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Decisione generale per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman Cantoni interessati: Ticino, Vallese, Grigioni del 18 marzo 2024

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 16 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali (OSalV); considerato che in certe zone dei Cantoni Ticino e Vallese Popillia japonica Newman è talmente diffuso che l'organismo da quarantena non può più essere eradicato e che la delimitazione di zone infestate è giustificata; considerato che il rischio di diffusione di Popillia japonica Newman al di fuori della zona infestata è particolarmente elevato e deve essere ridotto con misure adeguate; considerato che nei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni è necessario e opportuno delimitare attorno alle zone infestate zone cuscinetto, alle quali si applicano parimenti misure speciali; considerato che elevate catene montuose prive di vegetazione rappresentano un confine naturale per Popillia japonica Newman; considerato che lo sviluppo delle popolazioni di Popillia japonica Newman in tali aree deve essere sorvegliato in modo particolarmente intensivo; considerato che la diffusione di Popillia japonica Newman è aumentata e che l'elenco dei comuni interessati deve essere adattato, decide:

1. Delimitazione di zone infestate e delle rispettive zone cuscinetto I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali dei Cantoni Ticino e Vallese elencati nell'allegato 1 costituiscono due zone infestate.

1

I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali dei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni elencati nell'allegato 2, i quali si trovano totalmente o in parte nel raggio di 15 chilometri attorno alle zone infestate, costituiscono le zone cuscinetto. Fanno eccezione le vallate protette da un confine naturale.

2

1

RS 916.20

2024-0692

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2. Misure nelle zone infestate Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno della zona infestata.

1

Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare fuori dalla zona infestata materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e: 2

a.

viene triturato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure

b.

offre una garanzia fitosanitaria comparabile a quella della triturazione e il suo trattamento è stato autorizzato dall'autorità cantonale competente2 d'intesa con il Servizio fitosanitario federale.

I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona infestata per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio possono lasciare tale zona soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

3

È vietato trasportare fuori dalla zona infestata lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Su richiesta, per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio possono essere autorizzate deroghe: 4

a.

dall'autorità cantonale competente2 se: i. il suolo è stato analizzato da Agroscope o da un'impresa da esso autorizzata e dai risultati delle analisi emerge che il suolo della particella interessata è esente da larve di Popillia Japonica Newman fino a una profondità di 30 centimetri, ii. il suolo è stato sottoposto a un trattamento che offre un livello di sicurezza comparabile a quello di cui al punto i e che è stato approvato dal Servizio fitosanitario federale;

b.

dall'autorità cantonale competente3 se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di Popillia japonica Newman.

Prima che il materiale venga trasportato alla discarica, deve essere richiesta presso l'autorità cantonale competente3 un'autorizzazione per lo smaltimento del materiale inquinato.

Le autorità cantonali competenti2,3 si scambiano le copie delle autorizzazioni rilasciate conformemente al capoverso 4.

5

2 3

Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale (www.ti.ch/fitosanitario) Canton Vallese: Office de la vigne et du vin (Protection des végétaux - - vs.ch) Canton Ticino: Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/ufficio) Canton Vallese: Office de la vigne et du vin (Protection des végétaux - - vs.ch)

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Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, l'autorità cantonale competente4 può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni.

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I proprietari o i gestori di vigneti devono trattare una volta all'anno le loro viti con un prodotto fitosanitario contro Popillia japonica Newman, se più del 30 per cento del volume fogliare definitivo è stato mangiato da Popillia japonica Newman. Il prodotto fitosanitario con il quale può venir effettuato il trattamento è stabilito dal Servizio fitosanitario federale. L'autorità cantonale competente4, su richiesta, segnatamente per le aziende dedite all'agricoltura biologica, può autorizzare deroghe all'obbligo di trattamento.

7

8

Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati al di fuori della zona infestata sono vietati. Per il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati all'interno della zona infestata, questi devono essere contrassegnati con un'etichetta sulla quale sia riportata in modo inalterabile e permanente la seguente dicitura: «Zona infestata ­ P. japonica; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno della zona infestata».

9

Il trasporto e la commercializzazione di altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, è consentito soltanto se le condizioni di cui all'allegato 3 sono adempiute.

10

Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali, indipendentemente dal fatto che in virtù dell'articolo 76 o 89 dell'ordinanza sulla salute dei vegetali, (OSalV)5 siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche), sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri.

Se un'azienda omologata in virtù dell'articolo 76 o 89 OSalV sospetta o constata la presenza di Popillia japonica Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario federale. Se un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari sospetta o constata la presenza di Popillia japonica Newman, lo notifica senza indugio all'autorità cantonale competente4.

11

L'autorità cantonale competente4 attua un'adeguata sorveglianza nella zona infestata in modo da: 11

a.

seguire la dinamica delle popolazioni di Popillia japonica Newman;

b.

mantenere al livello più basso possibile la prevalenza dell'organismo nocivo; e

c.

controllare l'attuazione delle misure di cui al numero 2.

3. Misure nella zona cuscinetto Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura 1

4 5

Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale Canton Vallese: Office de la vigne et du vin RS 916 20

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del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno della zona cuscinetto e della zona infestata.

Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare dalla zona cuscinetto alla zona indenne da infestazione materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e: 2

a.

viene triturato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure

b.

offre una garanzia fitosanitaria comparabile a quella della triturazione e il suo trattamento è stato autorizzato dall'autorità cantonale competente6 d'intesa con il Servizio fitosanitario federale.

I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona cuscinetto per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio, possono lasciare tale zona per la zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

3

È vietato trasportare nella zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Su richiesta, per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio possono essere autorizzate deroghe: 4

a.

dall'autorità cantonale competente6 se il suolo è stato sottoposto a un trattamento che offre un livello di sicurezza comparabile a quello di cui al punto 2.4.i e che è stato approvato dal Servizio fitosanitario federale;

b.

dall'autorità cantonale competente7 se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di Popillia japonica Newman.

Prima che il materiale venga trasportato alla discarica, deve essere richiesta all'autorità cantonale competente7 un'autorizzazione per lo smaltimento del materiale inquinato.

Le autorità cantonali competenti6,7 si scambiano le copie delle autorizzazioni rilasciate conformemente al capoverso 4.

5

Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, l'autorità cantonale competente6 può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni.

6

Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati sono consentiti soltanto all'interno della zona cuscinetto e dalla zona cuscinetto alla zona infestata.

Per il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati all'interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infestata, questi devono essere contrassegnati con un'etichetta sulla quale sia riportata in modo inalterabile e permanente 7

6

7

Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale Canton Vallese: Office de la vigne et du vin Canton Grigioni: Kantonaler Pflanzenschutzdienst (https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/lbbz/beratungfachwissen/ pflanzenbau/pflanzenschutz/Seiten/default.aspx) Canton Ticino: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo Canton Vallese: Office de la vigne et du vin Canton Grigioni: Kantonaler Pflanzenschutzdienst

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la seguente dicitura: «Zona cuscinetto ­ P. japonica; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infestata».

Il trasporto e la commercializzazione di altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, è consentito soltanto se le condizioni di cui all'allegato 3 sono adempiute.

8

Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali (aziende agricole, vivai, centri di giardinaggio e aziende ortoflorovivaistiche), indipendentemente dal fatto che in virtù dell'articolo 76 o 89 OSalV siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno, sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri.

9

Se un'azienda omologata in virtù dell'articolo 76 o 89 OSalV sospetta o constata la presenza di Popillia japonica Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario federale e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo. Se un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche) sospetta o constata la presenza di Popillia japonica Newman, lo notifica senza indugio all'autorità cantonale competente8 e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.

10

L'autorità cantonale competente8 attua un'adeguata sorveglianza per il riconoscimento precoce della possibile presenza di Popillia japonica Newman nella zona cuscinetto. Inoltre controlla l'attuazione delle misure di cui al numero 3.

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4. Metodi di lotta D'intesa con il Servizio fitosanitario federale, l'autorità cantonale competente8 può testare o attuare metodi di lotta (p.es. trappole, reti impregnate di insetticida con durata d'azione prolungata o nematodi) contro Popillia japonica Newman, al fine di mantenere la prevalenza del parassita al livello più basso possibile.

5. Abrogazione delle prescrizioni previgenti La decisione generale del 1° febbraio 2023 dell'Ufficio federale dell'agricoltura concernente misure urgenti per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel Canton Ticino è abrogata.

6. Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.

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Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale Canton Vallese: Office de la vigne et du vin Canton Grigioni: Kantonaler Pflanzenschutzdienst RS 172.021

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Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo.

II ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

1° marzo 2024

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Christian Hofer

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Allegato 1 (n. 1 cpv. 1)

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino che si trovano nella zona infestata per quanto concerne Popillia japonica Newman Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Agno Alto Malcantone Aranno Arogno Ascona Astano Balerna Bedano Bedigliora Bioggio Bissone Breggia Brione s/Minusio Brissago Brusino Arsizio Cademario Cadempino Cadenazzo Cadenazzo/Monteceneri Canobbio Capriasca Caslano Castel San Pietro Chiasso Coldrerio Collina d'Oro Comano Cugnasco Gerra Cureglia Curio Gambarogno Gordola

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Robasacco Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Gerra Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune

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Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Grancia Gravesano Isone Lamone Lavertezzo Locarno Losone Lugano Magliaso Manno Massagno Melide Mendrisio Mezzovico-Vira Miglieglia Minusio Monteceneri Morbio Inferiore Morcote Muralto Muzzano Neggio Novaggio Novazzano Origlio Orselina Paradiso Ponte Capriasca Porza Pura Riva San Vitale Ronco s/Ascona Savosa Sorengo Stabio Tenero-Contra Torricella-Taverne Tresa

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune

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Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Vacallo Val Mara Vernate Vezia Vico Morcote

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Vallese che si trovano nella zona infestata per quanto concerne Popillia japonica Newman Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Simplon Zwischbergen

Intero Comune Intero Comune

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Allegato 2 (n. 1 cpv. 2)

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino che si trovano nella zona cuscinetto circostante la zona infestata per quanto concerne Popillia japonica Newman Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Arbedo-Castione Avegno Gordevio Bellinzona Cadenazzo Centovalli Cugnasco Gerra Lumino Maggia Mergoscia Onsernone Personico Riviera Sant'Antonino Terre di Pedemonte Verzasca

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Cadenazzo Intero Comune Cugnasco Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune

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Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Vallese che si trovano nella zona cuscinetto circostante la zona infestata per quanto concerne Popillia japonica Newman Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Visperterminen Visp Baltschieder

Intero Comune Intero Comune Territorio comunale interessate di sotto del comune di Ausserberg Intero Comune Intero Comune Territorio comunale interessate sotto dei 2200 metri sul livello del mare.

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune

Lalden Eggerberg Naters Brig-Glis Ried-Brig Termen Bitsch Riederalp Mörel-Filet Bister

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Grigioni che si trovano nella zona cuscinetto circostante la zona infestata per quanto concerne Popillia japonica Newman Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

San Vittore Roveredo Grono Castaneda Buseno Santa Maria in Calanca

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune

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Allegato 3 (n. 2 cpv. 8 e n. 3 cpv. 8)

Condizioni per il trasporto e la commercializzazione di vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, esclusi i tappeti erbosi precoltivati 1.

La produzione e lo stoccaggio provvisorio dei vegetali avvengono in un'infrastruttura a prova d'insetto,

2.

oppure le radici vengono lavate e il terriccio o il substrato di coltivazione viene rimosso completamente,

3.

oppure a. le superfici dei vasi con piante il cui diametro è uguale o superiore a 30 centimetri dal 1° giugno al 30 settembre sono protette con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco), b. i vasi con piante il cui diametro è inferiore a 30 centimetri devono essere collocati su tavoli da lavoro o altri ripiani rialzati ed essere privi di malerbe, oppure possono essere posati a terra su superfici sigillate e mantenuti privi di malerbe o protetti con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco), c. i vegetali in pieno campo sono coltivati in modo che tra il 1° giugno e il 30 settembre il suolo circostante i vegetali sia coperto a prova d'insetto (p.es. telo per la pacciamatura o tessuto non tessuto). La superficie coperta deve avere un raggio di almeno 70 centimetri intorno alle zolle di terriccio dei vegetali, oppure le file intermedie dal 1° giugno al 30 settembre devono essere lavorate meccanicamente fino a una profondità di 15 centimetri a intervalli regolari, almeno quattro volte, affinché sull'intera superficie non crescano malerbe.

Se l'azienda in virtù dell'articolo 76 o 89 OSalV è omologata al rilascio di passaporti fitosanitari e si trova nella zona infestata, una volta all'anno il suolo è anche sottoposto a un controllo ufficiale fino a una profondità di 30 centimetri per constatare l'eventuale presenza di Popillia japonica Newman.

In ogni caso occorre garantire la protezione del terriccio o del substrato di coltivazione da Popillia japonica Newman anche durante lo stoccaggio provvisorio dei vegetali finché questi si trovano nella zona infestata o nella zona cuscinetto.

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