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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un'economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per un'economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)», depositata il 21 febbraio 20232; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 gennaio 20243, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 21 febbraio 2023 «Per un'economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 94a

Limiti posti all'economia

La natura e la sua capacità di rinnovamento costituiscono i limiti posti all'economia nazionale. Le attività economiche possono consumare risorse ed emettere sostanze nocive soltanto nella misura in cui le basi naturali della vita siano conservate.

1

La Confederazione e i Cantoni assicurano il rispetto di tale principio; tengono conto in particolare della sostenibilità sociale, in Svizzera e all'estero, delle misure da essi adottate.

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RS 101 FF 2023 746 FF 2024 109

2024-0129

FF 2024 110

Iniziativa popolare «Per un'economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)». DF

FF 2024 110

Art. 197 n. 134 13. Disposizione transitoria dell'art. 94a (Limiti posti all'economia) La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché entro dieci anni dall'accettazione dell'articolo 94a da parte del Popolo e dei Cantoni l'impatto ambientale dei consumi in Svizzera non superi più i limiti del pianeta in rapporto alla popolazione svizzera.

1

La presente disposizione si applica segnatamente al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, al consumo d'acqua, all'utilizzazione del suolo e all'immissione di azoto e fosforo.

2

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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2/2

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.