FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Codice civile

Disegno

(Protezione del possesso contro le turbative e le usurpazioni illecite di fondi) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 20231, decreta: I Il titolo ventesimoquarto del Codice civile2 è modificato come segue: Art. 926 cpv. 2­4 Se un fondo gli è tolto violentemente o clandestinamente, egli può riprenderne il possesso immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, espellendone l'usurpatore. Non può invocare il momento in cui è effettivamente venuto a conoscenza se, facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile, avrebbe potuto venirne a conoscenza prima.

2

Se una cosa mobile gli è tolta violentemente o clandestinamente, egli può toglierla all'usurpatore colto sul fatto e immediatamente inseguito.

3

Le autorità competenti gli garantiscono tempestivamente l'intervento richiesto dalle circostanze. Può farsi ragione da sé soltanto se l'intervento delle autorità non può essere ottenuto tempestivamente e deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze.

4

1 2

FF 2024 116 RS 210

2023-3764

FF 2024 117

Codice civile (Protezione del possesso contro le turbative e le usurpazioni illecite di fondi)

FF 2024 117

II Il Codice di procedura civile3 è modificato come segue: Art. 248 lett. c La procedura sommaria è applicabile: c.

per i divieti giudiziali e le ordinanze giudiziali;

Titolo prima dell'art. 258

Capitolo 4: Divieto giudiziale e ordinanza giudiziale Sezione 1: Divieto giudiziale Titolo dopo l'art. 260

Sezione 2: Ordinanza giudiziale Inserire gli articoli 260a e 260b prima del titolo del capitolo 5 Art. 260a

Principio

1 Se

il possesso di un fondo è turbato o usurpato illecitamente, il possessore può chiedere al giudice di ordinare nei confronti di una cerchia indeterminata di persone la cessazione della turbativa o la restituzione e i provvedimenti necessari per l'apposizione dell'ordinanza sul fondo e per l'esecuzione.

Il richiedente deve documentare il suo possesso e rendere verosimile la turbativa o l'usurpazione illecite.

2

3

Il giudice decide senza indugio.

Art. 260b

Pubblicazione e opposizione

Alla pubblicazione e all'opposizione si applicano per analogia gli articoli 259 e 260.

Tuttavia l'opposizione deve essere interposta entro dieci giorni e deve contenere una motivazione.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

2/2

RS 272