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Decreto federale che stanzia crediti d'impegno per l'implementazione e la gestione dell'Id-e
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20232, decreta:
Art. 1 Per i progetti pilota e l'implementazione dell'infrastruttura di fiducia dell'Id-e è stanziato un credito aggiuntivo di 15,3 milioni di franchi in aggiunta al credito d'impegno destinato alla fase pilota dell'infrastruttura di fiducia dell'Id-e e del portafoglio.
1
Per la gestione e l'ulteriore sviluppo dell'Id-e sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: 2
a.
per l'infrastruttura di fiducia dell'Id-e un credito d'impegno di 64,9 milioni di franchi;
b.
per l'infrastruttura che serve a emettere l'Id-e un credito d'impegno di 20,2 milioni di franchi.
Art. 2 I crediti d'impegno di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono liberati al momento della messa in esercizio dell'Id-e.
1
Il Consiglio federale può trasferire i residui del credito aggiuntivo di cui all'articolo 1 capoverso 1 sui crediti d'impegno di cui all'articolo 1 capoverso 2.
2
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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RS 101 FF 2023 2842
2023-3235
FF 2023 2844
Stanziamento di impegno per l'attuazione e la gestione di Id-e. DF
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