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Termine di referendum: 18 aprile 2024

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro del 22 dicembre 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20232, decreta:

Art. 1 1

La Convenzione del 30 giugno 20053 sugli accordi di scelta del foro è approvata.

Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione.

2

All'atto dell'adesione il Consiglio federale formula la dichiarazione di cui all'articolo 22 paragrafo 1 della Convenzione.

3

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3 Il coordinamento con altre modifiche è disciplinato nell'allegato.

1 2 3

RS 101 FF 2023 1460 RS ... ; FF 2023 1462

2023-3779

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro. DF

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Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

2

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 2023

Consiglio nazionale, 22 dicembre 2023

La presidente: Eva Herzog La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Eric Nussbaumer Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 gennaio 2024 Termine di referendum: 18 aprile 2024

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro. DF

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Allegato (art. 2 e 3)

1. Modifica di un altro atto normativo La legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato (LDIP) è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1, secondo periodo, nonché 1bis e 3 ... Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. ...

1

Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo.

1bis

3

Abrogato

Art. 6 V. Costituzione in giudizio del convenuto

Nelle controversie patrimoniali, l'incondizionata costituzione in giudizio del convenuto comporta competenza del tribunale svizzero adito.

2. Coordinamento con la modifica del 17 marzo 2023 della LDIP Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LDIP5 (n. 1) o la modifica del 17 marzo 20236 della LDIP contestuale a quella del Codice di procedura civile7 (cifra II n. 3), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il tenore seguente: Art. 5 cpv. 3 Abrogato

4 5 6 7

RS 291 RS 291 RU 2023 491 RS 272

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