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Decreto federale concernente l'acquisto di materiale dell'esercito 2024
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20242 sull'esercito 2024, decreta:
Art. 1
Acquisto
L'acquisto di materiale dell'esercito 2024 č approvato.
Art. 2
Stanziamento di crediti d'impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.
a.
Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto 2024
b.
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento 2024
c.
Munizioni per l'istruzione e gestione delle munizioni 2024
Art. 3
800 2000 720
Trasferimenti tra crediti d'impegno
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) č autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno.
1
Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.
2
Art. 4
Delega della facoltā di specificazione
La facoltā di specificazione per i crediti d'impegno č delegata al DDPS.
1 2
RS 101 FF 2024 563
2024-0438
FF 2024 565
Acquisto di materiale dell'esercito 2024. DF
Art. 5
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostā a referendum.
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