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Legge federale Disegno sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20241, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 5 cpv. 1 lett. a, abis e f Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: 1

1 2

a.

esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente in Svizzera;

abis.

esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera e, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetta il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero;

f.

ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per l'attività lucrativa a bordo di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è gestita da tale datore di lavoro.

FF 2024 650 RS 642.11

2024-0622

FF 2024 651

Imposizione del telelavoro in ambito internazionale. LF

Art. 91

FF 2024 651

Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte

I lavoratori domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera.

1

I lavoratori domiciliati in uno Stato confinante sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito conseguito all'estero da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera, a condizione che, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetti il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero.

2

Sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche i lavoratori domiciliati all'estero che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale.

3

4

Sono esclusi dall'imposta alla fonte i redditi: a.

da attività lucrativa dipendente dell'equipaggio di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è gestita da tale datore di lavoro;

b.

assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.

Art. 127 cpv. 3 In caso di termine dell'impiego nel corso dell'anno, al momento della fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro precedente deve rilasciare al lavoratore di cui all'articolo 91 capoversi 1 e 2, su sua richiesta, un'attestazione con i dati rilevanti dell'attività lucrativa dipendente necessari all'attuazione della convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile. Il DFF disciplina i dettagli.

3

Art. 129 cpv. 1 lett. e Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale: 1

e.

2/4

i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all'articolo 91 capoversi 1 e 2, se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a questi dati.

Imposizione del telelavoro in ambito internazionale. LF

FF 2024 651

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 4 cpv. 2 lett. a, abis e f Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: 2

a.

esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente nel Cantone;

abis. esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone e, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetta il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero; f.

ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per l'attività lucrativa a bordo di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è gestita da tale datore di lavoro;

Art. 35 cpv. 1 lett. abis e h Le seguenti persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le seguenti persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all'imposta alla fonte: 1

abis. i lavoratori domiciliati in uno Stato confinante, per il reddito conseguito all'estero da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone, a condizione che, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetti il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero; h.

i lavoratori che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per l'attività lucrativa a bordo di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è gestita da tale datore di lavoro;

Art. 43 cpv. 1bis In caso di termine dell'impiego nel corso dell'anno, al momento della fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro precedente deve rilasciare al lavoratore di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e abis, su sua richiesta, un'attestazione con i dati rilevanti dell'attività lucrativa dipendente necessari all'attuazione della convenzione 1bis

3

RS 642.14

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Imposizione del telelavoro in ambito internazionale. LF

FF 2024 651

internazionale in ambito fiscale applicabile. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d'intesa con i Cantoni.

Art. 45 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. f, nonché 2 Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale: 1

f.

2

i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e abis per i quali una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a questi dati.

Un doppio dell'attestazione deve essere inviato al contribuente.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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