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Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2024
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20242 sull'esercito 2024, decreta:
Art. 1
Programma degli immobili
Il programma degli immobili del DDPS 2024 è approvato.
Art. 2
Stanziamento di crediti d'impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.
a.
Costruzione del centro di calcolo del DDPS «Kastro II»
b.
Rilocazione della Rüeggisingerstrasse, Aerodromo di Emmen
14
c.
Ampliamento e risanamento della piazza d'armi di Frauenfeld, 4a tappa
93
d.
Risanamento parziale della piazza d'armi di Bière, 1a tappa
46
e.
Altri progetti immobiliari 2024
Art. 3
483
250
Trasferimenti tra crediti d'impegno
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere ad.
1
Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.
2
1 2
RS 101 FF 2024 563
2024-0441
FF 2024 567
Programma degli immobili del DDPS 2024. DF
Art. 4
FF 2024 567
Delega della facoltà di specificazione
La facoltà di specificazione per il credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera e è delegata al DDPS.
Art. 5 1
Indici e previsioni del rincaro
I crediti d'impegno si basano sugli indici seguenti: a.
credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera a: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, dell'ottobre 2023 (113,2 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
b.
credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera b: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, tutta la Svizzera, Genio civile, dell'ottobre 2023 (113,6 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
c.
credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera c: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Svizzera orientale, dell'ottobre 2023 (114,8 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
d.
credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera d: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Regione del Lemano, dell'ottobre 2023 (113,9 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
L'evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti.
I costi supplementari dovuti al rincaro sono di norma compensati con la gestione dei costi all'interno dei singoli crediti d'impegno nel quadro dei limiti dell'imprecisione dei costi preventivata nonché con eventuali trasferimenti di credito tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 3.
2
Art. 6
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
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