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Decreto federale sul programma di legislatura 2023­2027

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale1; visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20243, decreta:

Sezione 1: Indirizzi politici del programma di legislatura Art. 1 Nella legislatura 2023­2027 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti:

1 2 3

1.

La Svizzera assicura la propria prosperità in modo sostenibile e coglie le opportunità offerte dalla tecnologia digitale (sezione 2).

2.

La Svizzera promuove la coesione nazionale e intergenerazionale (sezione 3).

3.

La Svizzera garantisce la sicurezza, promuove la pace e agisce in modo coerente e affidabile a livello internazionale (sezione 4).

4.

La Svizzera protegge il clima e tutela le risorse naturali (sezione 5).

RS 101 RS 171.10 FF 2024 525

2023-2590

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Programma di legislatura 2023­2027. DF

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Sezione 2: La Svizzera assicura la propria prosperità in modo sostenibile e coglie le opportunità offerte dalla tecnologia digitale Art. 2

Obiettivo 1: La Svizzera crea condizioni quadro economiche stabili e a sostegno dell'innovazione e della concorrenza nell'era digitale, orientate agli obiettivi di sostenibilità

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 1.

Adozione del messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2028­2031.

2.

Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 19 giugno 20154 sull'infrastruttura finanziaria.

3.

Adozione della Strategia del Consiglio federale contro la corruzione 2025­ 2028.

4.

Presa d'atto del rapporto sull'economia svizzera.

Art. 3

Obiettivo 2: La Svizzera rinnova le sue relazioni con l'UE

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 5.

Conclusione dei negoziati sul pacchetto di stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE.

6.

Conclusione dell'Accordo sull'associazione della Svizzera al Programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione (Orizzonte Europa) e agli altri elementi del pacchetto Orizzonte 2021­2027.

7.

Adozione del messaggio concernente la partecipazione della Svizzera alle misure dell'UE nell'ambito della ricerca e dell'innovazione negli anni 2028­ 2034.

8.

Conclusione dell'Accordo sull'associazione della Svizzera al programma dell'UE per la promozione della formazione generale e professionale, della gioventù e dello sport «Erasmus+» 2021­2027.

9.

Adozione del messaggio concernente la partecipazione della Svizzera al Programma dell'UE «Erasmus+».

10. Adozione del messaggio concernente la partecipazione della Svizzera al programma dell'UE nell'ambito della formazione negli anni 2028­2034.

11. Conclusione dei negoziati su un accordo in materia di sanità con l'UE.

12. Adozione del messaggio concernente un accordo in materia di sanità con l'UE.

13. Conclusione dei negoziati su un accordo in materia di sicurezza alimentare con l'UE.

4

RS 958.1

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14. Adozione del messaggio concernente un accordo in materia di sicurezza alimentare con l'UE.

15. Adozione del messaggio concernente un accordo sull'energia elettrica con l'UE.

16. Conclusione dell'Accordo sull'associazione della Svizzera al programma di osservazione terrestre «Copernicus» dell'UE per il periodo 2021­2027.

17. Adozione del messaggio concernente la partecipazione della Svizzera al programma di osservazione terrestre «Copernicus» dell'UE.

18. Conclusione dei negoziati sul consolidamento del contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE.

19. Adozione del messaggio concernente la modifica dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali).

20. Decisione di principio sulla riforma nell'ambito degli aiuti di Stato.

Art. 4

Obiettivo 3: La Svizzera contribuisce allo sviluppo di un ordine economico mondiale basato su regole e garantisce alla sua economia l'accesso ai mercati internazionali

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 21. Adozione del messaggio concernente l'Accordo con il Regno Unito sul reciproco riconoscimento dei rispettivi quadri normativi e di vigilanza nel settore finanziario.

22. Adozione del messaggio concernente l'adeguamento delle basi legali per lo scambio automatico internazionale di rendicontazioni Paese per Paese.

23. Adozione del messaggio concernente la modifica delle basi legali per lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

24. Adozione del messaggio concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e l'identificazione degli aventi economicamente diritto.

25. Adozione del messaggio concernente l'Accordo plurilaterale dell'OMC sul commercio elettronico.

26. Adozione del messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Mercosur.

27. Adozione del messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Moldova.

28. Adozione del messaggio concernente l'Accordo digitale (Digital Economy Agreement) tra gli Stati dell'AELS e Singapore.

29. Adozione della Strategia di comunicazione internazionale 2025­2028.

5

RS 0.142.112.681

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Art. 5

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Obiettivo 4: La Svizzera rimane all'avanguardia nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 30. Adozione del messaggio concernente la promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2025­2028.

31. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge federale del 14 dicembre 20126 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

32. Adozione del messaggio concernente la legge federale sulle attività spaziali.

33. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 30 settembre 20117 sulla ricerca umana.

34. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 13 dicembre 20028 sulla formazione professionale.

Art. 6

Obiettivo 5: La Svizzera coglie le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, ne mitiga i rischi e si impegna per una piazza economica svizzera innovativa così come per una regolamentazione nazionale e internazionale rivolta al futuro

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 35. Decisione di principio sulla disamina per una regolamentazione dell'intelligenza artificiale.

36. Decisione di principio sull'ulteriore sviluppo del settore dell'intelligenza artificiale nell'Amministrazione federale.

Art. 7

Obiettivo 6: La Svizzera garantisce un finanziamento affidabile e solido delle sue infrastrutture nel settore dei trasporti e della comunicazione nell'era digitale

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 37. Adozione del messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all'infrastruttura ferroviaria nonché contributi d'investimento a favore di impianti privati per il traffico merci negli anni 2025­2028.

38. Adozione del Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura stradale.

39. Adozione del messaggio concernente il limite di spesa 2028­2031 e fase di potenziamento 2027 per le strade nazionali.

40. Adozione del messaggio concernente la tassa sostitutiva per i veicoli elettrici.

41. Adozione della Strategia per lo spazio aereo e l'infrastruttura aeronautica in Svizzera.

6 7 8

RS 420.1 RS 810.30 RS 412.10

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42. Adozione della Strategia per l'impiego dei droni.

43. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 30 aprile 19979 sulle telecomunicazioni.

Art. 8

Obiettivo 7: La Svizzera assicura un equilibrio del bilancio della Confederazione e un regime finanziario stabile e dispone di un sistema fiscale competitivo

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 44. Decisione sul seguito dei lavori per la ripresa del progetto «Ripartizione dei compiti Confederazione-Cantoni».

45. Adozione del messaggio concernente la stabilizzazione delle finanze federali.

46. Adozione del messaggio concernente la stabilità della piazza finanziaria svizzera.

47. Adozione del messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per un'imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)» e controprogetto indiretto (legge federale sull'imposizione individuale).

Art. 9

Obiettivo 8: La Confederazione fornisce i propri servizi in modo efficiente e promuove la trasformazione digitale

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 48. Adozione del messaggio sulla costruzione del «Swiss Government Cloud».

49. Decisione di principio sull'ulteriore sviluppo della collaborazione nell'ambito della trasformazione digitale dell'amministrazione pubblica.

50. Adozione del messaggio concernente il programma di promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario («Digisanté»).

51. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge federale del 19 giugno 201510 sulla cartella informatizzata del paziente.

52. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge federale del 18 marzo 199411 sull'assicurazione malattia (garanzia di un'applicazione uniforme del principio «una volta sola» per tutti i destinatari di dati nel settore dell'assistenza sanitaria stazionaria).

9 10 11

RS 784.10 RS 816.1 RS 832.10

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Sezione 3: La Svizzera promuove la coesione nazionale e intergenerazionale Art. 10

Obiettivo 9: La Svizzera rafforza il potenziale della forza lavoro interna

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 53. Adozione del messaggio concernente la legge dell'8 ottobre 199912 sui lavoratori distaccati.

54. Approvazione del rapporto concernente la panoramica sulla promozione del potenziale di manodopera residente in Svizzera.

Art. 11

Obiettivo 10: La Svizzera rafforza la coesione tra le regioni e tra i gruppi di popolazione; promuove l'integrazione e la comprensione tra le culture e le comunità linguistiche

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 55. Adozione del messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2025­2028.

56. Adozione degli obiettivi strategici del Consiglio federale 2024­2027 legati alla promozione del plurilinguismo.

Art. 12

Obiettivo 11: La Svizzera promuove l'uguaglianza di genere, l'inclusione e le pari opportunità

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 57. Adozione del messaggio concernente la legge del 13 dicembre 200213 sui disabili.

58. Presa d'atto del bilancio intermedio sull'attuazione della Strategia per la parità tra donne e uomini 2030.

59. Approvazione del rapporto «Povertà in Svizzera. Monitoraggio regolare della situazione» (in adempimento della Mo. CSEC-S 19.3953).

Art. 13

Obiettivo 12: La Svizzera dispone di sistemi di assicurazione sociale finanziati in modo sostenibile e ne garantisce la continuità per le generazioni future

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 60. Adozione del messaggio concernente la salvaguardia del futuro dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

12 13

RS 823.20 RS 151.3

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61. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge federale del 20 dicembre 194614 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (rendite per superstiti).

62. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge federale del 6 ottobre 200615 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (in adempimento della Mo. CSSS-N 18.3716).

63. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge federale del 19 giugno 195916 sull'assicurazione per l'invalidità (intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile).

64. Adozione del messaggio concernente la legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali.

Art. 14

Obiettivo 13: La Svizzera dispone di un sistema sanitario di alta qualità e finanziariamente sostenibile

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 65. Adozione delle disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale del 18 marzo 199417 sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi ­ pacchetto 2 e obiettivi di costo).

66. Adozione del messaggio concernente l'attuazione dell'«Iniziativa sulle cure infermieristiche» (seconda tappa).

67. Adozione del messaggio concernente la legge federale sulle malattie rare (in adempimento della Mo. CSSS-S 21.3978 e della Mo. CSSS-N 22.3379).

68. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 28 settembre 201218 sulle epidemie.

Sezione 4: La Svizzera garantisce la sicurezza, promuove la pace e agisce in modo coerente e affidabile a livello internazionale Art. 15

Obiettivo 14: La Svizzera si adopera per rafforzare e centrare la cooperazione multilaterale; consolida il suo ruolo di Stato ospite

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 69. Adozione del messaggio concernente la Strategia Multilateralismo e Stato ospite 2026­2029.

70. Adozione del messaggio concernente il sostegno ai tre Centri ginevrini 2028­ 2031.

14 15 16 17 18

RS 831.10 RS 831.30 RS 831.20 RS 832.10 RS 818.101

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Art. 16

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Obiettivo 15: La Svizzera agisce in modo coerente ed è un partner affidabile per lo sviluppo e la pace, si impegna a livello internazionale a favore della democrazia, dei diritti umani e della prevenzione e gestione delle crisi globali

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 71. Adozione della Strategia di politica estera 2024­2027.

72. Adozione del messaggio concernente la Strategia di cooperazione internazionale 2025­2028 (Strategia CI 2025­2028).

73. Adozione della Strategia Medio Oriente e Nord Africa 2025­2028 (Strategia MENA 2025­2028).

74. Adozione della Strategia Africa subsahariana 2025­2028.

75. Adozione della Strategia Cina 2025­2028.

76. Adozione della Strategia Americhe 2026­2029.

77. Adozione della Strategia Sud-Est asiatico 2027­2030.

78. Adozione della Strategia di controllo degli armamenti e di disarmo 2026­ 2029.

Art. 17

Obiettivo 16: La Svizzera sostiene la ricostruzione in Ucraina

Per raggiungere l'obiettivo 16 deve essere preso il provvedimento seguente: 79. Decisione di principio sul contributo per la ricostruzione dell'Ucraina.

Art. 18

Obiettivo 17: La Svizzera adotta una politica coerente in materia d'asilo e di integrazione, sfrutta le opportunità offerte dalla migrazione e si adopera per una cooperazione europea e internazionale efficace

Per raggiungere l'obiettivo 17 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 80. Adozione del programma di reinsediamento per gli anni 2026­2027.

81. Adozione del messaggio concernente il credito d'impegno per la promozione dell'integrazione 2028­2031.

82. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 26 giugno 199819 sull'asilo (sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione).

83. Decisione sullo statuto di protezione S.

84. Presa d'atto della modifica della strategia di gestione integrata delle frontiere («Integrated Border Management») (Strategia IBM).

19

RS 142.31

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Art. 19

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Obiettivo 18: La Svizzera accresce le proprie capacità di condotta nella gestione delle crisi, rafforza la propria capacità di resistenza e dispone di strumenti e mezzi per affrontare i pericoli e le minacce alla propria sicurezza

Per raggiungere l'obiettivo 18 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 85. Approvazione del rapporto di politica della sicurezza del Consiglio federale.

86. Adozione dei messaggi sull'esercito 2024, 2025, 2026 e 2027.

87. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 17 giugno 201620 sull'approvvigionamento del Paese.

88. Adozione del messaggio concernente l'adesione al meccanismo di protezione civile dell'UE («Union Civil Protection Mechanism», UCPM).

89. Presa d'atto dell'aggiornamento e dello sviluppo dell'analisi nazionale dei rischi «Catastrofi e situazioni d'emergenza in Svizzera».

Art. 20

Obiettivo 19: La Svizzera previene i conflitti armati e combatte il terrorismo, l'estremismo violento e tutte le forme di criminalità in modo efficace e con gli strumenti adeguati

Per raggiungere l'obiettivo 19 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 90. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge federale del 22 marzo 197421 sul diritto penale amministrativo (in adempimento della Mo. Caroni 14.4122).

91. Adozione del messaggio concernente il recepimento e la trasposizione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia («Prüm II»)22.

92. Adozione del messaggio relativo al recepimento e alla trasposizione dello scambio di note del 7 giugno 2023 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della direttiva (UE) 2023/97723 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (sviluppo dell'acquis di Schengen).

93. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge federale del 13 giugno 200824 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.

20 21 22

23

24

RS 531 RS 313.0 Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia («Prüm II»), che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, COM/2021/784 final.

Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1.

RS 361

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Art. 21

FF 2024 526

Obiettivo 20: La Confederazione anticipa i ciber-rischi, sostiene e adotta misure efficaci per proteggere la popolazione, l'economia e le infrastrutture critiche

Per raggiungere l'obiettivo 20 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 94. Adozione dell'ordinanza concernente l'obbligo di segnalare i ciberattacchi a infrastrutture critiche.

95. Presa d'atto del rapporto sulla ciberstrategia nazionale.

Sezione 5: La Svizzera protegge il clima e tutela le risorse naturali Art. 22

Obiettivo 21: La Svizzera garantisce la produttività dell'agricoltura e la resilienza dell'approvvigionamento alimentare secondo i principi della sostenibilità

Per raggiungere l'obiettivo 21 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 96. Adozione del messaggio concernente i limiti di spesa agricoli 2026­2028.

97. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 29 aprile 199825 sull'agricoltura (Politica agricola 2030­2033).

98. Decisione sull'introduzione definitiva di un centro di competenza per la trasformazione digitale della filiera agroalimentare.

Art. 23

Obiettivo 22: La Svizzera tiene conto della crescita demografica, sfrutta il proprio suolo in modo rispettoso e sviluppa la propria politica d'assetto del territorio

Per raggiungere l'obiettivo 22 deve essere preso il provvedimento seguente: 99. Adozione del messaggio concernente i programmi d'agglomerato di quinta generazione.

Art. 24

Obiettivo 23: La Svizzera persegue una politica ambientale e climatica efficace a livello nazionale e internazionale, si adopera a favore della conservazione della biodiversità e attua i suoi impegni a protezione di questi settori

Per raggiungere l'obiettivo 23 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 100. Adozione del messaggio concernente i crediti d'impegno per gli accordi programmatici nel settore ambientale (2025­2028).

101. Adozione del messaggio concernente l'Accordo sui cambiamenti climatici, il commercio e la sostenibilità.

25

RS 910.1

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FF 2024 526

102. Adozione del piano d'azione 2024­2027 della Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030.

103. Decisione di principio sul piano d'azione Strategia Biodiversità Svizzera, fase di attuazione II (2025­2030).

Art. 25

Obiettivo 24: La Svizzera rafforza le misure volte ad affrontare il cambiamento climatico, in particolare al fine di proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche

Per raggiungere l'obiettivo 24 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 104. Adozione della Strategia «Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera».

105. Adozione della Strategia integrale per le foreste e il legno 2050.

106. Stipula del programma «Basi decisionali per gestire i cambiamenti climatici in Svizzera: informazioni su tematiche intersettoriali» della rete della Confederazione per i servizi climatici (National Centre for Climate Service, NCCS).

107. Adozione del messaggio relativo al quarto Trattato fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la correzione del Reno dalla foce dell'Ill al lago di Costanza (miglioramenti nella protezione contro le piene).

Art. 26

Obiettivo 25: La Svizzera garantisce un approvvigionamento energetico sicuro e stabile e promuove lo sviluppo della produzione interna di energie rinnovabili

Per raggiungere l'obiettivo 25 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 108. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 23 marzo 200726 sull'approvvigionamento elettrico (centrali di riserva).

109. Adozione del messaggio concernente la modifica della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (requisiti per imprese di rilevanza sistemica).

110. Approvazione degli scenari di riferimento per la pianificazione delle reti elettriche.

111. Adozione del messaggio concernente la legge sull'approvvigionamento di gas.

112. Adozione della Strategia per l'idrogeno.

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RS 734.7

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Sezione 6: Disposizioni finali Art. 27

Attuazione del programma di legislatura

Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti legislativi necessari per raggiungere gli obiettivi.

1

Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando saranno sottoposti i relativi messaggi.

2

Art. 28

Raggiungimento degli obiettivi

Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono utilizzati gli indicatori di cui nell'allegato 3 del messaggio sul programma di legislatura 2023­2027.

1

Il rapporto di gestione del Consiglio federale riferisce sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

2

Art. 29

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

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