FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari del 12 dicembre 2023

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari, decide: Il prodotto fitosanitario Movento SC (W-6742, 100 g/l Spirotetramat) è autorizzato temporaneamente fino al 30 settembre 2024 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti: Applicazioni autorizzate: Ambito di applicazione

Organismo nocivo

Modalità di applicazione

Condizioni

Campicoltura Barbabietole da zucchero

Afidi

Dosaggio: 0.45 l/ha Termine d'attesa: 90 giorni

1, 2, 3, 4, 5

Condizioni d'uso 1 Trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali.

2 Al massimo 1 trattamento per coltura.

3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es.

cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

4 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).

5 Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

1

RS 916.161

2023-3712

FF 2023 2870

FF 2023 2870

I prodotti fitosanitari Gazelle SG (W 6581, 20 % Acetamiprid) Barritus Rex (W 6581-2, 20 % Acetamiprid) Oryx Pro (W 6581-3, 20 % Acetamiprid) Pistol (W 6581-4, 20 % Acetamiprid) sono autorizzati temporaneamente fino al 30 settembre 2024 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti: Applicazioni autorizzate: Ambito di applicazione

Organismo nocivo

Modalità di applicazione

Condizioni

Campicoltura Barbabietole da zucchero

Afidi

Dosaggio: 0.2 kg/ha Termine d'attesa: 90 giorni

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Condizioni d'uso 1 Trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali.

2 Al massimo 1 trattamento per coltura.

3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.

4 Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).

5 Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

6 SPe 8: Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api.

7 SPe 3: per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli articoli 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

2

2/4

RS 172.021

FF 2023 2870

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

20 dicembre 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Il direttore, Hans Wyss

3/4

FF 2023 2870

4/4