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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Modifica del 25 gennaio 2024 Il Consiglio federale svizzero, decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 16 dicembre 2022 e del 3 aprile 20231, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Convenzione aggiuntiva sui salari 2023 del 14 novembre 2022 Art. 1

Adeguamento dei salari

I salari effettivamente pagati dalle aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname vengono aumentati come segue: 1

a.

aumento salariale generale: i salari lordi di tutti i lavoratori assoggettati al CCL per il mestiere del falegname e con un grado di occupazione del 100 % validi al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale (i restanti in proporzione al rispettivo grado di occupazione) vengono aumentati in generale di 60 franchi al mese;

b.

aumento salariale individuale: i salari lordi di tutti lavoratori di un'azienda assoggettati al CCL per il mestiere del falegname validi al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale vengono aumentati individualmente, considerando il totale di tutti lavoratori assoggettati al CCL per il mestiere del falegname, di 30 franchi al mese per ogni lavoratore.

La ripartizione dell'aumento da concedere tra i singoli lavoratori è a discrezione del datore di lavoro.

Gli aumenti salariali concessi nel periodo dal 1° gennaio 2024 all'entrata in vigore dell'obbligatorietà generale del presente accordo possono essere computati.

2

1

FF 2022 3106; 2023 880

2024-0225

FF 2024 232

FF 2024 232

I nuovi salari sono validi per tutte le aziende assoggettate al CCL a partire dall'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale del presente accordo supplementare.

3

Il CCL per il mestiere del falegname viene inoltre modificato come segue:

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FF 2024 232

Appendice I

Salari minimi Salario minimo Categorie di lavoratori secondo l'articolo 17 CCL

18° anno di età

19° anno di età

1° anno di esperienza (20° anno di età)

2° anno di esperienza (21° anno di età)

3° anno di esperienza (22° anno di età)

4° anno di esperienza (23° anno di età)

Salario minimo (24° anno di età)

Fr./mese

Fr./ora

Fr./mese

Fr./ora

Fr./mese

Fr./ora

Fr./mese Fr./ora

Fr./mese

Fr./ora

Fr./mese

Fr./ora

Fr./mese

Fr./ora

Lavoratore qualificato

­

­

­

­

4422

24.50

4625

25.65

4829

26.80

5084

28.20

5340

29.60

Montatore specializzato

­

­

­

­

4677

25.95

4893

27.15

5110

28.35

5381

29.85

5652

31.35

Montatore

­

­

­

­

4549

25.25

4759

26.40

4969

27.55

5233

29.00

5495

30.45

Falegname CFP, lavoratori non specializzati con perfezionamento professionale

3719

20.60

3719

20.60

3719

20.60

3848

21.35

4018

22.30

4190

23.25

4360

24.20

Addetto alla pianificazione

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

5604

31.10

Montatore ausiliario

3756

20.85

3756

20.85

3756

20.85

3985

22.10

4213

23.35

4444

24.65

4672

25.90

Lavoratore ausiliario

3695

20.50

3695

20.50

3695

20.50

3773

20.90

3851

21.35

3929

21.80

4208

23.35

Lavoratore qualificato

Lavoratore non qualificato

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FF 2024 232

II Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2024 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025.

25 gennaio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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