deleghi la competenza ai Cantoni è volutamente esclusa, essendo proficua una messa in comune delle conoscenze specialistiche necessarie secondo questi articoli. Il giudizio in prima istanza delle infrazioni menzionate spetta al Tribunale penale federale. La possibilità e le condizioni di ricorso presso il Tribunale federale sono disciplinate dall'articolo 78 e seguenti LTF.

Art. 43

Inosservanza di decisioni

Anche la disposizione penale concernente l'inosservanza di decisioni si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 48 LFINMA).

Con questa disposizione si conferisce alle decisioni amministrative della ElCom un ulteriore potere di applicazione. Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione della ElCom è punito con la multa sino a 100 000 franchi. Per poter infliggere una multa, la ElCom deve indicare nella sua decisione la comminatoria della pena di cui al presente articolo.

Art. 44

Competenza dell'UFE

La competenza per il perseguimento e la valutazione delle infrazioni di cui all'articolo 43 spetta all'UFE. Se la fattispecie penale è adempiuta, l'UFE infligge una multa mediante decreto penale (art. 64 della legge federale del 22 marzo 197442 sul diritto penale amministrativo [DPA]). Contro il decreto penale è possibile fare opposizione entro trenta giorni, nel qual caso sarà riesaminato ed eventualmente confermato mediante decisione penale (art. 70 DPA).

Il tentativo non è punibile (art. 2 DPA in combinato disposto con art. 104 e 105 cpv. 2 CP). L'istigatore e il complice sono invece punibili (art. 5 DPA).

Sezione 10: Convenzioni internazionali Art. 45 L'articolo 7a capoverso 2 LOGA conferisce al Consiglio federale il diritto generale di «concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata». Secondo l'articolo 7a capoverso 1 LOGA esso può quindi concludere autonomamente trattati internazionali di portata maggiore purché ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale. La presente disposizione conferisce al Consiglio federale detta autorizzazione, la quale tuttavia risulta limitata qualora l'accordo in questione sia sottoposto a referendum facoltativo o obbligatorio ai sensi degli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d (Cost.).

42

RS 313.0

66 / 74

FF 2023 2864

Sezione 11: Disposizioni finali Art. 46

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione (cpv. 1). Per garantire un'elevata compatibilità con il diritto dell'UE, tiene segnatamente conto delle pertinenti norme, in particolare di REMIT e dei pertinenti regolamenti. Può delegare all'UFE l'elaborazione di prescrizioni tecniche o amministrative (cpv. 2).

Codice di procedura penale (CPP)43 Art. 269 cpv. 2 lett. o In genere i comportamenti illeciti sul mercato si estrinsecano grazie all'impiego di mezzi di telecomunicazione, reso possibile dalla digitalizzazione e dalle interazioni (internazionali) dei mercati dell'energia all'ingrosso. Peraltro, l'attuale articolo 269 capoverso 2 CPP cita pure i comportamenti illeciti sui mercati finanziari (art. 154 e 155 LInFi). Anche l'illecito dei reati secondo il D-LVTE è del tutto assimilabile a quello che si può verificare sui mercati finanziari. È dunque più che giustificato ordinare una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni anche al fine di perseguire i comportamenti illeciti sul mercato dell'energia all'ingrosso.

Legge del 23 marzo 200744 sull'approvvigionamento elettrico Art. 21 cpv. 5 Data l'analogia con l'articolo 10 capoverso 1 D-LVTE e per dare compimento ai requisiti del principio di legalità, l'articolo 21 capoverso 5 LAEl deve essere precisato inserendo un rimando all'articolo 46a LOGA, il quale disciplina dettagliatamente le modalità di riscossione degli emolumenti.

Legge del 19 giugno 201545 sull'infrastruttura finanziaria Sezione 3 (art. 47) Con l'entrata in vigore della LVTE l'articolo 47 LInFi non avrà più ragione d'essere.

Per evitare ambiguità e incertezze giuridiche è pertanto necessario abrogare detto articolo.

43 44 45

RS 312.0 RS 734.7 RS 958.1

67 / 74

FF 2023 2864

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

Rispetto all'articolo 26abis OAEl, con la LVTE si riprendono e ampliano notevolmente le competenze legali nell'ambito della vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso. Gli articoli 26abis­26c OAEl vengono di conseguenza abrogati nelle disposizioni d'esecuzione.

A ciò si aggiunge un aumento significativo dei compiti della ElCom in quanto autorità di vigilanza. Tra le attività da svolgere rientrano, tra l'altro, la raccolta e la valutazione di dati più ampi e dettagliati, nonché il monitoraggio efficace del rispetto dei nuovi divieti relativi a comportamenti illeciti sul mercato. L'esecuzione di accertamenti su questi ultimi è un'attività onerosa ma va comunque eseguita con grande attenzione.

Inoltre, in alcuni casi la constatazione di una violazione potrebbe tradursi in un procedimento penale. Questi compiti supplementari rendono necessario, oltre a quelli già assegnati in relazione all'articolo 26abis OAEl, un ulteriore posto di lavoro, preferibilmente di natura giuridica considerando l'ambito d'attività.

Inoltre, con il presente disegno di legge la ElCom acquisisce nuove competenze specialistiche nel settore del gas. Il know-how specialistico in questo settore, finora scarsamente oggetto di vigilanza, va sviluppato da zero, soprattutto in riferimento al commercio di gas all'ingrosso. Per i compiti supplementari legati al commercio del gas vanno previsti due nuovi posti di lavoro. È necessario anche un posto al 50 per cento per il monitoraggio a breve termine e per i mercati di rilevanza sistemica.

I sistemi informatici necessari per la registrazione e la valutazione dei dati riguardanti il commercio all'ingrosso sono già stati predisposti nel quadro dell'esecuzione dell'articolo 26abis­26c OAEl. I costi derivanti da tale sviluppo includevano il materiale per l'intera infrastruttura come pure per il software (in particolare per il monitoraggio).

Le licenze per l'utilizzo del software di monitoraggio scadono nel 2025, quindi andranno rinnovate. L'acquisto di una nuova soluzione informatica, l'ampliamento dei sistemi attuali e gli adeguamenti necessari dovrebbero comportare costi compresi fra i 3 e i 4 milioni di franchi. Questi stessi componenti dovrebbero anche generare costi annuali ricorrenti di circa 1­1,3 milioni di franchi all'anno. Ciò si deve in particolare alle quantità dei dati
in questione, ma anche alla tutela del segreto sui dati commerciali. Si tratta di stime approssimative basate sulle informazioni attualmente disponibili.

Tutti i costi saranno coperti dagli emolumenti e dalle tasse di vigilanza.

Considerando la situazione attuale, non si può presumere che nel prossimo futuro la Svizzera possa intessere una collaborazione attiva con istituzioni europee come l'ACER nell'ambito della vigilanza sui mercati. Questa e altre considerazioni (p. es.

la proprietà dei dati) suggeriscono che la Svizzera mantenga a tal fine una soluzione informatica propria per la vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso.

68 / 74

FF 2023 2864

6.2

Ripercussioni per l'economia

L'introduzione della LVTE offre all'autorità di regolazione ElCom la possibilità di garantire l'integrità del mercato attraverso una vigilanza completa sui mercati dell'energia all'ingrosso. Inoltre, il divieto di sfruttamento e divulgazione di informazioni privilegiate e l'obbligo di pubblicazione garantiscono che l'offerta e la domanda siano ugualmente trasparenti per tutti gli operatori del mercato (v. in particolare il commento relativo all'art. 6).

I mercati dell'energia all'ingrosso lanciano segnali di prezzo che possono essere significativi per le decisioni degli operatori del mercato. È il caso, ad esempio, di decisioni a breve termine sull'offerta di elettricità da parte dei produttori o sulla domanda da parte dei consumatori. Le indicazioni di prezzo costituiscono una base importante anche per le decisioni riguardanti investimenti a lungo termine (p. es. in centrali elettriche, impianti di consumo e reti). Per fornire una base affidabile per il processo decisionale, queste indicazioni devono palesarsi in un contesto di concorrenza equa e trasparente.

La LVTE, come il Regolamento REMIT per l'UE, produce un quadro importante per l'identificazione e il perseguimento degli abusi di mercato in Svizzera. Si rafforza in questo modo la fiducia dei consumatori, dell'industria e degli altri operatori del mercato nel fatto che i prezzi dell'energia sono aperti, equi e competitivi: è questa la base per il corretto funzionamento del mercato dell'energia.

Sono interessati tutti gli operatori del mercato che negoziano prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. La LVTE li obbligherà a comunicare alla ElCom informazioni sulle loro attività di negoziazione in sedi di negoziazione organizzate e anche al di fuori delle stesse.

6.3

Ripercussioni per i diversi attori

Le nuove disposizioni riguardano, in particolare, la società nazionale di rete di cui all'articolo 18 LAEl, i gestori di reti di trasporto, distribuzione o stoccaggio di gas o di elettricità, le imprese attive nel commercio di energia, i produttori di gas o elettricità, i fornitori, i responsabili dei gruppi di bilancio così come i consumatori finali quando potrebbero avere un'influenza significativa sui prezzi dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

Per gli operatori del mercato europeo attivi nel settore dell'energia elettrica, il disegno di legge riprende l'obbligo di segnalazione di transazioni (trasferimento nella legge dell'art. 26abis OAEl) e l'obbligo di registrazione. Secondo l'ACER, nell'UE queste norme riguardano attualmente 10 060 operatori del mercato, di cui 162 provenienti dalla Svizzera (energia elettrica e gas). Per questi attori del settore elettrico l'aumento dell'onere amministrativo dovrebbe essere limitato, essendo essi già assoggettati a tali obblighi ai sensi delle disposizioni dell'OAEl.

Anche per gli operatori del mercato europeo attivi nel settore del gas l'aumento dell'onere amministrativo sarà limitato, dal momento che queste persone già segnalano tutte le transazioni e le informazioni privilegiate alle autorità dell'UE (ma non 69 / 74

FF 2023 2864

alla ElCom) e in futuro le dovranno trasmettere alla ElCom nella stessa forma utilizzata per rilasciarle all'ACER, con un'evidente riduzione del carico di lavoro.

Gli operatori del mercato svizzero attivi nel settore dell'energia elettrica o del gas dovranno sostenere un certo onere amministrativo, nella misura in cui dovranno di nuovo conformarsi agli obblighi di registrazione, pubblicazione e comunicazione.

Tuttavia, l'onere è attenuato da diverse deroghe o esenzioni, tra le quali figurano in particolare la possibilità di utilizzare piattaforme per le informazioni privilegiate e meccanismi di segnalazione gestiti da terzi, deroghe all'obbligo di registrazione (v. art. 4 cpv. 7), la presa in considerazione delle pubblicazioni (v. art. 6 cpv. 3) e delle comunicazioni (v. art. 11 cpv. 2 e 5) già effettuate nonché le varie deroghe all'obbligo di pubblicazione (v. art. 6 cpv. 5) e di comunicazione (v. art. 11 cpv. 9). Presso la borsa elettrica per il mercato elvetico operano circa 40 imprese svizzere, cui si aggiungono circa 60 operatori esteri che dispongono di un gruppo di bilancio presso il gestore di rete nazionale. Negli ultimi anni il numero è aumentato e si prevede un ulteriore incremento. Le disposizioni di legge dovrebbero tuttavia interessare un numero maggiore di imprese, poiché rientrano nel campo d'applicazione anche i contratti fuori borsa e i derivati, in particolare anche i contratti interni alla Svizzera.

Un'altra possibile conseguenza per tutti gli operatori del mercato è la necessità di riorganizzarsi per evitare i rischi normativi. Inoltre, ora possono essere soggette a procedimenti penali o di vigilanza. Nel complesso, il loro onere amministrativo dipenderà dalle disposizioni adottate a livello di ordinanza e dalla loro attuazione normativa.

Infine, in linea con le norme dell'UE, solo pochi consumatori finali dovrebbero essere considerati grandi consumatori ai sensi del presente disegno di legge ed essere quindi direttamente interessati dalla regolamentazione. Questi consumatori sono quelli che potrebbero avere un'influenza significativa sui prezzi dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso. Tuttavia, se beneficiano di una deroga all'obbligo di comunicazione (v. art. 11 cpv. 9) questi grandi consumatori dovrebbero essere tenuti ad adempiere solo gli obblighi di registrazione e di pubblicazione. Anche il loro onere amministrativo aggiuntivo sarà quindi limitato.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

L'integrità e la trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso hanno lo scopo di salvaguardare la buona fede nelle transazioni commerciali, vale a dire un bene giuridico di polizia. Per questo motivo l'articolo 95 capoverso 1 Cost. può fungere da base costituzionale, come avviene per la legge sull'infrastruttura finanziaria. La competenza attribuita alla Confederazione dall'articolo 95 capoverso 1 Cost., che consente a quest'ultima di emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata, risulta estremamente ampia. Entrano altresì in considerazione come base costituzionale altri articoli della Costituzione federale, a ulteriore riprova dell'ampiezza di tale testo fondamentale. È il caso, in particolare, della sezione riguardante l'energia e le comunicazioni (art. 89­93 Cost.).

70 / 74

FF 2023 2864

Il disegno di legge mira anche a contrastare gli abusi nella formazione dei prezzi e la concorrenza sleale. I mercati dell'energia all'ingrosso sono sempre più interconnessi, quindi un abuso di mercato si ripercuote non solo sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas oltre i confini nazionali, ma anche sui prezzi al dettaglio sostenuti da consumatori e microimprese. Quindi il disegno di legge si può fondare anche sull'articolo 96 capoverso 2 Cost., eventualmente anche in combinazione con l'articolo 91 Cost.

Il disegno di legge punta inoltre all'ottenimento di informazioni sulle attività degli operatori del mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso. Tutte queste informazioni, derivanti da vari obblighi o dalla repressione di comportamenti illeciti sul mercato, si riferiscono ai prodotti energetici all'ingrosso, sia a contratti di fornitura, trasporto e distribuzione che a derivati relativi all'energia elettrica o al gas. Grazie a queste informazioni sarà possibile individuare precocemente i comportamenti illeciti e rafforzare tanto la stabilità del sistema quanto la sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera. Infatti, tutte queste informazioni permetteranno alla ElCom di osservare e sorvegliare l'evoluzione dei mercati dell'energia all'ingrosso in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro ed economicamente sostenibile in Svizzera. Data la sempre crescente interconnessione dei mercati dell'energia all'ingrosso, le attività di mercato in uno Stato membro dell'UE si ripercuotono non solo sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas oltre i confini nazionali di tale Stato, ma anche sui prezzi al dettaglio sostenuti da consumatori e microimprese. Un attento lavoro di vigilanza e osservazione del mercato transfrontaliero è perciò essenziale ai fini del completamento di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante, interconnesso e integrato. Il disegno di legge può quindi basarsi sull'articolo 91 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica. Sulla base di questa competenza legislativa estesa, la Confederazione può in particolare monopolizzare il trasporto, emanare prescrizioni tariffarie, definire regolamenti riguardanti le imprese del settore dell'energia elettrica, sancire un diritto
di accesso alla rete o prevedere misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, come gli obblighi di allacciamento alla rete o di fornitura di energia elettrica. Negli ambiti in cui la nuova legge autorizza la ElCom a utilizzare le informazioni ricevute dagli operatori del mercato per verificare che l'approvvigionamento energetico della Svizzera e l'interconnessione delle reti siano garantiti, tali compiti sono coperti dall'articolo 91 Cost.

Infine, l'articolo 101 Cost. costituisce la base costituzionale relativa agli effetti transfrontalieri delle disposizioni previste.

Le restrizioni alla libertà economica che si accompagnano alle disposizioni proposte sono adeguate e necessarie per rafforzare la fiducia nell'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso e quindi garantire l'efficienza del sistema concorrenziale. Esse non vanno al di là di quanto si debba ragionevolmente fare per conseguire gli obiettivi perseguiti, sono appropriate rispetto a tali obiettivi e non pregiudicano l'essenza della libertà economica. Il decreto è quindi conforme alla Costituzione.

71 / 74

FF 2023 2864

7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il disegno di legge è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

7.3

Forma dell'atto

Il disegno di legge introduce importanti disposizioni contenenti norme di diritto che, ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. La LVTE è quindi sottoposta alla procedura legislativa ordinaria.

7.4

Delega di competenze legislative

La LVTE contiene, in virtù dell'articolo 182 Cost., varie norme di delega per l'emanazione di ordinanze. Dette competenze legislative si limitano a un oggetto ben preciso e sono sufficientemente precise quanto a contenuto, scopo e portata. Le deleghe riguardano in particolare i seguenti elementi: ­

i criteri determinanti per definire l'influenza di un consumatore finale sul prezzo dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (art. 3 cpv. 2);

­

i dettagli del processo di registrazione, le informazioni da comunicare ai fini della registrazione e le deroghe all'obbligo di registrazione (art. 4 cpv. 6 e 7);

­

i dettagli del processo di pubblicazione, le informazioni da pubblicare e le deroghe all'obbligo di pubblicazione (art. 6 cpv. 4 e 5);

­

le informazioni da pubblicare in caso di differimento della pubblicazione e i relativi dettagli (art. 7 cpv. 4);

­

i dettagli dei processi di registrazione e di rilascio dell'abilitazione, le informazioni da comunicare e i requisiti per l'abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione nonché i dettagli per il trasferimento di informazioni privilegiate su nuove piattaforme (art. 8 cpv. 6, 10 cpv. 4 e art. 12 cpv. 6);

­

i dettagli del processo di comunicazione, le informazioni da comunicare alla ElCom, i termini di comunicazione nonché le deroghe all'obbligo di comunicazione (art. 11 cpv. 8 e 9);

­

l'impiego lecito di informazioni privilegiate (art. 16 cpv. 5);

­

le prassi di mercato ammesse (art. 17 cpv. 2);

­

la riscossione di emolumenti da parte della ElCom nonché l'impostazione della tassa di vigilanza (art. 20 cpv. 1, 4 e 5 nonché art. 21 cpv. 5 OAEl);

­

i dettagli del trattamento dei dati (art. 21 cpv. 4).

Le deleghe evitano di appesantire il testo di legge con disposizioni di esecuzione dall'elevato grado di dettaglio. Inoltre, le disposizioni che deve stabilire il Consiglio federale consistono per la maggior parte in contenuti per i quali potrebbero essere 72 / 74

FF 2023 2864

necessarie modifiche tempestive al fine di adeguarsi alle mutate condizioni del mercato o agli sviluppi tecnologici. In diversi punti si tratta inoltre di questioni di dettaglio, per le quali la regolamentazione svizzera dovrà ispirarsi a quella vigente nell'area dell'UE; la delega permette di riprendere i nuovi sviluppi in tempi brevi. Di conseguenza, negli ambiti menzionati il disegno di legge si limita legittimamente a descrivere l'oggetto della normativa.

L'articolo 46 capoverso 2 prevede infine la possibilità di una subdelega all'UFE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche o amministrative (cfr. art. 48 cpv. 2 LOGA).

7.5

Protezione dei dati

La protezione dei dati riveste un'importanza particolare nel D-LVTE a causa dei numerosi dati raccolti e trattati dalla ElCom.

Nelle sue attività, la ElCom tiene conto dei diritti della personalità garantiti dalla Costituzione, precisati nella LPD. Conformemente all'articolo 34 capoverso 2 lettera a LPD, per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione è richiesta una norma esplicita contenuta in una legge in senso formale. Lo stesso principio si applica ai dati concernenti persone giuridiche ai sensi dell'articolo 57r capoverso 2 LOGA.

Il diritto della ElCom di trattare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione, in relazione a procedimenti e sanzioni penali e amministrative o a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione è sancito nell'articolo 21 capoverso 1 del disegno di legge.

Inoltre, l'articolo 21 capoverso 2 autorizza la ElCom a trattare tali dati per i compiti seguenti: ­

i compiti di vigilanza di cui nella LVTE;

­

l'esecuzione di procedimenti ai sensi della LVTE;

­

l'assistenza amministrativa e giudiziaria.

La ElCom deve essere in grado di trattare i dati quando esercita la vigilanza conformemente alla LVTE. I compiti includono segnatamente la vigilanza sul rispetto degli obblighi degli operatori del mercato svizzero, degli operatori del mercato europeo come pure degli intermediari del mercato svizzero, compresa la procedura di abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione nonché la gestione dei comportamenti illeciti sul mercato. Nell'ambito della gestione dei comportamenti illeciti sul mercato, la ElCom può essere tenuta a trattare dati che non si riferiscono direttamente agli operatori del mercato o agli intermediari.

Si parla quindi di un compito di vigilanza pertinente all'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso.

Anche per la comunicazione di dati personali e dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali è richiesta, secondo l'articolo 36 LPD e l'articolo 57s LOGA, una base legale, la quale deve fare espresso riferimento alla loro divulgazione, cioè alla loro pubblicazione o divulgazione a terzi. I citati articoli si applicano sia allo scambio di dati tra organi federali, sia alla comunicazione di dati ad autorità cantonali, comunali o estere, sia a persone private in Svizzera e all'estero. Una base legale cor73 / 74

FF 2023 2864

rispondente a tali requisiti è ora contenuta nell'articolo 21 capoverso 2 lettera c. La possibilità di comunicare dati personali e dati concernenti persone giuridiche ad autorità svizzere, compresa la possibilità di rifiutare tale comunicazione, è peraltro esplicitamente disciplinata dagli articoli 32­36. La divulgazione transfrontaliera di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche è soggetta alle condizioni di cui agli articoli 37 e 38.

74 / 74