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Legge federale Disegno sui compiti, sull'organizzazione e sul finanziamento dell'Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione (Legge Movetia) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54, 61a capoverso 2, 66 capoverso 2, 67 capoverso 2, 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 20232, decreta:

Sezione 1: Agenzia e obiettivi Art. 1

Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione

La Confederazione gestisce, con la collaborazione dei Cantoni, l'Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione (Movetia).

1

Movetia è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.

2

3

Si organizza in modo autonomo. Tiene una propria contabilità.

4

Prende in modo indipendente le proprie decisioni in materia di promozione.

5

È gestita in base ai principi dell'economia aziendale.

6

Il Consiglio federale stabilisce la sede di Movetia.

Movetia è iscritta nel registro di commercio con la denominazione di «Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione (Movetia)».

7

1 2

RS 101 FF 2023 2840

2023-3376

FF 2023 2841

Legge Movetia

Art. 2 1

2

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Obiettivi

Con Movetia la Confederazione persegue i seguenti obiettivi: a.

promuovere la cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione;

b.

promuovere gli scambi nazionali in materia di formazione e, in questo modo, la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche, e rafforzare la coesione nazionale;

c.

promuovere gli scambi di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse nonché la cooperazione e il coordinamento in ambito extrascolastico con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani;

d.

sostenere i Cantoni e garantire il coordinamento con le loro attività di scambio e mobilità.

Per raggiungere questi obiettivi Movetia adempie i compiti di cui all'articolo 3.

Sezione 2: Compiti e cooperazione Art. 3 1

Compiti

Movetia adempie i seguenti compiti: a.

attua la partecipazione della Svizzera ai programmi internazionali di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 20203 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF);

b.

attua i programmi avviati dalla Confederazione di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b LCMIF;

c.

attua le misure di accompagnamento definite dal Consiglio federale di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera f LCMIF;

d.

attua le misure volte a promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche secondo l'articolo 14 della legge del 5 ottobre 20074 sulle lingue.

Emana decisioni sulla concessione di sussidi federali nell'ambito dei suoi compiti di cui al capoverso 1.

2

Partecipa alla preparazione di atti normativi della Confederazione negli ambiti menzionati al capoverso 1.

3

Il Consiglio federale può affidare a Movetia altri compiti, dietro compenso, nel quadro degli obiettivi fissati all'articolo 2.

4

I Cantoni possono assegnare mandati a Movetia o affidarle compiti relativi all'organizzazione e alla realizzazione di attività di scambio e mobilità a tutti i livelli di formazione. A tale scopo le versano dei contributi o delle indennità a copertura dei costi.

5

3 4

RS 414.51 RS 441.1

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Legge Movetia

Art. 4

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Cooperazione

Movetia coopera con istituti, organizzazioni e associazioni nazionali o internazionali nella misura in cui ciò contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Sezione 3: Organizzazione Art. 5

Organi

Gli organi di Movetia sono: a.

il consiglio d'amministrazione;

b.

la direzione;

c.

l'ufficio di revisione.

Art. 6

Consiglio d'amministrazione: composizione, nomina e organizzazione

Il consiglio d'amministrazione è l'organo direttivo supremo. È composto da un massimo di sette membri qualificati e indipendenti.

1

I candidati alla nomina nel consiglio d'amministrazione devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.

2

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente. Nomina tre membri su proposta della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Il mandato dura quattro anni.

Può essere rinnovato. La durata della carica è limitata a un totale di 12 anni. Il Consiglio federale può revocare un membro in qualsiasi momento per gravi motivi.

3

Il Consiglio federale stabilisce gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d'amministrazione. Il rapporto contrattuale tra questi ultimi e Movetia è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni5.

4

I membri del consiglio d'amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi di Movetia.

5

Comunicano costantemente al consiglio d'amministrazione qualsiasi cambiamento sopravvenuto nelle loro relazioni d'interesse. Il consiglio d'amministrazione ne informa il Consiglio federale nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio d'amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione propone la revoca del membro al Consiglio federale.

6

I membri del consiglio d'amministrazione sono tenuti al segreto d'ufficio durante il mandato nel consiglio d'amministrazione e anche dopo la cessazione dello stesso.

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5

RS 220

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Legge Movetia

Art. 7

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Consiglio d'amministrazione: compiti

Il consiglio d'amministrazione adempie i seguenti compiti: a.

provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro raggiungimento;

b.

emana il regolamento di organizzazione;

c.

prende i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi di Movetia e per prevenire conflitti d'interesse;

d.

emana un regolamento sull'accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi;

e.

emana l'ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;

f.

decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore sono subordinati all'approvazione del Consiglio federale;

g.

decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;

h.

vigila sull'operato della direzione;

i.

provvede a istituire un sistema di controllo interno e una gestione dei rischi adeguati;

j.

stabilisce l'impiego delle riserve nel rispetto delle disposizioni;

k.

approva il preventivo e propone al Consiglio federale le indennità di cui all'articolo 13;

l.

elabora e approva per ogni esercizio un rapporto di gestione annuale; sottopone al Consiglio federale per approvazione il rapporto di gestione riveduto con una proposta di discarico e di impiego di eventuali utili; pubblica il rapporto di gestione dopo che è stato approvato;

m. rappresenta Movetia in qualità di parte contraente ai sensi dell'articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 20006 sul personale federale (LPers).

Art. 8

Direzione

1

La direzione è l'organo operativo di Movetia. È posta sotto la guida di un direttore.

2

Essa ha in particolare i seguenti compiti:

6

a.

dirige gli affari;

b.

emana le decisioni in conformità con il regolamento di organizzazione del consiglio d'amministrazione; sono fatte salve le disposizioni del diritto federale per l'emanazione di decisioni secondo l'articolo 3 capoverso 2;

c.

elabora le basi decisionali del consiglio d'amministrazione; RS 172.220.1

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Legge Movetia

d.

riferisce regolarmente al consiglio d'amministrazione e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;

e.

rappresenta Movetia verso l'esterno;

f.

decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del personale di Movetia; è fatto salvo l'articolo 7 lettera g;

g.

adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

Art. 9 1

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Ufficio di revisione

Il Consiglio federale nomina l'ufficio di revisione. Può revocarlo.

All'ufficio di revisione e all'attività di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria.

2

L'ufficio di revisione verifica il conto annuale. Verifica inoltre che la relazione annuale contenga informazioni corrispondenti ai fatti sull'attuazione di una gestione dei rischi adeguata a Movetia e sullo sviluppo del personale.

3

Presenta al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale un rapporto esaustivo sui risultati della sua verifica.

4

Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

5

Sezione 4: Personale Art. 10

Condizioni di assunzione

1

La direzione e il resto del personale sottostanno alle disposizioni della LPers7.

2

Movetia è il datore di lavoro.

3

L'ordinanza sul personale sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 11

Cassa pensioni

La direzione e il resto del personale sono assicurati presso PUBLICA conformemente agli articoli 32a­32m LPers8.

1

Movetia è il datore di lavoro secondo l'articolo 32b capoverso 2 LPers. È affiliata alla cassa di previdenza della Confederazione secondo l'articolo 32d capoverso 2 LPers. È applicabile l'articolo 32d capoverso 3 LPers.

2

7 8

RS 172.220.1 RS 172.220.1

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Legge Movetia

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Sezione 5: Finanziamento e finanze Art. 12

Finanziamento

Movetia finanzia le sue attività mediante: a.

le indennità versate dalla Confederazione;

b.

i contributi versati dai Cantoni a copertura dei costi dei mandati assegnati o le indennità da essi versate per i compiti affidati secondo l'articolo 3 capoverso 5;

c.

i mezzi finanziari di terzi.

Art. 13

Indennità della Confederazione

La Confederazione accorda a Movetia sussidi annuali per indennizzare l'adempimento dei compiti che le affida secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 4 e per assicurare il suo funzionamento.

Art. 14

Mezzi finanziari di terzi

Movetia può accettare o procurarsi mezzi finanziari di terzi purché ciò sia compatibile con la sua indipendenza, i suoi compiti e i suoi obiettivi.

1

2

Sono considerati mezzi finanziari di terzi in particolare: a.

i compensi per prestazioni commerciali secondo l'articolo 22;

b.

le liberalità di terzi.

Art. 15

Rapporto di gestione

1

Il rapporto di gestione comprende il conto annuale e la relazione annuale.

2

Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d'interesse dei membri del consiglio d'amministrazione.

3

Art. 16

Presentazione dei conti

La presentazione dei conti di Movetia espone la situazione reale e per settore d'attività inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

1

È retta dai principi della presentazione regolare dei conti, in particolare dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo.

2

Si fonda su uno standard generalmente riconosciuto in materia di presentazione dei conti.

3

Le norme d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi di presentazione dei conti vanno espressamente indicate nell'allegato del bilancio.

4

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Legge Movetia

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La contabilità d'esercizio deve essere allestita in modo da esporre costi e ricavi dei singoli settori di prestazioni.

5

Il Consiglio federale può emanare disposizioni relative alla presentazione dei conti.

Può in particolare prescrivere a Movetia deroghe a standard riconosciuti in materia di presentazione dei conti o integrazioni.

6

Art. 17 1

Riserve

Movetia può costituire riserve.

Nel rispettivo anno contabile le riserve non devono superare il sette per cento dei ricavi operativi esposti nel conto annuale.

2

Le riserve sono utilizzate per compensare perdite, coprire rischi di responsabilità e finanziare progetti.

3

Art. 18

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità di Movetia nell'ambito della sua tesoreria centrale.

1

2 Può

accordare a Movetia mutui a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria all'adempimento dei suoi compiti.

3

L'AFF e Movetia disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Art. 19

Imposte

Le prestazioni non commerciali di Movetia sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

1

2

È fatto salvo il diritto federale concernente: a.

l'imposta sul valore aggiunto;

b.

l'imposta preventiva.

Gli utili di Movetia derivanti da prestazioni commerciali di cui all'articolo 22 sono imponibili.

3

Sezione 6: Tutela degli interessi della Confederazione e dei Cantoni Art. 20

Obiettivi strategici

Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici vincolanti di Movetia nell'ambito degli obiettivi e dei compiti di cui agli articoli 2 e 3.

1

Nel preparare gli obiettivi strategici il Consiglio federale invita la CDPE a esprimere un parere in particolare sugli obiettivi che riguardano le competenze o gli interessi essenziali dei Cantoni.

2

Se il Consiglio federale decide in merito agli obiettivi strategici discostandosi dal parere della CDPE su aspetti essenziali, gliene comunica i motivi determinanti.

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Il Consiglio federale verifica annualmente se gli obiettivi strategici sono stati raggiunti.

4

Art. 21

Vigilanza

1

Movetia sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

2

La vigilanza del Consiglio federale comprende in particolare le attribuzioni seguenti: a.

la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d'amministrazione;

b.

la nomina e la revoca dell'ufficio di revisione;

c.

l'approvazione: 1. della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore, 2. dell'ordinanza sul personale, 3. del rapporto di gestione e della decisione relativa all'impiego di un utile;

d.

l'emanazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro raggiungimento;

e.

il discarico del consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all'attività di Movetia e informarsi in ogni momento sulle sue attività.

3

Sezione 7: Prestazioni commerciali Art. 22 1

Movetia può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste: a.

sono strettamente correlate ai compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti; e

c.

non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

Può fornire ad attori privati e pubblici in particolare prestazioni come compiti di supporto, di organizzazione e di attuazione nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione.

2

Per le sue prestazioni commerciali stabilisce prezzi che permettano almeno di coprire i costi. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è ammesso.

3

Per le sue prestazioni commerciali sottostà agli stessi obblighi previsti per i prestatori privati.

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Sezione 8: Statistica Art. 23 Movetia tiene statistiche nella misura in cui sono necessarie per l'adempimento dei suoi compiti legali.

Sezione 9: Disposizioni finali e transitorie Art. 24 1

Istituzione di Movetia

Il Consiglio federale fissa la data in cui Movetia acquisisce la personalità giuridica.

La Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (FPSM) è sciolta dal Consiglio federale a partire da una data da esso stabilita. Movetia subentra nei rapporti giuridici vigenti e, se necessario, li ridefinisce.

2

Il Consiglio federale definisce i diritti, gli obblighi e i valori patrimoniali trasferiti a Movetia e approva il relativo inventario. Stabilisce il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio di apertura.

3

Esso adotta tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento, emana le relative disposizioni e decisioni. Può segnatamente: 4

a.

obbligare i servizi che fino a quel momento hanno svolto compiti che a partire dall'entrata in vigore della presente legge spettano a Movetia, a mettere a disposizione di quest'ultima i loro documenti e dati, in particolare i sistemi informatici;

b.

concordare con la FPSM l'acquisizione dei suoi valori patrimoniali;

c.

mettere a disposizione di Movetia i crediti e le prestazioni iscritti nel preventivo della Confederazione per la gestione della FPSM se all'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi finanziari necessari all'adempimento dei compiti di Movetia.

Il trasferimento di diritti, obblighi e valori patrimoniali e le necessarie iscrizioni nei registri sono esenti da imposte e tasse; è fatto salvo il diritto federale in materia di imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni della legge del 3 ottobre 20039 sulla fusione si applicano nella misura in cui riguardano il trasferimento di valori patrimoniali e se la presente legge non dispone diversamente.

5

L'AFF può accordare a Movetia mutui per la sua costituzione secondo l'articolo 18 capoverso 2.

6

Art. 25

Trasferimento dei rapporti di lavoro del personale della FPSM

I rapporti di lavoro del personale della FPSM sono trasferiti a Movetia alla data fissata dal Consiglio federale e a partire da tale data sottostanno al diritto in materia di 1

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RS 221.301

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personale di Movetia, sempre che al momento del trasferimento non siano stati disdetti. È fatta salva la nomina della direzione (art. 7 lett. f e g).

Le persone il cui rapporto di lavoro viene trasferito dalla FPSM a Movetia ricevono contratti di lavoro di diritto pubblico.

2

Non sussiste alcun diritto a mantenere la funzione, il settore di attività, il luogo di lavoro o l'unità organizzativa. Il salario percepito fino a tale data è invece garantito per un anno, a condizione che sussista un rapporto di lavoro.

3

Entro due mesi Movetia conclude con il personale ripreso un contratto di lavoro a nome del nuovo datore di lavoro che sostituisce il contratto precedente. Tale contratto non prevede un periodo di prova.

4

Gli anni di servizio prestati presso la FPSM sono riconosciuti per il calcolo degli anni di servizio presso Movetia.

5

Le vertenze riguardanti il diritto del lavoro pendenti al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro sono giudicate in base al diritto previgente.

6

Art. 26

Datore di lavoro competente

Movetia è considerata il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite subordinati alla FPSM.

1

Movetia è il datore di lavoro competente anche se la rendita d'invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità è sopravvenuta presso la FPSM prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Art. 27

Altre disposizioni transitorie

Nei cinque anni successivi all'acquisizione della personalità giuridica da parte di Movetia, il Dipartimento responsabile può rettificare mediante decisione, senza l'addebito di tasse o emolumenti, le iscrizioni nei registri di cui all'articolo 24 capoverso 5.

Art. 28

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione se la presente legge non delega questa competenza al consiglio d'amministrazione.

Art. 29

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

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Legge Movetia

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1. Legge federale del 25 settembre 202010 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione Titolo prima dell'art. 6

Sezione 3: Delega di compiti all'Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione Art. 6 L'Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione è responsabile dei compiti di attuazione e della concessione di sussidi nel settore contemplato dalla presente legge, conformemente alle disposizioni della legge Movetia del ...11.

2. Legge del 5 ottobre 200712 sulle lingue Art. 14 cpv. 2, secondo periodo ... L'Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione è responsabile del versamento dei sussidi conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge Movetia del ...13.

2

Art. 30

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 441.1 RS ...

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