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Decreto federale concernente il programma d'armamento 2024
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20242 sull'esercito 2024, decreta:
Art. 1
Programma d'armamento
Il programma d'armamento 2024 č approvato.
Art. 2
Stanziamento di crediti d'impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.
1 2
a.
Equipaggiamento dei Centri di calcolo DDPS (ambito di capacitā condotta e interconnessione)
b.
Sensori passivi parzialmente mobili quale complemento al quadro della situazione aerea (ambito di capacitā Rete informativa integrata e sensori)
40
c.
Mantenimento del valore del velivolo da addestramento PC-7 (ambito di capacitā efficacia contro obiettivi aerei)
70
d.
Missile terra-terra (ambito di capacitā efficacia contro obiettivi al suolo)
e.
Cibersicurezza (ambito di capacitā efficacia nel ciberspazio e nello spazio elettromagnetico)
130
210
40
RS 101 FF 2024 563
2024-0440
FF 2024 566
Programma d'armamento 2024. DF
Art. 3 1
FF 2024 566
Trasferimenti tra crediti d'impegno
Il Consiglio federale č autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno.
Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.
2
Art. 4
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostā a referendum.
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