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Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso

Disegno

(LVTE) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 91, 95, 96 e 101 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20232, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo e oggetto

Scopo della presente legge è rafforzare la vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso al fine di: 1

2

1 2

a.

consolidare la fiducia nella loro integrità;

b.

assicurare che i prezzi fissati su tali mercati riflettano un'interazione tra domanda e offerta non alterata e basata su una concorrenza aperta e leale;

c.

osservare e sorvegliare l'evoluzione di questi mercati in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro ed economicamente sostenibile in Svizzera.

Essa disciplina in particolare: a.

gli obblighi degli operatori del mercato svizzero, degli operatori del mercato europeo e degli intermediari del mercato svizzero;

b.

la gestione dei comportamenti illeciti sul mercato;

c.

la vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso per impedire i comportamenti illeciti sul mercato.

RS 101 FF 2023 2864

2023-3477

FF 2023 2865

Vigilanza e trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso. LF

Art. 2

FF 2023 2865

Campo d'applicazione personale e materiale

La presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico che operano su un mercato dell'energia all'ingrosso situato in Svizzera o nell'Unione europea (UE) che: 1

a.

avendo domicilio o sede in Svizzera o all'estero, concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione su un tale mercato riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (operatori del mercato svizzero);

b.

avendo domicilio o sede in Svizzera, concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione su un tale mercato riguardanti prodotti energetici all'ingrosso ai sensi delle norme dell'UE (operatori del mercato europeo);

c.

mediano a titolo professionale transazioni su un tale mercato riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (intermediari del mercato svizzero).

La presente legge non si applica ai comportamenti illeciti sui mercati dell'energia all'ingrosso, se tali comportamenti violano contemporaneamente anche la legge del 19 giugno 20153 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi).

2

Art. 3 1

3

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per: a.

mercato dell'energia all'ingrosso: ogni mercato in cui si svolge la negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso, direttamente o tramite un intermediario;

b.

prodotto energetico svizzero all'ingrosso: 1. ogni contratto per la fornitura di energia elettrica o gas con consegna in Svizzera; i contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas ai consumatori finali in Svizzera sono inclusi solo se questi ultimi potrebbero influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso, 2. ogni contratto per la distribuzione di energia elettrica o gas ai consumatori finali in Svizzera che potrebbero influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso, 3. ogni contratto relativo al trasporto di energia elettrica o gas in Svizzera oppure attraverso, da o verso la Svizzera, 4. ogni derivato relativo all'energia elettrica o al gas generato, negoziato o consegnato in Svizzera o al trasporto di energia elettrica o gas in Svizzera oppure attraverso, da o verso la Svizzera;

c.

informazione privilegiata: un'informazione riservata e precisa che concerne direttamente o indirettamente un prodotto energetico svizzero all'ingrosso e la cui divulgazione potrebbe influenzare in modo significativo i prezzi di tale prodotto, segnatamente i dati fondamentali degli impianti;

RS 958.1

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d.

dato fondamentale di un impianto: ogni informazione relativa alla capacità o all'uso di un impianto di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata dell'impianto;

e.

piattaforma per le informazioni privilegiate: sistema elettronico di pubblicazione di informazioni privilegiate che consente agli operatori del mercato di condividere tali informazioni con il pubblico;

f.

gestore di una rete svizzera di trasporto del gas: ogni gestore di gasdotto che serve all'interconnessione della Svizzera con le reti del gas estere e al transito e al trasporto di gas su lunghe distanze in Svizzera.

Tenuto conto delle norme dell'UE, il Consiglio federale definisce cosa si intende per «influenzare in modo significativo i prezzi» nel capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2.

2

Sezione 2: Obblighi degli operatori del mercato e degli intermediari e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione Art. 4

Registrazione degli operatori del mercato

Gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo devono registrarsi presso la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) prima di concludere qualsivoglia transazione o di conferire qualsivoglia ordine di negoziazione su un mercato dell'energia all'ingrosso.

1

Per la registrazione, trasmettono alla ElCom le informazioni necessarie per la vigilanza, segnatamente: 2

a.

il loro nome o la loro ditta;

b.

il loro indirizzo e quello del loro sito Internet;

c.

il nome della piattaforma per le informazioni privilegiate utilizzata per gli scopi di cui all'articolo 6;

d.

se del caso, il codice identificativo assegnato dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) conformemente alle norme dell'UE;

e.

l'indicazione che sono essi stessi titolari di un'abilitazione quale meccanismo di segnalazione ai sensi dell'articolo 12, oppure il nome del titolare dell'abilitazione che agisce per loro conto;

f.

le indicazioni relative alle imprese da essi possedute o controllate, alla loro impresa madre e alle imprese ad esse collegate;

g.

le indicazioni relative ai beneficiari e alle altre persone che esercitano il controllo;

h.

le indicazioni relative alle persone fisiche competenti al loro interno per l'assunzione di decisioni commerciali e operative.

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Se sono già registrati presso l'ACER, devono unicamente trasmettere alla ElCom le informazioni che hanno già trasmesso all'ACER conformemente alle norme dell'UE.

3

Comunicano immediatamente alla ElCom ogni modifica delle informazioni di cui ai capoversi 2 e 3.

4

Una volta effettuata la registrazione, la ElCom assegna un codice identificativo agli operatori del mercato . I codici identificativi già assegnati dall'ACER conformemente alle norme dell'UE vengono utilizzati dalla ElCom.

5

Tenuto conto delle norme dell'UE, il Consiglio federale disciplina i dettagli del processo di registrazione e specifica le informazioni da trasmettere per la registrazione.

6

Può inoltre prevedere deroghe all'obbligo di registrazione, in particolare per gli operatori del mercato svizzero o gli operatori del mercato europeo che concludono solo transazioni o conferiscono solo ordini di negoziazione relativi a uno dei contratti di cui all'articolo 11 capoverso 9 lettere b e c.

7

Art. 5

Registro degli operatori di mercato

La ElCom tiene gratuitamente e in forma elettronica un registro pubblico degli operatori del mercato svizzero e degli operatori del mercato europeo che si sono fatti registrare presso di essa.

1

2

Il registro contiene le seguenti informazioni riguardanti gli operatori di mercato: a.

le indicazioni enumerate all'articolo 4 capoverso 2 lettere a­d;

b.

la data della loro registrazione.

Le modifiche apportate al registro devono essere tracciabili cronologicamente. Se non operano più sui mercati dell'energia all'ingrosso, gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo possono chiedere la cancellazione dal registro. Le informazioni rimangono visibili per cinque anni dopo la cancellazione.

3

Art. 6

Pubblicazione di informazioni privilegiate

Non appena ne è a conoscenza, ogni operatore del mercato svizzero pubblica ogni informazione privilegiata di cui dispone in relazione alle imprese o agli impianti: 1

a.

che sono di proprietà o sotto il controllo dell'operatore di mercato stesso, della sua impresa madre o di un'impresa ad esso collegata; o

b.

per i cui aspetti operativi l'operatore di mercato stesso o una delle imprese di cui alla lettera a è responsabile in tutto o in parte.

La pubblicazione avviene mediante una piattaforma per le informazioni privilegiate abilitata conformemente all'articolo 8.

2

L'obbligo di pubblicazione previsto dal presente articolo si considera adempiuto se le informazioni privilegiate di cui al capoverso 1 sono già state pubblicate: 3

a.

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da un altro operatore del mercato svizzero o da un operatore del mercato europeo su una piattaforma per le informazioni privilegiate abilitata secondo l'articolo 8;

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b.

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ottemperando a un obbligo derivante dalle norme dell'UE su una piattaforma per la trasparenza registrata presso l'ACER e da essa abilitata.

Tenuto conto delle norme dell'UE, il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di pubblicazione e specifica le informazioni privilegiate da pubblicare.

4

Può altresì prevedere deroghe all'obbligo di pubblicazione per quanto riguarda le informazioni privilegiate concernenti gli impianti di importanza minore o le infrastrutture critiche.

5

Art. 7

Pubblicazione differita di informazioni privilegiate

Un operatore del mercato svizzero può, in via eccezionale, differire la pubblicazione di informazioni privilegiate se questa potrebbe pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che: 1

a.

il differimento non rischi di fuorviare il pubblico;

b.

sia in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni per l'intera durata del differimento; e

c.

non prenda decisioni concernenti la negoziazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso sulla base di dette informazioni.

Il capoverso 1 lettera c non si applica né alla società nazionale di rete di cui all'articolo 18 della legge del 23 marzo 20074 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) né ai gestori di reti svizzere di trasporto del gas allorché acquistano o alienano prodotti energetici svizzeri all'ingrosso al solo scopo di coprire perdite fisiche immediate derivanti da un'indisponibilità imprevista.

2

L'operatore del mercato svizzero trasmette immediatamente le informazioni privilegiate alla ElCom per via elettronica, indicando il motivo e la durata del differimento.

La ElCom esamina se il differimento è giustificato e, se del caso, ordina l'immediata pubblicazione delle informazioni.

3

Tenuto conto delle norme dell'UE il Consiglio federale precisa le informazioni da trasmettere alla ElCom. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4

Art. 8

Registrazione e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate

Ogni persona fisica o giuridica che desidera gestire una piattaforma per le informazioni privilegiate deve prima farla registrare presso la ElCom e ottenere l'abilitazione da quest'ultima.

1

Le piattaforme per le informazioni privilegiate che sono registrate presso l'ACER e che sono da essa abilitate conformemente alle norme dell'UE sono considerate abilitate dalla ElCom. In tal caso, il gestore ne richiede la registrazione presso la ElCom segnalando a quest'ultima il nome della sua piattaforma.

2

4

RS 734.7

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Al momento della registrazione, le persone di cui al capoverso 1 trasmettono alla ElCom le informazioni atte a dimostrare l'adempimento delle condizioni per l'abilitazione di cui al capoverso 4.

3

4

L'abilitazione viene concessa a una piattaforma che garantisce: a.

una pubblicazione sicura, rapida ed efficace delle informazioni privilegiate; e

b.

la completezza e la correttezza delle informazioni pubblicate.

I gestori delle piattaforme per le informazioni privilegiate abilitate comunicano immediatamente alla ElCom ogni modifica delle circostanze determinanti per l'abilitazione, compresa l'eventuale revoca della stessa da parte dell'ACER.

5

Fondandosi sulle norme dell'UE, il Consiglio federale disciplina i dettagli dei processi di registrazione e di rilascio dell'abilitazione. Precisa le informazioni da trasmettere per l'abilitazione nonché le relative condizioni.

6

Art. 9

Registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate

La ElCom tiene gratuitamente e in forma elettronica un registro pubblico delle piattaforme per le informazioni privilegiate registrate presso di essa.

1

2

Il registro contiene le seguenti informazioni riguardanti le piattaforme: a.

il loro nome;

b.

il loro settore di attività;

c.

lo stato della procedura di abilitazione presso la ElCom o l'ACER.

Le modifiche apportate al registro devono essere tracciabili cronologicamente. La piattaforma viene cancellata dal registro cinque anni dopo che è stata decisa la revoca dell'abilitazione.

3

Art. 10

Revoca dell'abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate

La ElCom può revocare l'abilitazione di una piattaforma per le informazioni privilegiate registrata se il gestore: 1

a.

non fa uso dell'abilitazione nell'arco di dodici mesi;

b.

ha ottenuto l'abilitazione fornendo informazioni false al momento della registrazione;

c.

non soddisfa più le condizioni di abilitazione; o

d.

ha ripetutamente o gravemente violato la presente legge.

Se il gestore della piattaforma può ripristinare il rispetto delle condizioni di abilitazione, la ElCom gli intima di provvedervi e gli impartisce un termine.

2

3

La revoca dell'abilitazione è pubblicata nel registro.

I gestori delle piattaforme la cui abilitazione è stata revocata provvedono a trasferire su una nuova piattaforma le informazioni privilegiate già pubblicate. Tenuto conto 4

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delle norme dell'UE, il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di sostituzione.

Art. 11 1

Trasmissione di informazioni alla ElCom

Gli operatori del mercato svizzero trasmettono alla ElCom: a.

le indicazioni sulle loro transazioni e i loro ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso;

b.

i dati fondamentali dei loro impianti.

Tale obbligo non si applica alle indicazioni di cui al capoverso 1 lettera a che sono già state segnalate conformemente a un obbligo previsto dalla LInFi5.

2

Gli operatori del mercato europeo trasmettono alla ElCom, contemporaneamente e nella stessa forma, le informazioni che sono tenuti a fornire alle autorità dell'UE o di uno Stato membro dell'UE secondo le norme dell'UE, segnatamente: 3

a.

le indicazioni sulle loro transazioni o i loro ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso riguardanti prodotti energetici all'ingrosso ai sensi delle norme dell'UE;

b.

i dati fondamentali dei loro impianti.

Le informazioni di cui ai capoversi 1 e 3 sono trasmesse alla ElCom mediante un meccanismo di segnalazione abilitato conformemente all'articolo 12.

4

5

Le informazioni di cui ai capoversi 1 e 3 non devono essere trasmesse: a.

se sono già state pubblicate su una delle piattaforme per le informazioni privilegiate abilitate conformemente all'articolo 8;

b.

se sono già state pubblicate in virtù di un obbligo derivante dalle norme dell'UE su una piattaforma per la trasparenza registrata presso l'ACER e da essa abilitata;

c.

se sono già state trasmesse alla ElCom.

Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera a relative alle transazioni e agli ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso destinati a preservare la stabilità del sistema o compensare gli scarti sulle reti elettriche svizzere sono trasmesse unicamente dalla società nazionale di rete di cui all'articolo 18 LAEl6, in particolare le indicazioni sull'energia di regolazione di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera e LAEl.

6

Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera a relative alle transazioni e agli ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso destinati a preservare la stabilità del sistema o a compensare gli scarti sulle reti svizzere di trasporto del gas sono trasmesse unicamente dai gestori di tali reti, in particolare le indicazioni sul gas necessario per garantire il bilanciamento tra le quantità di gas immesse e prelevate nonché per garantire il corretto esercizio della rete.

7

5 6

RS 958.1 RS 734.7

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Tenuto conto delle norme dell'UE, il Consiglio federale disciplina i dettagli del processo di trasmissione e precisa le informazioni da trasmettere; in particolare può prevedere la trasmissione di dati relativi al tipo di contratti, all'identificazione dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso acquistati e venduti, al prezzo e alla quantità convenuti, alle date e agli orari di esecuzione e alle parti coinvolte nelle transazioni o negli ordini di negoziazione. Fissa inoltre i termini per la trasmissione.

8

Può prevedere deroghe all'obbligo di trasmissione per i consumatori finali per quanto riguarda i contratti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2. Tenuto conto delle norme dell'UE, può inoltre prevedere deroghe all'obbligo di trasmissione per transazioni o ordini di negoziazione concernenti in particolare: 9

a.

contratti infragruppo;

b.

contratti sulla fornitura fisica di energia elettrica prodotta da una o più unità di produzione con capacità limitata;

c.

contratti sulla fornitura fisica di gas prodotto da un solo impianto di produzione con capacità limitata.

Art. 12

Registrazione e abilitazione dei meccanismi di segnalazione

Ogni persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera o nell'UE che intende trasmettere informazioni alla ElCom conformemente all'articolo 11, a nome proprio o per conto di un operatore del mercato svizzero o di un operatore del mercato europeo, deve previamente richiedere alla ElCom la registrazione e l'abilitazione del proprio meccanismo di segnalazione.

1

I meccanismi di segnalazione che sono registrati presso l'ACER e che sono da essa abilitati conformemente alle norme dell'UE sono considerati abilitati dalla ElCom. In tal caso, il titolare dell'abilitazione richiede la registrazione del proprio meccanismo di segnalazione presso la ElCom.

2

Per la registrazione, le persone di cui al capoverso 1 trasmettono alla ElCom le informazioni atte a dimostrare l'adempimento delle condizioni per l'abilitazione di cui al capoverso 4.

3

4

L'abilitazione viene concessa ai meccanismi di segnalazione che garantiscono: a.

una trasmissione sicura, rapida ed efficace delle indicazioni relative alle transazioni, agli ordini di negoziazione e ai dati fondamentali degli impianti; e

b.

la completezza e la correttezza delle informazioni trasmesse.

I titolari dell'abilitazione comunicano immediatamente alla ElCom ogni modifica delle circostanze determinanti per l'abilitazione, compresa l'eventuale revoca della stessa presso l'ACER.

5

Fondandosi sulle norme dell'UE, il Consiglio federale disciplina i dettagli dei processi di registrazione e di rilascio dell'abilitazione. Precisa le informazioni da trasmettere per l'abilitazione nonché le relative condizioni.

6

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Art. 13

FF 2023 2865

Registro dei meccanismi di segnalazione

La ElCom tiene gratuitamente e in forma elettronica un registro pubblico dei meccanismi di segnalazione che sono registrati presso di essa.

1

Il registro contiene le seguenti informazioni riguardanti i meccanismi di segnalazione: 2

a.

il nome del titolare dell'abilitazione;

b.

il loro indirizzo e quello del loro sito Internet;

c.

il loro codice identificativo;

d.

il tipo di comunicazioni effettuate;

e.

lo stato della procedura di abilitazione presso la ElCom o l'ACER.

Le modifiche apportate al registro devono essere tracciabili cronologicamente. Il meccanismo di segnalazione viene cancellato dal registro dopo cinque anni dalla data della decisione di revoca.

3

Art. 14

Revoca dell'abilitazione dei meccanismi di segnalazione

La ElCom può revocare l'abilitazione di un meccanismo di segnalazione registrato se il suo titolare: 1

a.

non fa uso dell'abilitazione nell'arco di diciotto mesi;

b.

ha ottenuto l'abilitazione fornendo informazioni false al momento della registrazione;

c.

non soddisfa più le condizioni di abilitazione; o

d.

ha ripetutamente o gravemente violato la presente legge.

Se il titolare dell'abilitazione può ripristinare il rispetto delle condizioni della stessa, la ElCom gli intima di provvedervi e gli impartisce un termine.

2

3

La revoca dell'abilitazione è pubblicata nel registro.

Art. 15

Obblighi degli intermediari

Gli intermediari del mercato svizzero: a.

adottano misure efficaci e introducono procedure efficaci per individuare comportamenti illeciti sul mercato secondo gli articoli 16 o 17;

b.

notificano immediatamente alla ElCom ogni sospetto fondato che una transazione potrebbe costituire un comportamento illecito sul mercato secondo gli articoli 16 o 17.

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Sezione 3: Comportamenti illeciti sul mercato Art. 16 1

Sfruttamento e divulgazione di informazioni privilegiate

Agiscono in maniera illecita le persone di cui al capoverso 2 che: a.

sfruttano un'informazione privilegiata per acquistare o alienare o per tentare di acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all'ingrosso per conto proprio o per conto di terzi;

b.

divulgano un'informazione privilegiata a terzi al di fuori dell'ambito dell'esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni; o

c.

sfruttano un'informazione privilegiata per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

Il capoverso 1 si applica alle persone fisiche e giuridiche che sanno o sono tenute a sapere che si tratta di un'informazione privilegiata, in particolare: 2

a.

agli organi o ai membri di un organo direttivo o di vigilanza di un operatore del mercato svizzero oppure di una società che lo controlla o ne è controllata;

b.

alle persone che, in virtù della loro partecipazione al capitale di un'impresa o della loro attività, hanno accesso a informazioni privilegiate;

c.

alle persone che hanno ottenuto tali informazioni privilegiate in maniera illecita.

Il capoverso 1 lettere a e c non si applica alle informazioni utilizzate dalla società nazionale di rete di cui all'articolo 18 LAEl7 o dai gestori di reti svizzere di trasporto del gas quando acquistano energia elettrica o gas al fine di garantire un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete.

3

Il presente articolo non si applica alle informazioni utilizzate dagli operatori del mercato svizzero nell'ambito: 4

a.

di provvedimenti disposti dal Consiglio federale per prevenire minacce all'approvvigionamento di energia elettrica o di gas;

b.

di misure volte a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in situazioni di grave penuria in virtù della legge del 17 giugno 20168 sull'approvvigionamento del Paese.

Tenuto conto delle norme dell'UE, il Consiglio federale emana disposizioni sull'impiego lecito di informazioni privilegiate, in particolare in relazione alle transazioni concluse: 5

7 8

a.

per assicurare l'adempimento di un obbligo relativo all'acquisto o all'alienazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso assunto dall'operatore del mercato svizzero prima che venisse a conoscenza dell'informazione privilegiata;

b.

per coprire perdite fisiche dirette conseguenti a un'indisponibilità imprevista.

RS 734.7 RS 531

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Art. 17 1

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Manipolazione del mercato

Agisce in maniera illecita ogni persona fisica o giuridica che: a.

diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o è tenuta a sapere che: 1. sono false o fuorvianti, e 2. forniscono o potrebbero fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso;

b.

effettua transazioni o conferisce ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso di cui sa o è tenuta sapere che: 1. forniscono o potrebbero fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di tali prodotti, o che 2. fissano o potrebbero fissare il prezzo di uno o più tali prodotti a un livello artificioso non giustificato, salvo se ha agito per motivi legittimi e la transazione o l'ordine di negoziazione è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia all'ingrosso in questione.

Tenuto conto delle norme dell'UE, il Consiglio federale precisa le prassi di mercato ammesse sui mercati dell'energia all'ingrosso ai sensi del capoverso 1 lettera b numero 2. Può altresì prevede deroghe al capoverso 1 lettera a, in particolare in relazione alla diffusione di informazioni per finalità giornalistiche o di espressione artistica.

2

Sezione 4: Autorità di vigilanza e trattamento dei dati Art. 18

Compiti della ElCom

La ElCom esercita la vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso conformemente alla presente legge.

1

Vigila sul rispetto della presente legge e prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della stessa.

2

Osserva e sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia all'ingrosso in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro ed economicamente sostenibile in Svizzera.

In questo contesto è autorizzata in particolare a utilizzare le informazioni che le sono state trasmesse in virtù della presente legge.

3

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge da parte della ElCom si applicano per analogia gli articoli 21 capoversi 1, 2 e 4, 22 capoversi 5 e 6 nonché 23 LAEl9.

4

Art. 19

Diritto di ricorso

La ElCom è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

9

RS 734.7

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Art. 20

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Finanziamento

La ElCom riscuote emolumenti per ogni procedura di vigilanza che effettua e per le prestazioni di servizi che fornisce. Il Consiglio federale disciplina la riscossione di emolumenti secondo l'articolo 46a della legge del 21 marzo 199710 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

1

Inoltre, per ambito di vigilanza, la ElCom riscuote ogni anno dagli operatori del mercato svizzero una tassa di vigilanza per finanziare i costi non coperti dagli emolumenti.

2

La tassa di vigilanza è fissata in base al volume delle transazioni e degli ordini di negoziazione sui prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

3

Il Consiglio federale può prevedere che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.

4

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente: a.

le basi di calcolo, in particolare i costi computabili;

b.

gli ambiti di vigilanza; e

c.

la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi finanziati mediante la tassa di vigilanza.

Art. 21

Trattamento dei dati

Per l'adempimento dei suoi compiti previsti dalla presente legge, la ElCom può trattare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, inclusi i seguenti dati degni di particolare protezione di persone fisiche o giuridiche: 1

2

a.

dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali;

b.

dati concernenti segreti professionali, d'affari o di fabbricazione.

Può farlo per: a.

esercitare la vigilanza secondo la presente legge;

b.

svolgere procedimenti secondo la presente legge;

c.

l'assistenza amministrativa e giudiziaria.

3

La ElCom gestisce un sistema d'informazione contenente i dati di cui al capoverso 1.

4

Il Consiglio federale stabilisce i dettagli del trattamento dei dati, in particolare:

10

a.

le categorie di persone oggetto della raccolta di dati e, per ognuna di queste categorie, le categorie di dati personali che possono essere trattati;

b.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, così come l'accesso allo stesso;

c.

la durata di conservazione e la distruzione dei dati.

RS 172.010

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Sezione 5: Strumenti di vigilanza Art. 22

Obbligo d'informazione

Gli operatori del mercato svizzero, gli operatori del mercato europeo, gli intermediari del mercato svizzero, i gestori di piattaforme per le informazioni privilegiate e i titolari di abilitazione per meccanismi di segnalazione forniscono alla ElCom tutte le informazioni e i documenti di cui essa necessita per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 23

Ripristino della situazione conforme

Se constata un grave comportamento illecito sul mercato o una grave violazione degli obblighi previsti dalla presente legge oppure se esistono altre irregolarità, la ElCom provvede al ripristino della situazione conforme.

Art. 24

Decisione di accertamento

Se constata un grave comportamento illecito sul mercato o una grave violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme, la ElCom può emanare una decisione di accertamento.

Art. 25

Confisca

La ElCom può confiscare l'importo dell'utile realizzato o della perdita evitata mediante un grave comportamento illecito sul mercato oppure una grave violazione degli obblighi previsti dalla presente legge.

1

Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata con precisione o può esserlo soltanto con un dispendio sproporzionato, la ElCom può effettuare una stima.

2

3

Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.

La confisca ai sensi degli articoli 70­72 del Codice penale11 ha il primato sulla confisca secondo la presente disposizione.

4

I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.

5

Art. 26

Divieto di esercizio della professione

Se constata un grave comportamento illecito sul mercato o una grave violazione degli obblighi previsti dalla presente legge, la ElCom può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso un operatore del mercato svizzero o un intermediario del mercato svizzero.

1

Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni.

2

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Art. 27

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Divieto di esercizio dell'attività

La ElCom può vietare, temporaneamente o in caso di recidiva durevolmente, l'esercizio dell'attività di negoziazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso o di consulenza alla clientela a un collaboratore di un operatore del mercato svizzero o di un intermediario del mercato svizzero, se tale collaboratore ha tenuto un grave comportamento illecito sul mercato o ha violato gravemente gli obblighi previsti dalla presente legge.

Sezione 6: Sanzioni amministrative Art. 28

Sanzioni in caso di gravi comportamenti illeciti sul mercato

Un importo sino al 15 per cento della cifra d'affari totale realizzata in Svizzera nell'anno precedente è addossato a ogni operatore del mercato svizzero, operatore del mercato europeo o intermediario del mercato svizzero che tiene un grave comportamento illecito sul mercato.

1

L'importo è calcolato segnatamente in funzione della durata e della gravità del comportamento illecito sul mercato. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno derivante da tale comportamento.

2

Art. 29

Sanzioni in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dalla presente legge

Un importo sino al 2 per cento della cifra d'affari totale realizzata in Svizzera nell'anno precedente è addossato a ogni operatore del mercato svizzero o intermediario del mercato svizzero che viola gravemente gli obblighi di pubblicazione e trasmissione di cui agli articoli 6 e 7 oppure uno degli obblighi degli intermediari di cui all'articolo 15.

1

Un importo sino all'1 per cento della cifra d'affari totale realizzata in Svizzera nell'anno precedente è addossato a ogni operatore del mercato svizzero o operatore del mercato europeo che viola gravemente l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 4 o l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11.

2

Art. 30

Disposizioni comuni

Le violazioni di cui agli articoli 28 e 29 sono istruite dalla Segreteria tecnica della ElCom, insieme al presidente o al vicepresidente. La ElCom statuisce.

1

La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa (PA). Il procedimento deve essere avviato: 2

a.

12

nel caso di cui all'articolo 28, entro sette anni dalla data del comportamento illecito sul mercato;

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b.

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nel caso di cui all'articolo 29, entro cinque anni dalla data in cui l'obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto.

Gli articoli 28 e 29 si applicano a prescindere che la violazione sia stata commessa in Svizzera o all'estero.

3

Sezione 7: Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza Art. 31 Se constata un grave comportamento illecito sul mercato o una grave violazione degli obblighi previsti dalla presente legge, la ElCom può pubblicare la sua decisione finale in forma elettronica o cartacea una volta che è passata in giudicato. La pubblicazione riporta l'identità del destinatario della decisione, con l'indicazione di: 1

a.

cognome, nome, data di nascita, attinenza e dimora per le persone fisiche;

b.

ditta, sede e indirizzo per le persone giuridiche.

2

La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.

3

La ElCom provvede affinché a.

le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale concernenti in particolare transazioni, ordini di negoziazione, operatori del mercato svizzero o operatori del mercato europeo non siano pubblicate e non si possano desumere; e

b.

la pubblicazione non rischi di creare una distorsione della concorrenza sui mercati dell'energia all'ingrosso.

Sezione 8: Assistenza amministrativa e giudiziaria Art. 32

Autorità federali svizzere di vigilanza

La ElCom e l'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA) coordinano le loro attività di vigilanza. Si informano reciprocamente non appena hanno notizia di eventi significativi per l'altra autorità di vigilanza e si garantiscono, su richiesta, l'accesso alle informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti per gli scopi di cui all'articolo 21 capoverso 2 della presente legge e all'articolo 23 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200713 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA). Possono utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente per tali scopi.

In questo contesto la ElCom è autorizzata a trasmettere alla FINMA i dati degni di particolare protezione di cui all'articolo 21 capoverso 1.

1

La ElCom è autorizzata a trasmettere all'Ufficio federale dell'energia (UFE), all'Ufficio federale dell'approvvigionamento economico del Paese e alla Commissione della concorrenza le informazioni raccolte nell'ambito delle sue attività di vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso, nella misura in cui queste ne abbiano biso2

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gno per adempiere i compiti loro attribuiti dalla legge, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 21 capoverso 1.

Art. 33

Autorità di perseguimento penale

La ElCom e la competente autorità di perseguimento penale si scambiano, su richiesta, le informazioni di cui hanno bisogno ai fini del perseguimento delle infrazioni alla presente legge, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 21 capoverso 1. Possono utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente per tale scopo.

1

2

Coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.

Art. 34

Servizi della Confederazione e dei Cantoni

I servizi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a partecipare alle inchieste della ElCom e a trasmetterle, su richiesta, le informazioni di cui necessita per l'adempimento dei suoi compiti per gli scopi di cui all'articolo 21 capoverso 2, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 21 capoverso 1. La ElCom può utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente per tali finalità.

Art. 35

Motivi di rifiuto

La ElCom può rifiutarsi di comunicare informazioni alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità svizzere se: a.

dette informazioni servono unicamente alla formazione interna dell'opinione;

b.

tale comunicazione potrebbe pregiudicare un procedimento in corso o la vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso; o

c.

tale comunicazione è incompatibile con gli obiettivi della vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso.

Art. 36

Controversie

Il Tribunale amministrativo federale statuisce a richiesta di una delle autorità interessate sulle controversie in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra la ElCom da un canto e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere dall'altro.

Art. 37

Assistenza amministrativa tra la ElCom e le autorità estere

La ElCom può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso di trasmetterle le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti per gli scopi di cui all'articolo 21 capoverso 2, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 21 capoverso 1.

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La ElCom può, su richiesta, trasmettere informazioni alle autorità estere di vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 21 capoverso 1, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 2

a.

la legislazione dello Stato interessato o l'organismo internazionale garantisce un livello di protezione adeguato;

b.

l'autorità estera: 1. utilizza dette informazioni esclusivamente per l'esecuzione di disposizioni concernenti l'integrità e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso oppure le ritrasmette a tale scopo ad altre autorità, tribunali o organi, 2. è vincolata al segreto d'ufficio o al segreto professionale, 3. trasmette tali informazioni soltanto previo consenso della ElCom, e 4. garantisce la reciprocità.

L'assistenza amministrativa è prestata sollecitamente. La ElCom tiene conto in particolare del principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate.

3

D'intesa con l'Ufficio federale di giustizia, la ElCom può permettere che le informazioni trasmesse siano comunicate alle autorità penali per scopi diversi da quelli previsti nel capoverso 2 lettera a, a condizione che l'assistenza giudiziaria in materia penale non sia esclusa.

4

Sono fatti salvi gli accordi internazionali che disciplinano lo scambio di dati relativi all'integrità e alla trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso.

5

Art. 38

Procedura per l'assistenza amministrativa con le autorità estere

Prima di trasmettere le informazioni all'autorità estera di vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 37, la ElCom informa le persone fisiche e giuridiche interessate e le invita a esprimere un parere, salvo se questo è impossibile o richiede un onere sproporzionato.

1

In via eccezionale, la ElCom può prescindere dall'informare le persone interessate se questo vanificherebbe lo scopo dell'assistenza amministrativa e l'adempimento efficace dei compiti dell'autorità richiedente. In questi casi le persone interessate devono essere informate a posteriori.

2

La decisione della ElCom concernente la trasmissione di informazioni a un'autorità estera di vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso può essere impugnata entro dieci giorni presso il Tribunale amministrativo federale. L'articolo 22a PA14 non è applicabile. Nei casi di cui al capoverso 2 può essere chiesto unicamente l'accertamento dell'illiceità.

3

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Sezione 9: Disposizioni penali Art. 39

Sfruttamento e divulgazione di informazioni privilegiate

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un operatore del mercato svizzero o di una società che controlla l'operatore del mercato svizzero o ne è controllata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione al capitale di un'impresa o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale: 1

a.

sfruttando un'informazione privilegiata per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all'ingrosso;

b.

divulgando un'informazione privilegiata ad altri al di fuori dell'ambito del suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni; o

c.

sfruttando un'informazione privilegiata per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

Se il vantaggio patrimoniale è superiore a un milione di franchi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

2

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata o fornita da una persona di cui al capoverso 1 o che si è procurato commettendo un crimine o un delitto allo scopo di acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

3

È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1 e 3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa allo scopo di acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all'ingrosso.

4

Art. 40

Manipolazione del mercato

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il prezzo di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso, allo scopo di procurare a sé stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale: 1

a.

diffonde scientemente informazioni false o fuorvianti; o

b.

effettua acquisti o alienazioni di siffatti prodotti direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone agenti di concerto a tal fine.

Se il vantaggio patrimoniale è superiore a un milione di franchi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

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Art. 41

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Comunicazione di informazioni false

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla ElCom.

1

2

Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 42

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui agli articoli 39­41 competono alla giurisdizione federale.

1

La delega della competenza in materia di perseguimento e giudizio dei reati di cui agli articoli 39 e 40 alle autorità cantonali è esclusa.

2

Art. 43

Inosservanza di decisioni

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla ElCom con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 44

Competenza dell'UFE

L'UFE è l'autorità di perseguimento e di giudizio dei reati di cui all'articolo 43. È applicabile la legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale amministrativo.

Sezione 10: Convenzioni internazionali Art. 45 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge e non sottostanno a referendum, in particolare in materia di collaborazione con autorità estere.

Sezione 11: Disposizioni finali Art. 46

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. A tale fine tiene conto segnatamente delle norme dell'UE.

1

Può trasferire all'UFE la competenza di emanare prescrizioni tecniche o amministrative.

2

Art. 47

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

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Art. 48

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (art. 47)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice di procedura penale16 Art. 269 cpv. 2 lett. o La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: 2

o.

legge federale del ...17 sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso: articoli 39 e 40.

2. Legge del 23 marzo 200718 sull'approvvigionamento elettrico Art. 21 cpv. 5 Le spese della ElCom sono coperte da emolumenti. Il Consiglio federale disciplina la riscossione di emolumenti secondo l'articolo 46a della legge del 21 marzo 199719 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

5

3. Legge del 19 giugno 201520 sull'infrastruttura finanziaria Sezione 3 (art. 47) Abrogato

16 17 18 19 20

RS 312.0 RS ...

RS 734.7 RS 172.010 RS 958.1

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