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24.016 Messaggio relativo alla legge federale concernente le misure di sgravio finanziario e amministrativo applicabili dal 2025 (Revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione) del 1° marzo 2024

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale concernente le misure di sgravio finanziario e amministrativo applicabili dal 20251 (revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione).

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2017

M 17.3259

Ridurre le uscite vincolate (N 14.6.2017, Commissione delle finanze CN, S 19.9.2017)

2022

M 22.4273

Verifica dei compiti e delle prestazioni dello Stato (S 28.2.2023, Commissione delle finanze CS, N 14.6.2023)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° marzo 2024

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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Compendio Per i prossimi anni nel bilancio della Confederazione si delineano importanti deficit strutturali che pregiudicherebbero il rispetto del freno all'indebitamento. Il Consiglio federale ha già deciso una serie di misure di sgravio. Con il presente progetto, l'Esecutivo sottopone al Parlamento le misure che richiedono modifiche legislative e che permetteranno di conseguire uno sgravio annuo del bilancio pari a circa 600 milioni di franchi nel 2025 e 2026.

Situazione iniziale Nei prossimi anni la pressione sulle finanze dello Stato sarà vieppiù maggiore: oltre al rapido aumento delle uscite per l'esercito, continueranno a crescere notevolmente, a seguito dello sviluppo demografico, le uscite per l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) e quelle per la sanità. Inoltre, le uscite destinate alle persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina probabilmente rimarranno elevate. A queste potrebbero aggiungersi uscite supplementari, ad esempio per le relazioni con l'UE, per il cofinanziamento della ricostruzione dell'Ucraina negli anni a venire e per l'ampliamento delle misure di tutela del clima. Ne conseguiranno, nei prossimi anni, deficit strutturali dell'ordine di miliardi, che renderanno fondamentale definire le priorità. L'aumento delle entrate ordinarie non è sufficiente a coprire tutte le uscite menzionate e il freno all'indebitamento sancito nella Costituzione, secondo cui nell'arco di un ciclo congiunturale le uscite e le entrate ordinarie della Confederazione devono essere in equilibrio, non lascia spazio per fare altro debito. Le uscite straordinarie servono per ovviare temporaneamente a situazioni di crisi, ma non si può fare appello a un fabbisogno finanziario straordinario per finanziare (ulteriori) compiti permanenti o uscite aggiuntive che possono essere gestite.

Contenuto del progetto Il progetto contiene misure di carattere finanziario e amministrativo per sgravare il bilancio della Confederazione. In particolare, la legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) sarà adeguata per rendere possibile una riduzione complessiva di 1,25 miliardi di franchi del contributo federale a questa assicurazione nel periodo 2025­2029. Una clausola di salvaguardia preserverà l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) da difficoltà finanziarie
dovute a tale riduzione. Con la riduzione temporanea del contributo federale all'AD, il progetto contribuisce in maniera significativa a eliminare i deficit strutturali a partire dal 2025. Il progetto è necessario per rispettare le direttive del freno all'indebitamento, ma non è sufficiente per stabilizzare le finanze sul lungo periodo. Inoltre, in futuro si rinuncerà alle prescrizioni concernenti la strutturazione delle convenzioni sulle prestazioni concluse tra i dipartimenti e le unità amministrative; a tal fine occorrerà adeguare la legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Nelle stime relative alle entrate e alle uscite elaborate nel mese di gennaio 2023 dall'Amministrazione federale delle finanze (AFF) sono risultati deficit strutturali pari a 2 miliardi di franchi per il 2024 e a 3 miliardi dal 2025. Tra la fine di gennaio 2023 e l'inizio di marzo 2024, nell'ambito della correzione dei preventivi 2024 e 2025 il Consiglio federale ha deciso varie misure volte a eliminare i deficit strutturali (v. n. 1.2) che comportano uno sgravio del bilancio della Confederazione pari a circa 2 miliardi di franchi all'anno. Tuttavia, anche negli anni successivi il bilancio presenterà squilibri strutturali dovuti a deficit che potrebbero superare i 3 miliardi di franchi, poiché determinate misure di sgravio sono di natura temporanea e, se la politica della spesa resterà invariata, le uscite continueranno ad aumentare notevolmente. Pertanto, nel corso della legislatura 2023­2027 il Consiglio federale intende presentare ulteriori misure per stabilizzare le finanze federali.

1.1.1

Entrate

Nei prossimi anni le entrate ordinarie dovrebbero crescere in media di circa 2 miliardi di franchi all'anno. Tale incremento è da attribuirsi quasi esclusivamente alla crescita delle entrate fiscali più consistenti in termini di importi (imposta federale diretta, imposta sul valore aggiunto, imposta preventiva). Le entrate provenienti dalle tasse di bollo e dalle tasse sul traffico, invece, mostrano un aumento molto più contenuto.

Le entrate derivanti dalle restanti imposte sul consumo, come il gettito dell'imposta sugli oli minerali e dell'imposta sul tabacco, così come per loro natura le entrate delle tasse d'incentivazione, registrano un andamento decrescente o stagnante. Per le entrate non fiscali (tra cui regalie e concessioni, entrate finanziarie) si suppone una crescita dell'1­1,5 per cento all'anno. Per quanto riguarda la distribuzione dell'utile della Banca nazionale svizzera (BNS), ci si aspetta la distribuzione dell'importo di base con una quota spettante alla Confederazione pari a 0,7 miliardi di franchi. L'incremento delle entrate che restano nelle casse federali e non sono a destinazione vincolata né destinate a terzi per legge corrisponde a circa 1,7 miliardi di franchi l'anno.

Le previsioni relative alle entrate hanno un certo margine di incertezza. Per ogni anno di preventivo le stime vengono effettuate circa venti mesi prima della conclusione del pertinente esercizio, sulla base delle previsioni economiche più recenti. Contestualmente è necessario tenere in considerazione anche mutamenti del quadro normativo, le cui ripercussioni finanziarie sono difficilmente prevedibili. L'imposizione minima prevista dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dagli Stati del G20 nonché la tassa prevista sui veicoli elettrici (in aggiunta all'imposta sugli oli minerali, il cui gettito fiscale diminuirà per effetto della crescente elettrificazione dei trasporti) dovrebbero generare entrate supplementari rispettivamente dal 2026 e dal 2030. Tuttavia non è ancora possibile determinare con certezza l'ammon3 / 22

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tare di tali maggiori entrate. Nonostante queste nuove fonti di entrata, a lungo termine la crescita degli introiti della Confederazione dovrebbe situarsi leggermente al di sotto della crescita media del prodotto interno lordo (PIL) nominale (2,5 %).

Dall'introduzione del freno all'indebitamento nel 2003, la qualità delle stime delle entrate è migliorata notevolmente. Ogni anno, nel quadro del consuntivo è calcolato l'errore medio di previsione per le entrate ordinarie, che tra il 2003 e il 2023 si è attestato in media intorno all'1,1 per cento (maggiori entrate rispetto ai valori iscritti a preventivo). A tal proposito, l'errore di previsione maggiore riguarda l'imposta preventiva, particolarmente difficile da stimare, a cui è da attribuirsi circa il 60 per cento dell'errore di previsione complessivo relativo alle entrate ordinarie. Esclusa l'imposta preventiva, dal 2003 le entrate sono state sottostimate in media dello 0,4 per cento.

Nel 2012 è stato introdotto un nuovo metodo di stima per l'imposta preventiva che ha permesso di ridurre gli scarti medi rispetto al preventivo. Da allora, gli errori di previsione tendono a compensarsi nel tempo.

1.1.2

Uscite

In base alla pianificazione attuale si prevede che nei prossimi anni le uscite ordinarie della Confederazione, pur tenendo conto delle misure di correzione decise dal Consiglio federale, cresceranno in misura maggiore rispetto alle entrate, provocando deficit strutturali. La pressione sul fronte delle uscite è destinata sostanzialmente a salire: gli elementi di sgravio degli ultimi anni verranno meno (le uscite per la difesa, la migrazione e per interessi aumenteranno nuovamente), mentre subentreranno nuove uscite non controfinanziate e vi sarà un sensibile aumento delle uscite destinate all'esercito e alla previdenza sociale. A causa di questa nuova curva di crescita delle uscite della Confederazione, il finanziamento di queste ultime con le entrate attuali non è sostenibile nemmeno applicando le misure correttive decise.

Non è ancora possibile stabilire con certezza l'ammontare dei futuri deficit. Secondo l'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza del 5 aprile 20062 sulle finanze della Confederazione (OFC), i piani finanziari prendono in considerazione in particolare le ripercussioni finanziarie degli atti normativi dotati di efficacia giuridica, degli atti normativi accolti dall'Assemblea federale ma non ancora dotati di efficacia giuridica, dei progetti accolti da almeno una Camera, dei messaggi adottati dal Consiglio federale e dei progetti di atti normativi sottoposti da una commissione parlamentare a una Camera. In base allo stato di avanzamento di un affare, sia l'importo delle uscite che il momento in cui sono richieste possono variare notevolmente tra la pianificazione e l'attuazione. Per diversi affari, il Parlamento può contribuire alla correzione procedendo ad adeguamenti e ridimensionamenti nell'ambito delle deliberazioni.

Le prospettive finanziarie a breve e medio termine mostrano gli andamenti descritti di seguito. Per quanto riguarda la previdenza sociale, che costituisce circa un terzo delle uscite della Confederazione, si assiste a una crescita nettamente sopra la media (ca.

fr. 800 mio. all'anno) delle prestazioni della Confederazione per AVS e AI, delle prestazioni complementari e delle riduzioni individuali dei premi. Le uscite per il settore 2

RS 611.01

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della migrazione sono soggette a forti oscillazioni poiché dipendono dal numero di domande d'asilo; tuttavia per i prossimi anni si suppone un fabbisogno finanziario maggiore in tal senso. Nel 2024 l'Esecutivo è ricorso ancora una volta al criterio della straordinarietà per una parte cospicua delle uscite nel settore della migrazione (oltre fr. 1 mia.). A partire dal 2025 si cercherà, almeno in parte, di tornare a iscrivere tali uscite nel bilancio ordinario. L'aumento progressivo delle uscite per l'esercito a 10,7 miliardi di franchi entro il 2035 (1 % del PIL) comporta un incremento annuo delle uscite fino a 600 milioni di franchi. Il settore Finanze e imposte (quote sulle entrate, perequazione finanziaria, interessi passivi) presenta una crescita compresa tra 200 e 300 milioni di franchi all'anno. Parallelamente, a causa degli interessi in crescita e dell'incremento del debito, di recente le uscite per la gestione del debito sono aumentate di centinaia di milioni, dopo che negli ultimi anni il bilancio aveva beneficiato di tassi di interesse ridotti e di un basso indebitamento. Anche nel settore dei trasporti le uscite vincolate crescono in media di oltre 100 milioni di franchi all'anno. Infine, per quanto riguarda le uscite con un debole grado di vincolo, dei tagli lineari hanno consentito di ridurne il livello e creare un certo margine di manovra, sebbene la progressione annua di tali uscite resti di 300­400 milioni di franchi, circa la metà dei quali è destinata a educazione e ricerca. Una tale curva di crescita non lascia alcuno spazio, nei prossimi 10 anni, per uscite generate da nuovi compiti ma anzi, produce deficit che crescono anno dopo anno.

Tuttavia, nel frattempo in Parlamento sono stati e sono tuttora in discussione nuovi compiti, tra i quali rientra, ad esempio, la custodia di bambini complementare alla famiglia. Secondo la volontà del Consiglio nazionale, a tale scopo la Confederazione dovrebbe stanziare circa 800 milioni di franchi nell'anno di introduzione, cifra destinata ad aumentare notevolmente negli anni successivi. L'onere effettivo netto per il bilancio della Confederazione dipenderà dalle decisioni che saranno adottate dal Parlamento.

Non sono compresi nella pianificazione diversi progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4 OFC. Dal 2025 questi
possibili maggiori oneri ammonteranno a oltre 1 miliardo di franchi all'anno. Si tratta ad esempio di possibili uscite supplementari legate ai programmi di ricerca europei (associazione della Svizzera al programma Orizzonte Europa), alla ricostruzione dell'Ucraina, al settore della migrazione e al raggiungimento degli obiettivi climatici a livello nazionale e internazionale.

Vi sono inoltre varie riforme fiscali attualmente dibattute in Parlamento o che lo saranno a breve (riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia, riscatto retroattivo di prestazioni nel pilastro 3a) che potrebbero provocare minori entrate. La riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia (imposizione individuale), in particolare, presenta lunghi tempi di attuazione, motivo per cui la relativa diminuzione delle entrate non dovrebbe verificarsi prima del 2030.

Le misure decise dal Consiglio federale e le modifiche legislative proposte nel presente messaggio rappresentano un primo passo per recuperare un certo margine di manovra in ambito di politica finanziaria.

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1.2

Alternative esaminate e soluzione scelta

1.2.1

Approcci per la correzione

Il Consiglio federale ha adottato un approccio graduale per la correzione del bilancio.

Il 25 gennaio 2023 ha pertanto preso le prime decisioni di fondo per pareggiare il preventivo 2024. Il 15 febbraio 2023 ha concretizzato le misure correttive concernenti il preventivo 2024 e adottato decisioni di principio circa misure di sgravio del bilancio per gli anni del piano finanziario 2025­2027. Conformemente alla propria strategia correttiva, il 10 marzo 2023 l'Esecutivo ha definito gli obiettivi riguardanti il tasso di crescita applicabile ai decreti finanziari pluriennali per la prossima legislatura. Il 29 marzo 2023 ha in seguito definito il pacchetto di misure volte a sgravare il bilancio dal 2025, che ha posto in consultazione nel giugno 2023. Tra metà gennaio e metà febbraio 2024 il Consiglio federale ha deciso ulteriori misure correttive da applicare al preventivo 2025. Ciononostante, per i prossimi anni permangono deficit strutturali dell'ordine di miliardi e grandi incertezze. Di conseguenza il presente messaggio rappresenta solo una tappa intermedia e sarà comunque necessario apportare ulteriori misure correttive. Nel corso della legislatura 2023­2027 il Consiglio federale intende presentare ulteriori misure per la stabilizzazione del bilancio della Confederazione.

Nel piano di correzione presentato, il Consiglio federale si è concentrato in particolare sulle uscite all'origine dei deficit strutturali, ma ha stabilito anche una serie di interventi per incrementare le entrate. Si tratta di un pacchetto completo complessivamente equilibrato, in cui tutti i settori danno il loro contributo. Le misure interessano le uscite sia debolmente che fortemente vincolate, il settore proprio e quello dei trasferimenti.

Oltre a misure per lo più mirate, sono stati stabiliti anche provvedimenti di risparmio lineari sulle uscite con un debole grado di vincolo. I dipartimenti e le unità amministrative devono decidere autonomamente come attuare tali provvedimenti di risparmio. Nella maggior parte dei settori di compiti, le misure di sgravio non risultano sufficienti per abbassare effettivamente le uscite: si tratta piuttosto di frenarne l'aumento e attingere alle riserve e ai residui di credito.

1.2.2

Misure mirate applicabili senza modifiche legislative

Il Consiglio federale ha disposto varie misure mirate e tagli lineari che rientrano nel proprio ambito di competenza e che quindi non richiedono un intervento sul piano legislativo. Tali misure consentono uno sgravio del bilancio di circa 2 miliardi di franchi all'anno a partire dal 2024, sebbene alcune siano temporanee:


il contributo obbligatorio al pacchetto Orizzonte non è più preventivato dal 2024 e i relativi mezzi sono destinati a misure transitorie a livello nazionale nell'ambito della ricerca. Ciò crea un margine di manovra finanziario temporaneo di 0,6 miliardi di franchi all'anno;



la crescita delle uscite per l'esercito è rallentata e si attesterà all'1 per cento del PIL solo nel 2035 anziché nel 2030;

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dal 2024 anche i veicoli elettrici sono assoggettati all'imposta sugli autoveicoli. Nel 2024 l'abolizione dell'esenzione dovrebbe generare maggiori entrate per 180 milioni di franchi. Fino al 2030 le entrate supplementari dovrebbero ammontare complessivamente a un importo compreso tra 2 e 2,7 miliardi di franchi. Il provento dell'imposta sugli autoveicoli è interamente destinato in modo vincolato al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA). Il conferimento nel FOSTRA derivante dall'imposta sugli oli minerali sarà invece ridotto di circa 150 milioni di franchi all'anno;



il conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF; quota della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni) sarà ridotto di 300 milioni di franchi nel 2025 e di 150 milioni nel 2026. Tale riduzione non deve mettere in discussione l'ampliamento previsto dell'infrastruttura; di conseguenza, qualora le riserve del fondo scendessero al di sotto dei 300 milioni di franchi, la misura sarà abrogata;



il conferimento al Fondo per lo sviluppo regionale sarà sospeso nel 2025 e dimezzato nel 2026 e 2027, con un conseguente sgravio del bilancio di 25,4 milioni di franchi nel 2025 e di circa 13 milioni all'anno nel 2026 e nel 2027. Il Parlamento aveva deciso di dimezzare il conferimento già nel quadro del preventivo 2024. Il Fondo dispone attualmente di una buona copertura e le attività pianificate possono essere realizzate senza compromessi nonostante la riduzione del conferimento;



il contributo al settore dei politecnici federali (settore dei PF; composto dai due politecnici federali e da quattro istituti di ricerca) sarà ridotto di 100 milioni di franchi nel 2025. Attualmente tale settore dispone di riserve pari a 1,4 miliardi. Negli obiettivi strategici il Consiglio federale ha già confermato la volontà di ridurre queste riserve. La riduzione non comprometterà l'adempimento dei compiti dei politecnici federali e degli istituti di ricerca del settore dei PF;



l'imposta su sigari, cigarillos, tabacco trinciato fine e altro tabacco da fumo verrà aumentata. Questa misura dovrebbe generare entrate supplementari di almeno 35 milioni di franchi dal 2025. In virtù della legge vigente, il Consiglio federale dispone del margine di manovra necessario per aumentare le tariffe d'imposta.

Oltre alle misure mirate, nell'ambito delle uscite debolmente vincolate ­ che costituiscono circa un terzo delle uscite della Confederazione ­ il Consiglio federale ha disposto per due anni di seguito tagli lineari di durata indeterminata, che a lungo termine permetteranno di sgravare il bilancio di circa 1 miliardo di franchi all'anno.

1.2.3

Misure concernenti le uscite vincolate

Le uscite fortemente vincolate costituiscono circa il 65 per cento delle uscite della Confederazione e presentano una crescita superiore alla media, in particolare nel settore della previdenza sociale. Dato che le uscite fortemente vincolate non consentono alcuna flessibilità a breve termine, in genere in presenza di deficit strutturali si tende 7 / 22

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a effettuare tagli nel settore delle uscite debolmente vincolate. Questo può provocare una tendenza a far prevalere le uscite fortemente vincolate a svantaggio di quelle debolmente vincolate. Il Consiglio federale ha pertanto deciso ­ dando peraltro seguito a richieste del Parlamento in tal senso ­ che negli anni a venire anche le uscite fortemente vincolate dovranno contribuire alla correzione del piano finanziario.

L'8 dicembre 2023 il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione parziale della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Al fine di eliminare la disparità di trattamento tra vedovi e vedove denunciata in una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU)4, saranno limitate nel tempo in particolare le rendite destinate alle vedove, in conformità con l'attuale regolamentazione per i vedovi: in futuro, i vedovi e le vedove avranno di principio diritto alla rendita solo fino a quando l'ultimo figlio non avrà compiuto il 25° anno di età. Alle rendite esistenti saranno applicati periodi transitori per garantire un'attuazione per quanto possibile sostenibile dal punto di vista sociale.

Il relativo messaggio sarà sottoposto al Parlamento nella seconda metà del 2024. Se entrerà in vigore nel 2026, il nuovo sistema produrrà appieno i suoi effetti nel 2035, consentendo risparmi pari a circa 720 milioni di franchi per l'AVS e a circa 160 milioni di franchi per la Confederazione. La procedura di consultazione termina il 29 marzo 2024.

Con la modifica della legge del 25 giugno 19825 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) sottoposta con il presente messaggio, il contributo federale annuale all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) sarà ridotto complessivamente di 1,25 miliardi di franchi nel periodo 2025­2029. Grazie ai contributi straordinari per un totale di 16 miliardi di franchi che la Confederazione ha stanziato durante la pandemia di COVID-19 (2020­2022) e alla grande resilienza del mercato del lavoro elvetico, l'AD non ha dovuto contrarre debiti in questo periodo, malgrado la sensibile estensione dell'indennità per lavoro ridotto (ILR). A patto che le condizioni del mercato del lavoro restino favorevoli, il capitale proprio del fondo di compensazione dell'AD dovrebbe quindi continuare
a crescere nei prossimi anni. Di conseguenza, è previsto che l'AD fornisca un contributo temporaneo per sgravare il bilancio della Confederazione. Una clausola di salvaguardia garantisce che, in caso di forte progressione della disoccupazione, l'AD non si trovi in difficoltà finanziarie a seguito della riduzione del contributo federale.

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RS 831.10 Sentenza Corte EDU n. 78630/12 dell'11 ott. 2022.

RS 837.0

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1.3

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20206 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20207 sul programma di legislatura 2019­2023. Il progetto non è annunciato nemmeno nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023­20278.

Il progetto contribuisce in misura sostanziale a eliminare i deficit strutturali dalla pianificazione finanziaria 2025­2027 e il Consiglio federale ne tiene conto per il preventivo 2025. È essenziale per rispettare il freno all'indebitamento sancito dalla Costituzione, tuttavia non è sufficiente a stabilizzare il bilancio sul lungo periodo. Nel corso della legislatura 2023­2027 sarà necessario un ulteriore pacchetto di misure.

1.4

Interventi parlamentari

Mozione della Commissione delle finanze CS 22.4273 Verifica dei compiti e delle prestazioni dello Stato La mozione incarica il Consiglio federale di avviare una verifica dei compiti e delle prestazioni dello Stato. Devono essere sottoposte a verifica sia le uscite debolmente vincolate che quelle fortemente vincolate. Viene inoltre esplicitamente citata una verifica delle uscite per il personale.

Le decisioni del Consiglio federale circa le misure di correzione sia nel settore delle uscite debolmente vincolate che in quello delle uscite fortemente vincolate, nonché sugli obiettivi riguardanti il tasso di crescita applicabile ai decreti finanziari pluriennali, vanno nella direzione auspicata dalla mozione. Il Consiglio federale intende presentare, presumibilmente nella prima metà della legislatura 2023­2027, un ulteriore progetto per stabilizzare il bilancio sulla base di un esame approfondito dei compiti e dei sussidi (v. spiegazioni di seguito). Tale progetto tratterà la rinuncia a determinati compiti e i criteri di priorità. In quest'ottica, il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e ne propone lo stralcio.

Mozione della Commissione delle finanze CN 17.3259 Ridurre le uscite vincolate La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre all'Assemblea federale una o più proposte per ridurre del 5­10 per cento le uscite fortemente vincolate della Confederazione.

Negli scorsi anni sono stati continuamente posti nuovi vincoli alle uscite. Di conseguenza, circa il 65 per cento delle uscite della Confederazione è ora fissato in modo vincolante nella Costituzione o a livello di legge. Sono interessati innanzitutto i settori Previdenza sociale (finanziamento dell'AVS e dell'AI, riduzione dei premi, importi forfettari per l'aiuto sociale destinati ai richiedenti l'asilo), Trasporti (FIF e FOSTRA) 6 7 8

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nonché Finanze e imposte (partecipazioni dei Cantoni alle entrate della Confederazione, perequazione finanziaria). Le uscite vincolate sono dunque sempre il frutto di una decisione politica. Ciò non significa che i vincoli non possano essere messi in discussione, allentati o ridotti. Tuttavia, anche con l'attuazione di ampie riforme, non è chiaro se una riduzione fino al 10 per cento, ovvero fino a 5 miliardi di franchi, possa essere realizzata. In considerazione delle consistenti lacune finanziarie che dovranno essere colmate nei prossimi anni, il Consiglio federale avvierà un esame approfondito dei compiti e dei sussidi della Confederazione per la correzione strutturale del bilancio, che comprenderà anche una verifica delle uscite vincolate. Nel 2024 adotterà inoltre un rapporto in adempimento dei postulati 21.4337 e 23.3605 concernente la gestione a lungo termine delle uscite vincolate e la semplificazione dell'equilibrio dei conti pubblici mediante uscite vincolate più flessibili. In tale rapporto, l'Esecutivo indicherà in quali ambiti le uscite vincolate aumentano più velocemente delle entrate della Confederazione, con quali misure può essere frenata la crescita e in che modo i vincoli posti alle uscite possono essere resi temporaneamente più flessibili.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

2.1

Progetto posto in consultazione

Nel quadro del suo piano di correzione il Consiglio federale ha deciso di attuare sia misure che comportano modifiche legislative sia misure che non richiedono un intervento sul piano legislativo. Con l'avamprogetto di atto mantello concernente le misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2025 sono state poste in consultazione due modifiche di legge: la prima riguardava una riduzione della quota cantonale sulle entrate dell'imposta federale diretta (come controfinanziamento al progetto del Consiglio nazionale nell'ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia; Iv. Pa. 21.403); la seconda consisteva in una temporanea diminuzione del contributo federale all'AD. L'avamprogetto prevedeva una riduzione di 250 milioni di franchi all'anno limitata a 5 anni. Una clausola di salvaguardia garantiva che in caso di inattesa progressione della disoccupazione, l'AD non si trovasse in difficoltà finanziarie a causa della riduzione del contributo. La procedura di consultazione si è svolta dal 28 giugno al 12 ottobre 2023. Per contro, non sono state proposte misure che non richiedono modifiche legislative (riduzione del conferimento al FIF, imposta sugli autoveicoli elettrici, evoluzione delle uscite per l'esercito, abolizione del contributo obbligatorio al pacchetto Orizzonte a favore di misure di attenuazione, tagli lineari). La revisione parziale della LAVS relativa all'allineamento delle rendite per vedovi a quelle per le vedove è stata posta in consultazione separatamente (v. n. 1.2.3).

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2.2

Risultati della procedura di consultazione

Sono pervenuti 61 pareri9. Le misure di correzione hanno suscitato reazioni diverse.

La riduzione della quota dei Cantoni sulle entrate dell'imposta federale diretta è stata ampiamente respinta, mentre la diminuzione temporanea del contributo federale all'AD ha riscontrato opinioni più eterogenee. Di seguito sono riassunti i pareri sulle singole misure proposte.

2.2.1

Riduzione della quota cantonale sulle entrate dell'imposta federale diretta

I Cantoni si sono espressi all'unanimità contro la riduzione della loro quota sulle entrate dell'imposta federale diretta. A parte l'UDC che non si è pronunciata, anche tutti i grandi partiti sono contrari alla riduzione. Rifiutano la misura proposta pure molte organizzazioni, ad eccezione di economiesuisse e dell'Unione svizzera dei contadini.

Circa un terzo dei partecipanti alla consultazione non si è espresso su questo punto.

I Cantoni sostengono che il progetto non rispetti né il principio di sussidiarietà né quello dell'equivalenza fiscale, poiché la Confederazione assume un compito (cantonale), trasferendo però i costi ai Cantoni mediante la riduzione della quota cantonale.

La misura proposta comporterebbe una modifica a posteriori della riforma fiscale e finanziamento dell'AVS (RFFA), provocando uno squilibrio finanziario a carico dei Cantoni. Si teme inoltre che l'attuazione di un simile progetto possa creare un precedente e che, in futuro, possa accadere più spesso che un maggiore impegno della Confederazione (nel caso di compiti cantonali) debba essere finanziato direttamente o indirettamente dai Cantoni.

2.2.2

Riduzione del contributo federale all'assicurazione contro la disoccupazione

La misura proposta ha suscitato reazioni contrastanti. Solo circa la metà dei Cantoni si è espressa in merito: due sono favorevoli, diversi lo sono ma con riserve e il Vallese è contrario. I partiti UDC, PLR e Alleanza del Centro sostengono il progetto, mentre PS e Verdi sono contrari. Anche i pareri delle associazioni mantello e delle organizzazioni interessate sono eterogenei: economiesuisse e altre organizzazioni interessate sono favorevoli, mentre i sindacati, l'Unione svizzera delle arti e mestieri e diverse organizzazioni di integrazione professionale sono scettici e respingono il progetto.

Anche la Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione si oppone alla riduzione del contributo federale.

La metà dei partecipanti alla consultazione non si è espressa riguardo a questa misura.

I sostenitori fanno valere principalmente il fatto che durante la pandemia di COVID19 l'AD non si è indebitata poiché la Confederazione ha assunto i costi supplementari 9

I pareri e il rapporto sui risultati possono essere consultati su: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFF.

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per l'ILR. Occorre inoltre partire dal presupposto che se le condizioni del mercato del lavoro resteranno immutate, il capitale proprio dell'AD continuerà a crescere. Anche se la situazione dovesse peggiorare sensibilmente, grazie alla clausola di salvaguardia non si dovrebbe ricorrere né a riduzioni di prestazioni né ad aumenti di contributi.

Secondo gli oppositori, la proposta di riduzione rappresenta un'ingerenza nel meccanismo di finanziamento dell'AD e non tiene adeguatamente conto dei rischi congiunturali. Temono inoltre una riduzione delle prestazioni nel settore dell'integrazione professionale che, ad esempio, nell'ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, avrebbe conseguenze negative sull'evoluzione della disoccupazione di lunga durata, sul livello di qualifica delle persone interessate nonché sul potenziale di lavoratori qualificati in Svizzera. È stato altresì rimarcato che se in seguito all'aumento della disoccupazione dovesse essere necessario aumentare i contributi salariali, l'accordo tra le parti sociali sarebbe in pericolo.

L'introduzione della clausola di salvaguardia è sostenuta da una chiara maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione.

2.2.3

Altri aspetti

Molti partecipanti alla consultazione non si sono espressi in merito alle modifiche di legge oggetto di discussione. La procedura di consultazione è piuttosto servita come pretesto per esprimersi sulle misure (nel frattempo già ampiamente applicate nel preventivo 2024 con piano integrato dei compiti e delle finanze [PICF] 2025­202710) che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio federale. Anche l'interpretazione del freno all'indebitamento ha riscosso pareri contrastanti: mentre alcuni ritengono che sia molto utile per mantenere l'equilibrio del bilancio della Confederazione, pvl, Verdi e PS chiedono un cambiamento: il freno all'indebitamento deve essere impostato in modo che il debito possa stabilizzarsi in funzione della crescita economica.

Molti Cantoni, come anche l'UDC, hanno criticato gli ingenti finanziamenti congiunti tra Confederazione e Cantoni, esprimendosi a favore della ripresa del progetto «Ripartizione dei compiti II».

3

Punti essenziali del progetto

3.1

La normativa proposta

Sulla base dei risultati della procedura di consultazione, delle deliberazioni parlamentari sul progetto di legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia e dell'attuale situazione delle finanze federali, l'Esecutivo ha approvato i seguenti valori di riferimento:


10

adeguamento nel quadro della modifica della LADI: la riduzione del contributo federale all'AD di 1,25 miliardi di franchi complessivi per il periodo www.efv.admin.ch > Rapporti finanziari > Rapporti finanziari > Preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze > Preventivo 2024 con PICF 2025­2027 Volume 1.

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2025­2029 è mantenuta. Tuttavia, per una maggiore flessibilità, l'importo annuale della riduzione non viene stabilito nella legge, ma potrà essere determinato dal Consiglio federale e proposto al Parlamento nel quadro del preventivo annuale della Confederazione. La clausola di salvaguardia per garantire la protezione dell'AD prevista nell'avamprogetto rimane parte integrante del progetto;


rinuncia alla modifica della legge federale del 14 dicembre 199011 sull'imposta federale diretta (LIFD; riduzione della quota cantonale all'imposta federale diretta per compensare gli oneri supplementari, Iv. Pa. 21.403): dato che nel frattempo la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati ha elaborato un nuovo progetto preliminare concernente la custodia di bambini complementare alla famiglia che comporta costi nettamente inferiori per la Confederazione, il Consiglio federale non ritiene più opportuno che venga proposta in un progetto a parte una riduzione della quota cantonale all'imposta federale diretta. Una compensazione dell'onere supplementare per il bilancio della Confederazione da parte dei Cantoni sarà però necessaria se dovesse prevalere il progetto del Consiglio nazionale o una soluzione con costi così elevati per la Confederazione;



nuovo adeguamento nella legge del 21 marzo 199712 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA): quale misura di sgravio amministrativo per l'Amministrazione federale sono abrogati i capoversi 4 e 5 dell'articolo 38a (prescrizioni concernenti la strutturazione delle convenzioni sulle prestazioni concluse tra i dipartimenti e le unità amministrative). Questo adeguamento non era previsto nel progetto posto in consultazione, ma era già stato deciso nel 2021 dal Consiglio federale nel quadro del rapporto di valutazione del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG).

3.1.1

Riduzione provvisoria della partecipazione della Confederazione all'assicurazione contro la disoccupazione (modifica della LADI)

Durante la pandemia di COVID-19, l'AD ha contribuito in misura fondamentale alla gestione della crisi. Lo strumento dell'ILR è stato esteso notevolmente per attenuare le ripercussioni delle chiusure delle imprese e del divieto di lavorare. L'AD è finanziata principalmente dai contributi degli assicurati (datori di lavoro e lavoratori), infatti oltre il 90 per cento delle entrate è costituito da questi contributi salariali, mentre la quota rimanente, inferiore al dieci per cento, proviene da contributi della Confederazione (per 3/4) e dei Cantoni (per 1/4). I contributi versati dagli enti pubblici vanno a indennizzare l'attuazione dei compiti in materia di politica del mercato del lavoro previsti dall'AD. In sostanza, nelle fasi congiunturali positive l'AD deve realizzare eccedenze in modo da poter fornire le prestazioni nelle fasi di recessione. Nella LADI, 11 12

RS 642.11 RS 172.010

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il legislatore ha inserito un articolo concernente il rischio congiunturale che stabilisce la necessità di aumentare i contributi qualora si superi il livello massimo d'indebitamento definito, pari al 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.

Le aliquote di contribuzione vanno ridotte in modo analogo qualora il capitale proprio raggiunga la somma definita per legge (art. 90c LADI).

Nel 2020 il livello massimo d'indebitamento definito equivaleva a circa 8,1 miliardi di franchi, limite che sarebbe stato raggiunto rapidamente, dato l'estremo ricorso all'ILR durante la pandemia di COVID-19, poiché l'AD non è pensata per compensare chiusure generalizzate delle imprese imposte dalle autorità. Di conseguenza, si sarebbero dovuti aumentare anche i contributi salariali. Per evitare che ciò accadesse e coprire gli oneri supplementari, il legislatore ha previsto un finanziamento straordinario da parte della Confederazione d'importo pari alle spese per l'ILR negli anni di conteggio 2020­2022. Il contributo federale versato all'AD in seguito alla crisi pandemica negli anni 2020­2022 ammonta complessivamente a circa 16 miliardi di franchi. L'importo è stato assunto dalla Confederazione, in aggiunta al contributo ordinario annuo sancito dalla legge pari allo 0,159 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione (ca. fr. 530 mio. all'anno).

Alla fine del 2019, immediatamente prima della pandemia, l'AD aveva raggiunto un equilibrio di bilancio dopo anni di riduzione del debito. Le uscite dell'AD sono direttamente correlate al tasso di disoccupazione e dunque all'andamento dell'economia.

Il mercato del lavoro svizzero si è dimostrato molto resiliente nel corso della pandemia. I contributi federali straordinari hanno per lo più neutralizzato le ripercussioni finanziarie negative della pandemia sull'AD. In combinazione con la rapida ripresa economica, ciò ha permesso all'AD di registrare un bilancio privo di debiti anche dopo la pandemia, a differenza del bilancio della Confederazione. Alla fine del 2023 il capitale proprio dell'AD ha raggiunto circa 6,8 miliardi di franchi. Assumendo che il tasso di disoccupazione non superi il 2,8 per cento, per i prossimi anni l'AD prevede ulteriori eccedenze e un costante consolidamento del capitale proprio. Secondo le attuali prospettive
congiunturali, con o senza riduzione del contributo federale, nei prossimi 3­4 anni il limite massimo del capitale proprio che determina una riduzione ordinaria dei contributi secondo l'articolo 90c LADI verrà verosimilmente superato (v. tabella).

Nel quadro della propria pianificazione finanziaria l'AD, ipotizzando tecnicamente un tasso di disoccupazione del 2,8 per cento, stima le uscite per l'ILR in 120 milioni di franchi all'anno. In questi ultimi anni di crisi le uscite avevano toccato i 200 milioni di franchi circa, mentre nel 2009 durante la crisi finanziaria avevano addirittura raggiunto un miliardo di franchi. Oltre a coprire i costi delle prestazioni straordinarie per il lavoro ridotto dovute alla pandemia in virtù della legislazione relativa al COVID-19, tra il 2020 e il 2022 la Confederazione ha sostenuto anche i costi delle indennità ordinarie per il lavoro ridotto secondo la LADI. Il contributo straordinario della Confederazione aveva come scopo quello di evitare che l'AD superasse il livello massimo d'indebitamento. Tale obiettivo è stato raggiunto e le prospettive finanziarie dell'AD, alla luce degli sviluppi sul mercato del lavoro, si annunciano positive, tanto da poter contribuire alla stabilizzazione delle finanze federali. La riduzione provvisoria del contributo della Confederazione per un totale di 1,25 miliardi di franchi nel periodo 2025­2029 risulta moderata se paragonata all'andamento del capitale proprio 14 / 22

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dell'AD. Le seguenti simulazioni dell'andamento del fondo di compensazione dell'AD indicano che, ipotizzando un tasso di disoccupazione del 2,8 per cento, il capitale proprio dell'assicurazione continuerà ad aumentare nonostante le riduzioni del contributo federale proposte per 1,25 miliardi di franchi complessivi. Vengono simulate una ripartizione uniforme delle riduzioni su 5 anni (variante 1) e un'anticipazione massima delle riduzioni (nessun contributo della Confederazione nei primi 2 anni, quindi riduzione inferiore o nulla del contributo negli anni successivi, variante 2). Nel periodo interessato dalle riduzioni, l'importo totale della riduzione del contributo federale rimane invariato. In entrambe le varianti, le riduzioni risultano applicabili senza adeguamenti sotto il profilo delle prestazioni e il capitale proprio cresce in maniera costante. Secondo le attuali previsioni congiunturali il limite massimo sancito per legge sarà superato, a seconda della variante, a fine 2027 o a fine 2028. Entro il 2029 il capitale proprio aumenterà fino a raggiungere quasi 15 miliardi di franchi.

Simulazione dell'andamento del capitale dell'AD (ipotesi tecnica: tasso di disoccupazione del 2,8 %) In mia. CHF

2025

2026

2027

2028

2029

Capitale proprio AD senza riduzione (previsione dic. 2023)

10,13

11,40

12,81

14,27

16,16

Variante 1 «progetto posto in consultazione»: riduzione ripartita uniformemente

­0,25

­0,25

­0,25

­0,25

­0,25

Variante 2 «Preventivo 2025 con PICF 2026­2028»: riduzione annuale max.

­0,60

­0,61

­0,04

­

­

Capitale proprio con riduzione variante 1

9,88

10,90

12,06

13,37

14,91

Capitale proprio con riduzione variante 2

9,53

10,19

11,56

13,12

14,91

11,40

11,60

11,80

12,00

12,20

Limite massimo del capitale proprio (art. 90c)

Tuttavia va ricordato che, in caso di forte aumento del tasso di disoccupazione, la situazione finanziaria dell'AD potrebbe peggiorare rapidamente. Con l'attuale ipotesi tecnica di un tasso di disoccupazione del 2,8 per cento l'AD conseguirebbe in media un'eccedenza di oltre un miliardo di franchi all'anno anche se venissero applicate le riduzioni. Se il tasso aumentasse per esempio al 3,8 per cento, l'AD subirebbe una perdita di quasi 2 miliardi di franchi. È dunque necessaria una clausola di salvaguardia volta a impedire che l'AD si trovi in difficoltà finanziarie a seguito della riduzione del contributo federale. Concretamente si deve stabilire che, se alla fine di un anno il saldo del fondo di compensazione dell'AD è inferiore a 2,5 miliardi, dall'esercizio successivo la riduzione non va applicata. Tale importo corrisponde al capitale di esercizio necessario per la gestione, più una riserva di 0,5 miliardi di franchi. Dato che la ridu15 / 22

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zione è comunque limitata a un periodo di cinque anni, questa misura verrebbe permanentemente soppressa in caso di applicazione della clausola di salvaguardia.

3.1.2

Abrogazione delle prescrizioni concernenti la strutturazione delle convenzioni sulle prestazioni e della documentazione probatoria delle prestazioni (modifica della LOGA)

Il 24 novembre 2021 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il rapporto di valutazione sul NMG13. Sulla base dei risultati del rapporto, il modello di gestione dell'Amministrazione dimostra nel complesso la propria efficacia. Non sono auspicate modifiche sostanziali del modello o un ritorno alla gestione classica delle spese di funzionamento dell'Amministrazione (attribuzione di mezzi finanziari senza orientamento all'effetto desiderato).

Nel complesso sono scaturite due raccomandazioni: la prima riguarda semplificazioni nella presentazione di rapporti finanziari (gruppi di prestazioni, obiettivi e parametri), già attuate con il messaggio del 23 agosto 2023 concernente il preventivo 2024 con PICF 2025­2027; la seconda riguarda la semplificazione delle convenzioni sulle prestazioni e comporta una modifica della LOGA.

Le prescrizioni concernenti la strutturazione delle convenzioni sulle prestazioni e della documentazione probatoria delle prestazioni sono abrogate. Dalla valutazione è emerso che, allo stato attuale, la convenzione sulle prestazioni conclusa annualmente tra un dipartimento e un'unità amministrativa non veicola un valore aggiunto sufficientemente elevato. Tuttavia, si pone l'accento sulla volontà e la necessità di uno scambio sistematico d'informazioni tra il dipartimento e l'unità amministrativa sugli obiettivi e sulle priorità dell'esercizio successivo. Una convenzione sulle prestazioni annua costituisce una base appropriata per il colloquio gestionale tra il capodipartimento e la direzione dell'ufficio. La gestione per obiettivi e priorità da parte dei capidipartimento deve essere facilitata e adeguata il più possibile in base alle esigenze specifiche. Per concedere ai dipartimenti questo margine di manovra nella gestione amministrativa, vengono allentate le prescrizioni concernenti la strutturazione delle convenzioni sulle prestazioni e della documentazione probatoria delle prestazioni, nonché quelle concernenti le tempistiche. È mantenuta solo la disposizione secondo cui il dipartimento e l'unità amministrativa devono discutere almeno una volta all'anno gli obiettivi, le priorità, le strategie e le misure dell'ufficio, definire le opportune misure eventualmente necessarie e documentare per scritto i risultati del colloquio sotto forma di convenzione sulle prestazioni,
la cui struttura può essere definita liberamente. Con questa modifica si tiene conto sia dell'esigenza dei dipartimenti di una maggiore flessibilità nei processi gestionali che della necessità di un rendiconto sulla loro attività di gestione.

13

Consultabile all'indirizzo: www.efd.admin.ch > Il DFF > Comunicati stampa > Il Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale dimostra la propria efficacia (24 nov. 2021).

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3.2

Commento ai singoli articoli

3.2.1

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Art. 38a Cpv. 4 e 5 I capoversi 4 e 5 disciplinano la struttura e il contenuto delle convenzioni sulle prestazioni nonché la presentazione di rapporti relativi al conseguimento degli obiettivi.

Entrambi i capoversi sono abrogati. I dipartimenti continueranno a gestire le loro unità amministrative tramite suddette convenzioni, concluse annualmente; le unità amministrative presenteranno ancora rapporti sulle prestazioni e sugli obiettivi concordati.

La gestione degli uffici effettuata tramite le convenzioni annue sulle prestazioni continuerà a svolgersi in forma scritta.

Sono altresì abrogate le disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza del 25 novembre 199814 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) concernenti il contenuto delle convenzioni sulle prestazioni.

Anche in futuro, all'inizio del programma di legislatura, l'AFF verificherà insieme alle unità amministrative la struttura e gli obiettivi dei loro gruppi di prestazioni.

L'AFF emanerà inoltre istruzioni in merito sulla base dell'articolo 27i OFC.

3.2.2

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

Art. 120b Cpv. 1 Conformemente all'articolo 90a LADI, la Confederazione versa un contributo annuo all'AD pari allo 0,159 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, che include tutte le componenti salariali sino al guadagno massimo assicurato pari a 148 200 franchi. Tenendo conto del contributo dei Cantoni (pari allo 0,053 % della somma dei salari soggetti a contribuzione, art. 92 cpv. 7bis LADI), i contributi degli enti pubblici dovrebbero coprire circa la metà delle spese degli uffici di collocamento e dei costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, stimati sulla base di un tasso di disoccupazione medio del 2,8 per cento. In tal modo la Confederazione e i Cantoni partecipano, attraverso l'AD, all'adempimento dei loro compiti in materia di politica del mercato del lavoro.

Il capoverso 1 stabilisce l'importo della riduzione complessiva per il periodo 2025­ 2029 applicata alla partecipazione della Confederazione. La riduzione di 1,25 miliardi complessivi corrisponderebbe a una riduzione annua media del contributo federale di 250 milioni di franchi; la modifica di legge proposta non stabilisce tuttavia la ripartizione della riduzione sui singoli anni. L'Esecutivo sottopone di volta in volta all'As14

RS 172.010.1

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semblea federale con il preventivo la proposta per la riduzione del contributo. Dato che quest'ultimo non può risultare negativo (nessun prelievo dal fondo di compensazione dell'AD), le riduzioni verranno ripartite su un periodo compreso fra tre e cinque anni. Collocando l'articolo relativo alla riduzione nel capitolo 3 concernente le disposizioni transitorie, si intende evidenziare che si tratta di una disposizione di carattere temporaneo, che non va a inficiare i principi di calcolo dei contributi pubblici all'AD.

Cpv. 2 Per evitare che l'AD si trovi in difficoltà finanziarie a seguito delle riduzioni, il capoverso 2 prevede una clausola di salvaguardia secondo cui, se nel periodo di validità della disposizione temporanea, alla fine di un anno, il capitale proprio dell'AD dovesse scendere sotto la soglia dei 2,5 miliardi di franchi, la disposizione transitoria decadrebbe alla fine dell'anno in questione. A partire dall'anno successivo non si applicherebbero ulteriori riduzioni e la Confederazione tornerebbe a versare integralmente il contributo di cui all'articolo 90a LADI.

L'importo di 2,5 miliardi di franchi è costituito dal capitale di 2 miliardi di franchi necessario per la gestione dell'AD (cfr. art. 90c cpv. 2 LADI) più un margine di sicurezza di 0,5 miliardi di franchi.

3.2.3

Cifra II

Le modifiche della LADI e della LOGA sottostanno a referendum facoltativo (cpv. 1).

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3 (cpv. 2).

Per contribuire alla correzione del piano finanziario nella misura auspicata, il progetto dovrà essere posto in vigore nel corso del 2025, ma non necessariamente al 1° gennaio. Infatti, al fine di procedere alla riduzione integrale del contributo all'AD, un'entrata in vigore nel secondo trimestre sarebbe sufficiente per ridurre il contributo in base alla LADI riveduta per l'intero 2025. Le semplificazioni secondo la LOGA verranno quindi applicate per la prima volta alle convenzioni sulle prestazioni relative al 2026.

La modifica della LADI entrerà in vigore solo se il capitale proprio del fondo di compensazione dell'AD sarà sufficientemente alto (cpv. 3). Se invece alla fine del 2024 tale capitale dovesse già essere sotto la soglia dei 2,5 miliardi di franchi, il Consiglio federale non porrebbe in vigore la disposizione provvisoria contenuta nella LADI; di conseguenza il contributo federale al fondo di compensazione dell'AD non sarebbe ridotto e l'AD non contribuirebbe al risanamento del bilancio della Confederazione.

Dato che il conto annuale 2024 dell'AD sarà rivisto e approvato solo nel corso del 2025, la situazione verrà stimata in base ai dati e alle previsioni disponibili al momento dell'entrata in vigore.

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4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

Il presente progetto consente uno sgravio complessivo del bilancio della Confederazione pari a circa 1,25 miliardi di franchi nel periodo 2025­2029. Su tale base, per il preventivo 2025 il Consiglio federale ha previsto la riduzione integrale del contributo all'AD conformemente alla variante 2 «Preventivo 2025 con PICF 2026­2028». Se il Parlamento dovesse decidere di non entrare in materia, sarebbe necessario trovare una soluzione alternativa dell'ordine di 600 milioni di franchi in modo da garantire un preventivo 2025 conforme alle direttive del freno all'indebitamento.

Il progetto non è però sufficiente per eliminare completamente i deficit strutturali dal 2027 e recuperare un certo margine di manovra in ambito di politica finanziaria. Nel quadro della legislatura 2023­2027 il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento un ulteriore progetto per la stabilizzazione delle finanze federali sul lungo periodo a seguito di un esame approfondito dei compiti e dei sussidi.

Grazie alla modifica della LOGA i dipartimenti e le unità amministrative saranno sgravati sul piano amministrativo. Il processo di gestione e di controllo è semplificato e reso più flessibile.

4.2

Ripercussioni per i Cantoni

La riduzione provvisoria del contributo federale all'AD non ha ripercussioni per i Cantoni. La modifica della LOGA si riflette soltanto all'interno dell'Amministrazione federale senza produrre effetti a livello cantonale.

4.3

Ripercussioni sull'economia

Il progetto prevede un contributo provvisorio alla riduzione dei deficit strutturali. La solidità delle finanze pubbliche e una pressione fiscale contenuta nel confronto internazionale rappresentano condizioni quadro fondamentali per promuovere l'attrattiva della Svizzera quale polo produttivo e di innovazione. Il progetto non implica alcun calo delle prestazioni a sfavore di imprese o privati.

4.4

Ripercussioni in altri settori esaminati

Sono state inoltre analizzate le eventuali conseguenze per i Comuni, le città, gli agglomerati, le regioni di montagna, la società e l'ambiente. Per questi settori non si prevedono ripercussioni.

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5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

La revisione della LOGA e della LADI si fondano sulla stessa base costituzionale (art. 173 cpv. 2 e art. 114 Cost.) applicata alle vigenti versioni della LOGA e della LADI.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente atto mantello non ha ripercussioni sugli impegni risultanti dalla ratifica di accordi internazionali o dall'adesione a organizzazioni e a commissioni internazionali. Le misure riguardano la partecipazione della Confederazione ai costi nell'ambito della LADI e la gestione interna all'Amministrazione federale.

5.3

Forma dell'atto

Per l'attuazione giuridica dello sgravio del bilancio dal 2025 è necessario modificare la LADI e la LOGA. Le due modifiche sono riunite in un atto mantello sotto forma di legge federale che sottostà a referendum facoltativo. Questo modo di procedere è giustificato dallo scopo comune delle diverse misure (misure finanziarie e amministrative per sgravare il bilancio).

5.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa.

5.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Non incidono sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni né la riduzione provvisoria del contributo della Confederazione all'AD né la semplificazione nell'ambito della gestione interna all'Amministrazione federale.

5.6

Delega di competenze legislative

Il progetto non include alcuna delega di competenze legislative.

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5.7

Protezione dei dati

Il progetto non include alcuna disposizione sul trattamento di dati personali o altre misure che incidono sulla protezione dei dati.

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