FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

23.084 Messaggio concernente la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione) del 29 novembre 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione).

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2021

M 20.3665

Trasparenza sulle casse di disoccupazione (S 24.9.2020, Müller Damian; N 4.3.2021)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2023-3479

FF 2023 2862

FF 2023 2862

Compendio La presente revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) adempie la mozione Müller Damian 20.3665 rendendo le casse di disoccupazione (CD) più trasparenti. Il progetto prevede, oltre a quelli formali, anche adeguamenti materiali, in particolare l'ampliamento della possibilità di partecipare a periodi di pratica professionale (PPP) e delle basi per lo scambio di dati.

Situazione iniziale Il 4 marzo 2021 il Consiglio nazionale ha trasmesso al Consiglio federale la mozione Müller Damian 20.3665 Trasparenza sulle casse di disoccupazione. La mozione incarica il Consiglio federale di verificare e adeguare le basi legali per il rimborso delle spese amministrative delle CD al fine di aumentare la trasparenza e l'efficienza dei costi.

La presente revisione parziale attua le richieste della mozione. Il Consiglio federale coglie l'occasione per apportare al contempo ulteriori adeguamenti alla LADI. Oltre all'ampliamento della possibilità di partecipare ai PPP, viene resa possibile l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD), viene sancito il diritto di comunicare dati ai servizi cantonali specializzati nell'aiuto all'incasso e vengono apportati i necessari adeguamenti e chiarimenti linguistici e formali.

Contenuto del progetto La mozione Müller Damian contiene quattro mandati. Il presente progetto attua i primi tre mandati attraverso due adeguamenti della LADI. In primo luogo, viene sancito nella legge il rimborso delle spese amministrative in base a un sistema bonusmalus. In questo modo si abolisce il sistema di rimborso forfetario e si creano le basi per la regolamentazione, a livello di ordinanza, di un sistema di rimborso che incentiva, come richiesto, la fornitura di prestazioni efficienti in termini di costi. In secondo luogo, tra i compiti dell'ufficio di compensazione dell'AD è aggiunta la pubblicazione degli indicatori annuali relativi alle spese amministrative delle CD, al fine di ottenere la trasparenza richiesta dalla mozione.

Il quarto mandato della mozione riguarda la soppressione della possibilità finora esistente per le CD di limitare il proprio campo di attività. Tuttavia, secondo il Consiglio federale vi è un rischio elevato che l'attuazione di questo
mandato si ripercuota negativamente sull'efficienza dei costi delle CD e risulti quindi in contrasto con l'obiettivo della mozione. Oltre alla variante che attua il mandato in questione, è stata quindi sottoposta a consultazione una seconda variante che non prevede alcuna modifica in tal senso. Poiché la stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è espressa a favore di questa seconda variante, il progetto non contiene alcuna modifica riguardo al campo di attività delle casse.

Oltre ad attuare la mozione Müller Damian, il progetto contiene ulteriori adeguamenti legislativi. In primo luogo, intende ampliare la possibilità per i giovani adulti di partecipare ai PPP durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni, permettendo

2 / 34

FF 2023 2862

loro di parteciparvi non più solo in caso di disoccupazione elevata e sostenendo così in modo adeguato l'ingresso nel mercato del lavoro dopo la formazione scolastica (professionale). Il progetto prevede inoltre due adeguamenti che consentono l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'AD.

Nella LADI viene anche sancito il diritto di comunicare dati ai servizi cantonali specializzati nell'aiuto all'incasso affinché, nell'ambito di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia possano, in singoli casi, essere fornite informazioni. Infine, vengono inserite le opportune precisazioni e apportati i necessari adeguamenti linguistici e formali.

3 / 34

FF 2023 2862

Indice Compendio 1

2

Situazione iniziale 1.1 Necessità di agire e obiettivi 1.1.1 Mandato parlamentare 1.1.2 Panoramica delle casse e prassi in materia di rimborso 1.1.3 Basi giuridiche insufficienti 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta 1.2.1 Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione 1.2.2 Ottimizzazione dell'accesso dei giovani adulti ai PPP 1.2.3 Altre modifiche 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 1.4 Interventi parlamentari

6 6 6 6 7 8 8 10 10

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione 2.1 Testo sottoposto a consultazione 2.2 Riassunto dei risultati della procedura di consultazione 2.2.1 Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione 2.2.2 Ottimizzazione dell'accesso dei giovani adulti ai PPP 2.2.3 Interoperabilità dei sistemi d'informazione 2.2.4 Comunicazione di dati 2.2.5 Articolo 27 capoverso 5 2.2.6 Precisazioni e adeguamenti linguistici e formali 2.2.7 Modifica di altri atti normativi 2.2.8 Altre modifiche 2.2.9 Parere della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione 2.3 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione 2.3.1 Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione 2.3.2 Ottimizzazione dell'accesso dei giovani adulti ai PPP 2.3.3 Interoperabilità dei sistemi d'informazione 2.3.4 Comunicazione di dati 2.3.5 Articolo 27 capoverso 5 2.3.6 Precisazioni e adeguamenti linguistici e formali 2.3.7 Modifica di altri atti normativi 2.3.8 Altre richieste

11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 14

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

17

4

Punti essenziali del progetto 4.1 La normativa proposta 4.1.1 Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione 4.1.2 Ottimizzazione dell'accesso dei giovani adulti ai PPP

17 17 17 18

2

4 / 34

11 11

14 15 15 15 16 16 16 16 16 16

FF 2023 2862

4.2 4.3

4.1.3 Interoperabilità dei sistemi d'informazione 4.1.4 Comunicazione di dati 4.1.5 Precisazioni e adeguamenti linguistici e formali Compatibilità tra compiti e finanze Attuazione

18 18 18 19 19

5

Commento ai singoli articoli 5.1 Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione 5.2 Legge sul collocamento

19 19 24

6

Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per la Confederazione 6.2 Ripercussioni per il fondo di compensazione dell'AD 6.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna 6.4 Ripercussioni sull'economia 6.5 Ripercussioni sulla società 6.6 Ripercussioni sull'ambiente 6.7 Altre ripercussioni

25 25 25

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 7.3 Forma dell'atto 7.4 Subordinazione al freno alle spese e conformità alla legge sui sussidi 7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale 7.6 Delega di competenze legislative 7.7 Protezione dei dati

28 28 28 29

7

Appendici 1 Quote di mercato ID per Cantone di residenza e CD 2021 2 Tabella riassuntiva dei dati utilizzati

26 27 27 27 28

29 30 30 30 31 33

Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) (Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione) (Disegno) FF 2023 2863

5 / 34

FF 2023 2862

Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

1.1.1

Mandato parlamentare

Il 4 marzo 2021 il Consiglio nazionale ha trasmesso al Consiglio federale la mozione Müller Damian 20.3665 Trasparenza sulle casse di disoccupazione. La mozione incarica il Consiglio federale di verificare e adeguare le basi legali per il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione (CD) al fine di aumentare la trasparenza e l'efficienza. La mozione contiene in sintesi i seguenti quattro mandati: 1.

introduzione di metodi di benchmarking consolidati per quanto riguarda entrate, prestazioni, computo, impiego dei mezzi ed efficienza; le CD devono fornire alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) i dati necessari; la SECO pubblica ogni anno i risultati del benchmarking, che possono essere attribuiti in modo univoco a ogni CD;

2.

adeguamento del sistema bonus-malus in modo che le CD molto efficienti siano premiate e quelle molto inefficienti siano effettivamente sanzionate;

3.

abolizione del rimborso forfetario nelle future convenzioni sulle prestazioni tra la Confederazione e i titolari delle CD;

4.

divieto di limitare il campo di attività delle CD a un determinato settore e/o a una determinata cerchia di persone o professioni.

1.1.2

Panoramica delle casse e prassi in materia di rimborso

Attualmente in Svizzera sono attive 32 CD. Tra i loro principali compiti vi è quello di esaminare il diritto alle prestazioni finanziarie dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) e di versare tali prestazioni, come l'indennità di disoccupazione (ID) o l'indennità per lavoro ridotto (ILR). Ogni Cantone gestisce una CD, ad eccezione dei Cantoni di Nidvaldo e Obvaldo, che ne gestiscono una in comune. A queste si aggiungono sette CD private riconosciute, sei delle quali gestite da sindacati e una da un'organizzazione di datori di lavoro. La tabella 1 allegata fornisce una panoramica delle quote di mercato di ciascuna CD nei pagamenti delle ID per Cantone di residenza delle persone che hanno percepito indennità giornaliere nel 2021.

Le spese amministrative sostenute dalle CD nell'esecuzione dei propri compiti nell'ambito della legge del 25 giugno 19821 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) sono rimborsate dal fondo di compensazione dell'AD. Il sistema utilizzato è paragonabile al sistema dei punti tariffali usato in ambito sanitario. Per ogni 1

RS 837.0

6 / 34

FF 2023 2862

operazione (ad es. domande di ID evase o conteggi mensili effettuati entro un certo lasso di tempo), alla CD viene contabilizzato un determinato numero di unità di prestazione basato sul costo medio della singola operazione. Attualmente, i titolari delle CD possono scegliere tra due sistemi di rimborso: il rimborso forfetario e il rimborso delle spese effettive. Nel caso del rimborso forfetario, il titolare della cassa riceve un importo fisso per ogni unità di prestazione, indipendentemente dalle spese effettive.

Eventuali eccedenze o disavanzi sono quindi a beneficio o a carico del titolare della cassa. Nel caso del rimborso delle spese effettive, il risarcimento segue un sistema bonus-malus. Se la CD risulta più efficiente della media e se le spese effettive per unità di prestazione sono inferiori all'importo stabilito, il titolare della cassa riceve un supplemento (bonus) in aggiunta al rimborso. Se invece la CD si dimostra meno efficiente della media e le spese effettive superano di oltre il 20 per cento l'importo stabilito per unità di prestazione, al titolare della cassa viene applicata una detrazione (malus). Dal 2020 al 2022 il sistema di rimborso forfetario è stato applicato per una sola delle 32 CD; dal 2023 tutte le casse hanno scelto il rimborso delle spese effettive.

Il sistema di rimborso applicabile è stabilito di volta in volta in una convenzione tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e i rispettivi titolari delle casse. Queste convenzioni, valide per un periodo di cinque anni, hanno lo scopo di incentivare un'esecuzione efficiente in termini di costi e di qualità.

Se un titolare non ha firmato la convenzione, i costi computabili (senza bonus) sono rimborsati in base alla prestazione. La valutazione degli indicatori concernenti la prestazione è effettuata analogamente alla convenzione sulle prestazioni conclusa tra il DEFR e gli altri titolari di casse (art. 122b ordinanza del 31 agosto 19832 sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI]).

1.1.3

Basi giuridiche insufficienti

Come indicato dal Tribunale amministrativo federale nella sentenza B-3132/2010 del 19 agosto 2015 relativa a un malus a carico del titolare di una CD, le basi legali del sistema bonus-malus vanno riviste. In particolare, le conseguenze della mancata sottoscrizione di una convenzione non sono sufficientemente regolamentate a livello giuridico. Per sanzionare in modo effettivo le CD molto inefficienti o non collaborative, come richiesto dalla mozione Müller Damian, le sole convenzioni non rappresentano una base giuridica sufficiente ed efficace.

La presente revisione parziale mira a definire in modo sufficiente dal punto di vista giuridico gli elementi principali del sistema di rimborso, finora specificati principalmente a livello di convenzione. Allo stesso tempo, permette di attuare i mandati della mozione Müller Damian volti ad aumentare la trasparenza e l'efficienza per quanto attiene al sistema di rimborso delle CD.

2

RS 837.02

7 / 34

FF 2023 2862

1.2

Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1

Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione

I primi tre mandati della mozione Müller Damian sono definiti chiaramente e lasciano poco margine di interpretazione e di manovra per altre varianti di attuazione.

In linea di principio, il primo mandato della mozione può già essere adempiuto nel quadro della legge in vigore. I metodi di benchmarking, infatti, sono già utilizzati nell'ambito dell'AD. Per il conteggio delle spese amministrative effettive, l'ufficio di compensazione dell'AD dispone di tutti gli indicatori di benchmarking richiesti dall'autore della mozione. Per quanto riguarda il conteggio forfetario (che in futuro non sarà più previsto), è già previsto che le spese effettive debbano essere comunicate all'ufficio di compensazione. Una prima pubblicazione degli indicatori relativi ai risultati dei titolari delle casse è avvenuta nel giugno 2022 con il rapporto di attività sul mercato del lavoro e l'assicurazione disoccupazione («Tätigkeitsbericht Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung 2021»3). Per sancire nella legge l'attuazione di questo primo mandato della mozione Müller Damian e creare così chiarezza giuridica al riguardo, la presente revisione parziale della LADI iscrive tra i compiti dell'ufficio di compensazione dell'AD la pubblicazione annuale degli indicatori.

Per l'attuazione del secondo mandato è necessaria una modifica legislativa. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale amministrativo federale B-3132/2010, il sistema bonus-malus necessita di una migliore base giuridica. Alla luce di questa constatazione la SECO ha commissionato un parere giuridico che raccomanda di introdurre a livello di legge il sistema bonus-malus quale sistema di rimborso delle spese amministrative delle CD e concretizzarlo a livello di ordinanza. L'iscrizione nella legge del sistema bonus-malus esclude l'applicazione di altri sistemi di rimborso, in particolare quello forfetario. In questo modo viene allo stesso tempo attuato a livello legislativo il terzo mandato della mozione Müller Damian. Già dal 2024 la convenzione non includerà più la possibilità di un conteggio forfetario.

Il quarto mandato della mozione Müller Damian è l'unico che non riguarda il sistema di rimborso delle spese amministrative delle CD. Non è chiaro in che misura l'attuazione di questo mandato dovrebbe contribuire alla trasparenza e all'efficienza delle CD. Dalla corrispondenza con l'autore della mozione è stato possibile individuare due motivazioni alla base di questo mandato: 1.

il timore che campi d'attività troppo limitati portino a inefficienze e quindi a spese amministrative più elevate;

2.

il rafforzamento della concorrenza per garantire che le CD dominanti sul mercato siano sempre sottoposte a una sana concorrenza.

Il timore di cui al punto 1 è infondato, in quanto non è possibile stabilire un nesso tra le dimensioni del bacino di utenza della CD e la sua efficienza. I titolari le cui CD operano in modo inefficiente per un periodo prolungato e hanno spese amministrative elevate devono pagare un malus o contribuire alle spese amministrative con fondi pro-

3

www.seco.admin.ch > Lavoro > Assicurazione contro la disoccupazione > Basi (disponibile anche in franc.)

8 / 34

FF 2023 2862

pri. Ciò costituisce un forte incentivo a evitare le inefficienze o a porvi rimedio, se necessario estendendo il campo di attività.

Il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire nemmeno riguardo al rafforzamento della concorrenza. A suo parere la soluzione proposta dall'autore della mozione è controproducente. Le CD cantonali detengono la quota di mercato più elevata in tutti i Cantoni ad eccezione del Ticino. In dieci Cantoni, tale quota supera l'80 per cento. Al secondo posto si colloca la CD Unia, che detiene una quota di mercato a doppia cifra in 19 Cantoni. Le altre CD private sono importanti soprattutto in alcuni Cantoni. E sono proprio queste CD private più piccole, il cui campo di attività è a volte limitato, a svolgere un ruolo essenziale nello stimolare la concorrenza. Va ricordato che nessuna di queste CD stabilisce, per l'iscrizione, condizioni in relazione alla residenza dell'assicurato o alla sede sociale dell'azienda. Tuttavia, l'ubicazione dei servizi di pagamento e il campo di attività dei titolari creano una certa delimitazione geografica dei campi d'attività delle casse. Solo una CD privata (SIT Genève) limita il suo campo a un determinata cerchia di persone: a questa CD possono iscriversi unicamente i membri del sindacato. In ogni caso, a Ginevra sono attive altre quattro CD, per cui gli assicurati hanno una scelta relativamente ampia.

Restringere il campo di attività non comporta svantaggi né in termini di efficienza né di concorrenza. Al contrario, concentrandosi su una regione determinata, le CD private più piccole sono in grado di mantenere quote di mercato significative e quindi di offrire agli assicurati una scelta aggiuntiva rispetto alle CD pubbliche e a Unia. Nella prassi, la limitazione del campo di attività non ha finora comportato conseguenze negative o indesiderate né per le CD pubbliche né per quelle private. Trasmettendo la mozione Müller Damian, tuttavia, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare l'attuazione di questo quarto mandato. Nel quadro della procedura di consultazione sono pertanto state proposte due varianti: ­

variante in base ai complementi forniti dall'autore della mozione, che intende abolire la possibilità per le CD private di restringere il proprio campo di attività ed estendere la competenza delle CD pubbliche oltre i confini cantonali;

­

variante raccomandata dal Consiglio federale, che consiste nel rinunciare ad attuare il quarto mandato.

L'abolizione della possibilità di restringere il campo di attività rischia di comportare più svantaggi che vantaggi in termini di l'efficienza dei costi delle CD e la concorrenza tra le casse. L'obbligo di estendere il proprio campo di attività costringerebbe le CD private attive a livello regionale, importanti per garantire la concorrenza, a investire massicciamente nell'espansione di tale campo o a cessare l'attività (dato che nessun titolare può essere obbligato a gestire una CD). Quest'ultimo caso si tradurrebbe in una minore concorrenza e in una maggiore concentrazione del mercato tra le rimanenti CD. I massicci investimenti invece comporterebbero spese amministrative più elevate e quindi costi aggiuntivi per il fondo dell'AD, con una conseguente riduzione dell'efficienza dei costi. La variante proposta dall'autore della mozione è quindi in contraddizione con i veri obiettivi della mozione, ovvero la promozione dell'efficienza e della concorrenza attraverso una maggiore trasparenza.

9 / 34

FF 2023 2862

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è espressa a favore della variante raccomandata dal Consiglio federale. Non vengono quindi adottate modifiche in relazione al campo di attività delle CD.

1.2.2

Ottimizzazione dell'accesso dei giovani adulti ai PPP

Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione sono soggette a un periodo di attesa speciale di 120 giorni prima di poter beneficiare per la prima volta delle prestazioni dell'AD. Questo vale in particolare per i giovani adulti che hanno concluso una formazione scolastica (professionale) e non hanno ancora versato contributi. Secondo il diritto vigente, durante questo periodo di attesa speciale possono partecipare a un PPP solo in caso di disoccupazione elevata.

I lavori svolti nell'ambito del postulato Jositsch 20.3480 «Crisi del coronavirus. Aiutare le persone che si ritrovano disoccupate dopo il tirocinio ad acquisire esperienza professionale» e il relativo rapporto pubblicato dal Consiglio federale4 dimostrano che limitare ai periodi di disoccupazione elevata la partecipazione ai PPP durante il periodo di attesa speciale è un ostacolo, soprattutto se si vuole offrire un sostegno adeguato ai giovani adulti. I PPP permettono proprio ai giovani adulti in cerca della prima occupazione di maturare un'esperienza lavorativa pratica. Indipendentemente dal livello di disoccupazione, per una minoranza di persone in cerca d'impiego le opportunità sul mercato del lavoro possono essere notevolmente aumentate attraverso il ricorso mirato a un PPP. Pertanto, il Consiglio federale ha approfittato di questa revisione della LADI per attuare fin d'ora una raccomandazione formulata nel rapporto in adempimento del postulato Jositsch, segnatamente la possibilità di partecipare senza limitazioni ai PPP durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni.

Il fatto di accordare PPP al di fuori dei periodi di disoccupazione elevata comporta costi aggiuntivi per il fondo di compensazione dell'AD. Si prevede che durante il periodo di attesa speciale vi saranno circa 200 PPP in più all'anno, che genereranno costi supplementari di 102 franchi al giorno per un PPP della durata di due-tre mesi. Per l'ufficio di compensazione dell'AD si stimano dunque costi aggiuntivi tra gli 800 000 e al massimo un milione di franchi all'anno. A lungo termine si può tuttavia prevedere un risparmio in termini di indennità giornaliere, dato che l'integrazione duratura dei giovani adulti nel mercato del lavoro riduce il rischio che debbano percepire altre indennità giornaliere durante il loro percorso professionale.

1.2.3

Altre modifiche

Per quanto riguarda gli altri temi materiali di questo progetto non sono state esaminate varianti trattandosi di adeguamenti necessari nell'ambito dei sistemi d'informazione e della protezione dei dati.

4

Cfr. Offres de l'assurance-chômage pour jeunes adultes en transition II ­ Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 20.3480 Jositsch du 2 juin 2020 (disponibile anche in ted.); www.parlement.ch > Travail parlementaire > Recherche Curia Vista > 20.3480 > Rapport en réponse à l'intervention parlementaire.

10 / 34

FF 2023 2862

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20205 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20206 sul programma di legislatura 2019­2023.

Tuttavia, la presente revisione parziale contribuisce all'obiettivo del programma di legislatura nel settore dell'e-government: «L'attrattiva della Svizzera per l'economia e la società dipende essenzialmente dall'efficienza dello Stato nell'erogare le prestazioni. Per essere all'altezza delle esigenze attuali è necessario che la pubblica amministrazione si avvalga sempre più delle tecnologie digitali per fornire le sue prestazioni». I sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'AD sono fondamentali per la fornitura di servizi da parte degli organi d'esecuzione. L'interoperabilità dei rispettivi sistemi d'informazione è determinante per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici nel settore dell'AD e del servizio pubblico di collocamento. Con la presente revisione parziale della LADI il Consiglio federale crea le condizioni quadro per tenere conto delle crescenti esigenze in materia di trasparenza e digitalizzazione e quindi anche per rendere possibile l'uso ripetuto di soluzioni e dati. L'interoperabilità delle applicazioni di e-government all'interno dei livelli istituzionali e tra i livelli stessi contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo di legislatura.

Il progetto non è inserito nemmeno nel piano finanziario della Confederazione né nel preventivo corrispondente.

1.4

Interventi parlamentari

Con il presente progetto si propone di togliere dal ruolo la mozione Müller Damian 20.3665 Trasparenza sulle casse di disoccupazione.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

2.1

Testo sottoposto a consultazione

Il progetto tiene conto in particolare delle richieste della mozione Müller Damian. Per l'attuazione del quarto mandato della mozione, ossia il divieto per le CD di limitare il proprio campo di attività, sono state presentate due varianti. Inoltre, la LADI è modificata in attuazione di una raccomandazione formulata nel rapporto sul postulato Jositsch 20.3480. Le modifiche riguardano altresì l'accesso ai sistemi d'informazione gestiti dall'AD come pure miglioramenti formali e linguistici. La consultazione si è 5 6

FF 2020 1565 FF 2020 7365

11 / 34

FF 2023 2862

svolta dal 9 dicembre 2022 al 20 marzo 2023. Sono stati interpellati 63 destinatari.

Tra Cantoni, partiti, organizzazioni e associazioni, sono pervenuti 39 pareri.

2.2

Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

La grande maggioranza dei partecipanti approva gli obiettivi della presente revisione.

In particolare tutti i Cantoni, tranne uno, sostengono il progetto nella variante proposta dal Consiglio federale. I pareri relativi ai singoli argomenti sono illustrati brevemente di seguito. Per i commenti dettagliati e le richieste di natura formale si rinvia al rapporto sui risultati della procedura di consultazione7 e ai pareri pubblicati8.

2.2.1

Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione

In generale, le modifiche nel settore dell'AD sono accolte positivamente. L'attuazione delle prime tre richieste della mozione Müller Damian è praticamente incontestata mentre i pareri sulle due varianti sottoposte a consultazione in relazione alla quarta richiesta sono chiaramente a favore della variante raccomandata dal Consiglio federale.

Riguardo all'obbligo legale di pubblicare gli indicatori non sono state formulate richieste di modifica. Quattro organizzazioni e un partito rifiutano l'abolizione del sistema forfetario tramite l'introduzione nella legge del sistema bonus-malus. Allo stesso tempo, tre organizzazioni chiedono un divieto esplicito del sistema forfetario.

La variante proposta dal Consiglio federale, che non prevede nessuna modifica riguardo al campo di attività delle CD, è sostenuta dalla maggior parte dei partecipanti: 25 Cantoni su 26, tre partiti su quattro e sette organizzazioni su nove sono esplicitamente a favore di questa variante. Un Cantone dichiara di poter accettare entrambe le varianti, pur preferendo la soluzione che abolisce la possibilità di limitare il campo di attività delle CD come proposto dall'autore della mozione. Pertanto, solo tre partecipanti rifiutano la variante proposta dal Consiglio federale. Di questi, un'organizzazione preferisce la variante auspicata dall'autore della mozione. Gli altri due si limitano a chiedere lo stralcio senza sostituzione dell'articolo 78 capoverso 2 LADI.

2.2.2

Ottimizzazione dell'accesso dei giovani adulti ai PPP

I 26 Cantoni e altri 11 partecipanti accolgono senza riserve l'ampliamento della possibilità per i giovani adulti di partecipare ai PPP nell'ambito dell'AD. Solo due parte-

7 8

www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022> DEFR www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022> DEFR

12 / 34

FF 2023 2862

cipanti si esprimono in modo critico nei confronti di questo ampliamento e vi vedono un potenziale di abuso.

2.2.3

Interoperabilità dei sistemi d'informazione

11 Cantoni e altri due partecipanti accolgono esplicitamente le modifiche concernenti l'interoperabilità dei sistemi d'informazione, ritenute al passo coi tempi e opportune al fine di garantire uno svolgimento efficiente del mandato esecutivo.

2.2.4

Comunicazione di dati

Sette Cantoni e un altro partecipante accolgono esplicitamente la comunicazione dei dati ai servizi cantonali specializzati nell'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia.

2.2.5

Articolo 27 capoverso 5

Quattro partecipanti vorrebbero che si rinunciasse alla modifica dell'articolo 27 capoverso 5 AP-LADI. Temono infatti che la soppressione delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare in caso di grado di invalidità inferiore al 40 per cento abbia un impatto negativo sulla situazione professionale degli interessati e ritengono quindi che anche queste persone dovrebbero ricevere le indennità giornaliere supplementari dell'AD.

2.2.6

Precisazioni e adeguamenti linguistici e formali

Un Cantone si rammarica che la versione francese dell'avamprogetto di legge non usi formulazioni epicene. Dal suo punto di vista sarebbe auspicabile che l'intera LADI fosse redatta utilizzando un linguaggio inclusivo di genere.

2.2.7

Modifica di altri atti normativi

Due partecipanti formulano una proposta di adeguamento linguistico nella versione francese della legge del 6 ottobre 19899 sul collocamento (LC).

9

RS 823.11

13 / 34

FF 2023 2862

2.2.8

Altre modifiche

Alcuni partecipanti hanno colto l'occasione per esprimere altre richieste di modifica della LADI: ­

prevedere la possibilità di versare a terzi gli assegni familiari secondo l'articolo 22 LADI;

­

adeguare, a favore degli assicurati, le prestazioni dell'AD in seguito ai cambiamenti del mercato del lavoro negli ultimi 20 anni e alle esperienze maturate con la pandemia;

­

adeguare l'importo dell'indennità giornaliera (tasso di indennità) secondo l'articolo 22 capoversi 2 e 3 LADI all'indice nazionale dei prezzi al consumo;

­

migliorare, a favore degli assicurati, le prestazioni dell'AD in base agli sviluppi del mercato del lavoro;

­

consentire un più ampio accesso a formazioni qualificanti durante la disoccupazione;

­

disciplinare in maniera esplicita nella LADI lo scambio di dati per la lotta contro gli abusi in relazione all'attuazione del regolamento (CE) n. 883/200410 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

2.2.9

Parere della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione

Conformemente all'articolo 89 LADI, la Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (CS AD) controlla lo stato e l'evoluzione del fondo di compensazione ed esamina i conti e il rapporto annui dell'assicurazione a destinazione del Consiglio federale. La CS AD assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell'assicurazione contro la disoccupazione nonché nell'elaborazione dei testi legislativi e può presentargli proposte al riguardo. Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro, può dare all'ufficio di compensazione direttive generali per l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) ed è competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative delle casse e dei Cantoni come pure dell'ufficio di compensazione. La CS AD è composta di rappresentati delle parti sociali, dei Cantoni, della Confederazione e delle cerchie scientifiche.

10

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'Allegato II all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS 0.831.109.268.1) e nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31).

14 / 34

FF 2023 2862

La CS AD, consultata in fase di elaborazione, sostiene il progetto posto in consultazione. Inoltre, sei delle associazioni rappresentate nella CS AD hanno inoltrato pareri nell'ambito della consultazione.

2.3

Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

Il Consiglio federale resta fedele al progetto posto in consultazione. Tenendo conto dei pareri ricevuti durante la procedura di consultazione, ha modificato e completato alcune disposizioni e i relativi commenti nel messaggio. Dalla consultazione è emerso che la maggior parte dei partecipanti, in particolare i rappresentanti dell'economia e gli organi esecutivi, accoglie con favore la presente revisione e ritiene opportune le modifiche proposte. Qui di seguito vengono valutati i pareri relativi ai singoli argomenti.

2.3.1

Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione

Una piccola minoranza respinge l'abolizione del sistema di rimborso forfetario, affermando in particolare che questo sistema costituisce il migliore incentivo per una gestione efficiente delle CD dal punto di vista dei costi, come sostenuto anche dal Consiglio federale nella sua risposta alla mozione Müller Damian. Tuttavia, il fatto che un'ampia maggioranza sostenga questa modifica dimostra che il sistema forfetario non trova più consenso politico. Il Consiglio federale resta quindi fedele al progetto posto in consultazione.

Per quanto riguarda le due varianti sottoposte a consultazione, solo una piccola minoranza è favorevole all'adeguamento delle disposizioni vigenti relative al campo di attività delle CD. L'argomentazione secondo cui ciò promuoverebbe la concorrenza tra le CD e migliorerebbe l'efficienza dei costi legati all'esecuzione della LADI è in contrasto in particolare con i pareri formulati dai Cantoni. Questi ultimi temono infatti un aumento delle spese amministrative per le CD e maggiori oneri amministrativi per gli uffici regionali di collocamento (URC) e i servizi cantonali (SC), senza alcun beneficio aggiuntivo per gli assicurati o le persone in cerca d'impiego. In considerazione del forte sostegno alla variante dell'AP-LADI raccomandata dal Consiglio federale, quest'ultimo rinuncia alle modifiche relative al campo di attività delle CD.

2.3.2

Ottimizzazione dell'accesso dei giovani adulti ai PPP

Considerati i pareri pervenuti, il Consiglio federale resta fedele al progetto posto in consultazione. Da quest'ultima è emerso che la grande maggioranza dei partecipanti è favorevole all'ampliamento dell'accesso dei giovani adulti ai PPP. Il Consiglio federale ritiene che i PPP offrano proprio ai giovani adulti l'opportunità di maturare un'esperienza professionale pratica e di aumentare così le loro possibilità sul mercato del lavoro. Il potenziale di abusi è limitato dall'uso mirato dei PPP.

15 / 34

FF 2023 2862

2.3.3

Interoperabilità dei sistemi d'informazione

Considerati i pareri favorevoli pervenuti, il Consiglio federale resta fedele al progetto posto in consultazione.

2.3.4

Comunicazione di dati

Considerati i pareri pervenuti, il Consiglio federale resta fedele al progetto proposto.

2.3.5

Articolo 27 capoverso 5

La richiesta sostenuta da quattro partecipanti alla consultazione di rinunciare a precisare l'articolo 27 capoverso 5 non può essere accolta. Introducendo questa disposizione il legislatore intendeva limitare l'applicazione dell'articolo 27 capoverso 5 LADI alle persone cui è stata soppressa, in tutto o in parte, la rendita d'invalidità dell'AI. Per evidenziare chiaramente da quale assicurazione deve essere stata versata la rendita d'invalidità soppressa, nell'articolo 27 capoverso 5 LADI si precisa ora che deve trattarsi di una rendita d'invalidità ai sensi della legge federale del 19 giugno 195911 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). Il Consiglio federale resta quindi fedele al progetto posto in consultazione.

2.3.6

Precisazioni e adeguamenti linguistici e formali

La richiesta di utilizzare un linguaggio epiceno nella versione francese non può essere soddisfatta perché, secondo la Guida al linguaggio inclusivo di genere, negli atti federali della Confederazione in lingua francese e italiana deve essere utilizzato il maschile inclusivo. Sono state esaminate altre proposte linguistiche. Il Consiglio federale non ritiene necessario apportare ulteriori modifiche al progetto di legge.

2.3.7

Modifica di altri atti normativi

Il Consiglio federale resta fedele al progetto posto in consultazione per quanto riguarda la modifica della LC.

2.3.8

Altre richieste

Le altre richieste riguardanti l'impostazione delle prestazioni dell'AD e le altre proposte di modifica della LADI che non rientrano nel quadro del presente progetto non

11

RS 831.20

16 / 34

FF 2023 2862

possono essere prese in considerazione, in quanto non sono strettamente correlate allo stesso.

Sulla base di tutti i pareri pervenuti e dell'ampio consenso espresso nei confronti della variante raccomandata dal Consiglio federale, non sono state apportate modifiche materiali al progetto dopo la consultazione.

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Le modifiche materiali previste dal presente progetto riguardano il sistema di rimborso delle spese amministrative delle CD, i PPP, l'interoperabilità dei sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'AD e la comunicazione di dati ai servizi specializzati nell'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia.

Il diritto dell'UE in materia di sicurezza sociale non prevede l'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. In particolare, gli Stati membri possono decidere autonomamente la struttura, le modalità di finanziamento e l'organizzazione dei propri sistemi di sicurezza sociale. Di conseguenza, ogni Stato dell'UE e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) ha i propri regolamenti e sistemi, che sono specifici a ogni Paese. Pertanto, non è opportuno procedere a un confronto diretto degli adeguamenti previsti con le normative di altri Stati dello Spazio economico europeo.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

4.1.1

Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione

All'articolo 83 capoverso 1 LADI viene aggiunto il compito, per l'ufficio di compensazione dell'AD, di pubblicare gli indicatori annuali relativi alle spese amministrative delle CD, creando così un chiaro mandato legale al riguardo.

All'articolo 92 capoverso 6 della legge viene inoltre stabilito che il rimborso delle spese amministrative delle CD deve avvenire in base a un sistema bonus-malus. Ciò significa che non sono più ammessi altri sistemi di conteggio, in particolare il sistema forfetario. Questa modifica crea allo stesso tempo la base legale che consentirà di sancire a livello di ordinanza i dettagli per un sistema bonus-malus in grado di incentivare, come auspicato, la fornitura di prestazioni efficienti in termini di costi. Riprendendo in un'ordinanza gli elementi centrali della gestione delle CD orientata alle prestazioni contenuti nella convenzione, il sistema di ricompensa delle CD molto efficienti e, in particolare, di sanzione delle CD molto inefficienti viene regolamentato in modo chiaro, anche nel caso in cui non esista alcun accordo.

Non vengono apportate modifiche riguardo al campo di attività delle CD. In ogni Cantone continuerà ad operare una sola CD pubblica. Le CD private mantengono la libertà 17 / 34

FF 2023 2862

di limitare il proprio campo di attività e di ottimizzare così la qualità delle prestazioni e l'efficienza dei costi.

4.1.2

Ottimizzazione dell'accesso dei giovani adulti ai PPP

La modifica dell'articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI prevede la possibilità di partecipare ai PPP durante il periodo di attesa speciale indipendentemente dal livello di disoccupazione. Ciò permette di estendere il ricorso ai PPP. L'obiettivo è fornire ai giovani adulti un sostegno continuo e mirato nella ricerca di un lavoro.

4.1.3

Interoperabilità dei sistemi d'informazione

Gli articoli 96c capoversi 1­1ter LADI e 35 capoverso 3 LC sono modificati in modo da consentire l'interoperabilità tra i diversi sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'AD. Questo adeguamento rende in particolare più efficiente l'elaborazione delle richieste di ILR e di indennità per intemperie (IPI). Viene inoltre modificato l'articolo 35 capoverso 3ter lettera f LC per consentire agli organizzatori di PML di accedere alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento e di caricare gli attestati di partecipazione delle persone assicurate.

4.1.4

Comunicazione di dati

L'articolo 97a capoverso 1 lettera f numero 8 LADI è completato in modo da consentire che, in singoli casi, anche i dati dell'AD possano essere trasmessi ai servizi cantonali specializzati nell'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia, qualora questi servizi ne avessero bisogno per riscuotere contributi di mantenimento non pagati o garantire il versamento di contributi di mantenimento futuri.

4.1.5

Precisazioni e adeguamenti linguistici e formali

Con la presente revisione parziale si coglie l'occasione per procedere anche ad adeguamenti necessari. Le modifiche proposte migliorano ad esempio la corrispondenza fra le tre versioni linguistiche, forniscono precisazioni che permetteranno di evitare fraintendimenti e prevedono formulazioni più moderne, in particolare nel settore dell'informatica e della protezione dei dati. Inoltre, nella versione tedesca, in tutti gli articoli del disegno vengono applicate le regole per una formulazione epicena specifiche alla lingua tedesca.

18 / 34

FF 2023 2862

4.2

Compatibilità tra compiti e finanze

Sul piano finanziario o dei compiti la modifica non ha ripercussioni dirette per la Confederazione.

Il nuovo obbligo legale di pubblicazione degli indicatori di prestazione delle CD attribuisce all'ufficio di compensazione dell'AD un nuovo compito, che di fatto svolge già oggi. L'attuazione avviene quindi all'interno delle strutture esistenti e non incide sui costi.

In seguito all'ottimizzazione dell'accesso ai PPP si prevede un leggero aumento del numero di partecipanti a questo PML. Ciò non dovrebbe però comportare alcun onere aggiuntivo considerevole per gli organi esecutivi.

Non dovrebbe comportare un onere aggiuntivo rilevante nemmeno l'attuazione del nuovo disciplinamento concernente il diritto degli organi dell'AD di comunicare dati ai servizi cantonali specializzati nell'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia.

4.3

Attuazione

L'attuazione dell'AD compete, a livello federale, all'ufficio di compensazione dell'AD (gestito dalla SECO) e, a livello cantonale, ai rispettivi servizi competenti.

La modifica proposta è stata elaborata in stretta collaborazione con i servizi cantonali.

Le modifiche vengono attuate a livello federale anche perché i sistemi d'informazione interessati sono messi a disposizione dei Cantoni in modo centralizzato. In generale, l'ufficio di compensazione assiste, sostiene e valuta i Cantoni nell'esecuzione della legge. In qualità di autorità di vigilanza, provvede all'applicazione uniforme della legge e dà istruzioni agli organi d'esecuzione.

5

Commento ai singoli articoli

5.1

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 11a cpv. 2 Il testo di legge viene precisato facendo direttamente riferimento all'importo annuo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

L'attuale rimando all'articolo 3 capoverso 2 LADI non è opportuno, in particolare perché si riferisce a un guadagno mensile e non annuale. L'adeguamento garantisce la certezza del diritto e contribuisce a evitare malintesi.

Art. 16 cpv. 2, frase introduttiva e lett. i La decisione circa l'adeguatezza di un'occupazione non è di competenza degli URC, ma dei SC (art. 85 cpv. 1 lett. c LADI). Come constatato dal Tribunale federale nella sua decisione DTF 128 V 311, il testo vigente rappresenta una svista del legislatore che deve essere corretta.

19 / 34

FF 2023 2862

In questa occasione viene altresì eliminato il riferimento tra parentesi al guadagno intermedio, in quanto non è necessario e complica inutilmente il testo. Inoltre, nella versione tedesca vengono utilizzate formulazioni epicene e nella versione francese viene migliorata la punteggiatura della frase introduttiva.

Art. 18c cpv. 2 Nella versione tedesca il capoverso 2 si riferisce erroneamente alla «rendita di vecchiaia» invece che alla «prestazione di vecchiaia». L'adeguamento consente di correggere l'errore e garantisce la corrispondenza fra la versione tedesca, francese e italiana.

Art. 22 cpv. 1 Quando un assicurato percepisce l'ID, oltre all'indennità giornaliera deve essergli corrisposto un supplemento che corrisponde agli assegni familiari cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Per assegni familiari si intendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 200612 sugli assegni familiari (LAFam). Il termine «assegni per i figli» («Kinderzulagen») contenuto nella lettera a in italiano e in tedesco è troppo riduttivo. Per fare chiarezza, nell'intero articolo viene utilizzata in tutte e tre le versioni linguistiche solo la nozione di «assegni familiari» e viene inserito un rimando alla LAFam. Nella versione francese il testo è stato completamente riformulato per garantire la corrispondenza fra le tre versioni linguistiche. Nella versione tedesca, «der Versicherte» è sostituito con «die versicherte Person», al fine di soddisfare il requisito delle formulazioni epicene.

Art. 27 cpv. 5 Nell'ambito della modifica del 19 giugno 202013 della LAI (Ulteriore sviluppo dell'AI), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, è stato aggiunto un nuovo capoverso 5 all'articolo 27 LADI. In base a questa disposizione il numero di indennità giornaliere dell'AD cui hanno diritto le persone che si ritrovano disoccupate a causa della soppressione totale o parziale della loro rendita d'invalidità è passato da 90 a 180.

Gli articoli 94a LADI e 68septies LAI, anch'essi introdotti nell'ambito dell'ulteriore sviluppo dell'AI, stabiliscono che le spese per le indennità giornaliere (e per i PML) di cui all'articolo 27 capoverso 5 LADI sono a carico dell'AI a partire dal 91° giorno.

Di conseguenza, il legislatore ha voluto limitare
l'applicazione dell'articolo 27 capoverso 5 LADI alle persone cui è stata soppressa, in tutto o in parte, la rendita d'invalidità dell'AI. Per evidenziare chiaramente da quale assicurazione deve essere stata versata la rendita d'invalidità soppressa, nell'articolo 27 capoverso 5 LADI si precisa che deve trattarsi di una rendita d'invalidità ai sensi della LAI.

Questa precisazione esclude esplicitamente le rendite d'invalidità di altre assicurazioni sociali (assicurazione contro gli infortuni e assicurazione militare). Ciò è giustificato dal fatto che il diritto alla rendita d'invalidità da parte dell'AI sussiste solo a partire da un grado d'invalidità minimo del 40 per cento, mentre nell'assicurazione 12 13

RS 836.2 RU 2021 705

20 / 34

FF 2023 2862

contro gli infortuni è richiesto un grado d'invalidità minimo del 10 per cento e nell'assicurazione militare non è prevista una soglia minima. Se una persona assicurata ha un grado d'invalidità di almeno il 40 per cento, la rendita viene erogata in primo luogo dall'AI (art. 66 cpv. 2 della legge federale del 6 ottobre 200014 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali). Un'eventuale rendita dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare viene corrisposta solo a titolo complementare, salvo nei casi di sovraindennizzo (art. 20 cpv. 2 della legge federale del 20 marzo 198115 sull'assicurazione contro gli infortuni e art. 32 dell'ordinanza del 10 novembre 199316 sull'assicurazione militare). La soppressione del diritto a una rendita d'invalidità corrisposta esclusivamente dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare a causa di un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento non ha un impatto sufficientemente significativo sulla situazione professionale della persona assicurata e, pertanto, non giustifica l'aumento del diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione.

La nuova formulazione è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera (v. n. 7.2).

Art. 60 cpv. 1 La nozione di «azienda di esercitazione» non esiste più nella prassi ed è pertanto sostituita con quella di «azienda di pratica commerciale», utilizzata dalle cerchie interessate già da diversi anni. Questo concetto corrisponde inoltre meglio al contenuto del PML in questione. Il provvedimento consente infatti ai partecipanti di maturare una certa esperienza lavorativa e di aggiornare le proprie conoscenze svolgendo attività che corrispondono alla realtà del mercato del lavoro, sebbene i servizi e i mercati siano fittizi.

Art. 64a cpv. 1 lett. b Attualmente in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l'articolo 18 capoverso 2 LADI partecipino a PPP. Tale partecipazione durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni dovrebbe tuttavia essere possibile in qualsiasi momento, e non solo in caso di disoccupazione elevata. Pertanto, all'articolo 64a capoverso 1 lettera b è stralciata la precisazione «in caso di disoccupazione elevata». Si coglie inoltre l'occasione per precisare il
termine «amministrazione» con l'aggiunta dell'aggettivo «pubblica», in modo che sia chiaro quale tipo di amministrazione si intende. Nella versione italiana il termine «pratiche professionali» viene sostituito con «periodi di pratica professionale». Viene adeguata in modo corrispondente anche la rubrica, in modo da uniformare la terminologia usata nella LADI e nell'OADI.

Art. 66 cpv. 2bis e 3 Il capoverso 2bis vigente recita che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione per una durata di 12 mesi. Questa formulazione suggerisce che non è possibile concedere a tali assicurati assegni per il periodo 14 15 16

RS 830.1 RS 832.20 RS 833.11

21 / 34

FF 2023 2862

d'introduzione per una durata inferiore. La durata di concessione degli assegni per il periodo d'introduzione deve tuttavia essere determinata in base alle necessità. A seconda della situazione, può essere sufficiente un periodo d'introduzione più breve, che non deve quindi necessariamente corrispondere a una durata di 12 mesi. Il capoverso 2bis deve essere completato con l'aggiunta di «al massimo», così da chiarire che la durata degli assegni per il periodo d'introduzione deve essere adattata alle necessità in termini di introduzione.

Per garantire la corrispondenza con le altre versioni linguistiche, nel capoverso 3 della versione francese «mise au courant» viene sostituito con «période d'initiation». La formulazione «âgés de 50 ans ou plus» è sostituita con «dès 50 ans révolus»: ciò significa che le persone rientrano nel campo d'applicazione di questa disposizione a partire dal giorno in cui compiono 50 anni.

Art. 79 cpv. 3, primo periodo Nella prassi attuale le operazioni di pagamento dell'AD non includono più i versamenti in contanti. L'espressione «eccettuati i pagamenti in contanti», contenuta nel primo periodo del capoverso 3, viene pertanto stralciata senza essere sostituita. Poiché il concetto di «Postcheckkonten» (conti correnti postali) non esiste più, nella versione tedesca ora viene usato il termine «Postkonten» (conti postali). La versione italiana prevedeva già l'uso di questo termine.

Art. 83 cpv. 1 lett. i La lettera i del capoverso 1, abrogata nell'ambito di una precedente revisione della legge, viene riutilizzata per indicare che l'ufficio di compensazione dell'AD è tenuto a pubblicare gli indicatori di prestazione delle CD.

Questi indicatori di prestazione includono in particolare i dati richiesti nella mozione Müller Damian relativi al rimborso delle spese amministrative, all'impiego dei mezzi finanziari e all'efficienza delle singole CD. L'ufficio di compensazione dell'AD deve quindi rendere pubblici questi indicatori almeno una volta all'anno. Il primo mandato della mozione Müller Damian viene quindi esplicitamente sancito nella legge. Con questa regolamentazione crea chiarezza e certezza giuridica.

Art. 85 cpv. 1 lett. g È stralciata la seconda parte della disposizione di cui alla lettera g. La base di questa disposizione era infatti già stata soppressa nel quadro di
una precedente revisione di legge. Inoltre, la versione francese è adattata alla formulazione dell'articolo 30 capoverso 1 LADI. Nella versione tedesca viene utilizzato un linguaggio epiceno.

Art. 85b cpv. 4 La versione francese in vigore è imprecisa in quanto dà l'impressione che il Consiglio federale debba stabilire i requisiti professionali solo della persona che gestisce il servizio di collocamento. Nel testo viene dunque precisato che questi requisiti si applicano a tutte le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento.

22 / 34

FF 2023 2862

Art. 92 cpv. 6, quarto periodo Il quarto periodo del capoverso 6 viene completato con «in base a un sistema bonusmalus», in modo da creare una base legale sufficiente per tale sistema di rimborso.

L'espressione tedesca «in Abhängigkeit» viene sostituita con la formulazione corretta «entsprechend der». Con la menzione del modello di rimborso applicato vengono escluse altre forme di rimborso, come il rimborso forfetario.

Art. 95 cpv. 3 Il testo della disposizione è armonizzato e migliorato nelle tre lingue. Nella versione francese è stralciata l'espressione «le cas échéant». In tutte e tre le versioni linguistiche «domanda di condono» viene reso al plurale.

Art. 96c cpv. 1­ 1ter La modifica del capoverso 1 garantisce agli organi d'esecuzione l'accesso ai dati dell'AD sulla base dei compiti loro assegnati dalla legge e non più sulla base del sistema d'informazione in cui tali dati sono salvati. Poiché i sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'AD sono disciplinati in parte nella LADI e in parte nella LC, l'articolo 35 capoverso 3 LC viene modificato analogamente all'articolo 96c capoverso 1 LADI. Il nuovo tenore dell'articolo 96c capoverso 1 LADI e dell'articolo 35 capoverso 3 LC non modifica i diritti di accesso degli organi d'esecuzione. La nuova formulazione crea il quadro per un uso agevolato dei dati contenuti nei vari sistemi d'informazione da parte degli organi esecutivi dell'AD. In particolare, questa modifica intende offrire ai SC la possibilità di gestire i preannunci di lavoro ridotto e gli annunci di perdita di lavoro dovuta ad intemperie direttamente nel sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'AD. Ciò rende più efficiente l'elaborazione delle richieste di ILR e di IPI.

Questa nuova interoperabilità dei sistemi d'informazione rende superfluo il rimando alla LC e il capoverso 1bis è quindi abrogato.

Anche il capoverso 1ter va abrogato, in quanto il nuovo capoverso 1 consente già agli organi d'esecuzione di accedere al sistema d'informazione per analizzare i dati del mercato del lavoro, nella misura in cui ciò è necessario per adempiere i loro compiti legali.

Art. 97a cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. cbis e f n. 6 e 8 Nella frase introduttiva, l'elenco dei compiti è armonizzato nelle tre versioni linguistiche con l'aggiunta di
una «o» nella versione tedesca. Alla lettera cbis le tre versioni linguistiche vengono armonizzate. La lettera f è completata con un numero 8, in modo che possano essere comunicati i dati anche ai servizi cantonali specializzati nell'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la nuova ordinanza del 6 dicembre 201917 sull'aiuto all'incasso. Il numero 6 è adeguato per introdurre l'abbreviazione del Codice civile svizzero18.

17 18

RS 211.214.32 RS 210

23 / 34

FF 2023 2862

Art. 113 cpv. 2 lett. d e g Nella lettera d il rimando va corretto. La lettera g è abrogata in quanto i Cantoni non designano più alcun giorno festivo in cui sussiste il diritto all'ID. Inoltre, l'articolo 19 LADI a cui rimanda era già stato abrogato nel 2002 senza essere sostituito.

5.2

Legge sul collocamento

Art. 28 cpv. 3 e 4 Il capoverso 3 di questo articolo fa riferimento all'articolo 72 LADI che, nel quadro della revisione della LADI entrata in vigore il 1° luglio 200319, è stato abrogato e integrato nell'articolo 64a LADI vigente. Pertanto, il rimando all'articolo 72 va sostituito con l'articolo 64a LADI. Essendo la prima volta in cui si menziona la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione viene introdotta la relativa abbreviazione «LADI». Allo stesso modo, la formulazione «organizzare programmi destinati a procurare lavoro» viene sostituita con l'espressione «provvedimenti di occupazione» utilizzata nell'articolo 64a LADI.

Il capoverso 4 rimanda al primo e all'ultimo articolo che fanno riferimento ai PML (art. 59­72 LADI). Essendo stato abrogato nel quadro della suddetta revisione della LADI, l'articolo 72 LADI è sostituito con la menzione dell'articolo 71d LADI, che corrisponde all'ultimo articolo del capitolo PML della LADI vigente. Inoltre, nella versione tedesca vengono utilizzate formulazioni epicene.

Art. 33a cpv. 2, frase introduttiva e lett. b La legge citata va indicata con l'abbreviazione «LADI». L'abbreviazione è introdotta nell'articolo 28 capoverso 3. Nella frase introduttiva della versione francese, il termine «personnelles» viene eliminato perché superfluo (cfr. legge federale del 25 settembre 202020 sulla protezione dei dati).

Art. 34a cpv. 8 Nel nuovo capoverso 8 viene sancita, per analogia con la disposizione sulla comunicazione di dati contenuta nella LADI, la possibilità di comunicare elettronicamente i dati.

Art. 35 cpv. 1, frase introduttiva, 3, 3ter lett. d e f nonché 3quater Nel capoverso 1 la legge citata va indicata con l'abbreviazione «LADI». L'abbreviazione è introdotta nell'articolo 28 capoverso 3.

Il capoverso 3 viene adeguato analogamente all'articolo 96c capoverso 1 D-LADI, al fine di rendere possibile l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'AD. L'enunciazione del principio generale richiede una riformulazione del capoverso 3. Le lettere c­e possono quindi essere abrogate, in quanto si riferiscono agli organi d'esecuzione dell'AD. La base legale per l'accesso 19 20

RU 2003 1728 RS 235.1

24 / 34

FF 2023 2862

degli organi di cui alle lettere g, jbis e k, che non sono organi d'esecuzione della LADI o della LC, si trova ora alle lettere a­c del capoverso 3quater.

La lettera d del capoverso 3ter può essere abrogata. In base alla nuova sistematica della legge, essendo organi d'esecuzione dell'AD gli URC non devono più figurare esplicitamente nell'elenco (cfr. art. 35 cpv. 3 D-LC). Alla lettera f vengono menzionati gli organizzatori di PML, affinché questi ultimi possano caricare gli attestati di partecipazione degli assicurati sulla piattaforma del servizio pubblico di collocamento.

Art. 35a cpv. 1, frase introduttiva La legge citata va indicata con l'abbreviazione «LADI». Nella versione tedesca, il termine «Versicherter» è sostituito con «versicherte Personen», mentre nella versione francese, l'espressione «cas par cas» è sostituita con «au cas par cas».

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

Per l'esecuzione della LADI e del servizio pubblico di collocamento ai sensi della LC, i titolari delle CD, i SC, gli URC e i servizi logistici per l'approntamento di PML sono indennizzati dal fondo di compensazione dell'AD (art. 92 cpv. 6 e 7 LADI). Circa il 90 per cento delle entrate ordinarie del fondo di compensazione dell'AD proviene dai contributi salariali dei dipendenti e dei datori di lavoro, mentre il rimanente 10 per cento proviene dai contributi della Confederazione e dei Cantoni. L'importo di questi contributi è dato da una percentuale definita della somma dei salari soggetti a contribuzione ed è vincolato per legge (art. 90 lett. b, 90a cpv. 1 e 92 cpv. 7bis LADI).

La presente revisione non prevede alcuna modifica in tal senso e non ha quindi ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione.

6.2

Ripercussioni per il fondo di compensazione dell'AD

Le ripercussioni del progetto per il fondo di compensazione dell'AD possono essere parzialmente quantificate sulla base di stime.

L'introduzione di un sistema bonus-malus vincolante per tutte le CD aumenta di per sé gli incentivi per un'esecuzione il più possibile efficiente dal punto di vista dei costi da parte delle CD che avevano già scelto questo sistema di conteggio. Ciò fa supporre una riduzione delle spese amministrative presso queste CD. Tuttavia, poiché questi incentivi esistevano già nel sistema attuale, è difficile prevedere a quanto ammonteranno effettivamente i risparmi aggiuntivi. Nel complesso, comunque, gli incentivi all'efficienza dei costi nel sistema bonus-malus sono più deboli che nel sistema forfetario. Per una CD che fino al 2022 ha applicato il sistema forfetario, l'incentivo all'efficienza dei costi dovrebbe quindi tendenzialmente ridursi.

Le ripercussioni dell'abolizione del sistema forfetario dipendono dalle spese effettive delle CD che finora avevano adottato questo sistema. In caso di spese amministrative basse, vi sarà un risparmio per il fondo di compensazione dell'AD, che dovrà soste25 / 34

FF 2023 2862

nere solo le spese effettive. D'altra parte, le spese del fondo aumenteranno negli anni in cui le spese amministrative saranno superiori alla media: questa differenza, che nel sistema forfetario doveva essere compensata dal titolare della CD, dovrà ora essere coperta dal fondo di compensazione dell'AD. I parametri del sistema di incentivazione e rimborso da disciplinare nell'ordinanza e nelle convenzioni devono essere definiti in modo tale che l'abolizione del sistema forfetario non comporti un onere aggiuntivo per il fondo di compensazione dell'AD.

Il fatto di accordare PPP al di fuori dei periodi di disoccupazione elevata comporta costi aggiuntivi per il fondo di compensazione dell'AD. Si prevede che durante il periodo di attesa speciale vi saranno circa 200 PPP in più all'anno. Al di fuori dei periodi di disoccupazione elevata, ciò equivale a costi supplementari pari a 102 franchi al giorno per un PPP della durata di due-tre mesi. Per l'ufficio di compensazione dell'AD si stimano dunque costi aggiuntivi tra gli 800 000 e al massimo un milione di franchi all'anno. A lungo termine si può ad ogni modo prevedere un risparmio in termini di indennità giornaliere, dato che l'integrazione duratura dei giovani adulti nel mercato del lavoro riduce il rischio che debbano percepire altre indennità giornaliere durante il loro percorso professionale.

Le altre modifiche di legge possono essere attuate all'interno delle strutture esistenti senza incidere sui costi.

6.3

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna

Poiché le spese amministrative delle CD pubbliche gestite dai Cantoni sono rimborsate dal fondo di compensazione dell'AD, ad eccezione di eventuali malus, il progetto non ha alcuna conseguenza finanziaria per i Cantoni. In teoria l'introduzione di un sistema bonus-malus vincolante per tutte le CD aumenta il rischio di malus a carico dei Cantoni, ma dato che ciò riguarda solo le CD molto inefficienti, i Cantoni possono ridurre o eliminare il rischio attraverso misure volte ad aumentare l'efficienza delle CD. Inoltre, aumenta contemporaneamente la possibilità di ottenere bonus (più elevati). Pertanto, non vi sono ripercussioni finanziarie sui bilanci cantonali.

Il cambiamento del sistema di rimborso non dovrebbe comportare ulteriori oneri amministrativi per i Cantoni. Dal 2019, in tutte le CD pubbliche vengono rimborsate, sulla base del sistema bonus-malus, le spese amministrative effettive. L'onere amministrativo degli organi esecutivi cantonali potrebbe aumentare solo a causa del maggiore ricorso ai PPP, dato che la partecipazione a questo provvedimento non dipende più dal livello di disoccupazione. Tuttavia, il compito degli organi esecutivi rimane invariato e i costi aggiuntivi corrispondenti vanno a carico del fondo di compensazione dell'AD.

Il progetto non ha alcuna ripercussione per i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati o le regioni di montagna.

26 / 34

FF 2023 2862

6.4

Ripercussioni sull'economia

Come per le CD pubbliche, il progetto non ha alcun impatto amministrativo per i titolari delle CD private che hanno già optato per il sistema di rimborso basato sulle spese amministrative effettive. Il progetto ha ripercussioni finanziarie per i titolari privati solo se le spese amministrative della loro CD superano il limite del malus.

Tuttavia, il progetto non aumenta di per sé il rischio di malus a carico dei titolari.

Per l'unica CD privata che finora ha avuto ricorso al conteggio forfetario, il cambiamento del sistema di rimborso comporta invece oneri amministrativi supplementari, sia una tantum che annuali. Le conseguenze finanziarie presumibilmente moderate di questi oneri vengono però coperte dal rimborso delle spese amministrative e vanno quindi a carico del fondo di compensazione dell'AD (a condizione che non venga superato il limite del malus). A seguito dell'abolizione del rimborso forfetario, il possibile risultato finanziario è più basso in caso di spese amministrative inferiori alla media, dato che per gli stessi valori di efficienza i bonus versati sono inferiori alle possibili eccedenze accumulate con il sistema forfetario. D'altra parte, in caso di spese amministrative superiori alla media, il titolare non deve più farsi carico del disavanzo, in quanto questo viene assunto ­ per intero fino al limite del malus e in parte anche oltre ­ dal fondo di compensazione dell'AD.

Non si prevedono effetti negativi sull'economia a causa di un'eventuale perdita di efficienza dovuta all'abolizione del sistema forfetario o di possibili oneri aggiuntivi dovuti al superamento del limite del malus da parte delle CD pubbliche o private. Si può presumere, al contrario, che a lungo termine il progetto possa avere un effetto positivo sull'economia. In futuro, infatti, i lavoratori e le aziende beneficeranno delle ulteriori possibilità di partecipazione a PPP. Indipendentemente dal livello di disoccupazione, soprattutto nel caso dei giovani adulti è fondamentale agire rapidamente per evitare conseguenze negative a lungo termine sulla loro carriera. L'accesso a un PPP durante la disoccupazione può avere un impatto decisivo sul loro percorso professionale. Le spese aggiuntive a breve termine derivanti dal ricorso ai PPP possono quindi avere un effetto positivo a lungo termine sull'economia grazie all'aumento delle persone attive e occupate.

6.5

Ripercussioni sulla società

Per i giovani adulti, in particolare per le persone in cerca d'impiego che necessitano di un sostegno particolare, un PPP può essere non solo un punto di partenza per l'integrazione professionale, ma in ultima analisi avere anche un impatto positivo sia sul contesto sociale sia sulle prospettive socioeconomiche a lungo termine.

6.6

Ripercussioni sull'ambiente

Le modifiche di legge non hanno alcun impatto sull'ambiente.

27 / 34

FF 2023 2862

6.7

Altre ripercussioni

Non si prevedono altre ripercussioni.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Il progetto si basa sull'articolo 114 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)21, che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di AD. La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza (art. 41 cpv. 2 Cost.).

7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni del presente progetto di legge non sono in contrasto con le norme europee applicabili in Svizzera e sono inoltre compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

Le modifiche materiali relative al presente progetto riguardano il sistema di rimborso delle spese amministrative delle CD, i PPP, l'interoperabilità dei sistemi d'informazione gestiti dagli uffici di compensazione dell'AD e la comunicazione di dati ai servizi specializzati nell'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia. Viene inoltre precisato l'articolo 27 capoverso 5 D-LADI. La nuova formulazione, secondo cui il diritto alle indennità giornaliere supplementari presuppone il diritto a una rendita d'invalidità basata sulla LAI, è compatibile con il diritto di coordinamento dell'UE. Le prestazioni in caso di disoccupazione rientrano nel campo d'applicazione materiale dei regolamenti relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In base all'assimilazione di situazioni di cui all'articolo 5 lettera b del Regolamento (CE) n. 883/2004, anche la soppressione (parziale) delle rendite d'invalidità corrisposte dagli Stati dell'UE o dell'AELS può essere presa in considerazione, a determinate condizioni, per il diritto alle indennità giornaliere di cui all'articolo 27 capoverso 5 D-LADI. Anche le persone soggette all'Accordo del 21 giugno 199922 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 196023 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) e che hanno ricevuto una rendita d'invalidità da uno Stato dell'UE o dell'AELS possono in linea di principio avere diritto a queste indennità giornaliere, a condizione che la Svizzera sia lo Stato competente per la concessione delle prestazioni 21 22 23

RS 101 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

28 / 34

FF 2023 2862

dell'AD. Tuttavia, se durante la riscossione della rendita d'invalidità di un Paese dell'UE o dell'AELS non avevano un grado di invalidità sufficiente per percepire una rendita secondo il diritto svizzero, le persone in questione non hanno diritto alle indennità giornaliere supplementari.

Oltre all'articolo 27 capoverso 5 D-LADI, anche le altre modifiche del presente progetto sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera derivanti dall'ALC e dall'allegato K della Convenzione AELS. Le disposizioni proposte sono parimenti compatibili con le norme di coordinamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009)24.

Il diritto di coordinamento dell'UE non mira ad armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri sono ampiamente liberi di decidere la struttura concreta, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l'organizzazione dei propri sistemi di sicurezza sociale. Devono tuttavia rispettare i principi di coordinamento, come la parità di trattamento tra i propri cittadini e quelli delle altre Parti contraenti nonché il mantenimento dei diritti acquisiti. Ad eccezione dell'articolo 27 capoverso 5 D-LADI, gli altri adeguamenti non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

La Convenzione n. 168 del 21 giugno 198825 concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione, ratificata dalla Svizzera il 17 ottobre 1990, non è interessata dalla presente revisione.

7.3

Forma dell'atto

Conformemente all'articolo 164 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. In base alle modifiche previste, la forma dell'atto scelta corrisponde al disposto costituzionale.

7.4

Subordinazione al freno alle spese e conformità alla legge sui sussidi

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno.

24

25

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'Allegato II all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS 0.831.109.268.11) e nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31).

RS 0.822.726.8

29 / 34

FF 2023 2862

7.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Le norme relative alla ripartizione dei compiti o all'adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni non sono toccate dal progetto.

7.6

Delega di competenze legislative

Il progetto non prevede nuove deleghe di competenze legislative al Consiglio federale.

7.7

Protezione dei dati

La nuova legge sulla protezione dei dati è entrata in vigore il 1° settembre 2023. Le modifiche proposte agli articoli 96c LADI e 35 LC tengono conto dei maggiori requisiti in materia di trasparenza previsti da questa nuova legge. Il rispetto del principio della finalità è in particolare garantito dal fatto che l'accesso degli organi d'esecuzione ai dati contenuti nei sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'AD è limitato ai dati necessari per l'adempimento di determinati compiti legali di cui agli articoli 81 e 85 LADI.

30 / 34

FF 2023 2862

Appendice 1

Quote di mercato ID per Cantone di residenza e CD 2021 Tabella 1

ZH

47,4 %

2,3 %

BE

67,5 %

1,0 %

LU

81,8 %

0,6 %

UR

92,9 %

SZ

69,3 %

OW

97,3 %

NW

94,8 %

GL ZG

*)

*) *)

*)

Unia

OCS (titolare: SCIV)

Syna

OCST Lugano

SIT Genève

Syndicom

Cantone di residenza

CD cantonali

CD

Interprofessionelle Porrentruy (titolare: FER Arcju)

Quote di mercato ID per Cantone di residenza e CD 2021

5,3 %

*)

45,0 %

0,9 %

*)

30,6 %

6,1 %

11,5 %

3,3 %

3,8 %

2,2 %

28,2 %

0,3 %

2,3 %

*)

2,1 %

3,1 %

83,5 %

1,1 %

1,0 %

14,3 %

95,2 %

0,5 %

0,5 %

3,7 %

FR

60,3 %

0,2 %

SO

66,1 %

0,1 %

BS

78,4 %

1,1 %

BL

76,7 %

SH

66,1 %

AR

96,2 %

AI

99,0 %

SG

83,6 %

0,4 %

GR

76,7 %

0,2 %

AG

66,1 %

0,6 %

TG

94,3 %

0,2 %

TI

18,9 %

2,5 %

VD

75,8 %

0,5 %

0,3 %

*)

19,4 %

*)

20,0 %

4,5 %

29,3 %

1,7 %

18,8 %

0,9 %

1,5 %

20,9 %

0,1 %

0,1 %

33,7 %

0,2 %

0,3 %

3,4 %

*)

*)

0,3 %

0,8 %

1,2 %

14,8 %

3,4 %

6,0 %

13,7 %

*)

6,6 %

26,6 %

*)

0,7 %

4,7 %

38,6 % *)

*)

*) *)

0,6 %

40,0 % 5,5 %

17,5 %

31 / 34

VS

56,5 %

0,1 %

NE

62,6 %

0,2 %

GE

60,9 %

1,1 %

JU

43,1 %

0,4 %

*)

*)

32 / 34

Unia

OCS (titolare: SCIV)

*)

2,4 %

18,8 %

22,2 %

*)

5,2 %

*)

32,0 %

8,4 %

*)

23,3 %

10,1 %

0,1 %

26,3 %

6,3 %

*) singoli casi, quota di mercato cantonale < 0,1 %

Syna

OCST Lugano

SIT Genève

Syndicom

Cantone di residenza

CD cantonali

CD

Interprofessionelle Porrentruy (titolare: FER Arcju)

FF 2023 2862

20,0 %

FF 2023 2862

Appendice 2 Tabella riassuntiva dei dati utilizzati Citazione, posizione

Fonte, derivazione, ipotesi

Ultimo aggiornamento

Pag. 8: Il timore di cui al punto 1 è infondato, in quanto non è possibile stabilire un nesso tra le dimensioni del bacino di utenza della CD e la sua efficienza.

Fonte: spese amministrative 2021 delle CD.

Derivazione: misura dell'efficienza: spese amministrative per unità di prestazione; misura del bacino di utenza / delle dimensioni della CD: numero di unità di prestazione.

Pagg. 8­9: Le CD cantonali detengono la quota di mercato più elevata in tutti i Cantoni ad eccezione del Ticino. In dieci Cantoni, tale quota supera l'80 per cento. Al secondo posto si colloca la CD Unia, che detiene una quota di mercato a doppia cifra in 19 Cantoni. Le altre CD private sono importanti soprattutto in alcuni Cantoni.

Fonte: sistema di pagamento dell'AD.

Derivazione: quota di ID erogate da una CD (importo) rispetto al totale di ID erogate ai beneficiari residenti nel Cantone.

Pag. 10: Si prevede che durante il periodo di attesa speciale vi saranno circa 200 PPP in più all'anno, che genereranno costi supplementari di 102 franchi al giorno per un PPP della durata di due-tre mesi. Per l'ufficio di compensazione dell'AD si stimano dunque costi aggiuntivi tra gli 800 000 e al massimo un milione di franchi all'anno.

Fonte: dati di LAMDA 2014 bis 2021 (sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro) per calcolare la differenza nel numero di PPP tra gli anni in cui era possibile svolgere un PPP durante il periodo di attesa e gli anni in cui non era possibile, nonché per calcolare la durata media dei periodi di pratica.

Pag. 31: Tabella 1: quote di mercato ID per Cantone di residenza e CD 2021

Fonte: sistema di pagamento dell'AD.

Derivazione: quota di ID erogate da una CD (importo) rispetto al totale di ID erogate ai beneficiari residenti nel Cantone.

Osservazioni

2021

2021

33 / 34

FF 2023 2862

34 / 34