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Decreto federale concernente i parametri fondamentali per l'orientamento dell'esercito fino al 2035

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 28 capoversi 1bis lettera c e 3 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20242 sull'esercito 2024, decreta:

Art. 1 L'Esercito è orientato in modo tale che la capacità di difesa venga rafforzata tenendo conto di un contesto conflittuale ibrido.

Art. 2 Nei prossimi 12 anni si perseguiranno i seguenti parametri fondamentali:

1 2

a.

le capacità nell'ambito della condotta e dell'interconnessione saranno rafforzate migliorando lo scambio rapido e sicuro di dati tra i livelli di condotta nonché con le autorità civili;

b.

le capacità nell'ambito della Rete informativa integrata e dei sensori saranno rafforzate migliorando i mezzi di acquisizione di informazioni e di rappresentazione della situazione in tutte le zone d'efficacia;

c.

le capacità nell'ambito dell'efficacia contro obiettivi aerei saranno completate rinnovando i mezzi per la protezione dello spazio aereo inferiore e intermedio;

d.

le capacità nell'ambito dell'efficacia contro obiettivi al suolo saranno ulteriormente orientate verso un contesto conflittuale ibrido, fermo restando che la difesa da attacchi militari assumerà maggiore importanza rispetto al passato;

e.

le capacità nell'ambito dell'efficacia nel ciberspazio e nello spazio elettromagnetico saranno rafforzate potenziando l'efficacia e la protezione dei sistemi d'informazione e di comunicazione;

RS 171.10 FF 2024 563

2024-0437

FF 2024 564

Parametri fondamentali per l'orientamento dell'esercito fino al 2035. DF

FF 2024 564

f.

le capacità nell'ambito della logistica saranno potenziate aumentando la capacità di trasporto e la protezione e migliorando la capacità di resistenza attraverso la costituzione di scorte, in particolare di munizioni e di pezzi di ricambio;

g.

le capacità nell'ambito della sanità saranno mantenute al livello attuale;

h.

le capacità nell'ambito della mobilità non protetta al suolo saranno mantenute al livello attuale;

i.

le capacità nell'ambito della mobilità protetta al suolo saranno ulteriormente sviluppate a lungo termine mediante un rinnovo e una standardizzazione scaglionati della flotta;

j.

le capacità nell'ambito della mobilità aerea saranno a lungo termine mantenute al livello attuale.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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