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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Modifica del 25 gennaio 2024 Il Consiglio federale svizzero, decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 16 dicembre 2022 e del 3 aprile 20231, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Convenzione aggiuntiva sui salari 2023 del 14 novembre 2022 Art. 1
Adeguamento dei salari
I salari effettivamente pagati dalle aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname vengono aumentati come segue: 1
a.
aumento salariale generale: i salari lordi di tutti i lavoratori assoggettati al CCL per il mestiere del falegname e con un grado di occupazione del 100 % validi al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale (i restanti in proporzione al rispettivo grado di occupazione) vengono aumentati in generale di 60 franchi al mese;
b.
aumento salariale individuale: i salari lordi di tutti lavoratori di un'azienda assoggettati al CCL per il mestiere del falegname validi al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale vengono aumentati individualmente, considerando il totale di tutti lavoratori assoggettati al CCL per il mestiere del falegname, di 30 franchi al mese per ogni lavoratore.
La ripartizione dell'aumento da concedere tra i singoli lavoratori è a discrezione del datore di lavoro.
Gli aumenti salariali concessi nel periodo dal 1° gennaio 2024 all'entrata in vigore dell'obbligatorietà generale del presente accordo possono essere computati.
2
1
FF 2022 3106; 2023 880
2024-0225
FF 2024 232
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I nuovi salari sono validi per tutte le aziende assoggettate al CCL a partire dall'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale del presente accordo supplementare.
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Il CCL per il mestiere del falegname viene inoltre modificato come segue:
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Appendice I
Salari minimi Salario minimo Categorie di lavoratori secondo l'articolo 17 CCL
18° anno di età
19° anno di età
1° anno di esperienza (20° anno di età)
2° anno di esperienza (21° anno di età)
3° anno di esperienza (22° anno di età)
4° anno di esperienza (23° anno di età)
Salario minimo (24° anno di età)
Fr./mese
Fr./ora
Fr./mese
Fr./ora
Fr./mese
Fr./ora
Fr./mese Fr./ora
Fr./mese
Fr./ora
Fr./mese
Fr./ora
Fr./mese
Fr./ora
Lavoratore qualificato
4422
24.50
4625
25.65
4829
26.80
5084
28.20
5340
29.60
Montatore specializzato
4677
25.95
4893
27.15
5110
28.35
5381
29.85
5652
31.35
Montatore
4549
25.25
4759
26.40
4969
27.55
5233
29.00
5495
30.45
Falegname CFP, lavoratori non specializzati con perfezionamento professionale
3719
20.60
3719
20.60
3719
20.60
3848
21.35
4018
22.30
4190
23.25
4360
24.20
Addetto alla pianificazione
5604
31.10
Montatore ausiliario
3756
20.85
3756
20.85
3756
20.85
3985
22.10
4213
23.35
4444
24.65
4672
25.90
Lavoratore ausiliario
3695
20.50
3695
20.50
3695
20.50
3773
20.90
3851
21.35
3929
21.80
4208
23.35
Lavoratore qualificato
Lavoratore non qualificato
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II Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2024 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025.
25 gennaio 2024
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi
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