FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 30 luglio 2025

Iniziativa popolare federale «Contro la distruzione delle nostre foreste a causa degli impianti eolici (Iniziativa per la protezione delle foreste)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Contro la distruzione delle nostre foreste a causa degli impianti eolici (Iniziativa per la protezione delle foreste)», presentata il 15 gennaio 2024; dopo che l'8 gennaio 2024 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Contro la distruzione delle nostre foreste a causa degli impianti eolici (Iniziativa per la protezione delle foreste)», presentata il 15 gennaio 2024, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Alder Raphael, Wingertenstrasse 3, 8322 Madetswil 2. Blanc Jean-Marc, Chemin du Mandou 5, 1041 Bottens 3. Blank Charlotte, Im Oberfeld 5, 8261 Hemishofen 4. de Weck Antoinette, Grand Rue 20, 1700 Fribourg 5. Duelli Fabienne, Grund 525, 9044 Wald 6. Fasel Nicolas, Chemin de la Verrière 11, 1094 Paudex 7. Fior Michel, Beundenweg 11b, 3225 Müntschemier 8. Gerke David, Neuquartierstrasse 48, 4562 Biberist 9. Glasson Benoît, Route des Jorettes 12, 1642 Sorens 10. Glutz von Blotzheim Urs N., Herrengasse 56, 6430 Schwyz 11. Hettegger Siegfried, Dorfstrasse 30, 8835 Feusisberg 12. Kéry Marc, Strassburgerallee 82, 4055 Basel 13. Maletinsky Martin, C.-F.-Meyer-Strasse 14, 8802 Kilchberg 14. Merkle Anton, Veilchenweg 2, 3186 Düdingen 15. Morisod Jean-Claude, Grand Rue 12A, 1700 Fribourg 16. Scholl Bernhard, Titlisstrasse 3, 4313 Möhlin 17. Stauffacher Werner, Rietstrasse 22, 8232 Merishausen 18. Sudler Andreas, Tüfenbachstrasse 35, 8494 Bauma 19. Sulzer Alfred R., Schermengasse 10, 7208 Malans 20. Vogt Elias, Däderizstrasse 61, 2540 Grenchen 21. von Salis Gaudenz, Junkerngasse 45, 3011 Bern 22. Waltenspül Urs, Tannerstrasse 63, 5000 Aarau 23. Weiss Hans, Gesellschaftsstrasse 14A, 3012 Bern 24. Widmer Johann, Trottenstrasse 94, 8037 Zürich 25. Zimmermann Marco, Hittingen 109, 9502 Braunau

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Contro la distruzione delle nostre foreste a causa degli impianti eolici (Iniziativa per la protezione delle foreste)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Freie Landschaft Schweiz, Däderizstrasse 61, 2540 Grenchen, e pubblicata nel Foglio federale del 30 gennaio 2024.

16 gennaio 2024

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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Iniziativa popolare federale «Contro la distruzione delle nostre foreste a causa degli impianti eolici (Iniziativa per la protezione delle foreste)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 77 cpv. 4 Nelle foreste e a 150 metri di distanza dalle foreste o dai pascoli boschivi con una densità di superficie alberata pari a oltre il 30 per cento, non possono essere costruiti impianti eolici con un'altezza complessiva pari o superiore a 30 metri.

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Art. 197 n. 165 16. Disposizione transitoria dell'art. 77 cpv. 4 (Impianti eolici) Le costruzioni e gli impianti o le modifiche del suolo realizzati dopo il 1° maggio 2024 che contraddicono all'articolo 77 capoverso 4 devono essere demoliti o eliminati a spese di chi li ha eseguiti entro 18 mesi dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Lo stato anteriore deve essere ripristinato.

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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