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Decreto federale concernente il programma d'armamento 2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20242 sull'esercito 2024, decreta:

Art. 1

Programma d'armamento

Il programma d'armamento 2024 č approvato.

Art. 2

Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.

1 2

a.

Equipaggiamento dei Centri di calcolo DDPS (ambito di capacitā condotta e interconnessione)

b.

Sensori passivi parzialmente mobili quale complemento al quadro della situazione aerea (ambito di capacitā Rete informativa integrata e sensori)

40

c.

Mantenimento del valore del velivolo da addestramento PC-7 (ambito di capacitā efficacia contro obiettivi aerei)

70

d.

Missile terra-terra (ambito di capacitā efficacia contro obiettivi al suolo)

e.

Cibersicurezza (ambito di capacitā efficacia nel ciberspazio e nello spazio elettromagnetico)

130

210

40

RS 101 FF 2024 563

2024-0440

FF 2024 566

Programma d'armamento 2024. DF

Art. 3 1

FF 2024 566

Trasferimenti tra crediti d'impegno

Il Consiglio federale č autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno.

Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.

2

Art. 4

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostā a referendum.

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