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23.072 Messaggio concernente la legge Movetia del 15 novembre 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge Movetia.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2023-3375

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Compendio L'agenzia nazionale Movetia attua misure di promozione nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione. Attualmente è finanziata dalla Confederazione e dai Cantoni come fondazione di diritto privato. Affinché sia conforme ai principi del governo d'impresa della Confederazione, deve essere trasformata in un istituto federale di diritto pubblico. I Cantoni continueranno a partecipare alla sua gestione strategica.

Situazione iniziale La promozione degli scambi e della mobilità in tutti i settori formativi a livello nazionale e internazionale è un importante compito congiunto di Confederazione e Cantoni. A questo scopo nel 2016 hanno istituito la Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (FPSM), l'ente di diritto privato responsabile dell'agenzia nazionale nota con il nome di «Movetia». Nonostante la FPSM/Movetia si sia sostanzialmente dimostrata valida, il suo modello di gestione e la sua forma organizzativa e giuridica di diritto privato non sono compatibili con i principi del governo d'impresa della Confederazione. Il Consiglio federale propone pertanto di trasformare Movetia secondo un modello adattato di istituto federale di diritto pubblico, in modo tale che sia conforme ai suddetti principi e permetta di mantenere la stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni a livello di gestione strategica. Questa trasformazione richiede una legge federale come base giuridica.

Contenuto del progetto Il disegno di legge Movetia si basa sulla legge modello riguardante istituti che forniscono prestazioni di carattere monopolistico ma prevede adeguamenti specifici per consentire la partecipazione dei Cantoni.

L'attuale agenzia nazionale deve essere trasformata in un istituto federale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Come «Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione» continuerà a operare con il nome abbreviato «Movetia». In quanto unità amministrativa decentralizzata della Confederazione, in futuro Movetia sarà soggetta alla vigilanza diretta del Consiglio federale e all'alta vigilanza del Parlamento.

Le funzioni di gestione e vigilanza del Consiglio federale comprendono in particolare l'emanazione degli obiettivi strategici, la nomina del consiglio d'amministrazione e l'approvazione
del rapporto di gestione annuale. La partecipazione dei Cantoni alla gestione strategica si concretizza soprattutto attraverso la loro consultazione per la preparazione degli obiettivi strategici e con il diritto di proposta per tre dei sette seggi nel consiglio d'amministrazione.

Movetia sarà dotata dei consueti organi degli istituti federali di diritto pubblico: un consiglio d'amministrazione con un massimo di sette membri indipendenti come organo di gestione supremo, una direzione guidata da un direttore come organo responsabile dei compiti operativi e un ufficio di revisione indipendente.

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Sulla base delle varie leggi federali che definiscono le possibilità di promozione da parte della Confederazione nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione, Movetia, da un lato, continuerà a perseguire un ampio ventaglio di obiettivi e a svolgere i relativi compiti sia a livello nazionale che internazionale e, dall'altro, dovrà anche e garantire il coordinamento con i Cantoni e sostenerli nelle loro attività di scambio e mobilità. I compiti federali delegati includono in particolare l'attuazione di programmi di promozione della mobilità e della cooperazione internazionali in materia di formazione (compresi gli scambi extrascolastici) e l'attuazione di misure di promozione degli scambi nazionali nel settore scolastico. In futuro Movetia dovrà avere la competenza di decidere autonomamente in merito alla concessione di sussidi federali in determinati settori d'attività.

Gli attuali collaboratori della FPSM saranno reimpiegati secondo le disposizioni della legge sul personale federale e assicurati presso la Cassa pensioni PUBLICA.

Come finora, le attività di Movetia saranno finanziate principalmente dalle indennità versate dalla Confederazione per la sua gestione e per i compiti federali che le sono affidati. I Cantoni provvederanno al completo indennizzo di eventuali compiti di supporto aggiuntivi che affideranno o trasferiranno a Movetia.

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Indice Compendio 1

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Situazione iniziale 1.1 Necessità di agire e obiettivi 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 1.4 Interventi parlamentari

6 6 10

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Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione 2.1 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione 2.2 Valutazione dei risultati della consultazione

14 14 15

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

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Punti essenziali del progetto 4.1 La normativa proposta 4.2 Armonizzazione di compiti e finanze 4.3 Attuazione

17 17 19 19

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Commento ai singoli articoli 5.1 Legge Movetia 5.2 Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione 5.3 Legge sulle lingue

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Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per la Confederazione 6.1.1 Ripercussioni finanziarie 6.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 6.1.3 Altre ripercussioni 6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 6.3 Ripercussioni sull'economia 6.4 Ripercussioni sulla società 6.5 Ripercussioni sull'ambiente 6.6 Altre ripercussioni

40 40 40 42 42

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 7.3 Forma dell'atto 7.4 Subordinazione al freno alle spese

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7.5 7.6 7.7 7.8

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale Conformità alla legge sui sussidi Delega di competenze legislative Protezione dei dati

Abbreviazioni

44 44 45 45 46

Legge federale sui compiti, sull'organizzazione e sul finanziamento dell'Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione (Legge Movetia) (Disegno) FF 2023 2841

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Scambi e mobilità come compito congiunto di Confederazione e Cantoni La Confederazione e i Cantoni sostengono gli scambi e la mobilità a tutti i livelli di formazione, nel mondo del lavoro e in ambito extrascolastico con ruoli e compiti diversi ma complementari. La Confederazione promuove gli scambi e la mobilità su scala nazionale e internazionale tramite diversi organi: la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), incaricata della cooperazione e della mobilità internazionali in materia di formazione, l'Ufficio federale della cultura (UFC), responsabile degli scambi linguistici e culturali nazionali nel settore scolastico, e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), che sostiene le attività in ambito extrascolastico. Le attività di promozione si basano su varie leggi federali e i sussidi della Confederazione sono richiesti tramite appositi decreti di finanziamento e crediti a preventivo. I Cantoni, a loro volta, promuovono gli scambi e la mobilità in materia di formazione attraverso le loro strutture ordinarie e con offerte proprie. La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e i suoi organi specializzati svolgono un importante ruolo di mediazione.

Per sfruttare meglio il potenziale degli scambi e della mobilità dal punto di vista della formazione e della politica sociale e per creare le premesse di una cooperazione e di un coordinamento efficaci tra la Confederazione, i Cantoni e altri attori, Confederazione e Cantoni hanno sviluppato congiuntamente una strategia svizzera per gli scambi e la mobilità1. Questa strategia, adottata nell'ottobre 2017 dai capi del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) nonché dalla CDPE, formula la visione secondo cui tutti i giovani, durante la formazione o la transizione al mondo del lavoro, dovrebbero partecipare almeno una volta a un'attività di scambio o mobilità di lunga durata.

Punta quindi anche ad accrescere il riconoscimento degli scambi e della mobilità e a rafforzarne la promozione in modo da aumentare il tasso di partecipazione. Di conseguenza, il sostegno congiunto agli scambi e alla mobilità in materia di formazione è stato inserito negli obiettivi comuni per lo spazio formativo
svizzero, aggiornati nel 20192, i quali prevedono in particolare l'attribuzione di un mandato a un'agenzia nazionale per l'attuazione operativa delle misure non direttamente subordinate alla sfera di competenza dei Cantoni.

1

2

www.sbfi.admin.ch > Attualità > Comunicati stampa > Scambi e mobilità: Confederazione e Cantoni adottano una strategia comune > Links > Strategia per gli scambi e la mobilità.

DEFR e CDPE (2019): Sfruttamento ottimale delle potenzialità. Dichiarazione 2019 sugli obiettivi comuni di politica della formazione per lo spazio formativo svizzero; www.sbfi.admin.ch > Spazio formativo svizzero > Cooperazione tra Confederazione e Cantoni in materia di formazione > Basi comuni > Sfruttamento ottimale delle potenzialità > Sfruttamento ottimale delle potenzialità (2019).

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Attribuzione del mandato a un'agenzia nazionale Il fatto che la Confederazione attribuisca a un'agenzia nazionale il mandato di attuazione delle misure di promozione in questo settore non è una novità, bensì una prassi consolidata e di lunga data. Nel settore della cooperazione internazionale e della mobilità tale mandato trae origine dalla cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) per quanto riguarda i programmi di formazione. Negli anni 2011­2013 la Svizzera è stata associata ai programmi dell'UE «Apprendimento permanente» e «Gioventù in azione» (cfr. Accordo del 15 febbraio 20103 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea, che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente [2007­2013]). Le relative condizioni prevedevano che i compiti di attuazione nei Paesi partecipanti fossero affidati a un'agenzia nazionale. La Confederazione aveva quindi incaricato la «Fondazione ch per la cooperazione confederale» (di seguito: Fondazione ch) di gestire una simile agenzia nazionale e avviare l'attuazione operativa di questi programmi. La partecipazione della Svizzera al programma UE Erasmus+ a partire dal 2014 non ha potuto essere concretizzata. In alternativa, dal 2014 il Consiglio federale ha optato per l'adozione di soluzioni transitorie annuali che in un primo tempo la Fondazione ch ha continuato ad attuare. Dal 2018 è implementato, come soluzione svizzera, un programma di promozione direttamente finanziato dalla Svizzera e compatibile con Erasmus+.

Anche su scala nazionale la Confederazione ha collaborato con la Fondazione ch per promuovere gli scambi tra le scuole. Con l'introduzione della legge del 5 ottobre 20074 sulle lingue (LLing), entrata in vigore il 1° gennaio 2010, questo mandato è stato ampliato e posto su una nuova base.

Istituzione della FPSM e creazione dell'agenzia nazionale Movetia Nell'ambito di un processo strategico congiunto, nel 2014 e nel 2015 la Confederazione e i Cantoni hanno cercato di capire come organizzare meglio la promozione degli scambi e della mobilità a livello nazionale e internazionale. La priorità era impiegare in modo efficiente e mirato i fondi pubblici e ottimizzare gli effetti della promozione. La SEFRI,
l'UFC, l'UFAS e la CDPE sono giunti alla conclusione che la collaborazione con la Fondazione ch non andava prolungata e, di conseguenza, quest'ultima non doveva più essere l'organo responsabile dell'agenzia nazionale. Al suo posto occorreva istituire una nuova organizzazione che doveva riprendere i compiti principali, rispecchiare la competenza condivisa della Confederazione e dei Cantoni nella promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione ed essere gestita in modo congiunto. La nuova agenzia nazionale doveva inoltre essere più vicina agli attori pubblici e privati dei diversi ambiti della formazione, coprire tutti gli ambiti interessati, consentire una gestione strategica semplificata e offrire una certa flessibilità nell'attuazione dei diversi tipi di programmi di promozione. Infine, doveva essere in grado di operare come centro di competenza nazionale per gli scambi e la mobilità in materia di formazione assumendo un ruolo di coordinamento nel senso della relativa strategia. La forma giuridica della fondazione di diritto privato era stata 3 4

RU 2011 879 RS 441.1

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scelta per garantire che nella fase iniziale gli uffici competenti potessero già intervenire direttamente nella gestione e l'organizzazione potesse continuare le sue attività di promozione senza ritardi e senza soluzione di continuità. All'inizio del 2016 è stata quindi istituita la Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (FPSM), l'ente giuridico che gestisce la nuova agenzia nazionale denominata «Movetia». Dal 1° gennaio 2017 Movetia adempie mandati di prestazioni per conto della SEFRI, dell'UFC e dell'UFAS in modo da attuare la soluzione svizzera per la promozione della mobilità internazionale, favorire gli scambi e la mobilità a livello nazionale e rafforzare gli scambi e la mobilità nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche.

La FPSM è una fondazione di diritto privato sostenuta da SEFRI, UFC, UFAS e CDPE. Il suo consiglio di fondazione si compone pertanto di rappresentanti dei tre uffici federali e di un rappresentante dei Cantoni. Esso designa la direzione della fondazione e dell'agenzia nazionale Movetia. In linea con la strategia per gli scambi e la mobilità e con gli obiettivi di politica della formazione, le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono decidere l'orientamento delle attività di Movetia in modo congiunto e coordinato. Viceversa, la direzione dell'agenzia nazionale deve rendere conto direttamente alla Confederazione e ai Cantoni in quanto enti responsabili. In questo modo la Confederazione assume però anche una maggiore responsabilità nell'attuazione delle attività di promozione, anche in considerazione del fatto che è l'unica finanziatrice dell'agenzia.

Dal 2017 Movetia ha dimostrato di saper adempiere efficacemente i compiti operativi che le sono stati assegnati e la sua funzione di organo di coordinamento. Sia a livello nazionale che internazionale ne è risultato un aumento, nella media a lungo termine, del tasso di partecipazione alle attività per gli scambi e la mobilità. L'agenzia nazionale ha una struttura organizzativa agile e snella, che si traduce, tra l'altro, in un miglior rapporto tra i costi di esercizio e i fondi amministrati rispetto a quanto osservato per l'ente che l'ha preceduta. La responsabilità condivisa e la gestione strategica della Confederazione e dei Cantoni hanno permesso di migliorare la
coerenza delle misure attuate, lo sfruttamento delle sinergie e il coordinamento con gli attori e i gruppi target nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione. Movetia fornisce prestazioni efficienti e rivolte alle esigenze di tutti i gruppi di destinatari, indipendentemente dal fatto che un'attività di scambio o di mobilità si svolga a livello nazionale o internazionale.

Necessità di una nuova forma organizzativa e di una nuova struttura direttiva Ciononostante, la struttura direttiva e la forma organizzativa e giuridica attuali della FPSM/Movetia presentano alcuni problemi di fondo. La duplice funzione dei servizi federali come mandanti per l'attuazione delle attività di promozione e, allo stesso tempo, come mandatari in quanto responsabili di FPSM/Movetia cela il rischio di conflitti di ruolo. Il fatto che rappresentanti degli uffici federali possano ricoprire la funzione di consigliere di fondazione e, nello stesso tempo, quella di membro di direzione dell'ufficio federale interessato, così come la forma giuridica di diritto privato sono fondamentalmente incompatibili con i principi della Confederazione per l'esternalizzazione e la gestione dei compiti federali (principi del governo d'impresa).

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Pertanto, nel febbraio 2019, il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di elaborare, in collaborazione con il Dipartimento federale delle finanze, un progetto da sottoporre a consultazione inteso a modificare l'organizzazione e la struttura direttiva dell'agenzia Movetia che tenesse conto dei principi del governo d'impresa della Confederazione. Un gruppo di lavoro guidato dalla SEFRI e costituito da rappresentanti dei servizi federali interessati e della CDPE si è occupato del progetto.

Parallelamente, nel 2019 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha proceduto a un esame della governance per verificare determinati aspetti della direzione e della gestione della FPSM. Si trattava in particolare di affrontare la questione della compatibilità dell'esercizio di una duplice funzione, da parte della medesima persona, presso la direzione di un ufficio e nel consiglio di fondazione. Il rapporto di verifica del CDF5 ha confermato l'esistenza di una lacuna a livello di governance e la necessità di adeguare l'organizzazione e la struttura direttiva attraverso un processo di cambiamento istituzionale. Il CDF è giunto tra l'altro alla conclusione che la soluzione adottata per la FPSM/Movetia non era compatibile con il modello di governance della Confederazione, che si doveva ridiscutere l'adempimento di compiti federali ad opera di una fondazione di diritto privato, che l'esercizio da parte della medesima persona di una duplice funzione nel consiglio di fondazione e nelle direzioni della SEFRI, dell'UFC e dell'UFAS era inconciliabile con la buona prassi di governance e che, dal punto di vista del diritto in materia di crediti e sussidi, una fondazione di diritto privato era inammissibile.

Il rapporto sottolinea inoltre che è indispensabile coordinare i diversi settori di promozione della Confederazione, coinvolgere la CDPE, conferire legittimità all'agenzia nazionale includendo i Cantoni, mantenere la funzione di interconnessione assunta dall'agenzia e contenere l'onere amministrativo entro limiti ragionevoli. Il CDF raccomanda quindi di elaborare una soluzione per la ridefinizione dell'organizzazione e della struttura direttiva che continui a garantire il coinvolgimento dei Cantoni e il coordinamento tra i settori di promozione. Nella configurazione di una struttura direttiva conforme al governo
d'impresa è necessario osservare il principio di proporzionalità.

Occorre dunque assicurarsi che l'organizzazione e la struttura direttiva dell'agenzia nazionale soddisfino una serie di requisiti. Per tale motivo, nella concezione dell'assetto istituzionale dell'agenzia sono state esaminate diverse varianti che rispettano i principi del governo d'impresa della Confederazione e consentono ai Cantoni di continuare a partecipare alla gestione strategica.

Al fine di adempiere in modo ottimale questi requisiti, si propone di trasformare la FPSM in un istituto federale di diritto pubblico. Questa è una forma organizzativa e giuridica usuale per le unità esternalizzate dell'Amministrazione federale che, come l'agenzia nazionale, forniscono principalmente prestazioni di carattere monopolistico.

Per garantire un adeguato coinvolgimento dei Cantoni nella gestione strategica, la regolamentazione si discosta in alcuni punti dal corrispondente modello di atto nor-

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CDF (2020): Governance della Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità; www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Formazione e ricerca > Numero della verifica: 19350.

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mativo per gli istituti che forniscono prestazioni di carattere monopolistico6. Il proprietario dell'istituto resta comunque la Confederazione o il Consiglio federale che manterrà la propria competenza nella gestione dell'agenzia nazionale.

Esame di compiti supplementari in relazione alla rete delle scuole svizzere all'estero Nel messaggio del 26 febbraio 20207 concernente la promozione della cultura negli anni 2021­2024 (messaggio sulla cultura) il Consiglio federale ha annunciato che l'agenzia nazionale avrebbe assunto ulteriori compiti nel settore delle scuole svizzere all'estero: per continuare a garantire la presenza di scuole svizzere all'estero dotate di personale insegnante e dirigente abilitato a insegnare in Svizzera, è necessario migliorare lo statuto di queste persone. L'assunzione del personale da parte di un'organizzazione di diritto pubblico della Confederazione permetterebbe di raggiungere tale obiettivo. I relativi compiti (reclutamento e assunzione) dovrebbero essere trasferiti a Movetia conformemente al messaggio sulla cultura.

Una soluzione simile comporterebbe anche un cambiamento radicale del sistema di sovvenzionamento delle scuole svizzere all'estero e andrebbe dapprima esaminata in modo approfondito. Il trasferimento di questo compito a Movetia ha inoltre suscitato notevoli riserve da parte dei Cantoni e della CDPE nel corso di una consultazione preliminare, di conseguenza non è stato incluso nel progetto posto in consultazione.

Se nel prosieguo dell'esame dovesse risultare opportuno, verrebbe sottoposta al Parlamento una corrispondente revisione parziale della legge Movetia e della legge del 21 marzo 20148 sulle scuole svizzere all'estero.

1.2

Alternative esaminate e opzione scelta

I requisiti che una riorganizzazione e una nuova struttura direttiva dell'agenzia nazionale devono soddisfare sono numerosi e, in parte, tra loro contrapposti.

Da un lato, devono essere rispettati i principi del governo d'impresa della Confederazione. Questi principi riguardano, tra l'altro, la forma giuridica delle organizzazioni che svolgono compiti federali esternalizzati, i loro organi e le loro competenze, il ruolo dei rappresentanti della Confederazione all'interno di questi organi, le competenze delle organizzazioni, la gestione assicurata dal Consiglio federale attraverso obiettivi strategici, come pure il controllo e l'alta vigilanza esercitata dal Parlamento.

A seconda del tipo di compiti federali da esternalizzare, i principi prevedono diversi modelli organizzativi e gestionali ideali. Si dovrebbe però perseguire in ogni caso una forma organizzativa di diritto pubblico. Nella promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione ­ che avviene principalmente attraverso la concessione di sussidi federali ­ si tratta soprattutto di prestazioni di carattere monopolistico. Le organizzazioni che svolgono simili compiti (p. es. Innosuisse, i Politecnici federali e la Scuola universitaria federale per la formazione professionale [SUFFP]) hanno solitamente la forma giuridica di istituti autonomi di diritto pubblico della Confedera6 7 8

www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Legistica > Strumenti di legistica (disponibile soltanto in ted. e franc.).

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zione. Questa forma giuridica, in cui gli organi e le relative competenze sono ben definiti, consente di ridurre al minimo i conflitti di ruolo.

D'altro lato, le caratteristiche e i vantaggi istituzionali ricercati e ottenuti nel 2016 con l'istituzione della FPSM/Movetia vanno per quanto possibile mantenuti, come precisato nel rapporto di verifica del CDF. Un aspetto fondamentale dal punto di vista della politica della formazione è la stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nella gestione strategica dell'agenzia nazionale. Ai fini dell'obiettivo di politica formativa in materia di scambi e mobilità e della relativa strategia comune, è essenziale che la Confederazione e i Cantoni possano coordinare le loro attività anche attraverso un'organizzazione nella quale collaborare per stabilire gli obiettivi e che possa svolgere i compiti di attuazione per conto di entrambi.

Nella prospettiva di una collaborazione con terzi, il fatto che l'agenzia nazionale abbia oggi una propria identità pubblica e sia autonoma nel suo modo di progettare e ottimizzare le strutture e i processi operativi per lavorare con i partner costituisce un'ulteriore caratteristica essenziale. Ma altrettanto importante è l'efficienza dei costi: il rapporto tra i costi di esercizio e i finanziamenti amministrati da Movetia è significativamente più favorevole rispetto a quanto osservato nella gestione precedente. I guadagni in termini di efficienza sono dovuti principalmente a strutture e processi più snelli e agili. La stretta collaborazione con gli uffici federali competenti consente inoltre di accompagnare e sostenere efficacemente l'istituzione e lo sviluppo di nuovi programmi di promozione, soprattutto negli scambi a livello nazionale.

Un altro aspetto da considerare in relazione alla forma giuridica e all'organizzazione riguarda la compatibilità con le direttive applicabili alle agenzie nazionali nell'ambito dei programmi di formazione dell'UE. Se l'agenzia nazionale, in caso di associazione della Svizzera, sarà chiamata a svolgere le funzioni corrispondenti, dovrà presentare un certo grado di indipendenza dagli organi ministeriali competenti (v. anche cap. 3).

In futuro l'agenzia nazionale dovrà avere la competenza di prendere le proprie decisioni in merito all'assegnazione di sussidi federali. Finora ha sempre
svolto in questo contesto tutti i compiti di preparazione e trattamento, ma nel caso dei sussidi federali accordati in base alla LLing la decisione formale è presa dall'UFC. La SEFRI può già delegare all'agenzia nazionale la concessione dei sussidi versati in virtù della legge federale del 25 settembre 20209 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF). Fino ad oggi ha tuttavia evitato di ricorrere a questa possibilità a causa del processo di adattamento dell'organizzazione e della struttura direttiva dell'agenzia nazionale attualmente in corso. Ai fini di un ulteriore aumento dell'efficienza e di una chiara separazione tra i compiti strategici e operativi, con l'introduzione della nuova forma giuridica risulta opportuno e auspicabile un trasferimento generale della competenza decisionale, anche se solitamente le unità rese autonome non accordano sussidi.

Alla luce di questi requisiti e a partire dall'attuale status dell'agenzia nazionale sono state esaminate diverse opzioni per un adeguamento dell'organizzazione e della struttura direttiva. Le varianti considerate comprendevano la reintegrazione dei compiti nell'Amministrazione federale centrale, la creazione di un istituto federale di diritto 9

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pubblico con diverse opzioni di gestione, un ente di diritto pubblico comune della Confederazione e dei Cantoni, un'organizzazione «sui generis» fondata sulla legge del 30 settembre 201610 sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero o, ancora, ottimizzazioni nell'ambito dell'attuale forma giuridica della fondazione di diritto privato.

Si è giunti alla conclusione che un modello adattato di istituto federale di diritto pubblico, in cui i Cantoni possano partecipare in modo adeguato alla gestione strategica è il più idoneo a soddisfare i requisiti citati.

Le peculiarità del settore della formazione, dove sia la Confederazione che i Cantoni svolgono svariati compiti in ambiti diversi, ma si coordinano mediante obiettivi generali comuni, influiscono anche sui requisiti inerenti alla gestione nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione. Rispetto alla legge modello per gli istituti federali di diritto pubblico, sono stati pertanto apportati alcuni adeguamenti che consentono un maggiore coinvolgimento dei Cantoni nella gestione strategica.

Tra gli istituti federali esistenti si registra un precedente paragonabile al presente caso: la legge del 15 dicembre 200011 sugli agenti terapeutici prevede che l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) sia gestito dalla Confederazione con la collaborazione dei Cantoni. Di conseguenza, per Swissmedic i Cantoni hanno il diritto di proposta per tre dei sette seggi nel Consiglio dell'Istituto, che riveste la stessa funzione di un consiglio d'amministrazione.

Analogamente, per l'agenzia nazionale Movetia, in quanto istituto di diritto pubblico della Confederazione, occorre sancire il principio secondo cui la Confederazione la gestisce con la collaborazione dei Cantoni. Per tener conto della particolare importanza del coordinamento strategico tra la Confederazione e i Cantoni nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione, il Consiglio federale deve invitare la CDPE a esprimere il proprio parere durante la preparazione degli obiettivi strategici quadriennali di Movetia. Questo vale soprattutto per gli obiettivi che riguardano le competenze o gli interessi essenziali dei Cantoni. I Cantoni ­ sempre tramite la CDPE ­ devono inoltre avere un diritto di proposta per tre dei sette seggi del consiglio
d'amministrazione. I rispettivi membri, al pari degli altri, devono essere indipendenti e devono soddisfare il profilo richiesto dal Consiglio federale. Come gli altri membri del consiglio d'amministrazione, rappresentano in questa funzione gli interessi di Movetia. La CDPE, quale rappresentante dei Cantoni, può essere invitata dal proprietario a partecipare ai colloqui annuali con quest'ultimo, soprattutto se è necessario definire in tale sede un coordinamento con le misure cantonali.

Questo modello garantisce il rispetto dei principi del governo d'impresa della Confederazione. L'assetto degli organi dell'agenzia nazionale e la definizione dei loro compiti riprendono praticamente senza modifiche la legge modello. La separazione del personale tra i diversi organi è assicurata, per cui sono esclusi conflitti di ruolo. Con un consiglio d'amministrazione composto da membri indipendenti come organo direttivo supremo di gestione strategica, competenze operative chiare a livello direttivo e una propria personalità giuridica, l'agenzia nazionale ha una propria identità pub10 11

RS 410.2 RS 812.21

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blica e dispone del margine di manovra necessario per impostare la sua collaborazione con attori nazionali e internazionali. L'obiettivo della massima efficienza dei costi può continuare a essere perseguito, anche attraverso la definizione da parte del Consiglio federale di obiettivi strategici sul piano operativo.

L'attuazione dei compiti federali da parte di Movetia ­ principalmente la concessione di mezzi di promozione federali ­ è finanziata da indennità versate dalla Confederazione, mentre il sostegno di attività cantonali su mandato o i compiti delegati dai Cantoni sono finanziati da contributi o indennità a copertura dei costi versati dai Cantoni.

Data la personalità giuridica di cui sarà dotata e la conseguente indipendenza dagli uffici competenti della Confederazione, Movetia, quale istituto di diritto pubblico, sarà anche in linea con le pertinenti direttive dell'UE per le agenzie nazionali che si applicherebbero in caso di associazione ai programmi di formazione dell'UE.

In quanto organizzazione di diritto pubblico creata in virtù di un atto normativo della Confederazione sull'organizzazione e che su questa base svolge compiti federali, Movetia farà parte dell'Amministrazione federale decentralizzata. A questo titolo può esserle conferita, in virtù di una legge speciale, la competenza di decidere in merito alla concessione di sussidi federali. In base a specifiche leggi federali, l'agenzia nazionale può essere incaricata di vari compiti federali relativi agli scambi e alla mobilità in materia di formazione.

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 202012 sul programma di legislatura 2019­2023.

Secondo la strategia internazionale del Consiglio federale nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI), la promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione è un obiettivo della politica internazionale ERI della Svizzera.

1.4

Interventi parlamentari

Con l'elaborazione della presente legge Movetia non viene tolto dal ruolo alcun intervento parlamentare.

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Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

L'avamprogetto di legge è stato posto in consultazione dal 16 dicembre 2022 al 16 aprile 2023. Sono pervenuti i pareri di 63 attori (26 Cantoni, 3 partiti politici, 7 attori economici e 27 organizzazioni interessate del settore della formazione). I risultati dettagliati della consultazione sono illustrati nel relativo rapporto13.

2.1

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

Quasi tutti i partecipanti che hanno presentato un parere nel quadro della procedura di consultazione sono favorevoli alla trasformazione dell'agenzia nazionale in un istituto federale di diritto pubblico e all'avamprogetto di legge Movetia. Un solo Cantone si è espresso contro il progetto.

Sono stati particolarmente apprezzati la conformità del modello proposto ai principi del governo d'impresa della Confederazione e il coinvolgimento dei Cantoni nella gestione strategica. Anche la possibilità del trasferimento di compiti da parte dei Cantoni è accolta positivamente.

Molti attori si aspettano che la trasformazione crei basi migliori per l'attuazione delle politiche di promozione della Confederazione e che rafforzi il ruolo, l'autonomia e la legittimità dell'agenzia nazionale. Raccoglie inoltre ampio sostegno il fatto che l'agenzia nazionale sarà conforme ai requisiti della pertinente legislazione dell'UE, una condizione necessaria in caso di associazione a Erasmus+.

Numerosi partecipanti chiedono che l'agenzia nazionale riceva sufficienti o maggiori finanziamenti per svolgere i suoi compiti. Viene inoltre sollecitata una rapida associazione a Erasmus+. I rappresentanti dell'economia auspicano che la trasformazione in istituto di diritto pubblico avvenga in modo neutrale per i costi o con un risparmio di risorse.

Una preoccupazione ricorrente è la richiesta di una rappresentanza degli attori della formazione e dell'economia, delle comunità linguistiche, dei settori formativi o degli studenti nella direzione o nel consiglio d'amministrazione di Movetia.

Le organizzazioni del settore delle attività giovanili extrascolastiche chiedono un miglior posizionamento o ancoraggio di questo settore nella legge e nell'organizzazione di Movetia. Temono infatti che la promozione di queste attività venga indebolita o relegata a un ruolo marginale.

Altre preoccupazioni frequentemente menzionate riguardano il chiarimento del nome dell'istituto e del titolo della legge, la specificazione delle possibilità di cooperazione di Movetia, il riferimento alla sua indipendenza nelle decisioni di promozione e l'aumento del limite massimo delle riserve.

Per quanto riguarda le scuole svizzere all'estero, per le quali sono stati inizialmente esaminati possibili adeguamenti, che poi però non sono stati inclusi nel testo posto in 13

www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DEFR.

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consultazione, dai pareri non emergono tendenze chiare al di là della constatazione generale che è necessario agire.

2.2

Valutazione dei risultati della consultazione

Nel complesso, il progetto riscuote un'ampia approvazione e il modello organizzativo proposto per l'agenzia nazionale non è messo in discussione.

I mezzi finanziari per le attività di promozione e l'eventuale associazione a Erasmus+ non erano e non sono oggetto di questo progetto. Vengono richiesti nell'ambito dei relativi decreti di finanziamento pluriennali (messaggio del 26 febbraio 202014 sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021­2024 [messaggio ERI], messaggio sulla cultura) e nel preventivo annuale, mentre in caso di associazione a Erasmus+ saranno richiesti con un messaggio di finanziamento separato. Una trasformazione che consenta di risparmiare risorse è in linea con le esigenze della Confederazione (v. n. 6.1.1).

È importante che il consiglio d'amministrazione presenti un'adeguata diversificazione, soprattutto in termini di conoscenze ed esperienze per vari gruppi target e settori formativi. Come per altri istituti di diritto pubblico, tuttavia, è necessario preservare la libertà di scelta del Consiglio federale e definire in un apposito profilo i requisiti dei membri del consiglio d'amministrazione. A tale riguardo valgono anche i valori di riferimento per la rappresentanza delle lingue nazionali e dei sessi.

La promozione degli scambi di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse nonché della cooperazione e del coordinamento in ambito extrascolastico con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani è già sostenuta dalla Confederazione e dovrà proseguire nel quadro delle possibilità esistenti. Per il momento si rinuncia a una delega di compiti in base alla legge del 30 settembre 201115 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG), inizialmente prevista all'articolo 3 capoverso 1 lettera e dell'avamprogetto. In base all'articolo 3 capoverso 4 del disegno di legge, il Consiglio federale si riserva tuttavia la possibilità di affidare successivamente a Movetia dei compiti in questo settore tramite la relativa ordinanza.

Il Consiglio federale non ritiene opportuno un aumento del limite massimo delle riserve di Movetia dal sette per cento (avamprogetto posto in consultazione) al dieci per cento dei ricavi operativi secondo il conto annuale: un limite massimo del sette per cento
offre a Movetia un'adeguata flessibilità. Secondo l'articolo 17, le riserve servono a compensare perdite, a coprire rischi di responsabilità e a finanziare progetti.

Per quanto riguarda il finanziamento di progetti, un limite massimo del sette per cento fornisce il margine necessario.

Le singole proposte di adeguamento e precisazione concernenti il nome dell'istituto e il titolo della legge, le possibilità di cooperazione e l'indipendenza di Movetia nelle decisioni di promozione contribuiscono alla chiarezza e sono state integrate. Tuttavia, 14 15

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dai risultati della consultazione non emergono modifiche fondamentali da apportare al progetto di legge.

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Tutti i Paesi europei hanno istituito o designato delle agenzie nazionali incaricate di svolgere i compiti di attuazione e coordinamento connessi alla loro partecipazione ai programmi di formazione dell'UE.

Nel 2022 l'attuale programma Erasmus+ impegnava un totale di 55 agenzie nazionali insediate in 33 Paesi (in parte per livelli di formazione specifici o suddivise per temi formazione/gioventù o per competenze regionali).

Le agenzie nazionali sono prevalentemente organizzate come istituti pubblici che, conformemente alla legislazione europea pertinente per il programma Erasmus+16, devono avere personalità giuridica e competenze decisionali proprie per espletare i loro compiti. La maggior parte di esse è stata istituita o designata per decisione del rispettivo Governo; alcune sono fondazioni di diritto pubblico.

Secondo la normativa europea in materia, ogni Stato membro dell'UE decide autonomamente come regolare i rapporti tra la propria autorità nazionale e la propria agenzia nazionale. Su tale base, di regola le autorità nazionali attribuiscono mandati di prestazioni alle agenzie nazionali. Esse versano pertanto anche dei sussidi per i costi di esercizio, essendo questi ultimi finanziati solo in parte dai budget dei programmi dell'UE.

La gestione interna delle agenzie nazionali è solitamente affidata a un consiglio di vigilanza che riunisce i vari organi responsabili. A seconda del Paese e dell'agenzia, sono coinvolti diversi ministeri, ma talvolta anche gruppi d'interesse centrali delle attività (p. es. scuole universitarie, datori di lavoro, lavoratori, organizzazioni giovanili). Inoltre, molte agenzie dispongono di un comitato di esperti con funzioni consultive.

L'organizzazione e la struttura direttiva proposte per l'agenzia nazionale Movetia corrispondono quindi alla prassi della maggior parte dei Paesi europei che partecipano a Erasmus+. La soluzione proposta sarebbe anche compatibile con la pertinente legislazione dell'UE, una condizione necessaria qualora la Svizzera ottenesse l'auspicato status di Paese associato a Erasmus+.

16

Cfr. in particolare gli articoli 26 e 27 del Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, GU L 189 del 28 maggio 2021, pag. 1.

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4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

Trasformazione in istituto federale di diritto pubblico L'agenzia nazionale deve essere trasformata in un istituto federale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Come «Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione» continuerà a operare con il nome abbreviato «Movetia». Ciò richiede quale base legale un atto legislativo sull'organizzazione sotto forma di legge federale che disciplini in particolare gli obiettivi, i compiti, gli organi e il finanziamento di Movetia. In seguito alla costituzione dell'istituto di diritto pubblico, l'attuale FPSM dovrà essere sciolta. In quanto unità amministrativa decentralizzata della Confederazione, in futuro l'agenzia nazionale sarà soggetta alla vigilanza diretta del Consiglio federale, che assumerà la funzione di proprietario.

L'alta vigilanza spetterà al Parlamento.

Partecipazione dei Cantoni alla gestione strategica dell'istituto Le funzioni dirette di gestione e vigilanza sono svolte dal Consiglio federale in conformità con i principi del governo d'impresa della Confederazione. Ne fanno parte in particolare l'emanazione degli obiettivi strategici, la nomina del consiglio d'amministrazione e l'approvazione del rapporto di gestione. I Cantoni devono però continuare a partecipare alla gestione strategica di Movetia nel senso di una responsabilità congiunta per gli scambi e la mobilità in materia di formazione e di un coordinamento globale. Questo coinvolgimento deve essere garantito attraverso adeguamenti mirati della legge modello concepita per gli istituti di diritto pubblico. Da un lato, i Cantoni vanno inclusi attraverso la CDPE nella preparazione degli obiettivi strategici quadriennali: il Consiglio federale deve invitarla a esprimersi sugli obiettivi se questi toccano le competenze o gli interessi essenziali dei Cantoni. Dall'altro, la CDPE deve avere il diritto di proposta per un certo numero di seggi nel consiglio d'amministrazione di Movetia, che rappresentino gli interessi dei Cantoni in questo organo di direzione strategico. La CDPE può essere inoltre invitata dal proprietario a partecipare ai suoi colloqui annuali, specialmente per garantire il coordinamento con le misure di mobilità e scambio dei Cantoni. La partecipazione della CDPE ai colloqui con il proprietario non influisce sulle
competenze decisionali e sull'autonomia del Consiglio federale in quanto proprietario.

Organi dell'istituto secondo i principi del governo d'impresa della Confederazione Movetia deve disporre degli organi di cui sono generalmente dotati gli istituti di diritto pubblico della Confederazione in conformità ai principi del governo d'impresa. L'organo direttivo supremo è un consiglio d'amministrazione composto da membri qualificati e indipendenti. Esso provvede tra l'altro ad attuare gli obiettivi strategici e a vigilare sulla direzione. Quest'ultima, posta sotto la guida di un direttore, svolgerà compiti operativi. Un ufficio di revisione distinto dovrà verificare il conto annuale, le informazioni sulla gestione dei rischi e quelle sullo sviluppo del personale.

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Obiettivi e compiti nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione Tramite Movetia verrà perseguito, sia a livello nazionale che internazionale, un ampio ventaglio di obiettivi nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione. Se da un lato questi obiettivi si basano su diverse leggi federali, dall'altro occorre stabilire esplicitamente come obiettivo trasversale della Confederazione che Movetia possa anche garantire il coordinamento con i Cantoni e sostenerli nelle loro attività di scambio e mobilità. I compiti derivanti dai suddetti obiettivi riguardano soprattutto l'attuazione di programmi di promozione della mobilità e della cooperazione internazionali in materia di formazione, compresi gli scambi extrascolastici (partecipazione della Svizzera a programmi di promozione internazionali o a programmi della Confederazione), e l'attuazione di misure di promozione degli scambi nazionali nel settore scolastico. Questi compiti federali corrispondono a quelli che la FPSM svolge già oggi. Le misure di promozione previste dalle leggi federali summenzionate rimangono invariate. Movetia avrebbe però la nuova competenza di decidere in merito alla concessione di sussidi federali per i compiti in questione.

Sulla base di mandati specifici o di un trasferimento formale di compiti cantonali in cambio di contributi o indennità a copertura dei costi, Movetia dovrà sostenere i Cantoni nell'organizzazione e nella realizzazione di attività che rientrano nella loro sfera di competenza.

Attraverso questo esteso raggruppamento di compiti nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione, Movetia svolgerà, come finora, un ruolo trasversale di coordinamento tra i vari settori e con altri attori e potrà fungere da centro nazionale di competenza in tale ambito.

Assunzione del personale secondo le disposizioni della legge sul personale federale e riassunzione del personale della FPSM In futuro i collaboratori di Movetia saranno assunti secondo le disposizioni della legge del 24 marzo 200017 sul personale federale (LPers) e assicurati presso la Cassa pensioni PUBLICA. Tuttavia, come altri istituti di diritto pubblico che svolgono compiti statali esternalizzati, Movetia disporrà di una propria ordinanza sul personale. Le persone finora impiegate presso la FPSM saranno
reimpiegate dal nuovo istituto di diritto pubblico; è fatta salva la nomina della direzione da parte del consiglio d'amministrazione.

Finanziamento tramite indennità federali, contributi cantonali a copertura dei costi e fondi di terzi Le attività di Movetia continueranno a essere finanziate principalmente dalle indennità versate dalla Confederazione per la sua gestione e lo svolgimento dei compiti che le sono affidati in base alla legislazione federale. I contributi finanziari dei Cantoni a Movetia sono versati sotto forma di contributi o indennità a copertura dei costi per lo svolgimento di attività di sostegno specifiche su mandato o per l'adempimento di compiti che le sono affidati dai Cantoni nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione in virtù dell'articolo 3 capoverso 5 del disegno di legge. Movetia deve inoltre essere autorizzata ad accettare fondi di terzi, ad esempio contributi 17

RS 172.220.1

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o indennità provenienti da altri attori che promuovono gli scambi e la mobilità in materia di formazione.

4.2

Armonizzazione di compiti e finanze

L'importo dei fondi stanziati dalla Confederazione per indennizzare i compiti federali svolti da Movetia e per gestire l'agenzia nazionale non è fissato dal disegno di legge qui presentato. I fondi necessari saranno richiesti nel quadro di specifici decreti di finanziamento pluriennali e del preventivo annuale. I mezzi di promozione per la cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. a­c) sono proposti nel messaggio ERI e, se necessario, in un messaggio separato concernente l'associazione al programma di formazione dell'UE Erasmus+. I fondi destinati a promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche in Svizzera (art. 3 cpv. 1 lett. d) sono oggetto del messaggio sulla cultura.

4.3

Attuazione

A causa dei molteplici compiti e delle fasi intermedie che comporta, il processo di transizione dall'attuale FPSM di diritto privato al nuovo istituto di diritto pubblico Movetia sarà oneroso. Dopo l'adozione della nuova legge da parte delle Camere federali, bisognerà prevedere una fase di transizione e sviluppo della durata di due anni al massimo.

La fase di transizione dalla FPSM a Movetia è regolata dalle disposizioni transitorie (art. 24­27). I compiti da eseguire in questa fase comprendono l'adozione da parte del Consiglio federale di un'ordinanza contenente le disposizioni d'esecuzione previste dalla legge, l'allestimento di un inventario e del bilancio di apertura nonché la loro approvazione da parte del Consiglio federale, la costituzione degli organi dell'istituto, l'elaborazione e l'approvazione dell'ordinanza sul personale, la prima emanazione di obiettivi strategici, il trasferimento dei rapporti di lavoro dell'ex FPSM, la regolamentazione dell'affiliazione a PUBLICA, l'iscrizione nei registri pubblici e lo scioglimento formale della FPSM.

Il progetto comporta modifiche all'ordinanza del 25 novembre 199818 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), all'ordinanza del 14 giugno 199919 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR) e all'ordinanza del 28 giugno 200020 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI). Movetia, nella sua nuova forma giuridica, sarà la principale responsabile dell'attuazione pratica del progetto. Disciplinerà le disposizioni d'esecuzione nelle ordinanze e nei regolamenti, che in virtù del disegno di legge essa stessa emanerà; in parte, tuttavia, tali ordinanze

18 19 20

RS 172.010.1 RS 172.216.1 RS 172.212.1

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d'esecuzione richiederanno l'approvazione del Consiglio federale. La delega di competenze legislative è illustrata al numero 7.7.

5

Commento ai singoli articoli

5.1

Legge Movetia

Ingresso La competenza della Confederazione per l'atto legislativo sull'organizzazione qui proposto si fonda sulla sua competenza generale sancita dalla Costituzione federale per gli affari esteri, sul suo mandato di coordinamento con i Cantoni nella promozione dello spazio formativo svizzero e sulle sue competenze sussidiarie per le misure volte a promuovere la formazione, le attività extrascolastiche di fanciulli e giovani, le attività culturali d'interesse nazionale e la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

Art. 1

Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione

Cpv. 1: all'inizio del disegno di legge si stabilisce che la Confederazione gestisce l'agenzia nazionale con la collaborazione dei Cantoni. Questi ultimi saranno chiamati concretamente a partecipare al consiglio d'amministrazione (art. 6 cpv. 3) e a preparare gli obiettivi strategici (art. 20 cpv. 2 e 3). In quest'ottica rientra anche la possibilità di invitare i Cantoni a partecipare ai colloqui con il proprietario, ciò che però non è oggetto dell'atto normativo. La denominazione dell'agenzia nazionale comprende la coppia di termini «scambi e mobilità», che si è consolidata come nozione generale per le corrispondenti politiche di promozione della Confederazione e dei Cantoni fondate su varie basi. Per una delimitazione più chiara rispetto ad altri ambiti politici, viene tuttavia menzionata esplicitamente la formazione come settore al quale si riferiscono le attività di promozione. Secondo l'uso linguistico moderno, il termine «formazione» va inteso in senso ampio e comprende sia gli ambiti della formazione formale (scuola dell'obbligo, formazione professionale di base, scuole di cultura generale a livello secondario II, formazione professionale superiore e scuole universitarie) sia gli ambiti della formazione non formale (formazione continua e attività formative nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche).

Cpv. 2: così come altre organizzazioni sostenute dalla Confederazione e che svolgono compiti federali esternalizzati nel senso di prestazioni di carattere monopolistico, anche Movetia è un istituto di diritto pubblico della Confederazione. Rientra quindi nell'Amministrazione federale decentralizzata.

Cpv. 3: fatto salvo, e nel quadro di, quanto previsto dalle disposizioni del presente atto legislativo sulla sua organizzazione, Movetia può organizzarsi in modo autonomo, ad esempio con il regolamento di organizzazione del consiglio d'amministrazione.

Movetia tiene una propria contabilità.

Cpv. 4: Movetia è indipendente nel prendere le decisioni in materia di promozione di sua competenza (cfr. art. 3 cpv. 2). Deve tuttavia rispettare il quadro giuridico, in par20 / 48

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ticolare le disposizioni del diritto federale relative alle misure di promozione e la legge del 5 ottobre 199021 sui sussidi (LSu) (cfr. anche art. 8 cpv. 2 lett. b). Gli obiettivi strategici del Consiglio federale possono specificare ulteriormente nei contenuti e nei programmi il margine di manovra di Movetia.

Cpv. 5: Movetia deve essere gestita in base ai principi dell'economia aziendale, come gli altri istituti di diritto pubblico della Confederazione. Nell'esecuzione dei suoi compiti deve impiegare i mezzi finanziari a sua disposizione in modo economico ed efficiente sotto il profilo dei risultati e delle prestazioni. Costi e benefici devono essere equilibrati.

Cpv. 6: il Consiglio federale stabilisce la sede dell'agenzia nazionale in un'ordinanza.

La denominazione dell'agenzia viene invece fissata direttamente nell'atto legislativo sull'organizzazione.

Cpv. 7: il nome abbreviato «Movetia» attribuito alla nuova Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione corrisponde al nome commerciale finora usato per l'agenzia nazionale promossa dalla FPSM. L'attuale marchio «Movetia» diventa così il nome ufficiale abbreviato del nuovo istituto di diritto pubblico.

Art. 2

Obiettivi

Gli obiettivi sovraordinati di Movetia si desumono dalle leggi federali che le delegano determinati compiti di attuazione: la LCMIF è la base per la promozione della cooperazione e della mobilità internazionali in materia di formazione; la LLing costituisce la base per promuovere lo scambio nazionale in materia di formazione scolastica, la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche nonché il consolidamento della coesione interna del Paese; la promozione degli scambi di giovani su scala internazionale o fra aree linguistiche diverse, così come la cooperazione e il coordinamento in ambito extrascolastico con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani, si fondano invece sulle disposizioni della LPAG.

A complemento di questi obiettivi che poggiano su atti normativi federali separati, occorre sancire in modo esplicito come obiettivo trasversale, direttamente nell'atto concernente l'organizzazione, che attraverso l'agenzia nazionale la Confederazione sostiene anche i Cantoni nelle loro attività di scambio e mobilità e garantisce il coordinamento federale e cantonale. Tale obiettivo è qui formulato molto genericamente e può servire per diverse attività di Movetia, tra cui compiti di coordinamento e promozione generali nel quadro delle attività che le sono affidate dalla Confederazione e di cui beneficiano anche i Cantoni oppure attività di sostegno specifiche realizzate su mandato separato dei Cantoni o affidate come compito da questi ultimi e indennizzate tramite contributi a copertura dei costi. Contrariamente alle relative disposizioni dell'articolo seguente concernenti i compiti (cfr. in particolare art. 3 cpv. 5), questo obiettivo non ha implicazioni dirette per quanto riguarda le modalità di finanziamento dell'agenzia nazionale.

21

RS 616.1

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Gli obiettivi sono tutti accomunati dal fatto che rientrano nel settore politico della promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione il quale, vista la ripartizione dei compiti all'interno della Confederazione e tra Confederazione e Cantoni, ha carattere trasversale. Il mandato conferito a Movetia con compiti in tal senso è dunque coerente sul piano tematico e consente una migliore visione d'insieme e un migliore coordinamento tra i diversi settori parziali. Ciò corrisponde al ruolo che la Confederazione e i Cantoni hanno previsto per l'agenzia nazionale conformemente alla strategia per gli scambi e la mobilità.

Art. 3

Compiti

Cpv. 1: in quanto agenzia nazionale, Movetia deve occuparsi di compiti di attuazione essenziali nel settore della promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione per attività sia nazionali che internazionali.

I compiti di cui alle lettere a­c sono da posizionare nel settore internazionale. Sono quelli che, secondo la LCMIF, la Confederazione può delegare a un'agenzia nazionale. Si tratta sostanzialmente di concretizzare l'associazione della Svizzera ai programmi di formazione dell'Unione europea oppure, in alternativa, di avviare programmi federali indipendenti (soluzione svizzera), incluse le necessarie misure di accompagnamento. Tra le questioni pratiche relative all'attuazione rientrano in particolare i compiti di informazione e promozione, la consulenza fornita ai richiedenti, la ricezione e l'esame delle domande, la decisione circa la concessione dei sussidi federali e lo svolgimento delle relative operazioni, l'esame di rapporti sui progetti, la valutazione e la divulgazione di risultati e buone pratiche, la verifica dell'efficacia nonché lavori di analisi e di base. Queste attività di promozione orientate a livello internazionale secondo la LCMIF comprendono tutti i settori della formazione, incluse le attività giovanili extrascolastiche. Le misure di promozione basate sulle leggi corrispondenti rimangono invariate.

L'attuazione delle misure per promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche di cui alla lettera d costituisce un analogo compito federale a livello nazionale che, stando alla LLing, può essere delegato. I compiti concreti legati all'attuazione sono paragonabili a quelli già menzionati per il settore internazionale.

I compiti finora citati sono già svolti dall'agenzia nazionale (lett. a­d). Le misure di promozione corrispondenti sancite dalla LCMIF e dalla LLing rimangono invariate.

Cpv. 2: fino ad oggi, visto il suo statuto di fondazione di diritto privato, all'agenzia nazionale non hanno potuto essere affidate competenze decisionali per la concessione di sussidi federali in tutti i settori. Di conseguenza, mentre i lavori preliminari e di evasione erano svolti dall'agenzia nazionale, le decisioni di sussidio continuavano a essere prese dagli uffici specializzati competenti. Al fine di una maggiore separazione tra compiti operativi e
compiti politico-strategici e di una sua più ampia autonomia decisionale, l'agenzia nazionale deve acquisire la necessaria competenza decisionale.

La possibilità di delegare tale competenza viene ora sancita dalla LLing; nella LCMIF è già stata prevista con la revisione totale del 2020 e viene precisata in riferimento alla legge Movetia (cfr. allegato del disegno).

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Cpv. 3: l'esperienza dell'agenzia nazionale nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione deve essere sfruttata ai fini della preparazione degli atti normativi della Confederazione nei settori in cui l'agenzia stessa assume dei compiti.

Cpv. 4: in futuro, in virtù della funzione di coordinamento che l'agenzia ricoprirà a livello nazionale in relazione agli scambi e alla mobilità in materia di formazione e per sfruttare eventuali sinergie, il Consiglio federale potrà affidare a Movetia, dietro compenso, anche compiti in questo settore.

Cpv. 5: oltre ai compiti che le sono affidati dalla Confederazione, Movetia può anche svolgere attività specifiche di sostegno a favore dei Cantoni. Si tratta di attività di supporto che comunque non vengono già svolte ora come parte dei compiti federali né quindi indennizzate, ma di attività che, al contrario, possono essere svolte come compiti supplementari per uno o più Cantoni (p. es. nell'ambito di un concordato). In generale, l'agenzia nazionale deve sostenere i Cantoni nell'organizzazione e nell'attuazione di attività di scambio e mobilità che rientrano nella sua sfera di competenza, potenzialmente a tutti i livelli formativi e a complemento delle attività promosse dalla Confederazione. Di norma sono attività amministrative di ausilio, ad esempio direzione di progetti, servizi di consulenza o organizzazione di eventi. Queste attività di sostegno possono essere svolte da Movetia sulla base di mandati, per i quali i Cantoni devono versare contributi a copertura dei costi. Non è però escluso che i Cantoni affidino a Movetia anche compiti sovrani nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione. In questo caso la delega dovrebbe avvenire in virtù di una corrispondente base legale cantonale e i Cantoni dovrebbero indennizzare completamente lo svolgimento del compito.

Art. 4

Cooperazione

Una funzione essenziale che l'agenzia nazionale deve svolgere per adempiere i propri compiti consiste nel coordinamento e nella cooperazione con attori rilevanti a livello nazionale e internazionale. Per raggiungere gli obiettivi previsti dalla presente legge, nel quadro della sua autonomia istituzionale Movetia deve lavorare con gruppi di interlocutori molto diversi.

Sul piano nazionale coopera soprattutto con attori attivi nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione e, ove possibile, li integra nelle sue attività. Si tratta ad esempio di uffici oppure di responsabili cantonali o universitari per gli scambi incaricati, tra l'altro, di informare i gruppi target in merito alle varie offerte, di motivarli a partecipare e di sostenerli. Le autorità locali e cantonali preposte alla formazione, i gruppi d'interesse nel campo della formazione (p. es. conferenze di rettori di istituti di formazione) e le organizzazioni del mondo del lavoro nonché dell'ambito extrascolastico svolgono un analogo ruolo centrale. Anche diverse organizzazioni private offrono occasioni di scambio e mobilità a livello nazionale e internazionale. Inoltre, per la promozione degli scambi, sono attivi anche gruppi d'interesse e organizzazioni giovanili. Infine, è essenziale la cooperazione con scuole e istituti di formazione di tutti i settori formativi e con le aziende di formazione. Lo scopo è armonizzare e sfruttare le sinergie tra attori statali e privati nel promuovere e attuare gli scambi e la mobilità in materia di formazione in Svizzera.

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Per adempiere i propri compiti a livello internazionale, l'agenzia nazionale deve inoltre collaborare con istituti, organizzazioni e associazioni di rilievo. Lo svolgimento dei compiti richiede, ad esempio, la cooperazione diretta e il coordinamento con le agenzie nazionali di altri Paesi. Si possono citare in proposito anche gli istituti, gli organi e le organizzazioni dell'Unione europea che intervengono in qualche modo nelle questioni formative e nei programmi di formazione dell'UE. Per la Svizzera, essere rappresentata dall'agenzia nazionale in questo contesto è importante specialmente quando i compiti di attuazione o di coordinamento tra le agenzie nazionali di diversi Paesi assumono un ruolo di primo piano. La rappresentanza internazionale del nostro Paese sul piano politico o specialistico, sia per la politica nazionale che per le attività internazionali (rappresentanza in organizzazioni internazionali, negoziazione di strumenti e testi internazionali, partecipazione ufficiale a conferenze internazionali ecc.), deve invece continuare a essere garantita dai rispettivi uffici federali o dalla CDPE, a seconda delle loro competenze. Anche la cooperazione con organizzazioni attive a livello globale nel campo della formazione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 5

Organi

Movetia dispone degli organi previsti conformemente ai principi sul governo d'impresa per gli istituti di diritto pubblico della Confederazione, ossia un consiglio d'amministrazione, una direzione e un ufficio di revisione.

Art. 6

Consiglio d'amministrazione: composizione, nomina e organizzazione

Le disposizioni per il consiglio d'amministrazione di Movetia corrispondono a quelle previste in generale per i consigli d'amministrazione degli istituti di diritto pubblico della Confederazione conformemente alla legge modello per gli istituti che offrono prestazioni di carattere monopolistico. Fa eccezione solamente la disposizione sul diritto di proposta della CDPE per tre seggi nel consiglio d'amministrazione (cpv. 3).

Cpv. 1: il consiglio d'amministrazione è composto al massimo da sette membri. Ciò permette di farvi confluire un'adeguata varietà di conoscenze ed esperienze, soprattutto in relazione ai diversi settori formativi e ai gruppi di attori rilevanti nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione. Grazie a un numero non troppo grande di membri, il consiglio d'amministrazione mantiene inoltre l'agilità e la rapidità necessarie a prendere le decisioni di gestione. Il numero dispari dei membri è volto a evitare situazioni di stallo nella presa di decisioni. I membri devono essere indipendenti. La scelta dei membri si basa, come per altri istituti di diritto pubblico, su un profilo di requisiti stilato dal Consiglio federale che tiene conto degli aspetti specifici sopra elencati. Per il profilo di requisiti valgono i valori di riferimento per la rappresentanza delle lingue nazionali e dei sessi.

Cpv. 2: i candidati a un mandato nel consiglio d'amministrazione devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse prima della nomina. Chi si rifiuta di indicarle non può essere nominato.

Cpv. 3: la CDPE svolge un ruolo centrale nel garantire il coinvolgimento dei Cantoni nella gestione strategica dell'agenzia nazionale. In generale rappresenta e coordina gli 24 / 48

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interessi di politica formativa dei Cantoni, e questo anche nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione. Il principio della collaborazione dei Cantoni nella gestione dell'agenzia (art. 1 cpv. 1) è concretizzato in particolare dal conferimento alla CDPE del diritto a tre seggi nel consiglio d'amministrazione. In questo modo i Cantoni hanno la possibilità di proporre membri che rappresentino le loro particolari vedute e i loro interessi politici in materia di formazione. Anche per questi membri vale il profilo di requisiti del Consiglio federale. La proposta di nomina al Consiglio federale deve essere coordinata e consolidata per il tramite degli organi della CDPE e infine presentata formalmente dalla CDPE. A monte sono tuttavia richieste una concertazione e una buona comunicazione tra la Confederazione e la CDPE: solo in questo modo è possibile garantire l'adeguata varietà di cui sopra. La durata del mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è fissata a quattro anni. Il Consiglio federale può tuttavia riconfermare i membri per una durata totale di carica di dodici anni.

Cpv. 4: sebbene la nomina avvenga da parte del Consiglio federale, il contratto dei membri del consiglio d'amministrazione è stipulato con Movetia in quanto istituto ed è retto dal diritto pubblico. Il Consiglio federale stabilisce il compenso che Movetia deve versare ai membri del consiglio d'amministrazione e le altre condizioni contrattuali. A tal fine si basa sull'articolo 6a LPers e sulle prescrizioni dell'ordinanza del 19 dicembre 200322 sulla retribuzione dei quadri. Gli onorari decisi dal Consiglio federale per i membri del consiglio d'amministrazione sono oggetto del rapporto annuale sulla retribuzione dei quadri. Fatta eccezione per l'articolo 6a LPers, questa legge non si applica ai consiglieri d'amministrazione.

Cpv. 5: i membri del consiglio d'amministrazione sono tenuti a salvaguardare gli interessi di Movetia, inclusi gli interessi e gli obiettivi della Confederazione conformemente all'articolo 2. Rientrano nell'obbligo di fedeltà anche l'obbligo di diligenza e del segreto e il dovere di fedeltà nella gestione dei conflitti d'interesse.

Cpv. 6: le relazioni d'interesse dei membri del consiglio d'amministrazione contratte dopo la loro nomina devono essere compatibili con le loro funzioni
presso Movetia.

Il consiglio d'amministrazione è corresponsabile di fronte al Consiglio federale e deve pertanto monitorare e valutare costantemente le relazioni d'interesse dei suoi membri.

Questi ultimi possono essere destituiti se mantengono una relazione d'interesse incompatibile con la loro funzione, se non dichiarano tutte le relazioni d'interesse al momento della nomina o se non ne comunicano il cambiamento durante il loro mandato.

Cpv. 7: i membri del consiglio d'amministrazione non sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi della LPers (art. 22). Viene quindi inserita un'apposita disposizione nel presente atto normativo.

Art. 7

Consiglio d'amministrazione: compiti

Anche per quanto riguarda i compiti del consiglio d'amministrazione di Movetia vengono interamente riprese le disposizioni della legge modello, con poche eccezioni.

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Lett. a: Movetia, come istituto che fornisce innanzitutto prestazioni di carattere monopolistico, viene gestita per mezzo di obiettivi strategici. L'attuazione degli obiettivi strategici interni all'azienda compete al consiglio d'amministrazione, che deve fissare preliminarmente i metodi e i criteri in base ai quali intende valutare l'attuazione interna di questi obiettivi. A tal fine si basa sui criteri e sugli indicatori fissati in precedenza. In questo modo, nel quadro del suo compito di vigilanza, il Consiglio federale dispone delle informazioni necessarie per poter valutare il raggiungimento degli obiettivi strategici in base ai medesimi criteri.

Lett. b: nel regolamento di organizzazione il consiglio d'amministrazione disciplina, tra le altre cose, le condizioni in base alle quali la direzione può assumere le competenze decisionali di Movetia, come pure la comunicazione o la rappresentanza di Movetia verso l'esterno o la sua organizzazione interna e i processi in relazione con i suoi compiti (p. es. per la costituzione di commissioni speciali). Da notare che, per quanto riguarda i compiti non delegabili, le disposizioni non comportano alcuna limitazione di responsabilità del consiglio d'amministrazione.

Lett. c: il consiglio d'amministrazione prende tutti i provvedimenti necessari a livello organizzativo e regolatorio per prevenire i conflitti d'interesse. Concretamente, ciò può tradursi in apposite disposizioni del regolamento di organizzazione, nell'emanazione di disposizioni comportamentali nell'ordinanza sul personale, in un codice di condotta, in direttive comportamentali o in altri strumenti simili. Hanno la stessa importanza del disciplinamento giuridico anche l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione continue del personale e del consiglio d'amministrazione. Il rapporto di gestione informa annualmente sulle misure di sensibilizzazione.

Nel disciplinamento in materia di conflitti d'interesse occorre imperativamente includere l'obbligo d'informazione dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione nel caso si verificasse un conflitto d'interesse. I membri del consiglio d'amministrazione devono quindi informare in modo tempestivo ed esaustivo il presidente su eventuali conflitti d'interesse. Se il presidente stesso si trovasse in una situazione conflittuale,
lo scambio di informazioni deve avvenire con il vicepresidente. Il regolamento di organizzazione precisa anche se l'informazione sia da trasmettere sempre o solo in determinati casi all'intero consiglio d'amministrazione.

Il destinatario delle informazioni designato nel regolamento deve prendere i provvedimenti necessari a tutela degli interessi di Movetia.

Per i membri dei quadri superiori di Movetia si applicano le disposizioni sulle occupazioni accessorie di cui all'articolo 11 dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri che disciplinano l'obbligo di annuncio di occupazioni accessorie remunerate, l'obbligo di consegna del reddito che ne risulta e l'eventuale approvazione del Consiglio federale, se necessaria. Per mezzo del rapporto di gestione annuale o di un organo di informazione simile, i membri del consiglio d'amministrazione informano in modo esaustivo in merito alla loro appartenenza ad organi analoghi di altre aziende e istituti della Confederazione (cfr. anche art. 6 cpv. 6).

Lett. d: il consiglio d'amministrazione è tenuto a emanare un regolamento sull'accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi. Il regolamento può ad esempio disciplinare l'acquisizione di tali mezzi finanziari, le premesse e le condizioni quadro per i progetti da realizzare o i posti da finanziare con i fondi di terzi, nonché la piani26 / 48

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ficazione finanziaria, compresa la valutazione delle spese conseguenti e le competenze. Queste disposizioni valgono per tutti i sottosettori di Movetia e i suoi rappresentanti. I mezzi di terzi sono ammessi se hanno ripercussioni positive sullo svolgimento dei compiti (p. es. promozione di competenze specialistiche o creazione di sinergie nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione). Occorre però fermarsi quando la loro accettazione comporta il rischio di infrangere disposizioni di legge e quando sono in pericolo l'indipendenza, la credibilità, la reputazione, il conseguimento degli obiettivi o l'adempimento dei compiti di Movetia o di singoli attori (p. es. nei casi di conflitti d'interesse).

Lett. e: il consiglio d'amministrazione ha la competenza di emanare una propria ordinanza sul personale per Movetia, sottoponendola però all'approvazione del Consiglio federale (v. commento all'art. 10).

Lett. f: alla luce dell'importanza centrale e delle responsabilità del direttore di Movetia (in particolare funzione decisionale e rappresentanza verso l'esterno), la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore sono subordinate all'approvazione del Consiglio federale. Non sono possibili la nomina e la destituzione del direttore solo per decisione del consiglio d'amministrazione, mentre rimangono di competenza esclusiva di quest'ultimo le modifiche contrattuali.

Lett. h: la vigilanza del consiglio d'amministrazione sull'operato della direzione include anche un diritto di impartire istruzioni e il diritto di avocazione, che prevede a sua volta l'emanazione di decisioni. Nel regolamento di organizzazione, il consiglio d'amministrazione disciplina quali competenze intende assumere direttamente nell'emanazione di decisioni e quali casi o competenze delega invece alla direzione.

Visto l'elevato numero di decisioni sulla concessione di sussidi federali adottate nel corso dell'anno nel quadro dei programmi di promozione di Movetia, si ritiene in linea di massima sensata la delega delle rispettive competenze alla direzione.

Lett. i: come tutte le aziende e gli istituti della Confederazione, Movetia è tenuta a predisporre un'adeguata gestione dei rischi. Le disposizioni in merito vanno definite negli obiettivi strategici e devono riferirsi a un sistema di gestione del
rischio d'impresa, a un sistema di gestione della conformità e a un sistema di gestione della continuità operativa. Le informazioni corrispondenti riportate nella relazione annuale sono verificate dall'ufficio di revisione. L'adeguatezza del sistema è precisata negli obiettivi strategici quali esigenze minime. Movetia deve poter identificare i propri rischi aziendali, trarne le relative conseguenze e fornire al proprietario le informazioni necessarie affinché questo possa adeguare le proprie disposizioni e la propria gestione dei rischi. Vanno prese misure appropriate sia da parte di Movetia sia da parte della Confederazione (proprietario) per eliminare o quantomeno ridurre i rischi.

Lett. j: le prescrizioni che il consiglio d'amministrazione deve osservare per costituire e impiegare le riserve provengono da standard di presentazione dei conti riconosciuti e applicati, dalle norme per la costituzione delle riserve secondo l'articolo 17 e dalle decisioni del Consiglio federale. La decisione concreta del consiglio d'amministrazione sulla costituzione e sull'impiego delle riserve deve essere approvata dal Consiglio federale nel quadro dell'approvazione del rapporto di gestione di Movetia, del suo consuntivo e dell'impiego degli utili nonché della decisione di discarico del consiglio d'amministrazione.

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Lett. k: il consiglio d'amministrazione adotta il preventivo annuale e lo inoltra insieme alla proposta di indennità della Confederazione all'ufficio preposto, incaricato dal dipartimento responsabile di preparare gli affari del proprietario.

Lett. l: l'approvazione del rapporto di gestione e il discarico del consiglio d'amministrazione spettano al Consiglio federale. Non appena quest'ultimo approva il rapporto di gestione, il consiglio d'amministrazione lo pubblica in un luogo appropriato, ad esempio sulla homepage di Movetia, rendendolo accessibile a chiunque.

Lett. m: il consiglio d'amministrazione di Movetia è un datore di lavoro ai sensi del diritto previdenziale e assume i compiti corrispondenti. Il contratto di affiliazione alla cassa di previdenza della Confederazione PUBLICA deve essere firmato da tutti i datori di lavoro affiliati. Nella fattispecie, la firma del contratto spetterà, in quanto parte contraente, al consiglio d'amministrazione.

Art. 8

Direzione

La direzione è l'organo operativo di Movetia. Essa adempie tutti i compiti legati a questa funzione, oltre ai compiti che non sono affidati a un altro organo. Esegue le decisioni del consiglio d'amministrazione e risponde a quest'ultimo della loro corretta applicazione. La direzione deve in particolare impostare la gestione sugli obiettivi strategici.

Va poi menzionata la competenza della direzione di emanare decisioni, specie per quanto riguarda l'assegnazione di sussidi federali nel quadro della promozione degli scambi nazionali e internazionali e della mobilità. Le decisioni devono corrispondere alle disposizioni del regolamento di organizzazione, alle disposizioni del diritto federale per le diverse misure di promozione (leggi federali che disciplinano le decisioni conformemente all'art. 3 cpv. 2 e relative ordinanze) e, in particolare, alla LSu. La competenza decisionale della direzione è disciplinata nel regolamento di organizzazione del consiglio d'amministrazione. Il consiglio d'amministrazione e la direzione non possono ignorare le disposizioni federali in materia di decisioni. Anche gli altri dettagli dell'organizzazione e i processi lavorativi sono definiti nel suddetto regolamento.

Art. 9

Ufficio di revisione

Cpv. 1: Movetia è un istituto che fornisce innanzitutto prestazioni di carattere monopolistico. Il Consiglio federale ha quindi la competenza di nominare e revocare l'ufficio di revisione esterno. La nomina avviene di norma su proposta del consiglio d'amministrazione. L'ufficio di revisione ha il compito primario di verifica del conto annuale in base ai principi del diritto della società anonima. Le sue funzioni e i suoi compiti non vanno confusi con le competenze del CDF, che è l'organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione (vigilanza finanziaria, incluse le verifiche della redditività secondo la legge del 28 giugno 196723 sul Controllo delle finanze).

Cpv. 2: si rimanda in modo dinamico alle disposizioni del diritto della società anonima affinché la regolamentazione segua automaticamente gli sviluppi del diritto pri23

RS 614.0

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vato. Il rapporto giuridico tra Movetia e l'ufficio di revisione si fonda sul diritto privato. Poiché Movetia non è una società anonima retta dal diritto privato, si applicano per analogia le disposizioni sulla revisione ordinaria (art. 728b segg. del Codice delle obbligazioni24, CO). L'ufficio di revisione è tenuto a salvaguardare il segreto (cfr.

art. 730b cpv. 2 CO).

Cpv. 3 e 4: anche una parte della relazione annuale di Movetia va sottoposta a verifica, non solo il conto annuale. L'ufficio di revisione deve quindi verificare la relazione annuale in base ai seguenti punti e presentare un rapporto esaustivo: eventuali contraddizioni rispetto al conto annuale, attuazione di una gestione dei rischi adeguata ed eventuali contraddizioni nell'ambito del rapporto sul personale. L'ufficio di revisione deve segnalare al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale le incoerenze che dovesse riscontrare tra il conto annuale e la relazione annuale. Verifica se il consiglio d'amministrazione ha discusso i rischi dal profilo del loro contenuto e li ha valutati, ma non verifica esso stesso il contenuto di tali rischi. Lo stesso vale per la rendicontazione sul numero di equivalenti a tempo pieno nella relazione annuale; anche in questo caso l'ufficio di revisione non procede a una verifica materiale. La revisione di questi elementi della relazione annuale ha il solo scopo di individuare ed evitare eventuali scostamenti rispetto al rapporto sul personale del Consiglio federale e al rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici nel settore del personale.

Cpv. 5: per analogia con l'articolo 697a capoverso 1 CO, il Consiglio federale ha il diritto di chiedere una verifica speciale, ma senza che debbano essere rispettate le condizioni del diritto della società anonima per una verifica speciale o le pertinenti disposizioni di procedura. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto e la portata della verifica. Movetia deve collaborare pienamente e sostenere i costi di questo provvedimento di vigilanza.

Art. 10

Condizioni di assunzione

Per tutti i collaboratori di Movetia (direzione inclusa) valgono le disposizioni della LPers. Poiché la direzione e il resto del personale sono assoggettati alla LPers, sono applicabili in particolare le disposizioni di quest'ultima sul segreto d'ufficio (art. 22 LPers) e sull'obbligo di denuncia (art. 22a LPers). In quanto istituto di diritto pubblico, Movetia ha lo stesso statuto dei servizi amministrativi ai quali il Consiglio federale conferisce, in base all'articolo 3 capoverso 2 LPers, lo statuto di datori di lavoro. Il consiglio d'amministrazione di Movetia è autorizzato secondo l'articolo 37 capoverso 3bis LPers, nel quadro delineato dalla LPers e dall'ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 200025, a emanare una propria ordinanza sul personale sotto forma di disposizioni d'esecuzione della LPers. Questa ordinanza costituisce uno statuto sul personale di diritto pubblico. Il consiglio d'amministrazione deve comunque sottoporla al Consiglio federale per approvazione. Durante la procedura di approvazione il Consiglio federale non può modificarla, ma solamente negare l'approvazione in toto e rimandarla al consiglio d'amministrazione per la modifica. L'approvazione ha quindi carattere costitutivo. Grazie a questa competenza di approvazione il Consiglio

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federale può gestire Movetia dal punto di vista della politica sul personale e finanziaria.

L'attuale sistema salariale per il personale della FPSM è ispirato a quello del Cantone di Berna. La futura ordinanza sul personale deve offrire condizioni salariali almeno equivalenti.

Art. 11

Cassa pensioni

Tutti i collaboratori di Movetia devono essere assicurati presso PUBLICA. Analogamente a quanto avviene per il personale della SUFFP, si tratta di un'affiliazione alla cassa di previdenza della Confederazione, come da prassi per gli istituti che forniscono prestazioni di carattere monopolistico. Ne consegue che, in qualità di datore di lavoro, Movetia sottostà al controllo del Consiglio federale per quanto riguarda sia le disposizioni sul personale sia gli obblighi in materia di previdenza. Approvando il contratto di affiliazione il Consiglio federale esercita un controllo diretto su Movetia in quanto datore di lavoro nel settore della previdenza professionale.

Art. 12

Finanziamento

Movetia è quasi interamente finanziata attraverso le indennità della Confederazione (v. commento all'art. 13). Per le proprie attività di sostegno nel settore degli scambi e della mobilità che Movetia svolge su mandato dei Cantoni o per adempiere compiti da essi delegati, l'agenzia deve essere adeguatamente indennizzata da questi ultimi. I contributi e le indennità dei Cantoni devono coprire completamente i costi di queste attività. Il finanziamento può includere anche mezzi di terzi.

Art. 13

Indennità della Confederazione

Le indennità della Confederazione comprendono in primo luogo i fondi che Movetia impiega per l'attuazione delle misure di promozione e che, per la maggior parte, vengono assegnate ai beneficiari come sussidi di promozione della Confederazione. I sussidi possono essere assegnati sia a istituti o organizzazioni sia a singole persone. Se i beneficiari finali dei sussidi assegnati in virtù della LCMIF sono singole persone, queste ultime di norma non ricevono il sussidio federale direttamente dall'agenzia nazionale, bensì tramite un istituto o un'organizzazione che inoltra la relativa richiesta e trasmette in seguito i sussidi in base a criteri predefiniti (cfr. in particolare art. 4 cpv. 3 LCMIF). In secondo luogo, fanno parte delle indennità della Confederazione anche i mezzi impiegati da Movetia per attuare le misure di accompagnamento definite dal Consiglio federale (p. es. gestione di uffici di contatto specializzati).

In terzo luogo, le indennità della Confederazione coprono anche i mezzi finanziari necessari per il funzionamento di Movetia nello svolgimento dei compiti che le sono affidati dalla Confederazione (costi indiretti o overhead). Tra questi rientrano i costi per il personale e il materiale, inclusi i costi dei locali di Movetia. Al momento l'agenzia nazionale ha sede in un immobile privato e l'affitto è a carico della Confederazione.

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Art. 14

Mezzi finanziari di terzi

In quanto centro di competenza nazionale nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione, Movetia deve anche poter offrire prestazioni a terzi ed essere pagata per i propri servizi. Può trattarsi di attività specifiche di promozione per attori statali, associazioni, aziende o privati che vanno oltre i compiti di promozione della Confederazione o dei Cantoni, oppure che li completano. Queste attività di Movetia sono considerate prestazioni commerciali (cfr. art. 22).

Deve essere possibile anche l'accettazione di liberalità di terzi, ad esempio di doni o donazioni con lo scopo di sostenere gli scambi e la mobilità in materia di formazione.

Movetia può accettare liberalità a destinazione vincolata soltanto se tale destinazione è conciliabile con i suoi compiti previsti per legge.

Art. 15

Rapporto di gestione

Oltre al rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi strategici, tra gli strumenti di rendicontazione principali del consiglio d'amministrazione occorre menzionare il rapporto di gestione. Quest'ultimo comprende in particolare gli aspetti finanziari e del personale dell'agenzia nazionale. Il rapporto di gestione e il rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici costituiscono la base per il rapporto annuale sottoposto dal Consiglio federale al Parlamento nel quadro del governo d'impresa della Confederazione.

Art. 16

Presentazione dei conti

I principi e gli standard usuali per gli istituti di diritto pubblico della Confederazione valgono anche per Movetia. Le disposizioni sulla presentazione dei conti corrispondono a quelle della legge modello.

Cpv. 1 e 2: deve essere possibile realizzare senza un onere sproporzionato il consolidamento totale previsto all'articolo 55 della legge federale del 7 ottobre 200526 sulle finanze della Confederazione (LFC). Nel presente capoverso vanno quindi ripresi i principi essenziali della presentazione dei conti secondo la LFC. I principi menzionati riprendono quelli di cui all'articolo 958c CO.

Cpv. 3: questa disposizione corrisponde all'articolo 48 capoverso 1 LFC e verte su standard riconosciuti relativi alla presentazione dei conti come gli International Public Sector Accounting Standards, gli International Financial Reporting Standards, gli International Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprises, gli United States Generally Accepted Accounting Principles e gli Swiss Generally Accepted Accounting Principles (raccomandazioni relative alla presentazione dei conti). Fatto salvo il capoverso 6, il consiglio d'amministrazione di Movetia stabilisce lo standard riconosciuto in materia di presentazione dei conti informando in via preventiva il Consiglio federale, anche in caso di suo cambiamento. Solo in questo modo il Consiglio federale può intervenire tempestivamente (cfr. cpv. 6) laddove la decisione dello standard da adottare dovesse causare effetti indesiderati sul finanziamento dell'istituto.

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RS 611.0

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Cpv. 4: nell'allegato devono essere espressamente indicate le norme d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili riconosciuti (cpv. 3) e da eventuali prescrizioni del Consiglio federale in materia di presentazione dei conti (cpv. 6).

Cpv. 5: i principi della verità dei costi e il requisito della trasparenza riguardo ai principali flussi di mezzi, differenziati in base ai diversi tipi di entrate di Movetia, richiedono una presentazione dei conti impostata di conseguenza (presentazione per settori d'attività). Ciò serve a verificare il rispetto del principio dell'autonomia finanziaria e a evitare sovvenzioni trasversali tra settori commerciali.

Cpv. 6: il Consiglio federale può emanare disposizioni di ordinanza sulla presentazione dei conti e obbligare Movetia a utilizzare un determinato standard riconosciuto.

È anche ipotizzabile che, nell'interesse della Confederazione o di terzi, l'Esecutivo limiti determinati diritti di scelta conferiti dallo standard adottato, decidendo al posto del consiglio d'amministrazione (p. es. prescrivendo a Movetia il metodo di valutazione da adottare tra i due esistenti). Diversamente da quanto avviene per il diritto privato, il Consiglio federale può anche prescrivere a Movetia di scostarsi da uno standard riconosciuto per la presentazione dei conti oppure di integrarlo. Questa procedura verrà adottata specialmente quando l'applicazione dello standard corrispondente potrebbe avere ripercussioni negative per la Confederazione (difficoltà nel consolidamento con la Confederazione, aumento degli obblighi di previdenza con obbligo di rifinanziamento, altri obblighi di ricapitalizzazione) o per altri soggetti (come costi più elevati non giustificati dall'interesse pubblico). In questi casi, oppure nel caso della costituzione delle riserve, il Consiglio federale si riserva di emanare prescrizioni che si scostano da questo standard riconosciuto per la presentazione dei conti.

Art. 17

Riserve

Cpv. 1 e 2: Movetia, come altri istituti della Confederazione, deve avere la possibilità di costituire riserve. Alle riserve possono essere destinate anche liberalità di terzi; se queste ultime sono a destinazione vincolata (p. es. nel quadro di un legato), le corrispondenti riserve vanno indicate separatamente. La costituzione di riserve e la definizione della loro destinazione vincolata necessitano di una base legale. Poiché Movetia è finanziata prevalentemente tramite le indennità annuali della Confederazione, l'ammontare massimo delle riserve per anno contabile è fissato al sette per cento dei relativi ricavi operativi. Si tratta di un limite massimo volutamente basso rispetto a quello di altri istituti e agenzie di promozione federali, visto il debole rischio commerciale di Movetia (a titolo comparativo: SUFFP ­ 10 % del ricavo operativo; Innosuisse ­ 15 % del budget annuale; Fondo nazionale svizzero ­ 15 % del sussidio federale annuale).

Questo livello assicura inoltre un'adeguata flessibilità per compensare eventuali carichi finanziari imprevisti durante l'anno. In considerazione del finanziamento annuale stabile della Confederazione e della durata generalmente breve dei progetti sostenuti, non è necessario prevedere un importo maggiore per le riserve. Va inoltre tenuto presente che per le spese urgenti e impreviste è tuttora possibile richiedere un credito aggiuntivo e che a Movetia possono essere concessi mutui di tesoreria se sono soddisfatte le relative condizioni.

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La costituzione e l'impiego delle riserve sono decisi dal consiglio d'amministrazione di Movetia, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale. Quest'ultima avviene nel quadro dell'approvazione del rapporto di gestione. Il consiglio d'amministrazione deve far sì che l'impiego delle riserve si svolga in modo conforme allo scopo. Inoltre, non è ammesso l'utilizzo delle riserve nel settore delle prestazioni commerciali. Ciò sarebbe contrario al principio dei prezzi a copertura dei costi e al divieto di sovvenzionamento trasversale delle prestazioni.

Cpv. 3: Movetia deve poter utilizzare le riserve per i rischi commerciali, ad esempio per compensare le perdite o per coprire i rischi di responsabilità non assicurabili. In relazione alle attività di promozione degli scambi e della mobilità in materia di formazione sono ipotizzabili situazioni in cui potrebbe essere Movetia a dover rispondere e che potrebbero comportare costi imprevisti. D'altra parte, le riserve devono anche permettere di finanziare progetti. Occorre fondamentalmente creare la flessibilità necessaria per progetti imprevisti. Da una prospettiva interna, si intendono in tal senso importanti contributi una tantum non pianificabili. Potrebbe anche trattarsi di progetti esterni da finanziare rapidamente vista la loro importanza politica e il cui importo non può essere anticipato nel quadro del preventivo. Questo aspetto potrebbe essere rilevante in particolare nel contesto delle nuove generazioni di programmi di formazione dell'UE: in caso di non associazione della Svizzera, la possibilità per gli attori svizzeri di partecipare come Stato terzo alle nuove iniziative avviate nell'ambito di tali programmi è difficilmente pianificabile, soprattutto nel primo anno, fino a che tutti i regolamenti e i programmi di lavoro non sono pubblicati. Allo stesso modo, nel corso dei programmi possono crearsi nuove possibilità di partecipazione (asimmetria delle informazioni sulla concessione di sovvenzioni). A titolo di esempio si può citare la «European Universities Initiative»: la possibilità per gli attori svizzeri di parteciparvi nel 2021 è stata annunciata solo all'ultimo momento, rendendo necessario mobilitare rapidamente i fondi di sostegno. Infine, se in base all'ammontare delle riserve e a considerazioni di economia aziendale della Confederazione risulta opportuno, le riserve devono poter essere impiegate anche per progetti pianificabili.

Art. 18

Tesoreria

Come unità amministrativa decentralizzata della Confederazione, Movetia può richiedere prestazioni specifiche all'Amministrazione federale delle finanze (AFF). In questo modo può anche accendere mutui a condizioni di mercato, sempreché ciò sia necessario per garantire la sua liquidità. Movetia deve inoltre depositare presso la tesoreria la propria liquidità. Un contratto di diritto pubblico con l'AFF disciplina i dettagli.

Art. 19

Imposte

Cpv. 1: la Confederazione nonché i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale (art. 62d della legge del 21 marzo 199727 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA).

L'esenzione si applica solamente alle prestazioni non commerciali.

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Cpv. 2: per l'imposizione da parte della Confederazione vale quanto segue: se Movetia esercita le sue attività di prestazioni in un regime di concorrenza con operatori privati, queste attività sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Il legislatore ha deciso di non esentare dall'obbligo fiscale soggettivo dell'imposta preventiva la Confederazione e le sue aziende autonome; per tale motivo l'esenzione non si applica neppure in questo caso.

Cpv. 3: le prestazioni che Movetia fornisce a terzi sulla base di un mandato (art. 22) sono considerate prestazioni commerciali, il cui eventuale utile è imponibile. Di norma si tratta tuttavia di compiti per i quali viene corrisposta una rimunerazione che deve almeno coprire i costi.

Art. 20

Obiettivi strategici

Cpv. 1: come nel caso degli altri istituti di diritto pubblico della Confederazione, lo strumento più importante per la gestione politico-strategica di Movetia sono gli obiettivi strategici del Consiglio federale, che vengono fissati di volta in volta per un quadriennio. Questi obiettivi formulano per Movetia delle direttive relative all'azienda e ai compiti sul medio termine nel quadro degli obiettivi e dei compiti definiti nella presente legge. Gli obiettivi sono vincolanti per il consiglio d'amministrazione in quanto istanza responsabile dell'attuazione.

Nel caso concreto può trattarsi, ad esempio, di obiettivi specifici per lo sviluppo della partecipazione alle attività nazionali e internazionali di scambio e mobilità in materia di formazione, di obiettivi relativi all'orientamento strategico e all'impostazione di programmi di promozione o, ancora, di obiettivi di economia aziendale per il funzionamento di Movetia. La base è costituita dal modello per l'emanazione degli obiettivi strategici.

Cpv. 2 e 3: la partecipazione dei Cantoni alla preparazione degli obiettivi strategici è un elemento centrale per coinvolgerli nella gestione strategica di Movetia. Gli obiettivi strategici emanati dal Consiglio federale comprendono anche settori di competenza cantonale oppure settori la cui competenza è suddivisa tra Confederazione e Cantoni. Nel primo caso, si tratta soprattutto di settori nei quali i Cantoni delegano compiti a Movetia, mentre il secondo caso si verifica, ad esempio, quando gli obiettivi di promozione della Confederazione si concentrano su settori formativi sottoposti alla sovranità cantonale. È quindi fondamentale che i Cantoni possano esprimersi sugli obiettivi strategici a monte della decisione del Consiglio federale e che li supportino.

Questa partecipazione si svolge anche tramite la CDPE, che è invitata a esprimere il proprio parere dal Consiglio federale in sede di preparazione degli obiettivi strategici.

La CDPE deve fornire un parere consolidato con i Cantoni in particolare sugli obiettivi che riguardano da vicino, direttamente o indirettamente, le loro competenze o i loro interessi essenziali. Ciò avviene di norma per quanto riguarda la concezione dei contenuti e dell'orientamento della politica di promozione, mentre gli obiettivi di economia aziendale di Movetia sono di
competenza della Confederazione.

Il Consiglio federale deve considerare per quanto possibile le richieste dei Cantoni, senza che vengano però intaccate la sua competenza e la sua autonomia nell'adottare le decisioni riguardanti gli obiettivi strategici. In quanto proprietario di Movetia, il Consiglio federale può prendere decisioni divergenti dal parere della CDPE. Esso pre34 / 48

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senta però a quest'ultima, e quindi ai Cantoni, le motivazioni determinanti alla base di tali decisioni, sempre che riguardino aspetti essenziali. Questa modalità di coinvolgimento dei Cantoni e della CDPE nel processo decisionale del Consiglio federale è analoga al meccanismo che consente ai Cantoni di partecipare alle decisioni di politica estera della Confederazione conformemente all'articolo 4 della legge federale del 22 dicembre 199928 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione.

Art. 21

Vigilanza

Cpv. 1: secondo l'articolo 8 capoverso 4 LOGA il Consiglio federale controlla le unità amministrative decentralizzate conformemente alle disposizioni particolari. Di conseguenza, la vigilanza di Movetia ­ che si concentra sulla direzione aziendale ­ spetta al Consiglio federale (cfr. anche art. 24a OLOGA). Sono fatte salve le attribuzioni legali del CDF e l'alta vigilanza del Parlamento.

Cpv. 2: sono qui elencati i principali strumenti a disposizione del Consiglio federale per esercitare la sua funzione di vigilanza. L'elenco delle possibilità disponibili non è esaustivo. Spetta ai dipartimenti responsabili tenere i colloqui con il proprietario. Nel caso di Movetia la gestione della politica del proprietario è di competenza del DEFR d'intesa con il DFI. Questa condivisione del ruolo di proprietario è definita nell'OLOGA e nelle ordinanze sull'organizzazione dei due dipartimenti.

Cpv. 3: il Consiglio federale è autorizzato da Movetia, e in particolare dal consiglio d'amministrazione, a richiedere in ogni momento informazioni scritte e rapporti, laddove ciò sia necessario all'adempimento dei suoi compiti di vigilanza. Il Consiglio federale o i dipartimenti responsabili possono dunque consultare i documenti aziendali dell'istituto e richiedere informazioni sulla sua attività allo scopo di verificare, tra le altre cose, il raggiungimento degli obiettivi strategici. Il Consiglio federale può inoltre ordinare rapporti di verifica all'ufficio di revisione (cfr. art. 9 cpv. 5) e consultare i rapporti di verifica esistenti dell'ufficio di revisione (cfr. art. 9 cpv. 4) e del CDF (cfr. art. 14 cpv. 1bis della legge sul controllo delle finanze).

Art. 22

Prestazioni commerciali

Cpv. 1: oltre ai compiti definiti per legge che le vengono trasmessi o affidati dalla Confederazione o dai Cantoni conformemente all'articolo 3, l'agenzia nazionale deve poter svolgere anche mandati di terzi nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione. Lo svolgimento di questi mandati è da intendersi come prestazione commerciale. I compiti connessi devono però essere strettamente correlati ai compiti previsti dalla legge, non devono pregiudicarne l'adempimento e non devono richiedere mezzi supplementari importanti per il materiale o per il personale.

Cpv. 2: Movetia deve poter fornire prestazioni di ogni tipo per attori privati e pubblici, che permettano il supporto, l'organizzazione e l'attuazione di attività nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione. Se i mandati provengono da uffici federali, può trattarsi esclusivamente di attività amministrative di supporto, e non di 28

RS 138.1

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compiti sovrani. I mandati possono riguardare in particolare progetti specifici di altri uffici federali i cui contenuti hanno un preciso riferimento al settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione. L'UFAS, ad esempio, sta svolgendo con Movetia, sulla base della LPAG, un mandato di prestazione (periodo contrattuale 2022­2024) che comprende varie misure per lo sviluppo delle competenze e per lo scambio di informazioni e di esperienze volte a rafforzare ulteriormente gli scambi e la mobilità nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche. Nel limite del possibile l'UFAS porterà avanti questa collaborazione anche con il nuovo istituto. Per citare un altro esempio, nel quadro di un mandato pilota della durata di 16 mesi, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha incaricato l'agenzia nazionale di avviare uno scambio tra attori della cooperazione internazionale e del sistema formativo svizzero all'interno della Svizzera e di assicurare la creazione di una rete e il trasferimento di conoscenze tra gli esperti della formazione nei Paesi partner della DSC e gli specialisti del sistema scolastico elvetico. Lo svolgimento di questi mandati supplementari da parte dell'agenzia nazionale permette di sfruttare al meglio le competenze specifiche di cui dispone, le sue le reti e le potenziali sinergie.

Cpv. 3: l'indennizzo delle prestazioni fornite a terzi deve almeno permettere di coprire i costi; eventuali utili aziendali sono imponibili (cfr. art. 19 cpv. 3). I mezzi finanziari che Movetia riceve dalla Confederazione e dai Cantoni per lo svolgimento dei suoi compiti e mandati pubblici conformemente all'articolo 3 non devono essere usati per il sovvenzionamento trasversale delle sue prestazioni commerciali.

Cpv. 4: per quanto riguarda le prestazioni commerciali, Movetia sottostà alle stesse disposizioni legislative previste per i prestatori privati.

Art. 23

Statistica

Nell'adempimento dei suoi compiti, fra cui l'attuazione delle attività di promozione (elaborazione di domande, rapporti ecc.), Movetia registra i dati di persone, istituti e organizzazioni. Può analizzare questi dati a scopi statistici, soprattutto per la misurazione dell'impatto. Sulla base del suo statuto di unità amministrativa decentralizzata della Confederazione, secondo la legge federale del 20 dicembre 194629 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), Movetia è autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero AVS. Il numero AVS è un elemento essenziale per collegare i dati registrati con altre banche dati e trarre conclusioni dettagliate sui risultati della politica di promozione (p. es. effetti degli scambi e della mobilità in materia di formazione sui percorsi formativi individuali). Il collegamento di questi dati non può tuttavia essere effettuato da Movetia stessa, ma spetta all'Ufficio federale di statistica.

Per il trattamento dei dati anche Movetia deve attenersi alle disposizioni della legge federale del 25 settembre 202030 sulla protezione dei dati (LPD). In relazione all'impiego sistematico del numero AVS, Movetia deve inoltre soddisfare i corrispondenti requisiti della LAVS.

29 30

RS 831.10 RS 235.1

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Se per la misurazione dell'impatto sono necessarie ulteriori rilevazioni statistiche connesse con l'obbligo di informare le persone interrogate, il Consiglio federale può disporle nel quadro dell'ordinanza del 30 giugno 199331 sulle rilevazioni statistiche.

Art. 24

Istituzione di Movetia

Come di consueto, spetta al Consiglio federale prevedere le misure transitorie. Tra queste rientrano in particolare il disciplinamento degli aspetti giuridici, finanziari e relativi al personale nel passaggio dalla FPSM a Movetia e le disposizioni sulla creazione del nuovo istituto di diritto pubblico.

Cpv. 1 e 2: la decisione di sciogliere la FPSM di diritto privato è adottata a livello di legge. Ciò rende superflua un'ulteriore decisione in materia dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni. L'istituzione di Movetia non costituisce una trasformazione di un'unità amministrativa esistente o di un'altra organizzazione in un istituto federale. Tuttavia, sul piano giuridico Movetia succede alla FPSM nel quadro di un processo di trasformazione analogo. La disposizione standard corrispondente viene dunque mantenuta. Il Consiglio federale fissa la data in cui Movetia acquisisce una propria personalità giuridica e la data di scioglimento della FPSM. Le due date probabilmente non coincideranno perfettamente, visto che Movetia, in quanto istituto di diritto pubblico, dovrà assumere determinate funzioni nel quadro di una fase transitoria scaglionata prima che la FPSM possa essere formalmente sciolta.

Cpv. 3 e 5: i valori patrimoniali qui menzionati sono i beni patrimoniali della FPSM (cfr. anche cpv. 4 lett. b).

Cpv. 4: alla lettera b si precisa che, a livello formale, il Consiglio federale può concordare con la FPSM l'acquisizione dei beni patrimoniali di quest'ultima. Tali beni ammontano a circa 200 000 franchi e non vengono impiegati né per il finanziamento delle attività di promozione né per coprire le uscite aziendali. Visto che, secondo lo statuto della FPSM, in caso di scioglimento della fondazione la restituzione del patrimonio alla fondatrice è da escludere, il patrimonio può però essere trasferito a una persona giuridica che persegue scopi simili, requisito che è soddisfatto dal nuovo istituto. Movetia, in quanto istituto di diritto pubblico, non necessita di per sé di un proprio patrimonio: per questo i valori traferiti andranno utilizzati per costituire la liquidità necessaria alla sua gestione e per compensare parzialmente i costi supplementari una tantum che dovessero insorgere durante il processo di trasformazione (v. n. 6.1.1).

Art. 25

Trasferimento dei rapporti di lavoro del personale della FPSM

Cpv. 1: l'attuale personale della FPSM può essere ripreso dal nuovo istituto di diritto pubblico Movetia; i contratti di lavoro esistenti sono soggetti al diritto svizzero e saranno trasferiti conformemente alle disposizioni legali speciali. Il Consiglio federale stabilisce la data del trasferimento dei rapporti di lavoro.

Cpv. 2­5: questa transizione non deve penalizzare gli attuali dipendenti della FPSM, che riceveranno pertanto un contratto di lavoro di diritto pubblico e il cui salario attuale sarà garantito per un anno. Le condizioni di assunzione di Movetia devono essere 31

RS 431.012.1

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paragonabili a quelle della FPSM. I compiti di questa categoria di personale nell'ambito delle attività promozionali rimangono sostanzialmente invariati, anche se non possono essere fornite garanzie generali per quanto riguarda l'esatta funzione, i settori di attività, il luogo di lavoro o l'assegnazione nell'organizzazione. Gli anni di servizio prestati vengono accreditati, aspetto questo che risulta importante soprattutto nell'ottica della classificazione salariale.

Cpv. 6: ai fini della certezza del diritto, eventuali controversie inerenti al diritto del lavoro che dovessero sussistere tra i dipendenti di FPSM e il datore di lavoro al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro saranno giudicate in base al diritto previgente.

Art. 26

Datore di lavoro competente

Cpv. 1: Movetia è considerata il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite attualmente subordinati alla FPSM.

Cpv. 2: in qualità di datore di lavoro, Movetia è responsabile anche per le nuove rendite d'invalidità la cui causa risale al periodo di assunzione presso la FPSM.

Art. 27

Altre disposizioni transitorie

Durante un periodo di transizione il dipartimento competente può aggiornare mediante decisione, senza l'addebito di imposte o tasse, le iscrizioni nei registri (registro di commercio, registro fondiario ecc.) che devono essere modificate in seguito all'istituzione di Movetia. La decisione funge da base per l'iscrizione.

Art. 28

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione sotto forma di ordinanza (ordinanza Movetia). Si tratta di disposizioni d'esecuzione relative alle disposizioni organizzative. Il consiglio d'amministrazione emana i regolamenti interni all'azienda (tra l'altro l'ordinanza sul personale).

Art. 29

Modifica di altri atti normativi

L'istituzione di Movetia e il trasferimento a quest'ultima di compiti federali secondo quanto previsto dalla presente legge federale comportano cambiamenti di ordine materiale nella LCMIF e nella LLing (v. n. 5.2 e 5.3).

Art. 30

Referendum ed entrata in vigore

In base al capoverso 2 il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge.

Le nuove disposizioni di legge entreranno in vigore insieme alle disposizioni d'esecuzione (ordinanza Movetia). Considerata la fase di transizione e di istituzione, andrà probabilmente prevista un'entrata in vigore scaglionata delle disposizioni legali.

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5.2

Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione

Art. 6 Le vigenti disposizioni della LCMIF che disciplinano il trasferimento dei compiti di attuazione a un'agenzia nazionale, le modalità e i requisiti per la designazione di quest'ultima, le relative indennità e la vigilanza, diverranno in gran parte prive d'oggetto dal momento che questi aspetti saranno disciplinati nella legge Movetia. Resta iscritta nella LCMIF la competenza di Movetia per alcuni compiti di attuazione e per la concessione di sussidi nel campo d'applicazione della LCMIF. Per una descrizione precisa di questi compiti di attuazione e delle competenze decisionali, l'articolo rimanda alle disposizioni della legge Movetia. Si tratta concretamente dei compiti previsti all'articolo 3 capoverso 1 lettere a­c di quest'ultima, che riguardano l'attuazione di misure e la concessione di sussidi federali per la partecipazione della Svizzera a programmi di promozione internazionali e per l'attuazione di programmi di promozione avviati dalla Confederazione (art. 4 cpv. 1 lett. a e b LCMIF). Per quanto riguarda le misure di accompagnamento menzionate all'articolo 4 capoverso 1 lettera f LCMIF, il Consiglio federale definirà i compiti che intende trasferire a Movetia. In alcuni casi è opportuno che queste misure siano assunte direttamente dalla Confederazione o che siano affidate, dietro compenso, ad altri istituti o organizzazioni specializzati. Se le misure di accompagnamento sono affidate a Movetia, essa dovrebbe anche poter accordare i corrispondenti sussidi a terzi, a condizione che una ripartizione dei compiti sia indicata.

5.3

Legge sulle lingue

Art. 14 cpv. 2, secondo periodo Analogamente alla LCMIF, anche la LLing sarà completata in modo da specificare che Movetia è incaricata ­ conformemente alla legge Movetia ­ di assegnare i sussidi federali per la promozione degli scambi in ambito scolastico. L'espressione «scambi in ambito scolastico» va intesa in senso ampio e designa gli scambi e la mobilità di allievi e docenti di tutti i livelli (compreso l'insegnamento speciale e la formazione professionale di base di livello secondario II) su scala nazionale, a scopo di formazione e in tutte le regioni linguistiche. I compiti di Movetia sono iscritti nell'ordinanza del 4 giugno 201032 sulle lingue e precisati in un mandato di prestazioni per ogni periodo di finanziamento.

32

RS 441.11

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6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

6.1.1

Ripercussioni finanziarie

La trasformazione dell'agenzia nazionale da fondazione di diritto privato in istituto federale di diritto pubblico ha alcune conseguenze finanziarie che si traducono in un aumento dei costi una tantum e dei costi annuali ricorrenti.

Costi supplementari ricorrenti I costi supplementari ricorrenti riguarderanno presumibilmente i costi di esercizio, in particolare quelli per il personale. La maggior parte dei costi di esercizio è oggi imputabile ai costi per il personale del segretariato di Movetia (circa l'80 %; 4,79 dei 5,96 mio. di franchi all'anno secondo il preventivo 2023).

Costi per il personale dell'attuale segretariato Il numero di equivalenti a tempo pieno (ETP) di cui il segretariato necessita per adempiere i compiti che gli vengono affidati dipende in modo decisivo dall'entità e dalla natura delle misure di promozione condotte dalla Confederazione in un determinato periodo. Questi parametri non sono quindi legati né alla forma giuridica né all'organizzazione dell'agenzia nazionale, ma sono oggetto dei vari messaggi specifici in cui vengono richiesti i fondi per la politica di promozione della Confederazione nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione (in particolare il messaggio ERI, l'eventuale messaggio concernente i programmi dell'UE e il messaggio sulla cultura).

I costi per il personale sostenuti per ETP, invece, dipendono dal regolamento relativo ai salari del personale del segretariato e dalla soluzione scelta per la previdenza professionale. L'attuale regolamento salariale della FPSM si ispira a quello del Cantone di Berna. L'istituto di diritto pubblico Movetia sarà ora sottoposto alle disposizioni della LPers. Anche in questo quadro generale sarà tuttavia possibile elaborare per il personale del segretariato un regolamento individuale le cui disposizioni sui salari siano sostanzialmente paragonabili a quelle del regolamento vigente. Supponendo che l'effettivo del personale rimanga invariato, è improbabile che risultino aumenti significativi dei costi dovuti a maggiori costi salariali.

Per contro, il passaggio alla Cassa pensioni PUBLICA si ripercuoterà sui costi della previdenza professionale per Movetia come datore di lavoro. Secondo la stima effettuata nel 2023, se l'effettivo del personale rimarrà invariato (attualmente 39,2 ETP), l'aumento dei
contributi di previdenza comporterà un incremento dei costi del 2,5 per cento all'anno per il personale del segretariato, pari a un importo di circa 120 000 franchi all'anno.

Onorari del consiglio d'amministrazione di Movetia Altri costi supplementari ricorrenti sono costituiti dagli onorari dei membri del consiglio d'amministrazione. Il loro importo è stabilito dal Consiglio federale. Considerati altri mandati analoghi (p. es. Pro Helvetia, SUFFP, Innosuisse), anch'essi basati sulla

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LPers e sulle relative disposizioni d'esecuzione, si stima che questi costi ammonteranno a un totale di circa 80 000 franchi all'anno.

Costi supplementari ricorrenti a carico della Confederazione, in milioni di franchi all'anno Costi attuali (base preventivo 2023)

Costi futuri

Maggiori/minori costi

4,79

4,91

0,12

­

0,08

0,08

4,79

4,99

0,2

Personale attuale del segretariato (39,2 ETP)* Onorari del consiglio d'amministrazione Totale * Ipotesi: effettivo del personale invariato

Costi supplementari una tantum Il trasferimento dell'attuale personale del segretariato alla cassa di previdenza della Confederazione PUBLICA comporta costi supplementari una tantum, che saranno ripresi da Movetia in quanto datore di lavoro. Attualmente sono stimati a 460 000 franchi circa: secondo le stime di PUBLICA di fine giugno 2023, con un avere di vecchiaia degli assicurati di circa 5,7 milioni di franchi, i costi di riscatto degli accantonamenti ammontano a 175 000 franchi. Gli ulteriori costi del riscatto del grado di copertura non possono essere calcolati in anticipo in maniera affidabile. Provvisoriamente si parte dal 5 per cento del totale degli averi di vecchiaia, corrispondente a 285 000 franchi. L'importo esatto dipende da numerosi fattori e dovrà essere calcolato al momento del trasferimento.

Per i lavori di istituzione e transizione che non possono essere coperti dalle risorse disponibili dei servizi federali interessati o della FPSM, saranno previsti nel preventivo costi una tantum stimati a 400 000 franchi. Questi fondi serviranno ad esempio a finanziare il supporto esterno da parte di esperti con particolare esperienza nei processi di cambiamento istituzionale. Questa stima si basa sull'ipotesi secondo cui potranno esserci costi per l'assunzione di un direttore di progetto qualificato e con esperienza in simili processi di costituzione per due anni. L'importo previsto ammonta a 200 000 franchi all'anno (compresi gli oneri sociali).

Costi supplementari una tantum a carico della Confederazione, in milioni di franchi

Riscatto da parte di PUBLICA dell'attuale personale del segretariato Costi del progetto Totale

0,46 0,4 0,86

Panoramica dei costi supplementari Complessivamente, i costi di istituzione e transizione una tantum dovrebbero essere pari a 0,86 milioni di franchi, mentre i costi annuali supplementari ricorrenti dovrebbero ammontare a 0,2 milioni di franchi. I costi supplementari saranno compensati con i fondi previsti nel piano finanziario. La trasformazione in un istituto di diritto 41 / 48

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pubblico avverrà quindi entro i limiti dei fondi previsti dal piano finanziario e non avrà altre conseguenze finanziarie per la Confederazione.

6.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La trasformazione dell'agenzia nazionale da fondazione di diritto privato a istituto federale di diritto pubblico non ha conseguenze dirette per la Confederazione a livello di personale. Il personale di Movetia sarà soggetto alla LPers e affiliato alla cassa di previdenza della Confederazione presso PUBLICA.

6.1.3

Altre ripercussioni

Sul piano giuridico, l'istituzione di Movetia e il trasferimento a quest'ultima di compiti federali comporta modifiche di lieve entità alla LCMIF e alla LLing e modifiche a varie ordinanze (p. es. l'ordinanza del 23 febbraio 202233 sulla cooperazione la mobilità internazionali in materia di formazione [OCMIF], l'OLOGA, l'Org-DEFR, l'OOrg-DFI). Dopo l'adozione della legge Movetia da parte del Parlamento, il Consiglio federale emanerà un'ordinanza con le disposizioni esecutive.

L'atto normativo sull'organizzazione non ha altre ripercussioni per la Confederazione. Inoltre, non richiede alcuna modifica in campo informatico per la Confederazione.

6.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La trasformazione dell'agenzia nazionale in un istituto federale di diritto pubblico non ha ripercussioni sulla politica regionale. Tramite la CDPE i Cantoni continueranno a essere coinvolti nella gestione strategica di Movetia. Alle attività sostenute potranno accedere come finora sia individui sia istituti e organizzazioni di tutta la Svizzera. Le attività di promozione a livello nazionale saranno inoltre volte, anche in futuro, a favorire la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche e a rafforzare la coesione nazionale.

6.3

Ripercussioni sull'economia

La trasformazione dell'agenzia nazionale in un istituto federale di diritto pubblico non ha particolari ripercussioni sull'economia.

L'agenzia nazionale attua le politiche di promozione nel settore degli scambi e della mobilità in materia di formazione, che sono parte della politica formativa congiunta della Confederazione e dei Cantoni. I mezzi di promozione corrispondenti rappresen33

RS 414.513

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tano pertanto essenzialmente delle spese per la formazione. Gli effetti positivi degli scambi e della mobilità a tutti i livelli formativi si riscontrano specialmente in un aumento delle competenze e una migliore occupabilità dei diplomati del sistema formativo, in un contributo allo sviluppo di offerte formative innovative e di qualità e nei maggiori contatti tra gli attori e gli istituti che operano nel campo della formazione.

Nel complesso viene così fornito un importante contributo alla qualità dello spazio formativo svizzero, che svolge un ruolo fondamentale per la prestazione economica e la competitività della Svizzera a livello internazionale.

Il nuovo istituto di diritto pubblico consente di migliorare l'efficacia nello svolgimento dei compiti. Nel contempo vengono rafforzati l'autonomia dell'agenzia nazionale e il suo posizionamento all'interno del contesto formativo e viene migliorata la vigilanza politico-strategica sull'impiego delle risorse.

6.4

Ripercussioni sulla società

Il progetto non comporta ripercussioni particolari in materia di politica sociale. Per analogia a quanto esposto nel paragrafo precedente, la trasformazione dell'agenzia nazionale in un istituto di diritto pubblico contribuisce però a sviluppare ulteriormente gli strumenti di attuazione delle politiche di promozione volte a garantire e sviluppare ulteriormente la qualità dello spazio formativo svizzero. Uno spazio formativo eccellente e performante non solo è essenziale da una prospettiva economica, ma è anche un fattore importante per l'integrazione sociale e le possibilità di sviluppo dei singoli individui e per la coesione sociale.

6.5

Ripercussioni sull'ambiente

Il progetto non comporta ripercussioni per l'ambiente.

6.6

Altre ripercussioni

Il progetto non comporta altre ripercussioni.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

La competenza della Confederazione per l'atto legislativo sull'organizzazione qui proposto si fonda sulla sua competenza generale sancita dalla Costituzione federale per gli affari esteri (art. 54 della Costituzione federale34, Cost.), sul suo mandato di coordinamento con i Cantoni nella promozione dello spazio formativo svizzero 34

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(art. 61a cpv. 2 Cost.) e sulle sue competenze sussidiarie per i provvedimenti intesi a promuovere la formazione (art. 66 cpv. 2 Cost.), l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti (art. 67 cpv. 2 Cost.), le attività culturali d'interesse nazionale (art. 69 cpv. 2 Cost.) e la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche (art. 70 cpv. 3 Cost.).

7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni previste nella legge Movetia sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Ciò vale specialmente per quanto riguarda la forma giuridica dell'agenzia nazionale in quanto istituto di diritto pubblico dotato di una personalità giuridica e di una competenza decisionale proprie che, in caso di associazione ai programmi di formazione dell'UE, sarebbe incaricata dei relativi compiti di attuazione e coordinamento (v. n. 1.5).

7.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 178 capoverso 3 Cost., per la creazione di un istituto federale di diritto pubblico è richiesta la forma della legge federale, basata sulla legge modello per gli istituti che offrono prestazioni di carattere monopolistico.

7.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa.

7.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Secondo le basi costituzionali le misure adottate dalla Confederazione per promuovere le attività formative con un orientamento internazionale in virtù della LCMIF sono sussidiarie alle misure cantonali. Per quanto riguarda le misure di promozione fondate sulla LLing, la Confederazione opera in un ambito di competenza condiviso con i Cantoni.

7.6

Conformità alla legge sui sussidi

Il sistema formativo svizzero ha il compito di sostenere l'acquisizione e lo sviluppo di competenze chiave per le persone di tutte le fasce di età. Le attività nazionali e internazionali di scambio e mobilità si sono dimostrate uno strumento valido. In ge44 / 48

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nerale favoriscono l'occupabilità a lungo termine e la capacità di apprendimento permanente degli individui, migliorando la competitività e la capacità innovativa della Svizzera. A livello nazionale, gli scambi contribuiscono alla comprensione tra le comunità linguistiche.

I capi dei due dipartimenti competenti a livello federale, il DEFR e il DFI, insieme ai Cantoni, hanno perciò concordato una visione di fondo: tutti i giovani dovrebbero partecipare a un programma di mobilità di una certa durata nel corso della loro formazione. La Confederazione e i Cantoni hanno sottolineato l'importanza di questo approccio tramite la formulazione di un nuovo obiettivo, da affiancare ai loro obiettivi comuni di politica della formazione, in base al quale scambi e mobilità devono diventare parte integrante della formazione ed essere promossi a tutti i livelli. L'organizzazione e la realizzazione di attività nazionali e internazionali di scambio e mobilità richiede un sostegno mirato da parte dell'ente pubblico.

In linea di principio, il presente disegno di legge che disciplina l'organizzazione non crea una base giuridica per nuovi sussidi federali. I sussidi federali gestiti e talvolta accordati da Movetia si fondano sulle relative leggi di promozione (in particolare la LCMIF e la LLing). I mezzi finanziari saranno richiesti attraverso i vari messaggi (messaggio ERI, messaggio sulla cultura, eventuale messaggio concernente i programmi di formazione dell'UE e messaggio sul preventivo). La gestione materiale e finanziaria di questi sussidi avviene nel quadro degli obiettivi strategici di Movetia, delle richieste di indennità della Confederazione e dei rapporti presentati.

7.7

Delega di competenze legislative

L'articolo 7 della presente legge assegna al consiglio d'amministrazione di Movetia la facoltà di emanare il regolamento di organizzazione, il regolamento sull'accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi e l'ordinanza sul personale. Quest'ultima deve essere sottoposta per approvazione al Consiglio federale.

7.8

Protezione dei dati

I dati rilevati o registrati secondo l'articolo 23 della presente legge vengono trattati secondo le prescrizioni della LPD. Non vengono raccolti dati particolarmente degni di protezione. Per le persone fisiche e giuridiche il ricorso alle misure di promozione attuate da Movetia, con la relativa trasmissione ad altri di dati necessari per l'attuazione, è facoltativa.

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Abbreviazioni AFF

Amministrazione federale delle finanze

CDF

Controllo federale delle finanze

CDPE

Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione

CO

Codice delle obbligazioni (RS 220)

Cost.

Costituzione federale (RS 101)

DEFR

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

DFI

Dipartimento federale dell'interno

DSC

Direzione dello sviluppo e della cooperazione

ERI

Educazione, ricerca e innovazione

ETP

Equivalente a tempo pieno

FPSM

Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità

LAVS

Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

LCMIF

Legge federale del 25 settembre 2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (RS 414.51)

LFC

Legge del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0)

LLing

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (RS 441.1)

LOGA

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)

LPAG

Legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (RS 446.1)

LPD

Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (RS 235.1)

LPers

Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1)

LSu

Legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (RS 616.1)

OLOGA

Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1)

OOrg-DFI

Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (RS 172.212.1)

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Org-DEFR

Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (RS 172.216.1)

SEFRI

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

SUFFP

Scuola universitaria federale per la formazione professionale

UE

Unione europea

UFAS

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

UFC

Ufficio federale della cultura

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