FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Disegno

(LPRI) (Piano settoriale e procedura di approvazione dei piani) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20241, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 64 capoversi 1 e 3 e 81 della Costituzione federale3; Art. 7 cpv. 1 lett. h La Confederazione promuove la ricerca e l'innovazione secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante: 1

h.

1 2 3 4

un piano settoriale conforme alla legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio (LPT) per i progetti dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) che incidono considerevolmente sul territorio e sull'ambiente.

FF 2024 532 RS 420.1 RS 101 RS 700

2024-0415

FF 2024 533

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF (Piano settoriale e procedura di approvazione dei piani)

FF 2024 533

Titolo dopo l'art. 31

Sezione 6a: Approvazione dei piani concernenti le costruzioni e gli impianti del CERN Art. 31a

Principio

I piani concernenti l'edificazione o la modifica di costruzioni o impianti del CERN che implicano uno sviluppo territoriale o che rivestono un'importanza strategica necessitano dell'approvazione da parte dell'autorità competente per l'approvazione dei piani. Questa competenza spetta al DEFR, che può delegarla alla SEFRI.

1

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

2

Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato le costruzioni e gli impianti del CERN.

3

Per l'approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sul territorio e sull'ambiente occorre di regola un piano settoriale secondo la LPT5.

4

Le costruzioni e gli impianti di cui al capoverso 1 devono rispettare le norme tecniche riconosciute e rispondere ai requisiti della legislazione specifica, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione dell'ambiente, protezione della natura e del paesaggio e protezione del clima.

5

Art. 31b

Diritto applicabile

La procedura di approvazione dei piani è retta dalla PA6, per quanto la presente legge non vi deroghi.

1

Il diritto di espropriazione è conferito al CERN. L'autorità competente per l'approvazione dei piani decide sulle opposizioni in materia di espropriazione ai sensi della legge federale del 20 giugno 19307 sull'espropriazione (LEspr) per le costruzioni e gli impianti di cui all'articolo 31a capoverso 1. Se sono necessarie espropriazioni, si applicano le disposizioni della LEspr.

2

La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o mediante ricomposizione particellare.

3

Art. 31c

Introduzione della procedura

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

5 6 7

2/6

RS 700 RS 172.021 RS 711

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF (Piano settoriale e procedura di approvazione dei piani)

Art. 31d

FF 2024 533

Picchettamento

Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata.

1

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, all'autorità competente per l'approvazione dei piani.

2

Agli altri atti preparatori, all'eliminazione delle divergenze o per consolidare le basi decisionali si applica la procedura di cui all'articolo 15 LEspr8. Circa le obiezioni di terzi decide l'autorità competente per l'approvazione dei piani.

3

Art. 31e

Parere dei Cantoni, pubblicazione e deposito dei piani

L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può essere prorogato.

1

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

2

Art. 31f

Opposizione

Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della PA9 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

1

Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr10 può, durante il termine di deposito della domanda, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.

2

3

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 31g

Eliminazione delle divergenze

L'eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge del 21 marzo 199711 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 31h

Approvazione dei piani, durata di validità

Con l'approvazione dei piani, l'autorità competente per l'approvazione dei piani decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

1

L'approvazione dei piani decade se entro tre anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto.

2

8 9 10 11

RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 172.010

3/6

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF (Piano settoriale e procedura di approvazione dei piani)

FF 2024 533

Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

3

Art. 31i 1

Procedura semplificata

La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a.

costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b.

costruzioni e impianti la cui modifica o il cui cambiamento di destinazione non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sul territorio e sull'ambiente;

c.

costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento.

La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere ai Cantoni e ai Comuni interessati. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

2

Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

3

Art. 31j

Procedura di conciliazione e di stima, immissione in possesso anticipata

Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr12.

1

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

2

Art. 31k

Costruzioni e impianti soggetti al diritto cantonale

L'edificazione e la modifica di costruzioni e impianti del CERN che non implicano principalmente uno sviluppo territoriale o che non rivestono un'importanza strategica sottostanno al diritto cantonale. Se la competenza è dubbia, l'autorità competente per l'approvazione dei piani decide la competenza e il diritto da applicare.

1

12

4/6

RS 711

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF (Piano settoriale e procedura di approvazione dei piani)

FF 2024 533

L'autorità competente per l'approvazione dei piani e l'autorità cantonale si coordinano per garantire che le costruzioni e gli impianti che ciascuna autorizza siano compatibili con le procedure svolte dall'altra autorità.

2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani e l'autorità cantonale si informano reciprocamente delle autorizzazioni rilasciate.

3

Art. 31l

Determinazione di zone riservate

L'autorità competente per l'approvazione dei piani può, d'ufficio o su proposta del CERN, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate con un perimetro esattamente delimitato, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione di costruzioni e impianti del CERN.

1

I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.

2

Le zone riservate possono essere determinate per una durata massima di cinque anni.

Il periodo di validità può essere prorogato di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

3

Le decisioni concernenti la determinazione o la soppressione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati.

4

Art. 31m

Allineamenti

Su proposta del CERN, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può determinare allineamenti per assicurare i terreni necessari alle costruzioni e agli impianti del CERN. Le autorità federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati.

1

Gli allineamenti sono vincolati all'esistenza della costruzione o dell'impianto e decadono automaticamente con la rimozione senza sostituzione di questi ultimi.

2

3

Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani approvati.

Le decisioni concernenti la determinazione o la soppressione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati.

4

Art. 31n

Ricorso

Le decisioni emanate dall'autorità competente per l'approvazione dei piani possono essere impugnate mediante ricorso: 1

a.

per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;

b.

per accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2

5/6

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF (Piano settoriale e procedura di approvazione dei piani)

Art. 56

FF 2024 533

Esecuzione

1

Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2

Può emanare disposizioni di esecuzione che disciplinano in particolare: a.

la procedura di approvazione dei piani;

b.

le prescrizioni edilizie per proteggere le persone, l'ambiente e il clima;

c.

gli emolumenti da riscuotere per le attività connesse all'approvazione dei piani e al piano settoriale.

Art. 57b

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le domande concernenti una costruzione o un impianto di cui all'articolo 31a capoverso 1 pendenti all'entrata in vigore della modifica del ... sono trasmesse dall'autorità cantonale all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Il loro trattamento è retto dalla presente legge.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6/6