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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Proroga e modifica del 5 marzo 2024 Il Consiglio federale svizzero, decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 4 maggio 2020, del 18 maggio 2021, del 2 maggio 2022 e del 3 aprile 20231 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, è prorogata con effetto fino al 31 marzo 2025.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 13 cpv. 1 e 1bis

(Retribuzioni (salari minimi, salari base, classi salariali, versamento del salario, 13ma mensilità, adeguamenti salariali, casi particolari))

Salari minimi2,3: Per le classi salariali elencate di seguito valgono i seguenti salari minimi a cui il lavoratore ha diritto. Sono fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 13 capoverso 6 del presente contratto. In tutta la Svizzera, i salari minimi per ogni classe salariale ammontano a franchi svizzeri al mese: 1

1 2

3

FF 2020 3969; 2021 1320; 2022 1152; 2023 953 Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

2024-0620

FF 2024 518

FF 2024 518

Salari mensili per classe salariale: Q

A

B1

B2

Capo cantiere

Capo-squadra

Montatore/ Monta- Montatore/ Monta- Aiuto-montatore trice di ponteggi trice di ponteggi di ponteggi

5560.­

5350.­

5000.­

4600.­

C

4460.­

Il salario orario viene calcolato come segue: salario mensile diviso per 182,5 = salario orario Adeguamenti degli stipendi: Gli stipendi effettivi vengono adeguati con un aumento generale di 1,5 percento. Gli aumenti salariali concessi dal datore di lavoro dal 1° gennaio 2024 possono essere computati agli importi summenzionati.

1bis

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 13 capoverso 1 e 1bis del CCL.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2024 e ha effetto fino al 31 marzo 2025.

il 5 marzo 2024

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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