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Decisione generale concernente l'importazione di sementi conciate di valerianella del 19 marzo 2024

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l'articolo 33 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari, decide: Le sementi di valerianella conciate con un prodotto fitosanitario contenente 5 x 108 CFU/g Streptomyces griseoviridis ceppo K61 possono essere importate temporaneamente fino al 31 dicembre 2024 per un uso limitato legato alle condizioni seguenti: Utilizzazione autorizzata: Ambito di applicazione

Orticoltura Valerianella

Organismo nocivo

Modalità di applicazione

Condizioni

Malattie parassitarie dei germoglli

Dosaggio: 8 g / kg di sementi Applicazione: concia delle sementi

1, 2

Condizioni per l'impiego 1 Le etichette dei sacchi contenenti sementi conciate devono recare le seguenti indicazioni: ­ Denominazione commerciale, principio attivo e indicazioni di sicurezza relative al prodotto.

­ «Le sementi vanno impiegate solo da utilizzatori professionisti.» ­ «Sementi conciate. Non ingerire! I residui non devono essere usati come foraggioo alimento, neanche se lavati.» ­ «Nell'aprire i sacchi di sementi e nel caricare la seminatrice è necessario indossare guanti di protezione e una maschera di protezione per le vie respiratore (P2).» ­ «Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici le sementi conciate devono essere interamente incorporate al terreno; assicurarsi che le sementi conciate siano completamente incorporate all'estremità dei solchi.» ­ «Per proteggere uccelli e mammiferi selvatici, eliminare le sementi trattate sparse.» 2 La concia delle sementi deve avvenire esclusivamente all'estero.

1

RS 916.161

2024-0743

FF 2024 632

FF 2024 632

Caratterizzazione di pericolo: ­

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

­

Evitare il contatto con la pelle.

­

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle.

­

Conservare fuori della portata dei bambini.

­

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

­

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica.

Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

19 marzo 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Il direttore, Hans Wyss

2

2/2

RS 172.021