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Termine di referendum: 18 aprile 2024

Decreto federale che approva la Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la traspone nel diritto svizzero (modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera) del 22 dicembre 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 aprile 20232, decreta:

Art. 1 La Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 20123 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna è approvata.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione.

2

All'atto dell'adesione il Consiglio federale formula la seguente dichiarazione in virtù dell'articolo 15 paragrafo 2 lettere a e b della Convenzione e le seguenti riserve in virtù dell'articolo 18 paragrafo 1 della Convenzione: 3

a.

Dichiarazione in merito all'articolo 15 paragrafo 2 lettere a e b: La Svizzera dichiara di escludere l'applicazione della Convenzione alle vie navigabili situate sul suo territorio non elencate nell'allegato I dell'Accordo europeo del 19 gennaio 19964 sulle grandi idrovie d'importanza internazionale.

1 2 3 4

RS 101 FF 2023 999 RS 0.747.206.1; FF 2023 1001 RS 0.747.207

2023-3776

FF 2024 34

Approvazione della Convenzione di Strasburgo del 2012 FF 2024 34 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera). DF

b.

Riserva all'articolo 18 paragrafo 1 lettera a: La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni per danni dovuti al cambiamento della natura fisica, chimica o biologica dell'acqua.

c.

Riserva all'articolo 18 paragrafo 1 lettera c: La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettere d ed e.

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

2

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 2023

Consiglio nazionale, 22 dicembre 2023

La presidente: Eva Herzog La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Eric Nussbaumer Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 gennaio 2024 Termine di referendum: 18 aprile 2024

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Approvazione della Convenzione di Strasburgo del 2012 FF 2024 34 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera). DF

Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo La legge federale del 23 settembre 19535 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue: Art. 126, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2 Responsabilità dell'armatore e degli addetti al recupero

È armatore di una nave della navigazione interna il proprietario di battello secondo l'articolo 1 paragrafo 2 lettera a della Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 20126 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI 2012).

1

Alla responsabilità dell'armatore e degli addetti al recupero secondo l'articolo 1 paragrafo 2 lettera c CLNI 2012 è applicabile l'articolo 48 capoversi 1 e 2 della presente legge. La limitazione della loro responsabilità è disciplinata dalle disposizioni della CLNI 2012.

2

5 6

RS 747.30 RS 0.747.206.1

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Approvazione della Convenzione di Strasburgo del 2012 FF 2024 34 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera). DF

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