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Decisione generale del 18 dicembre 2023 concernente l'approvazione dei piani di utilizzazione della rete (PiUR) per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 secondo l'articolo 9b capoverso 3 Lferr L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) decide: 1.

l'approvazione dei piani di utilizzazione della rete (PiUR) per gli anni 2025 (versione 3.0 del 20.11.2023), 2026 (versione 3.0 del 20.11.2023), 2027 (versione 1.1 del 20.11.2023), 2028 (versione 1.2 del 20.11.2023), 2029 (versione 1.1 del 20.11.2023), und 2030 (versione 1.0 del 20.11.2023) secondo l'articolo 9b capoverso 3 Lferr.

2.

Per quanto riguarda il PiUR 2025, la presente approvazione sostituisce quella del 6 dicembre 2022.

3.

Per quanto riguarda il PiUR 2026, la presente approvazione sostituisce quella del 30 novembre 2020.

4.

Per quanto riguarda il PiUR 2027, la presente approvazione sostituisce quella del 30 novembre 2020.

5.

Per quanto riguarda il PiUR 2028, la presente approvazione sostituisce quella del 6 dicembre 2021.

6.

Per quanto riguarda il PiUR 2029, la presente approvazione sostituisce quella del 6 dicembre 2022.

7.

A un eventuale ricorso contro la presente decisione viene tolto l'effetto sospensivo per quanto riguarda il PiUR 2025.

8.

La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale (FF).

La documentazione è pubblicata dai gestori dell'infrastruttura (art. 9b cpv. 2 OARF) ed è consultabile sul sito Internet delle FFS Tracce (www.ffs.ch). Sulla pagina Internet dell'UFT Ufficio federale dei trasporti UFT Programma e piani di utilizzazione della rete (admin.ch) sono disponibili i rispettivi link.

Rimedi giuridici In virtù degli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale. Secondo l'articolo 20 PA il termine di ricorso comincia a decorrere il giorno successivo alla notifica. L'atto di ricorso deve contenere le richieste, le relative motivazioni e l'indicazione dei mezzi di prova. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova. L'atto di ricorso deve recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. L'eventuale rappresen-

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tante deve essere in possesso di una procura scritta. L'autorità di ricorso esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA).

8 gennaio 2024

Ufficio federale dei trasporti: Il direttore, P. Füglistaler

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